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Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/12/2024, n. 19618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19618 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 60690/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 60690/2014 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GIORGIO MASCI, in virtù di procura Controparte_1
speciale in atti, elettivamente domiciliato in VIA CASSIA, N. 530, ROMA presso lo studio dell'avv.
GIORGIO MASCI;
PARTE ATTRICE
contro con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO CAMICI, in virtù di procura Controparte_2
speciale in atti, elettivamente domiciliata in VIA MONTE ZEBIO, N. 30, ROMA, presso lo studio dell'avv. CLAUDIO CAMICI;
CONVENUTA
nonché
, in persona del legale Controparte_3
pagina 1 di 9 rappresentante p.t.,
, Controparte_4 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. STEFANIA RINALDI, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliati in VIALE BRUNO BUOZZI N. 99, ROMA, presso lo studio dell'avv.
STEFANIA RINALDI;
TERZI CHIAMATI
e con il patrocinio dell'avv. CORRADO DE MARTINI, in virtù di procura Controparte_5
speciale in atti, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO SIACCI, N. 2/B, ROMA, presso lo studio dell'avv. CORRADO DE MARTINI;
, con il patrocinio dell'avv. CHIARA ARSINI e dell'avv. GIOVANNI Controparte_6
GENNARO, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in VIALE TIZIANO, N. 108,
ROMA, presso lo studio degli avvocati ARSINI e GENNARO;
CH. IUSSU IUDICIS – ATTORI IN RICONV.
nonché
in persona dell'amministratore p.t.; Controparte_7
CONV. – CONTUMACE
Controparte_8
CH. – CONTUMACE CP_9
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor quale proprietario Controparte_1 dell'immobile sito in Roma, alla via Donatello, n. 50, palazzina 18 del comprensorio “Villa Riccio”, quarto piano, interno 9, ha allegato la verificazione di lesioni nella pavimentazione della propria terrazza immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione nell'appartamento sottostante ed ha evocato in giudizio la signora allora proprietaria dell'immobile di cui Controparte_2 all'interno 8, per ivi sentirla condannare ex art. 2051 c.c. al risarcimento del danno sulla base delle risultanze del precedente atp.
Il , pur ritualmente evocato non si è costituito, venendo così Controparte_10
dichiarato contumace.
Si è costituita con comparsa la signora la quale ha chiesto di essere autorizzata Controparte_2
alla chiamata in causa ai fini della manleva dei conduttori dell'immobile all'epoca dei fatti, che a suo tempo hanno commissionato i lavori edili in questione, deducendo la loro esclusiva responsabilità per ogni eventuale conseguenza pregiudizievole, ed ha comunque contestato la domanda attorea, chiedendone il rigetto,
Alla prima udienza di comparizione, 15 gennaio 2015, l'allora giudicante ha autorizzato la chiamata in causa richiesta dalla convenuta.
Si sono così costituiti nel giudizio Controparte_3
ed il suo presidente che hanno chiesto l'autorizzazione alla
[...] Controparte_4 chiamata in causa dell'appaltatore che ha eseguito le opere edili e del direttore dei lavori, per essere dagli stessi manlevati;
essi hanno dedotto, inoltre, di non essere stati parti del precedente atp ed hanno allegato l'inopponibilità nei loro confronti della ctu depositata nel precedente procedimento d'istruzione preventiva, chiedendo comunque il rigetto di ogni domanda,
Nel frattempo, la causa è stata trattenuta in decisione e quindi rimessa sul ruolo per ottenere chiarimenti al ctu del precedente procedimento d'istruzione preventiva.
Successivamente, è subentrato nel ruolo questo giudicante.
L'istanza ex art. 269 c.p.c., formulata dai terzi chiamati, riproposta a questo giudicante, è stata rigettata in quanto “il titolo giuridico in forza della quale i terzi chiamati hanno chiesto di evocare in causa
l'impresa ed il direttore dei lavori che hanno eseguito le opere edili ha natura contrattuale ed è distinto dal titolo in virtù del quale la stessa è stata chiamata nel presente giudizio”.
pagina 3 di 9 Nel corso del giudizio, è stata dedotta la compravendita dell'immobile al cui interno sono state eseguite le opere di ristrutturazione che secondo l'attore avrebbero cagionato le lesioni nella pavimentazione del suo terrazzo.
Avendo la parte attrice chiesto l'eliminazione della causa del pregiudizio e delle sue conseguenze (con la conseguente esecuzione di interventi edili atti ad eliminare le causa dei dissesti nell'appartamento di cui all'interno 8), è stato ordinato ai sensi dell'art. 107 c.p.c. l'intervento dei successori a titolo particolare nel diritto di proprietà relativo all'immobile di cui all'interno 8, ossia della signora CP_6
e del signor
[...] Controparte_5
Successivamente, parte attrice ha allegato l'avvenuta donazione della nuda proprietà dell'immobile di cui all'interno 8 alla signora , chiedendo che il giudice disponesse l'integrazione Controparte_8
del contraddittorio anche nei suoi confronti.
Quest'ultima, ritualmente evocata dall'attore, non si è costituita nel presente giudizio, pur tuttavia non
è stata esplicitamente dichiarata contumace prima dell'assunzione in decisione della causa;
ne viene pertanto dichiarata la contumacia in questa sede.
In seguito alla propria costituzione in giudizio, i signori che hanno acquistato Controparte_11
l'immobile in forza del contratto di compravendita del 17 dicembre 2014, hanno formulato domanda riconvenzionale di manleva nei confronti della propria dante causa deducendo la presenza di vizi occulti nel bene venduto nonché la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. della stessa nei loro confronti per i pregiudizi eventualmente derivanti dal presente giudizio ed hanno chiesto, inoltre, di essere rimessi in termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 nn. 1-2-3 c.p.c…
Ritenuta tale istanza non meramente strumentale (cfr. Cass. sent. n. 7474/2017), il giudicante ha concesso alle parti nuovi termini ex art. 183 co. 6 nn. 1-2-3 c.p.c..
Ritenuta irrilevante ai fini del decidere l'ammissione e dunque l'assunzione di mezzi di prova costituenda, sono state rigettate le rispettive istanze di prova orale formulate dalle parti ed è stata disposta l'acquisizione del fascicolo relativo all'atp n.r.g. 12635/2012, che ha preceduto il presente giudizio.
E' stato, inoltre, ritenuto necessario l'ausilio di un ctu e così è stato nominato quale ausiliare del giudice l'ing. , che ha prestato il giuramento di rito all'udienza del 13 novembre 2020. Persona_1
L'ing. è venuto a mancare il 6 gennaio 2021; si è così proceduto alla nomina quale Persona_1 nuovo ctu dell'ing. che ha prestato il giuramento di rito all'udienza del 13 maggio Persona_2
2021.
pagina 4 di 9 Al ctu è stato posto il quesito che segue:
“Esaminati gli atti, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, visitati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine (eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici), descriva il CTU lo stato dei luoghi, provvedendo a redigerne la planimetria e a trarne chiara e completa documentazione fotografica.
- Accerti quindi lo stato attuale del solaio posto tra l'appartamento int. 8 e l'appartamento int. 9 di
[...]
, valutandone la tenuta strutturale e l'eventuale corrispondenza alle prescrizioni Controparte_7
contenute nella relazione tecnica del geometra dott. di cui al procedimento di Controparte_12
istruzione preventiva n.12365/2012 r.g.;
- indichi specificatamente le eventuali carenze strutturali dell'immobile, individuando le opere che dovessero averla cagionata e gli autori delle stesse;
- eventualmente determini la soluzione tecnica idonea al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza del solaio e quindi del fabbricato;
- quantifichi i costi per il ripristino delle condizioni di sicurezza del solaio”.
All'esito della consulenza tecnica espletata, la domanda risulta fondata, sì da essere accolta nei termini che si vanno ad illustrare.
Il ctu, ing. ha appurato che il solaio posto tra l'appartamento int. 9 e l'appartamento Persona_2 int. 8 è costituito da travi in ferro del tipo NP140, poste ad interasse di 80 cm l'una dall'altra, con interposte tavelle di laterizio, appoggiate nelle ali inferiori di suddette travi in ferro.
Secondo il ctu, a seguito dei lavori di ristrutturazione effettuati all'interno dell'appartamento int. 8, che hanno compreso anche la demolizione di un tramezzo, ortogonale alla tessitura dei travetti inferro, il solaio di divisione tra i due appartamenti ha subito un aumento di flessione, non fungendo più da
“rompitratta”, per i travetti in ferro che costituiscono il suddetto solaio causando la fessurazione della pavimentazione del terrazzo sovrastante di pertinenza dell'appartamento int. 9.
A cagionare le carenze strutturali del solaio, secondo l'ausiliare del giudice sono state l'eliminazione del tramezzo che fungeva da “rompi tratta”, a seguito della Scia presentata dalla signora CP_2 nel luglio 2011 e l'ampliamento di m 1 circa della porta posta nella muratura portante.
[...]
Secondo l'ing. per ripristinare le condizioni di sicurezza del solaio, ogni travetto in ferro dovrà Per_2
essere consolidato per migliorare la propria tenuta strutturale;
a tal fine dovrà essere saldata alla base di ogni travetto in ferro NP140 un piatto di acciaio dalle dimensioni di 60 mm di larghezza e spessore di 5
pagina 5 di 9 mm. Occorrerà poi realizzare la cerchiatura della porta che è stata allargata, con travi ed architravi in acciaio del tipo HEA 100 e alla base UPN 140, in maniera da formare un telaio chiuso sui 4 lati.
Nello specifico, il ctu ha indicato nell'Allegato 10 alla propria relazione le opere necessarie al risarcimento in forma specifica dei danni riportati dall'immobile di parte attrice, che comprendono sia gli interventi da effettuare per eliminare le cause del dissesto del solaio sia i lavori necessari alla riparazione del terrazzo di parte attrice, che in seguito ai lavori a suo tempo effettuati nell'appartamento sottostante ha riportato delle lesioni.
Le conclusioni a cui è giunto il ctu appaiono pienamente condivisibili un quanto del tutto logiche e consequenziali ai dati raccolti nel corso dei sopralluoghi;
esse sono dunque integralmente recepite dal giudicante.
Il proprietario dell'immobile di cui all'interno 8, quale custode delle strutture murarie modificate (Cass.
10983/ 2023) va dunque dichiarata responsabile dei danni riportati dall'immobile dell'attore.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è di natura oggettiva, incentrata sulla relazione causale che lega la cosa all'evento lesivo, senza che trovi alcun rilievo – ai fini della verificazione dell'evento – la condotta del custode o l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte del custode stesso sicché incombe al danneggiato l'allegazione e la prova del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso (indipendentemente dalla pericolosità o meno e dalla caratteristiche intrinseche della prima).
Anche con riferimento ai lavori commissionati dalla conduttrice, peraltro, non potrebbero nemmeno ravvisarsi nel fatto del terzo – i.e. – i criteri Controparte_3 distintivi del caso fortuito, ossia quelli dell'inevitabilità dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità (cfr.
Cass. 28228/2019).
Dagli atti di causa, in verità, si evince che l'allora proprietaria dell'immobile di cui all'interno 8, la signora si sia occupata del conseguimento dei titoli amministrative prodromici Controparte_2 all'esecuzione dei lavori, dei quali dunque ha avuto contezza.
Nelle more del giudizio si è registrata la successione a titolo particolare nel diritto di proprietà dell'immobile che ha cagionato danni all'unità immobiliare dell'attore.
Segnatamente, l'attuale proprietaria dell'immobile è la signora in virtù Controparte_8
della donazione del dì 11 marzo 2015, in forza del quale la signora ed il signor Controparte_6 [...] si sono riservati il diritto di usufrutto sull'appartamento di cui all'interno 8 di CP_5 [...]
. Controparte_7 pagina 6 di 9 Del fatto che proprietaria dell'immobile di cui all'interno 8 sin dal 2015 fosse proprietaria la signora occorrerà tenere conto in sede di liquidazione delle spese processuali Controparte_8
sostenute dalla signora e del signor dei quali è stato ordinato Controparte_6 Controparte_5
l'intervento nel giudizio sulla base delle deduzioni dell'attore.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 1005 c.c. le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario, mentre in forza dell'art. 1004 c.c. le spese ed in genere gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.
Occorre chiarire che sono da reputarsi straordinarie quelle opere che non sono finalizzate alla conservazione dell'originaria destinazione economica del bene ed al ripristino della sua attitudine produttiva (cfr. Cass. 19632/2020).
La signora andrà dunque condannata all'esecuzione dei lavori atti ad Controparte_8
eliminare le lesioni che si sono prodotte nel terrazzo dell'attore nonché delle cause delle stesse, come specificatamente indicato dal ctu, ing. nell'Allegato 10 alla sua relazione. Persona_2
IV (con la propria comparsa conclusionale), è stata dedotta dalla difesa della signora la sussistenza di una specifica clausola di garanzia presente nel contratto di Controparte_6
compravendita immobiliare stipulato dalla signora dalla signora Controparte_2 CP_6
e dal signor (ai quali è succeduta a titolo particolare la signora
[...] Persona_3 [...]
; essendo del tutto infondata nei termini in cui è stata spiegata nell'atto Controparte_8 introduttivo ed emendata nella prima memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., non può trovare accoglimento la domanda di manleva spiegata in via riconvenzionale nei confronti della signora
Controparte_2
Non può trovare accoglimento il capo della domanda attorea relativo al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento della terrazza per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, trattandosi di danno futuro, che attiene ad una circostanza non ancora verificatasi.
Del pari, va disatteso anche il capo della domanda che attiene al rimborso delle spese sostenute dall'attore nel corso del precedente atp, in quanto non documentate: in atti non compare neanche il decreto di liquidazione del ctu Controparte_12
IV (con la propria comparsa conclusionale), è stata dedotta dalla difesa della signora la sussistenza di una specifica clausola di garanzia presente nel contratto di Controparte_6
compravendita immobiliare stipulato dalla signora dalla signora Controparte_2 CP_6
e dal signor (ai quali è succeduta a titolo particolare la signora
[...] Persona_3 CP_8
pagina 7 di 9 ; essendo del tutto infondata nei termini in cui è stata spiegata nell'atto CP_8 CP_8 introduttivo ed emendata nella prima memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., non può trovare accoglimento la domanda di manleva spiegata in via riconvenzionale nei confronti della signora
Controparte_2
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022; stante la contumacia del Condominio
Convenuto, non ci sono spese processuali alla cui rifusione vada condannato l'attore, che ha evocato in giudizio un soggetto giuridico senza spiegare alcuna domanda nei suoi confronti. Le spese della ctu espletata nel presente giudizio vengono poste definitivamente a carico, in via solidale, della signora e della signora Controparte_8 CP_8 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna la signora all'esecuzione dei lavori specificatamente Controparte_8
indicati nell'Allegato 10 alla relazione del ctu, ing. Persona_2
2) Rigetta la domanda di manleva azionata in via riconvenzionale dalla signora , Controparte_6
e dal signor (ai quali è succeduta a titolo particolare la signora Persona_3 [...]
, nei confronti della signora Controparte_8 Controparte_2
3) Rigetta la domanda di manleva azionata in via riconvenzionale dalla signora CP_2 nei confronti dell'associazione e del signor
[...] Controparte_3 Controparte_3
. Controparte_4
4) Condanna la signora alla rifusione in favore del signor Controparte_8 delle spese di lite, che liquida in € 6.800,00 per onorari di avvocato, € Controparte_1
320,00 per esborsi, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti.
5) Condanna, il signor alla rifusione delle spese di lite in favore della signora Controparte_1
e del signor che liquida in € 2.500,00 per onorari di Controparte_6 Persona_3
avvocato, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti.
6) Condanna la signora alla rifusione in favore dell'associazione Controparte_2 [...]
e del signor delle spese di lite, che si Controparte_3 Controparte_4 liquidano in € 4.000,00 per onorari di avvocati, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a..
pagina 8 di 9 7) Nulla sulle spese del , in persona dell'amministratore p.t., in Controparte_10
ragione della sua contumacia.
8) Le spese della ctu espletata nel presente giudizio vengono poste definitivamente a carico, in via solidale, della signora e della signora Controparte_8 Controparte_2
tenute alla rifusione in favore del signor degli esborsi sostenuti. Controparte_1
Così deciso in Roma, li 27 di dicembre 2024.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 60690/2014 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GIORGIO MASCI, in virtù di procura Controparte_1
speciale in atti, elettivamente domiciliato in VIA CASSIA, N. 530, ROMA presso lo studio dell'avv.
GIORGIO MASCI;
PARTE ATTRICE
contro con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO CAMICI, in virtù di procura Controparte_2
speciale in atti, elettivamente domiciliata in VIA MONTE ZEBIO, N. 30, ROMA, presso lo studio dell'avv. CLAUDIO CAMICI;
CONVENUTA
nonché
, in persona del legale Controparte_3
pagina 1 di 9 rappresentante p.t.,
, Controparte_4 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. STEFANIA RINALDI, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliati in VIALE BRUNO BUOZZI N. 99, ROMA, presso lo studio dell'avv.
STEFANIA RINALDI;
TERZI CHIAMATI
e con il patrocinio dell'avv. CORRADO DE MARTINI, in virtù di procura Controparte_5
speciale in atti, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO SIACCI, N. 2/B, ROMA, presso lo studio dell'avv. CORRADO DE MARTINI;
, con il patrocinio dell'avv. CHIARA ARSINI e dell'avv. GIOVANNI Controparte_6
GENNARO, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in VIALE TIZIANO, N. 108,
ROMA, presso lo studio degli avvocati ARSINI e GENNARO;
CH. IUSSU IUDICIS – ATTORI IN RICONV.
nonché
in persona dell'amministratore p.t.; Controparte_7
CONV. – CONTUMACE
Controparte_8
CH. – CONTUMACE CP_9
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor quale proprietario Controparte_1 dell'immobile sito in Roma, alla via Donatello, n. 50, palazzina 18 del comprensorio “Villa Riccio”, quarto piano, interno 9, ha allegato la verificazione di lesioni nella pavimentazione della propria terrazza immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione nell'appartamento sottostante ed ha evocato in giudizio la signora allora proprietaria dell'immobile di cui Controparte_2 all'interno 8, per ivi sentirla condannare ex art. 2051 c.c. al risarcimento del danno sulla base delle risultanze del precedente atp.
Il , pur ritualmente evocato non si è costituito, venendo così Controparte_10
dichiarato contumace.
Si è costituita con comparsa la signora la quale ha chiesto di essere autorizzata Controparte_2
alla chiamata in causa ai fini della manleva dei conduttori dell'immobile all'epoca dei fatti, che a suo tempo hanno commissionato i lavori edili in questione, deducendo la loro esclusiva responsabilità per ogni eventuale conseguenza pregiudizievole, ed ha comunque contestato la domanda attorea, chiedendone il rigetto,
Alla prima udienza di comparizione, 15 gennaio 2015, l'allora giudicante ha autorizzato la chiamata in causa richiesta dalla convenuta.
Si sono così costituiti nel giudizio Controparte_3
ed il suo presidente che hanno chiesto l'autorizzazione alla
[...] Controparte_4 chiamata in causa dell'appaltatore che ha eseguito le opere edili e del direttore dei lavori, per essere dagli stessi manlevati;
essi hanno dedotto, inoltre, di non essere stati parti del precedente atp ed hanno allegato l'inopponibilità nei loro confronti della ctu depositata nel precedente procedimento d'istruzione preventiva, chiedendo comunque il rigetto di ogni domanda,
Nel frattempo, la causa è stata trattenuta in decisione e quindi rimessa sul ruolo per ottenere chiarimenti al ctu del precedente procedimento d'istruzione preventiva.
Successivamente, è subentrato nel ruolo questo giudicante.
L'istanza ex art. 269 c.p.c., formulata dai terzi chiamati, riproposta a questo giudicante, è stata rigettata in quanto “il titolo giuridico in forza della quale i terzi chiamati hanno chiesto di evocare in causa
l'impresa ed il direttore dei lavori che hanno eseguito le opere edili ha natura contrattuale ed è distinto dal titolo in virtù del quale la stessa è stata chiamata nel presente giudizio”.
pagina 3 di 9 Nel corso del giudizio, è stata dedotta la compravendita dell'immobile al cui interno sono state eseguite le opere di ristrutturazione che secondo l'attore avrebbero cagionato le lesioni nella pavimentazione del suo terrazzo.
Avendo la parte attrice chiesto l'eliminazione della causa del pregiudizio e delle sue conseguenze (con la conseguente esecuzione di interventi edili atti ad eliminare le causa dei dissesti nell'appartamento di cui all'interno 8), è stato ordinato ai sensi dell'art. 107 c.p.c. l'intervento dei successori a titolo particolare nel diritto di proprietà relativo all'immobile di cui all'interno 8, ossia della signora CP_6
e del signor
[...] Controparte_5
Successivamente, parte attrice ha allegato l'avvenuta donazione della nuda proprietà dell'immobile di cui all'interno 8 alla signora , chiedendo che il giudice disponesse l'integrazione Controparte_8
del contraddittorio anche nei suoi confronti.
Quest'ultima, ritualmente evocata dall'attore, non si è costituita nel presente giudizio, pur tuttavia non
è stata esplicitamente dichiarata contumace prima dell'assunzione in decisione della causa;
ne viene pertanto dichiarata la contumacia in questa sede.
In seguito alla propria costituzione in giudizio, i signori che hanno acquistato Controparte_11
l'immobile in forza del contratto di compravendita del 17 dicembre 2014, hanno formulato domanda riconvenzionale di manleva nei confronti della propria dante causa deducendo la presenza di vizi occulti nel bene venduto nonché la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. della stessa nei loro confronti per i pregiudizi eventualmente derivanti dal presente giudizio ed hanno chiesto, inoltre, di essere rimessi in termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 nn. 1-2-3 c.p.c…
Ritenuta tale istanza non meramente strumentale (cfr. Cass. sent. n. 7474/2017), il giudicante ha concesso alle parti nuovi termini ex art. 183 co. 6 nn. 1-2-3 c.p.c..
Ritenuta irrilevante ai fini del decidere l'ammissione e dunque l'assunzione di mezzi di prova costituenda, sono state rigettate le rispettive istanze di prova orale formulate dalle parti ed è stata disposta l'acquisizione del fascicolo relativo all'atp n.r.g. 12635/2012, che ha preceduto il presente giudizio.
E' stato, inoltre, ritenuto necessario l'ausilio di un ctu e così è stato nominato quale ausiliare del giudice l'ing. , che ha prestato il giuramento di rito all'udienza del 13 novembre 2020. Persona_1
L'ing. è venuto a mancare il 6 gennaio 2021; si è così proceduto alla nomina quale Persona_1 nuovo ctu dell'ing. che ha prestato il giuramento di rito all'udienza del 13 maggio Persona_2
2021.
pagina 4 di 9 Al ctu è stato posto il quesito che segue:
“Esaminati gli atti, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, visitati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine (eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici), descriva il CTU lo stato dei luoghi, provvedendo a redigerne la planimetria e a trarne chiara e completa documentazione fotografica.
- Accerti quindi lo stato attuale del solaio posto tra l'appartamento int. 8 e l'appartamento int. 9 di
[...]
, valutandone la tenuta strutturale e l'eventuale corrispondenza alle prescrizioni Controparte_7
contenute nella relazione tecnica del geometra dott. di cui al procedimento di Controparte_12
istruzione preventiva n.12365/2012 r.g.;
- indichi specificatamente le eventuali carenze strutturali dell'immobile, individuando le opere che dovessero averla cagionata e gli autori delle stesse;
- eventualmente determini la soluzione tecnica idonea al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza del solaio e quindi del fabbricato;
- quantifichi i costi per il ripristino delle condizioni di sicurezza del solaio”.
All'esito della consulenza tecnica espletata, la domanda risulta fondata, sì da essere accolta nei termini che si vanno ad illustrare.
Il ctu, ing. ha appurato che il solaio posto tra l'appartamento int. 9 e l'appartamento Persona_2 int. 8 è costituito da travi in ferro del tipo NP140, poste ad interasse di 80 cm l'una dall'altra, con interposte tavelle di laterizio, appoggiate nelle ali inferiori di suddette travi in ferro.
Secondo il ctu, a seguito dei lavori di ristrutturazione effettuati all'interno dell'appartamento int. 8, che hanno compreso anche la demolizione di un tramezzo, ortogonale alla tessitura dei travetti inferro, il solaio di divisione tra i due appartamenti ha subito un aumento di flessione, non fungendo più da
“rompitratta”, per i travetti in ferro che costituiscono il suddetto solaio causando la fessurazione della pavimentazione del terrazzo sovrastante di pertinenza dell'appartamento int. 9.
A cagionare le carenze strutturali del solaio, secondo l'ausiliare del giudice sono state l'eliminazione del tramezzo che fungeva da “rompi tratta”, a seguito della Scia presentata dalla signora CP_2 nel luglio 2011 e l'ampliamento di m 1 circa della porta posta nella muratura portante.
[...]
Secondo l'ing. per ripristinare le condizioni di sicurezza del solaio, ogni travetto in ferro dovrà Per_2
essere consolidato per migliorare la propria tenuta strutturale;
a tal fine dovrà essere saldata alla base di ogni travetto in ferro NP140 un piatto di acciaio dalle dimensioni di 60 mm di larghezza e spessore di 5
pagina 5 di 9 mm. Occorrerà poi realizzare la cerchiatura della porta che è stata allargata, con travi ed architravi in acciaio del tipo HEA 100 e alla base UPN 140, in maniera da formare un telaio chiuso sui 4 lati.
Nello specifico, il ctu ha indicato nell'Allegato 10 alla propria relazione le opere necessarie al risarcimento in forma specifica dei danni riportati dall'immobile di parte attrice, che comprendono sia gli interventi da effettuare per eliminare le cause del dissesto del solaio sia i lavori necessari alla riparazione del terrazzo di parte attrice, che in seguito ai lavori a suo tempo effettuati nell'appartamento sottostante ha riportato delle lesioni.
Le conclusioni a cui è giunto il ctu appaiono pienamente condivisibili un quanto del tutto logiche e consequenziali ai dati raccolti nel corso dei sopralluoghi;
esse sono dunque integralmente recepite dal giudicante.
Il proprietario dell'immobile di cui all'interno 8, quale custode delle strutture murarie modificate (Cass.
10983/ 2023) va dunque dichiarata responsabile dei danni riportati dall'immobile dell'attore.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è di natura oggettiva, incentrata sulla relazione causale che lega la cosa all'evento lesivo, senza che trovi alcun rilievo – ai fini della verificazione dell'evento – la condotta del custode o l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte del custode stesso sicché incombe al danneggiato l'allegazione e la prova del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso (indipendentemente dalla pericolosità o meno e dalla caratteristiche intrinseche della prima).
Anche con riferimento ai lavori commissionati dalla conduttrice, peraltro, non potrebbero nemmeno ravvisarsi nel fatto del terzo – i.e. – i criteri Controparte_3 distintivi del caso fortuito, ossia quelli dell'inevitabilità dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità (cfr.
Cass. 28228/2019).
Dagli atti di causa, in verità, si evince che l'allora proprietaria dell'immobile di cui all'interno 8, la signora si sia occupata del conseguimento dei titoli amministrative prodromici Controparte_2 all'esecuzione dei lavori, dei quali dunque ha avuto contezza.
Nelle more del giudizio si è registrata la successione a titolo particolare nel diritto di proprietà dell'immobile che ha cagionato danni all'unità immobiliare dell'attore.
Segnatamente, l'attuale proprietaria dell'immobile è la signora in virtù Controparte_8
della donazione del dì 11 marzo 2015, in forza del quale la signora ed il signor Controparte_6 [...] si sono riservati il diritto di usufrutto sull'appartamento di cui all'interno 8 di CP_5 [...]
. Controparte_7 pagina 6 di 9 Del fatto che proprietaria dell'immobile di cui all'interno 8 sin dal 2015 fosse proprietaria la signora occorrerà tenere conto in sede di liquidazione delle spese processuali Controparte_8
sostenute dalla signora e del signor dei quali è stato ordinato Controparte_6 Controparte_5
l'intervento nel giudizio sulla base delle deduzioni dell'attore.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 1005 c.c. le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario, mentre in forza dell'art. 1004 c.c. le spese ed in genere gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.
Occorre chiarire che sono da reputarsi straordinarie quelle opere che non sono finalizzate alla conservazione dell'originaria destinazione economica del bene ed al ripristino della sua attitudine produttiva (cfr. Cass. 19632/2020).
La signora andrà dunque condannata all'esecuzione dei lavori atti ad Controparte_8
eliminare le lesioni che si sono prodotte nel terrazzo dell'attore nonché delle cause delle stesse, come specificatamente indicato dal ctu, ing. nell'Allegato 10 alla sua relazione. Persona_2
IV (con la propria comparsa conclusionale), è stata dedotta dalla difesa della signora la sussistenza di una specifica clausola di garanzia presente nel contratto di Controparte_6
compravendita immobiliare stipulato dalla signora dalla signora Controparte_2 CP_6
e dal signor (ai quali è succeduta a titolo particolare la signora
[...] Persona_3 [...]
; essendo del tutto infondata nei termini in cui è stata spiegata nell'atto Controparte_8 introduttivo ed emendata nella prima memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., non può trovare accoglimento la domanda di manleva spiegata in via riconvenzionale nei confronti della signora
Controparte_2
Non può trovare accoglimento il capo della domanda attorea relativo al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento della terrazza per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, trattandosi di danno futuro, che attiene ad una circostanza non ancora verificatasi.
Del pari, va disatteso anche il capo della domanda che attiene al rimborso delle spese sostenute dall'attore nel corso del precedente atp, in quanto non documentate: in atti non compare neanche il decreto di liquidazione del ctu Controparte_12
IV (con la propria comparsa conclusionale), è stata dedotta dalla difesa della signora la sussistenza di una specifica clausola di garanzia presente nel contratto di Controparte_6
compravendita immobiliare stipulato dalla signora dalla signora Controparte_2 CP_6
e dal signor (ai quali è succeduta a titolo particolare la signora
[...] Persona_3 CP_8
pagina 7 di 9 ; essendo del tutto infondata nei termini in cui è stata spiegata nell'atto CP_8 CP_8 introduttivo ed emendata nella prima memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., non può trovare accoglimento la domanda di manleva spiegata in via riconvenzionale nei confronti della signora
Controparte_2
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022; stante la contumacia del Condominio
Convenuto, non ci sono spese processuali alla cui rifusione vada condannato l'attore, che ha evocato in giudizio un soggetto giuridico senza spiegare alcuna domanda nei suoi confronti. Le spese della ctu espletata nel presente giudizio vengono poste definitivamente a carico, in via solidale, della signora e della signora Controparte_8 CP_8 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna la signora all'esecuzione dei lavori specificatamente Controparte_8
indicati nell'Allegato 10 alla relazione del ctu, ing. Persona_2
2) Rigetta la domanda di manleva azionata in via riconvenzionale dalla signora , Controparte_6
e dal signor (ai quali è succeduta a titolo particolare la signora Persona_3 [...]
, nei confronti della signora Controparte_8 Controparte_2
3) Rigetta la domanda di manleva azionata in via riconvenzionale dalla signora CP_2 nei confronti dell'associazione e del signor
[...] Controparte_3 Controparte_3
. Controparte_4
4) Condanna la signora alla rifusione in favore del signor Controparte_8 delle spese di lite, che liquida in € 6.800,00 per onorari di avvocato, € Controparte_1
320,00 per esborsi, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti.
5) Condanna, il signor alla rifusione delle spese di lite in favore della signora Controparte_1
e del signor che liquida in € 2.500,00 per onorari di Controparte_6 Persona_3
avvocato, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti.
6) Condanna la signora alla rifusione in favore dell'associazione Controparte_2 [...]
e del signor delle spese di lite, che si Controparte_3 Controparte_4 liquidano in € 4.000,00 per onorari di avvocati, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a..
pagina 8 di 9 7) Nulla sulle spese del , in persona dell'amministratore p.t., in Controparte_10
ragione della sua contumacia.
8) Le spese della ctu espletata nel presente giudizio vengono poste definitivamente a carico, in via solidale, della signora e della signora Controparte_8 Controparte_2
tenute alla rifusione in favore del signor degli esborsi sostenuti. Controparte_1
Così deciso in Roma, li 27 di dicembre 2024.
Il giudice
Lucio Fredella
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