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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/09/2024, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Daniela Pellingra Consigliere dr. Angelo Piraino Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 73 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 in data 21/09/1971, con il patrocinio dell'avv. Lucia Spata (PEC ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore (c.f. Controparte_1
– , P.IVA_1 Controparte_2 in persona del Dirigente pro tempore (c.f. ), rappresentati e P.IVA_2 difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (PEC
Email_1
resistenti
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte ricorrente:
«in via principale, in riforma della decisione impugnata, annullare per le motivazioni di cui sopra la gravata decisione della dichiarando CP_3
Corte di Appello di pag. 1 di Palermo 10 l'illegittimità della stessa e della sanzione inflitta per violazione dell'art 153, comma 2, della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile);
2. in via subordinata, valutata la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata con il presente ricorso, rimettere alla Corte Costituzionale gli atti per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 138, comma 1, lett. D, Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile), nella parte in cui, con riferimento alla violazione di cui all'art. 64 della medesima legge, statuisce l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, la destituzione, con ogni conseguente statuizione;
3. con condanna alle spese e compensi di lite del presente grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.»
Conclusioni per la parte appellata:
«In via preliminare, accertare e dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso;
- In via pregiudiziale, rigettare la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale, attesa l'assenza di rilevanza e la manifesta inammissibilità della eccezione di incostituzionalità ex adverso sollevata;
- Nel merito, rigettare con qualsivoglia statuizione le avverse domande, perché infondate, secondo quanto dedotto in parte motiva;
- Il tutto con condanna al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con provvedimento del 17/06/2022, depositato il successivo 18/06/2022, la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina sui Notai per la Sicilia (CO.RE.DI.), definendo il procedimento disciplinare n. 06/2021 promosso dall' di Controparte_2
nei confronti del notaio , ha dichiarato CP_2 Parte_1
l'incolpato colpevole degli addebiti disciplinari contestatigli e, riconosciute le circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 144 L. Not., gli ha applicato la sanzione pecuniaria di euro 7.500,00 per il primo capo di incolpazione, di euro 1.500,00 per il secondo capo di incolpazione e di ulteriori euro 3.500,00 per il terzo capo di incolpazione.
2. Con ricorso del 15/1/2023, il notaio ha proposto Parte_1
Corte di Appello di pag. 2 di
Palermo 10 reclamo avverso il predetto provvedimento, chiedendo, in integrale riforma dello stesso, la declaratoria di nullità della decisione ovvero, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 138, comma 1, lett. D, Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile), nella parte in cui, con riferimento alla violazione di cui all'art. 64 della medesima legge, statuisce l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, la destituzione, l'assoluzione dal secondo e dal terzo capo di incolpazione.
3. Il e l'Archivio Notarile di si Controparte_1 CP_2 sono costituiti con comparsa del 4/7/2023, opponendosi all'accoglimento del reclamo.
4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, cui è stata ritualmente comunicata la pendenza del giudizio, ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo.
5. Le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, depositando note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10/5/2024, all'esito della quale la causa è stata posta in decisione.
6. Si impone, in via preliminare, l'esame dell'eccezione di disintegrità del contraddittorio sollevata dalla difesa erariale, la quale ha eccepito la disintegrità del contraddittorio per l'omessa citazione in giudizio del Consiglio Notarile del Distretto di
. CP_2
7. Come correttamente evidenziato dalla difesa del notaio ricorrente, la più recente giurisprudenza di legittimità (così Cass. n. 21828 del 2019) ha escluso l'applicabilità dell'orientamento, formatosi nel vigore della precedente disciplina (cf. Cass. S.U. n. 9328 del 2002), secondo il quale nel procedimento giurisdizionale in materia di sanzioni disciplinari a carico di notai, il Consiglio dell'ordine cui appartiene il notaio incolpato sarebbe, in ogni caso, parte del giudizio, essendo portatore di un interesse alla esatta applicazione della sanzione disciplinare, e dunque legittimato ad impugnare la relativa sentenza (conf. ex multis Cass. n. 10880/2002).
8. La più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che a seguito della riforma del procedimento disciplinare notarile di cui al D. Lgs. n. 249/2006, nella fase giurisdizionale dei procedimenti
Corte di Appello di pag. 3 di
Palermo 10 disciplinari nei confronti dei notai il consiglio notarile è parte soltanto ove il suo presidente abbia promosso l'azione o sia intervenuto davanti alla commissione amministrativa regionale di disciplina (così Cass. n. 15273 del 2013 e Cass. n. 12740 del 2015).
9. In particolar modo, si è sottolineato che con il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, sono stati sostituiti, tra gli altri, anche gli artt. 153 e segg. della L. n. 89 del 1913, così che l'iniziativa per l'apertura del procedimento disciplinare è stata attribuita al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio notarile ed al Capo dell'Archivio notarile territoriale (art. 153 vig.), mentre la competenza a conoscere degli illeciti disciplinari commessi dai notai appartiene alla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina, presieduta da un magistrato. Dinanzi alla Commissione sono quindi parti necessarie l'organo che ha proposto il procedimento ed il notaio, pur potendo intervenire, ancorchè non abbiano richiesto l'apertura del procedimento, il P.M. ed il Presidente del Consiglio notarile, mentre eguale facoltà di intervento non è riconosciuta al Capo dell'Archivio notarile (L. n. 89 del 1913, art. 156 bis, n. 5).
10. Deve però ritenersi che nella fase giurisdizionale del procedimento siano parti necessarie, oltre ovviamente al notaio, anche la parte che già lo era nella fase amministrativa e cioè il soggetto che aveva richiesto l'apertura del procedimento, il quale, pur non avendo richiesto tale apertura, fossero tuttavia intervenuti nel procedimento. Ne discende che il Consiglio notarile, a cui appartiene il notaio incolpato, non necessariamente è parte nel fase giurisdizionale del procedimento disciplinare e ciò perché non è più il soggetto che ha emesso la sanzione disciplinare, non essendo quindi portatore dell'interesse al mantenimento del provvedimento o all'esatta applicazione dello stesso. Laddove, invece, come nella vicenda in esame, l'iniziativa disciplinare sia stata assunta dal Conservatore dell'Archivio Notarile, senza che il Consiglio notarile abbia preso parte alla fase procedimentale, resta esclusa la sua qualità di parte necessaria nel procedimento giurisdizionale, ove abbia altresì deciso di non avvalersi della facoltà di intervento.
11. Venendo all'esame del reclamo, con il primo motivo di impugnazione, il notaio eccepisce violazione dell'art. 146 della legge n. 89 del Pt_1
1913 (di seguito Legge Notarile) per la irragionevolezza del termine entro
Corte di Appello di pag. 4 di
Palermo 10 cui l'Archivio Notarile ha richiesto l'avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti.
12. Va premesso, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7051 del 2021) i termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai sono ordinatori, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà, per cui deve escludersi che l'art. 153, comma 2, della L. Not., nello stabilire che l'organo dotato d'iniziativa debba procedere senza indugio, comporti la decadenza o l'estinzione dell'azione intempestiva (così anche Cass. Sez. 2, n. 9041/2016). Tuttavia, la circostanza che i termini siano ordinatori non equivale ad affermare che l'azione disciplinare possa essere iniziata in ogni tempo, ad libitum, anche a distanza di anni dall'avvenuta conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante.
13. Secondo il citato orientamento giurisprudenziale, una tale estrema interpretazione, oltre a contrastare la ratio legis, colliderebbe con il diritto a conoscere in un tempo ragionevole, anche al fine di potersi ben difendere, l'accusa disciplinare formalizzata e l'immanenza del principio troverebbe conferma nella disciplina processuale penale (artt. 405 e 406 cod. proc. pen.) la quale, nonostante si tratti di esercitare obbligatoriamente l'azione penale, che, com'è ovvio, concerne fatti di ben maggiore disvalore sociale, impone al pubblico ministero di esercitare l'azione (se del caso anche chiedendo l'archiviazione) in un tempo predeterminato dalla legge, a seconda del tipo e della gravità del reato perseguito.
14. La giurisprudenza di legittimità prosegue rilevando che, sebbene la chiusura del sistema sia presidiata dalla prescrizione (art. 146 L. Not., come riformulato con il d. Igs. n. 259/2006), la necessità che le indagini e le valutazioni propedeutiche alla determinazione di esercitare l'azione disciplinare, a prescindere dall'estinzione dell'illecito per effetto del decorso della prescrizione, debbano essere concluse in un tempo ragionevole, cioè giustificato dalla natura dell'illecito e dagli approfondimenti da svolgere, assolve a una finalità che, sebbene affine, è peculiare. La pendenza di una tale fase, infatti, produce, ex se un inevitabile pregiudizio indiretto sulla vita e sull'esercizio della professione del notaio assoggettato, oltre a rendere via via più difficile per quest'ultimo (il quale ancora non conosce i termini esatti della futura incolpazione) approntare una difesa adeguata.
15. Da ciò consegue la necessità di verificare in concreto se il tempo impiegato per avviare il procedimento disciplinare, tenuto conto di ogni
Corte di Appello di pag. 5 di
Palermo 10 elemento utile a un tale giudizio, possa considerarsi adeguato, in relazione all'esigenza di celerità, indubbiamente imposta dall'espressione «senza indugio».
16. Il provvedimento impugnato, al riguardo, ha rilevato che gli addebiti disciplinari contestati sono stati accertati all'esito dell'ispezione ordinaria relativa al biennio 2018/2019, il cui verbale è stato redatto in data 23/12/2020, e che Il Conservatore reggente dell'Archivio Notarile distrettuale di ha chiesto l'avvio del procedimento CP_2 disciplinare a carico del notaio con atto del 28/6/2021 e che tra la Pt_1 data di rilevazione delle infrazioni e quella di avvio del procedimento disciplinare sono intercorsi poco più di sei mesi, e, dunque, un lasso di tempo congruo ai fini del rispetto della prescrizione normativa di procedere senza indugio.
17. Il provvedimento impugnato prosegue, rilevando condivisibilmente che nel caso di specie, tenuto conto del fatto che il procedimento è basato su prove di carattere esclusivamente documentale, il tempo decorso non avrebbe comunque recato alcuna lesione al diritto di difesa dell'incolpato. A ciò deve ulteriormente aggiungersi che l'attività istruttoria ha avuto natura esclusivamente documentale, non sono state acquisite ulteriori informazioni presso terzi o presso le parti interessate e non è stato necessario svolgere indagini, accertare fatti e assumere testimonianze difficilmente ricostruibili a distanza di tempo.
18. A fronte di ciò, l'odierno reclamante contesta la valutazione di congruità dei predetti termini, rilevando la disparità di trattamento rispetto agli altri procedimenti disciplinari in cui i termini sono testualmente qualificati come perentori, come il termine di 120 giorni previsto dall'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001 in materia di pubbico impiego, e i termini previsti per le forze armate dall'art. 1370, comma 5, del D. Lgs. n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare) e dall'art. 9, comma 6 del D.P.R. n. 737/1981 per la Polizia di Stato.
19. I termini di paragone invocati non appaiono, tuttavia, conferenti, dovendosi rilevare che ai sensi dell'art. 1398 del codice dell'ordinamento militare (D. Lgs. n. 66 del 2010) non sono previsti specifici termini perentori per l'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti degli appartenenti alle forze armate, ma viene prescritto che ciò avvenga
“senza ritardo”, mentre il termine previsto dall'art. 9, comma 6 del D.P.R. n. 737/1981 per la Polizia di Stato si riferisce unicamente ai procedimenti disciplinari promossi a seguito della definizione di un procedimento penale. Analogamente inconferente risulta il paragone con i termini
Corte di Appello di pag. 6 di
Palermo 10 previsti per l'instaurazione dei procedimenti disciplinari avverso i pubblici dipendenti, tenuto conto dalla diversa natura del rapporto di lavoro dipendente, caratterizzato dalla etero-organizzazione della prestazione lavorativa, rispetto all'attività libero professionale, nasata sulla libertà di auto-organizzazione, che deve ritenersi comportare una maggiore disponibilità delle informazioni necessarie per apprestare la difesa disciplinare.
20. Non può, del pari, ritenersi che siano irragionevoli i tempi di definizione del procedimento disciplinare, tenuto conto che nessuno dei termini previsti dagli artt. 155 e ss. L. Not. ha natura perentoria, di tal che non può ritenersi che alla loro violazione consegua l'esaurirsi del potere- dovere dell'organo disciplinare di pronunciarsi sugli addebiti.
21. Nel caso in esame, peraltro, il tempo trascorso non appare nemmeno aver concretamente pregiudicato il diritto di difesa dell'incolpato, per le ragioni già precisate al capo 17 del presente procedimento, né deve ritenersi contrastare con il canone della ragionevolezza, tenuto conto che, come rilevato dal provvedimento impugnato, la proposizione del procedimento disciplinare è avvenuta in prossimità della scadenza del mandato dei componenti, con conseguente necessità di attendere la nomina del Presidente e l'elezione e l'insediamento dei nuovi componenti dei rispettivi collegi, onde evitare la verosimile necessità di rinnovare l'attività dell'organo disciplinare, con conseguente maggiore aggravio dei relativi tempi.
22. Va, inoltre, rilevato che la disponibilità di un maggior lasso di tempo rispetto a quello considerato normale ha concretamente agevolato il notaio incolpato, il quale ha avuto la possibilità concreta di porre in essere attività riparatorie rilevanti ai sensi dell'art. 144 L. Not., come attestato dal provvedimento impugnato.
23. Con il secondo motivo di impugnazione, il reclamante solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 138, comma 1, lett. D, della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile), nella parte in cui prevede la sanzione della sospensione da uno a sei mesi del notaio che non tiene il repertorio prescritto dall'articolo 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'articolo 64, rilevando che tale sanzione sarebbe sproporzionata e irragionevole, rispetto alla più lieve sanzione pecuniaria prevista dall'art. 137, comma 1, per la violazione dei doveri di conservazione degli atti e dei repertori previsti dagli artt. 61 e 62 della stessa legge 16 febbraio 1913, n. 89.
24. Nel caso in esame, il reclamante è stato riconosciuto responsabile di
Corte di Appello di pag. 7 di
Palermo 10 tutti e tre gli addebiti disciplinari contestatigli, consistenti, nello specifico:
1) nell'aver ricevuto l'atto rep. n. 2882/2159, in data 11 giugno 2019, avente ad oggetto l'appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, stipulato tra il CP_4 in qualità di committente, e una società a responsabilità
[...] limitata in qualità di appaltatrice, affetto da nullità perché redatto in forma pubblica cartacea, anziché sotto forma di atto pubblico informatico, con conseguente violazione dell'art. 32, comma 14, del d. Igs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal d. Igs. n. 56 del 19 aprile 2017, in combinato disposto con gli artt. 1 e 3 del predetto d. Igs. n. 50/2016;
2) nell'avere ricevuto atti notarili senza ancora essere munito dei corrispondenti repertori – vidimati, e precisamente:
a) n. 8 atti ricevuti in data anteriore a quella della vidimazione, e precisamente dal n. 2697 in data 14 marzo 2019 al n. 2704 in data 21 marzo 2019, con riferimento al fascicolo del repertorio meccanizzato degli atti tra vivi, composto da 200 fogli, e precisamente dal n. 1401 al n. 1600, consegnato all'archivio il 22 marzo 2019, come da lettera di presentazione prot. n. 313 in pari data, e vidimato sempre in data 22 marzo 2019;
b) n. 62 atti ricevuti in data anteriore a quella della vidimazione, e precisamente dal n. 2998 in data 6 agosto 2019 al n. 3059 in data 18 settembre 2019, con riferimento al fascicolo del repertorio meccanizzato degli atti tra vivi, composto da 200 fogli, e precisamente dal n. 1601 al n. 1800, consegnato all'archivio il 19 settembre 2019, come da lettera di presentazione prot. n. 989 in pari data, e vidimato sempre in data 19 settembre 2019;
25. Con riguardo ai predetti addebiti, il Consiglio Regionale di Disciplina ha ritenuto applicabili le circostanze attenuanti di cui all'art. 144 L. not., tenuto conto del fatto che l'incolpato aveva provveduto a ripetere in forma pubblica informatica l'appalto oggetto della prima violazione e aveva provveduto, sia pur tardivamente, a far vidimare i repertori oggetto della seconda e della terza violazione e del fatto che non risultano essere derivati danni economicamente quantificabili in conseguenza delle condotte poste in essere, così quantificando in euro 7.500,00 la sanzione pecuniaria dovuta per la prima violazione, in euro 1.500,00 la sanzione irrogata per la seconda violazione, e in euro 3.500,00 la sanzione irrogata
Corte di Appello di pag. 8 di
Palermo 10 per la terza violazione.
26. Con il motivo di reclamo in esame, il reclamante eccepisce l'illegittimità della norma sanzionatoria applicata dal Consiglio Regionale di Disciplina con riferimento alla seconda e alla terza violazione, sottolineando che la condotta del Notaio che stipuli un atto in assenza di un repertorio o, di un repertorio non vidimato e non capiente, integra illecito disciplinare punito a norma dell'art 138 L. Not., che prevede l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, la destituzione, mentre la violazione dell'art. 62 L. Not., che prescrive l'obbligo per il Notaio di tenere il Repertorio (uno per atti tra vivi e uno per atti mortis causa) e di annotarvi gli atti e tutta una serie di dati afferenti agli atti rogati, è sanzionata in forma meno grave, prevedendo l'art. 137 una mera sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro.
27. L'eccezione sollevata appare manifestamente infondata, alla luce della presenza, nella disciplina delle sanzioni disciplinari notarili, della norma di chiusura prevista dall'art. 144 L. Not. che consente all'organo disciplinare di apprezzare concretamente la gravità e le conseguenze dell'illecito e di sostituire la più grave sanzione della sospensione con la sanzione pecuniaria, disposizione, peraltro, applicata nel caso in esame.
28. Tale norma di chiusura del sistema sanzionatorio, prevedendo il mutamento della specie della sanzione applicata, garantisce concretamente la proporzionalità delle sanzioni e la ragionevolezza complessiva dell'apparato sanzionatorio, specialmente nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata dei presupposti per l'applicazione della predetta circostanza attenuante.
29. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il reclamo proposto non può trovare accoglimento.
30. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.
31. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte reclamante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
Corte di Appello di pag. 9 di
Palermo 10 • rigetta il reclamo proposto da nei confronti del Parte_1
Controparte_5
, con ricorso del 15/1/2023, avverso il provvedimento
[...] della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina sui Notai per la Sicilia del 17/06/2022, depositato il successivo 18/06/2022;
• condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500, oltre spese prenotate a debito;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 17/09/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di pag. 10 di
Palermo 10
SENTENZA nella causa iscritta al n. 73 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 in data 21/09/1971, con il patrocinio dell'avv. Lucia Spata (PEC ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore (c.f. Controparte_1
– , P.IVA_1 Controparte_2 in persona del Dirigente pro tempore (c.f. ), rappresentati e P.IVA_2 difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (PEC
Email_1
resistenti
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte ricorrente:
«in via principale, in riforma della decisione impugnata, annullare per le motivazioni di cui sopra la gravata decisione della dichiarando CP_3
Corte di Appello di pag. 1 di Palermo 10 l'illegittimità della stessa e della sanzione inflitta per violazione dell'art 153, comma 2, della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile);
2. in via subordinata, valutata la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata con il presente ricorso, rimettere alla Corte Costituzionale gli atti per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 138, comma 1, lett. D, Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile), nella parte in cui, con riferimento alla violazione di cui all'art. 64 della medesima legge, statuisce l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, la destituzione, con ogni conseguente statuizione;
3. con condanna alle spese e compensi di lite del presente grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.»
Conclusioni per la parte appellata:
«In via preliminare, accertare e dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso;
- In via pregiudiziale, rigettare la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale, attesa l'assenza di rilevanza e la manifesta inammissibilità della eccezione di incostituzionalità ex adverso sollevata;
- Nel merito, rigettare con qualsivoglia statuizione le avverse domande, perché infondate, secondo quanto dedotto in parte motiva;
- Il tutto con condanna al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con provvedimento del 17/06/2022, depositato il successivo 18/06/2022, la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina sui Notai per la Sicilia (CO.RE.DI.), definendo il procedimento disciplinare n. 06/2021 promosso dall' di Controparte_2
nei confronti del notaio , ha dichiarato CP_2 Parte_1
l'incolpato colpevole degli addebiti disciplinari contestatigli e, riconosciute le circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 144 L. Not., gli ha applicato la sanzione pecuniaria di euro 7.500,00 per il primo capo di incolpazione, di euro 1.500,00 per il secondo capo di incolpazione e di ulteriori euro 3.500,00 per il terzo capo di incolpazione.
2. Con ricorso del 15/1/2023, il notaio ha proposto Parte_1
Corte di Appello di pag. 2 di
Palermo 10 reclamo avverso il predetto provvedimento, chiedendo, in integrale riforma dello stesso, la declaratoria di nullità della decisione ovvero, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 138, comma 1, lett. D, Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile), nella parte in cui, con riferimento alla violazione di cui all'art. 64 della medesima legge, statuisce l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, la destituzione, l'assoluzione dal secondo e dal terzo capo di incolpazione.
3. Il e l'Archivio Notarile di si Controparte_1 CP_2 sono costituiti con comparsa del 4/7/2023, opponendosi all'accoglimento del reclamo.
4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, cui è stata ritualmente comunicata la pendenza del giudizio, ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo.
5. Le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, depositando note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10/5/2024, all'esito della quale la causa è stata posta in decisione.
6. Si impone, in via preliminare, l'esame dell'eccezione di disintegrità del contraddittorio sollevata dalla difesa erariale, la quale ha eccepito la disintegrità del contraddittorio per l'omessa citazione in giudizio del Consiglio Notarile del Distretto di
. CP_2
7. Come correttamente evidenziato dalla difesa del notaio ricorrente, la più recente giurisprudenza di legittimità (così Cass. n. 21828 del 2019) ha escluso l'applicabilità dell'orientamento, formatosi nel vigore della precedente disciplina (cf. Cass. S.U. n. 9328 del 2002), secondo il quale nel procedimento giurisdizionale in materia di sanzioni disciplinari a carico di notai, il Consiglio dell'ordine cui appartiene il notaio incolpato sarebbe, in ogni caso, parte del giudizio, essendo portatore di un interesse alla esatta applicazione della sanzione disciplinare, e dunque legittimato ad impugnare la relativa sentenza (conf. ex multis Cass. n. 10880/2002).
8. La più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che a seguito della riforma del procedimento disciplinare notarile di cui al D. Lgs. n. 249/2006, nella fase giurisdizionale dei procedimenti
Corte di Appello di pag. 3 di
Palermo 10 disciplinari nei confronti dei notai il consiglio notarile è parte soltanto ove il suo presidente abbia promosso l'azione o sia intervenuto davanti alla commissione amministrativa regionale di disciplina (così Cass. n. 15273 del 2013 e Cass. n. 12740 del 2015).
9. In particolar modo, si è sottolineato che con il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, sono stati sostituiti, tra gli altri, anche gli artt. 153 e segg. della L. n. 89 del 1913, così che l'iniziativa per l'apertura del procedimento disciplinare è stata attribuita al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio notarile ed al Capo dell'Archivio notarile territoriale (art. 153 vig.), mentre la competenza a conoscere degli illeciti disciplinari commessi dai notai appartiene alla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina, presieduta da un magistrato. Dinanzi alla Commissione sono quindi parti necessarie l'organo che ha proposto il procedimento ed il notaio, pur potendo intervenire, ancorchè non abbiano richiesto l'apertura del procedimento, il P.M. ed il Presidente del Consiglio notarile, mentre eguale facoltà di intervento non è riconosciuta al Capo dell'Archivio notarile (L. n. 89 del 1913, art. 156 bis, n. 5).
10. Deve però ritenersi che nella fase giurisdizionale del procedimento siano parti necessarie, oltre ovviamente al notaio, anche la parte che già lo era nella fase amministrativa e cioè il soggetto che aveva richiesto l'apertura del procedimento, il quale, pur non avendo richiesto tale apertura, fossero tuttavia intervenuti nel procedimento. Ne discende che il Consiglio notarile, a cui appartiene il notaio incolpato, non necessariamente è parte nel fase giurisdizionale del procedimento disciplinare e ciò perché non è più il soggetto che ha emesso la sanzione disciplinare, non essendo quindi portatore dell'interesse al mantenimento del provvedimento o all'esatta applicazione dello stesso. Laddove, invece, come nella vicenda in esame, l'iniziativa disciplinare sia stata assunta dal Conservatore dell'Archivio Notarile, senza che il Consiglio notarile abbia preso parte alla fase procedimentale, resta esclusa la sua qualità di parte necessaria nel procedimento giurisdizionale, ove abbia altresì deciso di non avvalersi della facoltà di intervento.
11. Venendo all'esame del reclamo, con il primo motivo di impugnazione, il notaio eccepisce violazione dell'art. 146 della legge n. 89 del Pt_1
1913 (di seguito Legge Notarile) per la irragionevolezza del termine entro
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Palermo 10 cui l'Archivio Notarile ha richiesto l'avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti.
12. Va premesso, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7051 del 2021) i termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai sono ordinatori, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà, per cui deve escludersi che l'art. 153, comma 2, della L. Not., nello stabilire che l'organo dotato d'iniziativa debba procedere senza indugio, comporti la decadenza o l'estinzione dell'azione intempestiva (così anche Cass. Sez. 2, n. 9041/2016). Tuttavia, la circostanza che i termini siano ordinatori non equivale ad affermare che l'azione disciplinare possa essere iniziata in ogni tempo, ad libitum, anche a distanza di anni dall'avvenuta conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante.
13. Secondo il citato orientamento giurisprudenziale, una tale estrema interpretazione, oltre a contrastare la ratio legis, colliderebbe con il diritto a conoscere in un tempo ragionevole, anche al fine di potersi ben difendere, l'accusa disciplinare formalizzata e l'immanenza del principio troverebbe conferma nella disciplina processuale penale (artt. 405 e 406 cod. proc. pen.) la quale, nonostante si tratti di esercitare obbligatoriamente l'azione penale, che, com'è ovvio, concerne fatti di ben maggiore disvalore sociale, impone al pubblico ministero di esercitare l'azione (se del caso anche chiedendo l'archiviazione) in un tempo predeterminato dalla legge, a seconda del tipo e della gravità del reato perseguito.
14. La giurisprudenza di legittimità prosegue rilevando che, sebbene la chiusura del sistema sia presidiata dalla prescrizione (art. 146 L. Not., come riformulato con il d. Igs. n. 259/2006), la necessità che le indagini e le valutazioni propedeutiche alla determinazione di esercitare l'azione disciplinare, a prescindere dall'estinzione dell'illecito per effetto del decorso della prescrizione, debbano essere concluse in un tempo ragionevole, cioè giustificato dalla natura dell'illecito e dagli approfondimenti da svolgere, assolve a una finalità che, sebbene affine, è peculiare. La pendenza di una tale fase, infatti, produce, ex se un inevitabile pregiudizio indiretto sulla vita e sull'esercizio della professione del notaio assoggettato, oltre a rendere via via più difficile per quest'ultimo (il quale ancora non conosce i termini esatti della futura incolpazione) approntare una difesa adeguata.
15. Da ciò consegue la necessità di verificare in concreto se il tempo impiegato per avviare il procedimento disciplinare, tenuto conto di ogni
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Palermo 10 elemento utile a un tale giudizio, possa considerarsi adeguato, in relazione all'esigenza di celerità, indubbiamente imposta dall'espressione «senza indugio».
16. Il provvedimento impugnato, al riguardo, ha rilevato che gli addebiti disciplinari contestati sono stati accertati all'esito dell'ispezione ordinaria relativa al biennio 2018/2019, il cui verbale è stato redatto in data 23/12/2020, e che Il Conservatore reggente dell'Archivio Notarile distrettuale di ha chiesto l'avvio del procedimento CP_2 disciplinare a carico del notaio con atto del 28/6/2021 e che tra la Pt_1 data di rilevazione delle infrazioni e quella di avvio del procedimento disciplinare sono intercorsi poco più di sei mesi, e, dunque, un lasso di tempo congruo ai fini del rispetto della prescrizione normativa di procedere senza indugio.
17. Il provvedimento impugnato prosegue, rilevando condivisibilmente che nel caso di specie, tenuto conto del fatto che il procedimento è basato su prove di carattere esclusivamente documentale, il tempo decorso non avrebbe comunque recato alcuna lesione al diritto di difesa dell'incolpato. A ciò deve ulteriormente aggiungersi che l'attività istruttoria ha avuto natura esclusivamente documentale, non sono state acquisite ulteriori informazioni presso terzi o presso le parti interessate e non è stato necessario svolgere indagini, accertare fatti e assumere testimonianze difficilmente ricostruibili a distanza di tempo.
18. A fronte di ciò, l'odierno reclamante contesta la valutazione di congruità dei predetti termini, rilevando la disparità di trattamento rispetto agli altri procedimenti disciplinari in cui i termini sono testualmente qualificati come perentori, come il termine di 120 giorni previsto dall'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001 in materia di pubbico impiego, e i termini previsti per le forze armate dall'art. 1370, comma 5, del D. Lgs. n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare) e dall'art. 9, comma 6 del D.P.R. n. 737/1981 per la Polizia di Stato.
19. I termini di paragone invocati non appaiono, tuttavia, conferenti, dovendosi rilevare che ai sensi dell'art. 1398 del codice dell'ordinamento militare (D. Lgs. n. 66 del 2010) non sono previsti specifici termini perentori per l'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti degli appartenenti alle forze armate, ma viene prescritto che ciò avvenga
“senza ritardo”, mentre il termine previsto dall'art. 9, comma 6 del D.P.R. n. 737/1981 per la Polizia di Stato si riferisce unicamente ai procedimenti disciplinari promossi a seguito della definizione di un procedimento penale. Analogamente inconferente risulta il paragone con i termini
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Palermo 10 previsti per l'instaurazione dei procedimenti disciplinari avverso i pubblici dipendenti, tenuto conto dalla diversa natura del rapporto di lavoro dipendente, caratterizzato dalla etero-organizzazione della prestazione lavorativa, rispetto all'attività libero professionale, nasata sulla libertà di auto-organizzazione, che deve ritenersi comportare una maggiore disponibilità delle informazioni necessarie per apprestare la difesa disciplinare.
20. Non può, del pari, ritenersi che siano irragionevoli i tempi di definizione del procedimento disciplinare, tenuto conto che nessuno dei termini previsti dagli artt. 155 e ss. L. Not. ha natura perentoria, di tal che non può ritenersi che alla loro violazione consegua l'esaurirsi del potere- dovere dell'organo disciplinare di pronunciarsi sugli addebiti.
21. Nel caso in esame, peraltro, il tempo trascorso non appare nemmeno aver concretamente pregiudicato il diritto di difesa dell'incolpato, per le ragioni già precisate al capo 17 del presente procedimento, né deve ritenersi contrastare con il canone della ragionevolezza, tenuto conto che, come rilevato dal provvedimento impugnato, la proposizione del procedimento disciplinare è avvenuta in prossimità della scadenza del mandato dei componenti, con conseguente necessità di attendere la nomina del Presidente e l'elezione e l'insediamento dei nuovi componenti dei rispettivi collegi, onde evitare la verosimile necessità di rinnovare l'attività dell'organo disciplinare, con conseguente maggiore aggravio dei relativi tempi.
22. Va, inoltre, rilevato che la disponibilità di un maggior lasso di tempo rispetto a quello considerato normale ha concretamente agevolato il notaio incolpato, il quale ha avuto la possibilità concreta di porre in essere attività riparatorie rilevanti ai sensi dell'art. 144 L. Not., come attestato dal provvedimento impugnato.
23. Con il secondo motivo di impugnazione, il reclamante solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 138, comma 1, lett. D, della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile), nella parte in cui prevede la sanzione della sospensione da uno a sei mesi del notaio che non tiene il repertorio prescritto dall'articolo 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'articolo 64, rilevando che tale sanzione sarebbe sproporzionata e irragionevole, rispetto alla più lieve sanzione pecuniaria prevista dall'art. 137, comma 1, per la violazione dei doveri di conservazione degli atti e dei repertori previsti dagli artt. 61 e 62 della stessa legge 16 febbraio 1913, n. 89.
24. Nel caso in esame, il reclamante è stato riconosciuto responsabile di
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Palermo 10 tutti e tre gli addebiti disciplinari contestatigli, consistenti, nello specifico:
1) nell'aver ricevuto l'atto rep. n. 2882/2159, in data 11 giugno 2019, avente ad oggetto l'appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, stipulato tra il CP_4 in qualità di committente, e una società a responsabilità
[...] limitata in qualità di appaltatrice, affetto da nullità perché redatto in forma pubblica cartacea, anziché sotto forma di atto pubblico informatico, con conseguente violazione dell'art. 32, comma 14, del d. Igs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal d. Igs. n. 56 del 19 aprile 2017, in combinato disposto con gli artt. 1 e 3 del predetto d. Igs. n. 50/2016;
2) nell'avere ricevuto atti notarili senza ancora essere munito dei corrispondenti repertori – vidimati, e precisamente:
a) n. 8 atti ricevuti in data anteriore a quella della vidimazione, e precisamente dal n. 2697 in data 14 marzo 2019 al n. 2704 in data 21 marzo 2019, con riferimento al fascicolo del repertorio meccanizzato degli atti tra vivi, composto da 200 fogli, e precisamente dal n. 1401 al n. 1600, consegnato all'archivio il 22 marzo 2019, come da lettera di presentazione prot. n. 313 in pari data, e vidimato sempre in data 22 marzo 2019;
b) n. 62 atti ricevuti in data anteriore a quella della vidimazione, e precisamente dal n. 2998 in data 6 agosto 2019 al n. 3059 in data 18 settembre 2019, con riferimento al fascicolo del repertorio meccanizzato degli atti tra vivi, composto da 200 fogli, e precisamente dal n. 1601 al n. 1800, consegnato all'archivio il 19 settembre 2019, come da lettera di presentazione prot. n. 989 in pari data, e vidimato sempre in data 19 settembre 2019;
25. Con riguardo ai predetti addebiti, il Consiglio Regionale di Disciplina ha ritenuto applicabili le circostanze attenuanti di cui all'art. 144 L. not., tenuto conto del fatto che l'incolpato aveva provveduto a ripetere in forma pubblica informatica l'appalto oggetto della prima violazione e aveva provveduto, sia pur tardivamente, a far vidimare i repertori oggetto della seconda e della terza violazione e del fatto che non risultano essere derivati danni economicamente quantificabili in conseguenza delle condotte poste in essere, così quantificando in euro 7.500,00 la sanzione pecuniaria dovuta per la prima violazione, in euro 1.500,00 la sanzione irrogata per la seconda violazione, e in euro 3.500,00 la sanzione irrogata
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26. Con il motivo di reclamo in esame, il reclamante eccepisce l'illegittimità della norma sanzionatoria applicata dal Consiglio Regionale di Disciplina con riferimento alla seconda e alla terza violazione, sottolineando che la condotta del Notaio che stipuli un atto in assenza di un repertorio o, di un repertorio non vidimato e non capiente, integra illecito disciplinare punito a norma dell'art 138 L. Not., che prevede l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, la destituzione, mentre la violazione dell'art. 62 L. Not., che prescrive l'obbligo per il Notaio di tenere il Repertorio (uno per atti tra vivi e uno per atti mortis causa) e di annotarvi gli atti e tutta una serie di dati afferenti agli atti rogati, è sanzionata in forma meno grave, prevedendo l'art. 137 una mera sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro.
27. L'eccezione sollevata appare manifestamente infondata, alla luce della presenza, nella disciplina delle sanzioni disciplinari notarili, della norma di chiusura prevista dall'art. 144 L. Not. che consente all'organo disciplinare di apprezzare concretamente la gravità e le conseguenze dell'illecito e di sostituire la più grave sanzione della sospensione con la sanzione pecuniaria, disposizione, peraltro, applicata nel caso in esame.
28. Tale norma di chiusura del sistema sanzionatorio, prevedendo il mutamento della specie della sanzione applicata, garantisce concretamente la proporzionalità delle sanzioni e la ragionevolezza complessiva dell'apparato sanzionatorio, specialmente nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata dei presupposti per l'applicazione della predetta circostanza attenuante.
29. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il reclamo proposto non può trovare accoglimento.
30. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.
31. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte reclamante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
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Palermo 10 • rigetta il reclamo proposto da nei confronti del Parte_1
Controparte_5
, con ricorso del 15/1/2023, avverso il provvedimento
[...] della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina sui Notai per la Sicilia del 17/06/2022, depositato il successivo 18/06/2022;
• condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500, oltre spese prenotate a debito;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 17/09/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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