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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 09/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 4109/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 4109/2024 R.G. da
, Parte_1
e
Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ghizzi Serena;
ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 5 parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Pioltello (MI) il 05/06/2008 da
, nato a [...] il Parte_1
09/11/1979;
e pagina 2 di 5 nato a [...] Parte_2
il 09/03/1978; ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pioltello (Mi), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 15, Parte II, Serie A, dell'anno 2008 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
con collocamento paritetico, mantenendo però la propria residenza anagrafica in
Bressanone, via Tratten nr. 21;
2) il Signor si impegna a versare a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento per la figlia, fino alla sua completa autosufficienza economica, in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese l'importo di euro 325,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
quanto alle spese straordinarie, queste saranno da comunicarsi con congruo anticipo e, segnatamente, spese mediche non mutuabili, spese scolastiche (libri di testo, lezioni private, viaggi di studio, gite organizzate dalla scuola non limitate ad una giornata, computer ecc), spese universitarie (libri di testo, tasse, alloggio, trasporti), spese per corsi sportivi
(attrezzatura ed eventuale vestiario compreso), spese per corsi ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori.
pagina 3 di 5 In caso di disaccordo, rifacendosi ai criteri di cui al Protocollo d'Intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia della Provincia di Bolzano vigente al momento dell'esborso;
3) le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di quest'ultima. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispetti periodi di convivenza;
4) per quanto concerne i tempi di permanenza di presso ciascun genitore, è Per_1
previsto, come sopra accennato, il collocamento paritetico con una settimana presso la madre ed una settimana presso il padre e così via;
5) per quanto concerne le festività natalizie trascorrerà una settimana di Per_1
dette vacanze con il padre ed una con la madre, alternativamente, in modo che la minore possa trascorrere, un anno il giorno 25 dicembre con la madre e l'anno successivo con il padre. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, le Per_1
trascorrerà un anno con il padre ed un anno con la madre in modo alternato;
6) in ultimo, relativamente alle ferie estive, la minore avrà diritto di trascorrere due settimane con ciascuno dei genitori;
detti periodi dovranno essere individuati, previo accordo fra i due genitori, entro il 30 maggio di ogni anno;
pagina 4 di 5 7) le detrazioni per la figlia a carico saranno ripartite al 50% tra i genitori mentre l'eventuale erogazione dell'Assegno unico, gli assegni famigliari e/o altre contribuzioni pubbliche per la figlia rimarranno di beneficio esclusivo alla madre;
8) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
9) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto della minore;
10) le spese del presente procedimento vengono interamente compensate tra le parti nel senso che ciascuna parte provvederà al pagamento del legale nominato.
09/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 4109/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 4109/2024 R.G. da
, Parte_1
e
Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ghizzi Serena;
ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 5 parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Pioltello (MI) il 05/06/2008 da
, nato a [...] il Parte_1
09/11/1979;
e pagina 2 di 5 nato a [...] Parte_2
il 09/03/1978; ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pioltello (Mi), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 15, Parte II, Serie A, dell'anno 2008 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
con collocamento paritetico, mantenendo però la propria residenza anagrafica in
Bressanone, via Tratten nr. 21;
2) il Signor si impegna a versare a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento per la figlia, fino alla sua completa autosufficienza economica, in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese l'importo di euro 325,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
quanto alle spese straordinarie, queste saranno da comunicarsi con congruo anticipo e, segnatamente, spese mediche non mutuabili, spese scolastiche (libri di testo, lezioni private, viaggi di studio, gite organizzate dalla scuola non limitate ad una giornata, computer ecc), spese universitarie (libri di testo, tasse, alloggio, trasporti), spese per corsi sportivi
(attrezzatura ed eventuale vestiario compreso), spese per corsi ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori.
pagina 3 di 5 In caso di disaccordo, rifacendosi ai criteri di cui al Protocollo d'Intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia della Provincia di Bolzano vigente al momento dell'esborso;
3) le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di quest'ultima. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispetti periodi di convivenza;
4) per quanto concerne i tempi di permanenza di presso ciascun genitore, è Per_1
previsto, come sopra accennato, il collocamento paritetico con una settimana presso la madre ed una settimana presso il padre e così via;
5) per quanto concerne le festività natalizie trascorrerà una settimana di Per_1
dette vacanze con il padre ed una con la madre, alternativamente, in modo che la minore possa trascorrere, un anno il giorno 25 dicembre con la madre e l'anno successivo con il padre. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, le Per_1
trascorrerà un anno con il padre ed un anno con la madre in modo alternato;
6) in ultimo, relativamente alle ferie estive, la minore avrà diritto di trascorrere due settimane con ciascuno dei genitori;
detti periodi dovranno essere individuati, previo accordo fra i due genitori, entro il 30 maggio di ogni anno;
pagina 4 di 5 7) le detrazioni per la figlia a carico saranno ripartite al 50% tra i genitori mentre l'eventuale erogazione dell'Assegno unico, gli assegni famigliari e/o altre contribuzioni pubbliche per la figlia rimarranno di beneficio esclusivo alla madre;
8) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
9) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto della minore;
10) le spese del presente procedimento vengono interamente compensate tra le parti nel senso che ciascuna parte provvederà al pagamento del legale nominato.
09/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 5 di 5