Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente Rel.
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in riassunzione iscritta al N° 152 del Ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da:
(partiva Iva n. , codice Fiscale e n. iscr. Parte_1 P.IVA_1
R.I. Milano-Monza-Brianza-Lodi n. , R.E.A. n. 1598155), P.IVA_2
rappresentata e difesa, per procura speciale dagli Avv.ti Federico Camozzi
(C.F.: ; PEC: , CodiceFiscale_1 Email_1
Massimo Nespoli (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_2
e Mariachiara Camosci (C.F.: Email_2 [...]
PEC: del Foro C.F._3 Email_3
di Milano, nonché dall'Avv. Alberto Alessandrini (C.F.: ; C.F._4
P.E.C.: , presso il cui studio Email_4
in Senigallia (AN) alla Via Fratelli Bandiera n. 42, è elettivamente domiciliata;
1
CONTRO
Controparte_1
- APPELLATO CONTUMACE –
E
CP_2
- APPELLATO CONTUMACE –
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per l' appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni
contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, in conformità ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31894/2023, emessa in data 17.10.2023 e pubblicata in data 16.11.2023, voglia: In sede di merito ed in principalità - Respingere l'appello proposto dal Sig. Sig. Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 2017/2016, pubblicata in data
12.12.2016, e tutte le domande formulate dall'appellante in quanto infondate
in fatto ed in diritto. In via subordinata, e salvo gravame - Previo accertamento della concorrente responsabilità dell'attore appellante nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c.. - Dichiarare tenuto e pertanto condannare il Sig.
a manlevare da qualsiasi onere o responsabilità CP_2 Parte_1
che dovesse derivare a quest'ultima per effetto dell'eventuale accoglimento
2 delle domande formulate dall'attore appellante nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente all'attore appellante e/o a rifondere a Parte_1
tutte le somme che la società stessa fosse eventualmente condannata a corrispondere all'attore appellante e comunque a rifondere a Parte_1
tutti gli esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dall'attore appellante nel presente giudizio. In ogni caso - Condannare il Sig. a Controparte_1
restituire a quanto da quest'ultima versato, con riserva di Parte_1
ripetizione all'esito dell'impugnazione, in esecuzione della sentenza della Corte
d'Appello di Ancona n. 1057/2021, pubblicata in data 22.9.2021 e notificata in
data 23.11.2021, per complessivi Euro 189.782,56, oltre interessi e rivalutazione, o quella diversa somma ritenuta di giustizia. - Condannare il Sig. alla rifusione delle spese ed onorari del giudizio svoltosi Controparte_1
davanti alla Corte di Cassazione, nonché alla rifusione delle spese ed onorari del presente giudizio di rinvio.”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2017/2016, pubblicata il 9.12.2016, il Tribunale di Ancona, accolta la domanda di risarcimento del danno proposta da Controparte_1
nei confronti del promotore finanziario rigettava la domanda CP_2
proposta dall'attore nei confronti di intermediario Parte_1
finanziario.
Il primo giudice ha ritenuto che la condotta osservata dal consistita CP_1
nella dazione di denaro “in contanti” direttamente al in assenza di CP_2
3 qualsiasi riferimento alla destinazione delle somme versate, potesse essere inquadrata come “acquiescenza” rispetto a condotte palesemente violative delle norme in materia di attività finanziaria, sì da escludere il nesso di occasionalità necessaria la cui sussistenza è indefettibile al fine di configurare la responsabilità indiritta dell'intermediario finanziario a norma dell'art. 31
d.lgs. 58/1998.
La Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza n. 1057/2021, pubblicata il
22.9.2021, accoglieva l'appello proposto da condannando Controparte_1
e in solido al risarcimento del danno in favore CP_2 Parte_1
dell'appellante.
Il giudice d'appello riteneva che l'incasso delle somme da parte del CP_2
l'approntamento da parte di questi di una parallela modulistica e la consegna di prospetti da cui risultavano presunti guadagni fossero elementi adeguati ad integrare la responsabilità dell'intermediario ai sensi dell'art. 31 d.lgs.
58/1998.
La Corte territoriale riteneva inoltre che l'attribuzione al di una chiave CP_1
d'accesso e di una password per la verifica della propria situazione presso la banca fossero sufficienti a determinare la riferibilità dell'attività del a CP_2
nonché ad escludere, in capo all'investitore, Parte_1
l'”acquiescenza” rispetto alle attività irregolarmente realizzate dal promotore, non elidendosi il collegamento fra apparente intermediario ed istituto bancario idoneo a fondare la responsabilità della banca appellata;
la Corte riteneva che la condotta osservata dal promotore, seppur abusiva, si poneva pur sempre in
4 continuità con il potere a lui conferito, costituendo il relativo abuso una evenienza prevedibile e suscettibile di essere prevenuta attraverso opportuna attività di organizzazione e vigilanza da parte dell'intermediario.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Parte_1
ha resistito con controricorso, mentre è rimasto Controparte_1 CP_2
intimato.
Con l' ordinanza n. 31894/2023, la Corte di Cassazione ha rilevato che il giudice d'appello non aveva adeguatamente valutato la consapevole
“acquiescenza”, ovvero la sussistenza di un contegno anomalo da ascrivere all'investitore al fine dell'interruzione del nesso di occasionalità necessaria;
e ciò avuto riguardo, in particolare, alle condotte poste in essere dal in CP_1
violazione di specifiche norme giuridiche, quali la dazione di denaro in contanti in assenza di quietanza, non avendo pertanto la Corte territoriale congruamente apprezzato circostanze da cui era desumibile una condotta dell'investitore, tale da ridurre o escludere la responsabilità ex art. 31 d.lgs.
58/1998 in capo all'intermediario.
ha provveduto alla riassunzione della causa innanzi a questa Parte_1
Corte d'Appello nei confronti di e di , chiedendo Controparte_1 CP_2
il rigetto della domanda di condanna ex art. 31 d.lgs.58/98 proposta nei suoi confronti dal con conferma della sentenza n. 2017/2016 del CP_1
Tribunale di Ancona, ovvero, in subordine, di ridurre l'entità del risarcimento,
ai sensi dell'art. 1227 c.c., dichiarando in tal caso l'obbligo di manleva del
CP_2
5 Ha altresì chiesto la condanna del alla restituzione dell'importo CP_1
corrisposto in esecuzione della sentenza cassata, maggiorato delle spese del giudizio, oltre ad interessi e rivalutazione.
e non hanno svolto difese nel presente giudizio Controparte_1 CP_2
di rinvio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che è ormai definitiva, non essendo stato impugnato il relativo capo della sentenza n.1057/2021 di questa Corte, la statuizione di condanna di al pagamento a di CP_2 Controparte_1
120.000,00 €, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Ciò posto, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 31894/2023, ha dichiarato, avuto riguardo alla responsabilità solidale di , che questa Corte Parte_1
ha omesso di valutare adeguatamente la condotta dell'investitore CP_1
il quale, in violazione di specifiche norme giuridiche, aveva
[...]
effettuato il versamento al delle somme di denaro per cui è causa in CP_2
contanti ovvero a mezzo di assegno bancario, in mancanza di ogni tracciabilità, condotta da valutarsi anche in ragione dell'omessa o incompleta compilazione dei moduli d'investimento, privi di riferimenti all'intermediaria e senza descrizione del prodotto finanziario da acquistare.
La Corte di cassazione ha affermato che la consegna al promotore di somme di danaro in contanti, senza richiesta di quietanza (Cass. 20/01/2022, n. 1786) ,
6 assume particolare rilevanza in funzione del giudizio circa l'anomalia della condotta del danneggiato, in quanto la consegna di denaro in contanti da parte dell'investitore nelle mani del promotore è oggetto di specifico ed espresso divieto normativo (art. 31, comma 2 bis, d.lgs. n. 58 del 1998; art. 108 del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007).
La S.C. ha rilevato la sussistenza di una presunzione di “anomalia” della condotta dell'investitore nel caso in cui il comportamento di questo si traduca nella violazione di norme giuridiche contenenti specifici “obblighi di tracciabilità”, essendo onere del giudice di motivare specificamente nel caso in cui, nonostante tali violazioni, ritenga che il contegno dell'investitore sia rispondente a quel principio di autoresponsabilità che regola i rapporti fra consociati.
nell'atto di citazione in riassunzione ribadisce la non Parte_1
applicabilità alla fattispecie in esame del principio di responsabilità solidale di cui all'art. 31 d.lgs. 58/1998.
Essa rileva che il ha versato al promotore l'importo complessivo di CP_1
120.000,00 € , in undici tranches , nel periodo ottobre 2008 - marzo 2009, principalmente in contanti ( per un ammontare di 100.000,00 €) ed a mezzo di un assegno privo di intestazione( dell'importo di 20.000,00 €), senza che mai fosse rilasciata quietanza, deducendo che tale condotta integra la nozione di
“anomalia” richiesta per escludere la propria responsabilità solidale.
7 Evidenzia inoltre che diversi moduli prodotti sono incompleti nella parte destinata ai dati anagrafici dell'investitore, privi di riferimento ai versamenti effettuati e non sono neppure intestati a Parte_1
Secondo la prospettazione della ricorrente in riassunzione il non CP_1
aveva costituito alcun rapporto con l'istituto di credito nel periodo delle dazioni pecuniarie, essendo la relativa posizione di cliente attivata solo nel luglio 2009, successivamente ai conferimenti eseguiti nelle mani del cessati nel CP_2
marzo 2009, e non aveva mai effettuato una verifica della propria posizione presso la banca.
In conclusione deduce la sussistenza di una condotta gravemente Parte_1
negligente del tale da escludere la responsabilità dell'intermediario ex CP_1
art.31 d.lgs.58/98 e rilevante, in via subordinata, a norma dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c. ; condotta sostanziatasi in dazioni di denaro in contanti in assenza di alcuna quietanza e nell'emissione di un assegno privo di intestazione, senza aver acquisito alcuna rendicontazione della banca e senza mai essersi sincerato della propria posizione, neppure usufruendo del servizio di web banking a seguito delle credenziali di attivazione ed accesso e della relativa password messe a disposizione dalla banca nel luglio 2009, all'atto dell'apertura di un conto corrente intestato all'appellato: l'utilizzo di tale servizio avrebbe agevolmente consentito al di monitorare il proprio CP_1
portafoglio d'investimento, avendo l'investitore ricevuto un solo rendiconto dal promotore peraltro privo di sottoscrizione e datato 31.8.2009, contestato CP_2
8 dall'Istituto di credito e riportante un'implausibile plusvalenza del 57% nel giro di alcuni mesi, a fronte di una rilevante corresponsione di denaro.
chiede infine, nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale Parte_1
della domanda risarcitoria del nei suoi confronti, che venga dichiarato CP_1
l'obbligo di manleva in capo al promotore finanziario CP_2
I rilievi della ricorrente in riassunzione sono fondati e vanno accolti.
Preliminarmente va rilevato che non risulta agli atti alcuna produzione documentale a sostegno della regolarità formale delle dazioni di denaro eseguite dal CP_1
E' invero pacifico l'avvenuto versamento dell'importo complessivo di
100.000,00 € “in contanti” e di 20.000,00 € a mezzo di un assegno bancario privo di intestazione da parte del al nell'arco di circa un anno, CP_1 CP_2
fra il 2008 ed il marzo 2009.
Parimenti pacifica è la presenza di una rendicontazione parallela predisposta dal e non risultano prodotte quietanze a giustificazione della CP_2
corresponsione degli importi dal fermo restando che la banca CP_1
intermediaria, con deduzione che non risulta specificamente contestata, afferma che i moduli in possesso dell'investitore non sono riferibili a
Parte_1
I moduli d'investimento allegati in copia, del resto, non contengono alcun riferimento specifico alle modalità di versamento delle relative somme (
9 mediante assegno bancario, assegno circolare, bonifico etc.)né ai prodotti finanziari per i quali le somme sarebbero state impiegate.
Sulla base di questi elementi va ravvisato il carattere “anomalo” della condotta del CP_1
Tale condotta, in violazione dei canoni di prudenza e dell'onere di cooperazione, risulta tale da integrare una consapevole “acquiescenza” alla violazione delle regole da parte del promotore, sì da escludere il nesso di occasionalità necessaria idoneo a giustificare la responsabilità dell'intermediario finanziario.
La giurisprudenza di legittimità è invero pacifica nel ritenere che la società
preponente non risponde solidalmente del danno causato al risparmiatore dai suoi promotori finanziari qualora il nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate a questi ultimi sia interrotto dalla condotta del danneggiato, il quale, inosservante dei canoni di prudenza e degli oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento, serbi un contegno anomalo, contrassegnato da collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole ordinarie sul rapporto professionale con il cliente e sulle modalità di affidamento dei capitali da investire (Cass.,
27/08/2020 n. 17947).
Orbene, tale consapevole acquiescenza è sussistente nel caso di specie in relazione alla violazione di disposizioni normative già vigenti all'epoca della dazione della prima tranche, nell'ottobre 2008, quali l'art. 108 del regolamento
Consob n. 16190/2007, che indica specificamente le uniche modalità ammesse
10 per la ricezione di somme da parte del promotore finanziario, tutte connotate dalla “tracciabilità” della dazione di denaro.
Tale condotta anomala sussiste dunque anzitutto con riferimento al versamento al promotore dell'intero corrispettivo in contanti o - per l'importo di 20.000,00 € - a mezzo assegno bancario privo di intestazione, senza il rilascio di alcuna quietanza contente specifica attestazione della destinazione delle somme versate. Risulta inoltre l'omessa richiesta di copia del contratto di gestione sottoscritto dall'intermediario e l'omessa verifica, presso la sede dell'intermediario stesso, dell'esistenza di un conto di gestione e delle specifiche operazioni finanziarie all'origine dei profitti riportati nei prospetti contabili ricevuti direttamente dal promotore e da questo falsificati (Cass.
12/12/2018, n. 25374). Il con condotta gravemente negligente, non CP_1
ha mai preteso o ricevuto documentazione bancaria riepilogativa della propria situazione prima di effettuare le dazioni di denaro o subito dopo la loro esecuzione, e tale circostanza è inoltre aggravata dalla disponibilità che questi aveva di credenziali di attivazione e accesso alla web banking a Parte_1
decorrere dal luglio del 2009, con le quali avrebbe potuto agevolmente constatare, pochi mesi dopo aver effettuato le dazioni di denaro al il CP_2
concreto andamento del proprio portafoglio di investimenti e riscontrare eventuali anomalie, in disparte la facoltà dello stesso di recarsi presso una filiale al fine di monitorare la propria posizione. Parte_1
Va pertanto respinto l'appello proposto da avverso la Controparte_1
sentenza n. 2017/2016 del Tribunale di Ancona, con conferma della statuizione
11 di rigetto della domanda da questi proposta nei confronti di e Parte_1
condanna del alla restituzione dell'importo versatogli da CP_1 Parte_1
in esecuzione della sentenza cassata, maggiorato di interessi legali dalla data dell'esborso. Le spese di lite, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull' atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., proposto da nei Parte_1
confronti di e e nella contumacia di questi ultimi, Controparte_1 CP_2
così dispone:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
2017/2016 del Tribunale di Ancona;
- condanna alla restituzione di quanto già corrispostogli da Controparte_1
in esecuzione della sentenza cassata, oltre ad interessi Parte_1
legali;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida, quanto al primo giudizio di appello in 6.615,00 Parte_1
€, di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge;
per il giudizio di legittimità in 7.200,00
€, di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge;
per il presente grado in complessivi
5.746,00 €, di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali, in misura del 15% , ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
12 Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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