Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00217/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01613/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1613 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello G. Feola e dall’avvocato Valeriano Greco, con domicilio fisico eletto in Diamante, alla C.da Vaccuta, Loc. Piantine, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crotone, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Vittoria Sitra, con domicilio fisico eletto presso il Palazzo Comunale con sede in Crotone, Piazza della Resistenza n. 1, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute e Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione LA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Regione LA, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Falduto, con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura Regionale in Catanzaro, Località Germaneto, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio;
nei confronti
Associazione IC IT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale:
1) della determinazione dirigenziale prot. 1626 del 23/09/2022, pubblicata all'albo pretorio sino al 3.10.2022, del Comune di Crotone (Dirigente del Settore 8 "Attività Produttive e valorizzazione del territorio"), con il quale è stata rilasciata alla IC IT (p. iva 01912880794) l'autorizzazione ex art. 8-ter d.lgs. n. 502/92 alla realizzazione in Crotone, alla via Peppino Impastato n. 57, di una struttura sanitaria privata per "n. 10 prestazioni/die in centro semiresidenziale per pazienti autistici";
2) del parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale alla realizzazione della struttura di cui al punto che precede, espresso dalla Regione LA (Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari) con provvedimento prot. 381877 del 30/08/2022, ad oggetto "rif. Suap 3922 del 30/04/2019R richiesta reiterata con rif. Suap 6926 del 20/05/22. Parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale ai sensi del D.C.A. n. 38 del 30.01.2020. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie ex art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992. Società AN IT con sede legale ed operativa in Crotone (KR) Via Peppino Impastato n. 57°;
3) della valutazione resa dalla Regione LA - Settore Assistenza Territoriale, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Salute nelle Carceri prot. n. 362488 del 5.8.2022, per come richiamata nei provvedimenti di cui ai punti 1) e 2) che precedono, anche se non conosciuta e laddove di interesse;
4) della valutazione positiva dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, richiamata nel predetto parere di compatibilità del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari prot. n. 381877 del 30.08.2022, anche se non conosciuta e laddove di interesse;
5) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguente, anche di estremi ignoti, comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 15 gennaio 2024:
1) del Decreto dirigenziale della Regione LA (Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari Settore 02 - Autorizzazioni ed Accreditamenti) n. 3737 del 16/03/2023, con il quale, in relazione alla struttura sanitaria privata sita nel Comune di Crotone alla via Peppino Impastato n. 57 denominata "AN IT", è stata rilasciata alla IC IT (p. iva 01912880794) l'autorizzazione ex art. 8-ter d.lgs. n. 502/92 all'esercizio per l'erogazione di "n. 10 prestazioni/die in centro semiresidenziale per pazienti autistici";
2) della deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone n. 92 del 15/09/2023, con la quale si sarebbe avuta la presa d'atto della "Relazione conclusiva della Commissione Aziendale per l'Autorizzazione Sanitaria" e sarebbe stato espresso "parere favorevole sul possesso dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali per l'autorizzazione sanitaria all'esercizio per l'erogazione di n. 10 prestazioni pro/die in centro diurno semiresidenziale per autismo, riferita alla struttura sanitaria privata denominata "AN IT" con sede legale ed operativa in Via Peppino Impastato, 57 nel Comune di Crotone (KR)";
3) della predetta "Relazione conclusiva della Commissione Aziendale per l'Autorizzazione Sanitaria", parimenti conosciuta solo negli estremi in quanto menzionata nel provvedimento di cui al punto 1) che precede ma ignota nei contenuti;
4) della nota prot. 424843 del 27.9.2022, anch'essa conosciuta solo negli estremi in quanto menzionata nel provvedimento di cui al punto 1) che precede ma ignota nei contenuti, con la quale la Regione LA avrebbe "richiesto alla Commissione Straordinaria dell'Asp di Cosenza (CS) l'attivazione delle procedure riguardanti la verifica sul possesso dei requisiti di legge, nei modi, forme e condizioni previsti dalla vigente normativa";
5) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguente, anche di estremi ignoti, comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso.
quanto ai motivi aggiunti depositati il 27 marzo 2024:
1) del DCA n. 23 del 25/01/2024, comunicato alla ricorrente il 31/01/2024, con il quale il Commissario ad Acta per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del SSR Calabrese, in relazione alla struttura sanitaria privata sita nel Comune di Crotone alla via Peppino Impastato n. 57 denominata “AN IT”, ha rilasciato alla IC IT (p. iva 01912880794) l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di “n. 10 prestazioni pro/die in centro diurno semiresidenziale per autismo”;
2) della nota prot. n. 30611 del 6/7/2023, conosciuta in quanto menzionata nel provvedimento di cui al punto 1) che precede, con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha espresso il “parere di compatibilità con i LEA e il fabbisogno per l’erogazione di n. 10 prestazioni pro/die in centro diurno semiresidenziale per autismo”;
3) del verbale di “verifica finale” dell’Organismo Tecnicamente Accreditante costituito presso la Regione LA (Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute – Settore n. 5 “Rilascio Autorizzazioni e Accreditamento Strutture Sanitarie – Servizi Ispettivi”) del 12/12/2023, anch’esso conosciuto in quanto menzionato nel provvedimento di cui al punto 1) che precede, relativo alla predetta struttura sanitaria privata denominata “AN IT”, “attestante il possesso dei requisiti di accreditamento per l’erogazione di n. 10 prestazioni pro/die in centro diurno semiresidenziale per autismo”;
4) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguente, anche di estremi ignoti, comunque ostativo all’accoglimento dei presenti motivi aggiunti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Crotone, Regione LA, Ministero della Salute, AN IT e Commissario Ad Acta Piano di Rientro Dai Disavanzi Sanitari della Regione LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. DE FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 2 dicembre 2022 ed iscritto a ruolo il 9 dicembre 2022 la AR S.r.l. (di seguito, per brevità, solo AR), ha rappresentato: a) che con istanza del 19/05/2017 (prot. 27889/I) ha chiesto di essere autorizzata alla realizzazione, in Crotone al Largo Covelli n. 4, di una struttura sanitaria per l’erogazione “di n. 20 prestazioni die (centro semiresidenziale) per l’assistenza a pazienti autistici; b) che tale istanza è stata respinta perché la Regione all’epoca non aveva adottato l’atto di programmazione del fabbisogno regionale; c) a seguito dell’adozione degli atti di programmazione regionale e aziendale, “ con istanza del 18/02/2021 (prot. 11014) l’esponente AR RL reiterava pedissequamente la precedente istanza del 19/05/2017 (prot. 27889/I) ”; d) l’istanza, inizialmente respinta con provvedimento poi riformato con sentenza n. 580/2022 di questo T.A.R., era oggetto di riedizione del potere a seguito della quale veniva adottata l’autorizzazione sanitaria alla realizzazione per soli 10 posti prestazioni/die, in vece dei 20 richiesti.
Ad essere impugnato nel presente giudizio è tuttavia la coeva autorizzazione prot. 1626 del 23 settembre 2022, con la quale è stata rilasciata alla IC IT (p. iva 01912880794) l'autorizzazione ex art. 8-ter d.lgs. n. 502/92 alla realizzazione di una struttura sanitaria privata per " n. 10 prestazioni/die in centro semiresidenziale per pazienti autistici " in asserita violazione del criterio cronologico di esame delle domande.
Più precisamente vengono svolti i seguenti motivi in diritto.
1.1. Con il primo motivo si censura la violazione dell’art. 193 del R.D. n. 1265/1934, degli artt. 8 ter e 8 quater del d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 3, commi 1 e 5 della L.R. n. 24/2008, dell’art. 6, comma 1, 7 e 12 del regolamento regionale di esecuzione della L.R. n. 24/2008, adottato con D.C.A. n. 81/2016, nonché l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento e vizio di incompetenza.
Parte ricorrente, deduce in estrema sintesi che la competenza a provvedere sull’istanza di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie compete al Sindaco di Crotone, quale autorità sanitaria locale ai sensi dell’art. 193 del R.D. n. 1265/1934 e dell’art. 7, comma 2, lett. a) del regolamento di attuazione della L.R. n. 24/2008. Nel caso di specie, invece, l’autorizzazione sarebbe stata adottata dal responsabile del settore attività produttive del Comune.
1.2. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 ter e dell’art. 8 quater d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 3, commi 1 e 5 L.R. n. 24/2008, degli artt. 6, comma 1, 7 e 12 del regolamento attuativo della L.R. n. 24/2008, del DCA n. 65/2020, nonché l’eccesso di potere sotto varie figure sintomatiche.
Parte ricorrente in particolare deduce che: a) in presenza di diverse richieste autorizzatorie per le medesime prestazioni, l’amministrazione procedente deve compiere una istruttoria comparativa dei progetti avuto riguardo a una serie di criteri specificamente individuati, tra i quali in via residuale quello della data di presentazione della domanda; b) inoltre, anche se tale istruttoria vi fosse stata, la struttura di AR avrebbe dovuto essere preferita in applicazione dei criteri previsti dalle norme regolamentari; c) i provvedimenti non sono comunque motivati circa il criterio utilizzato per assegnare i 10 posti letto alla controinteressata a fronte della richiesta dei 20 posti letto precedentemente presentata dalla ricorrente.
2. In data 12 dicembre 2022 si sono costituiti in giudizio il Ministero della Salute e il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione LA, a mezzo della Difesa Erariale, come memoria di forma.
3. Sempre in data 12 dicembre 2022 si è costituita in giudizio AN con memoria di forma.
4. In data 28 dicembre 2022 si è costituita in giudizio la Regione LA, deducendo: a) in via prioritaria la sussistenza di connessione oggettiva e soggettiva in relazione ai ricorsi iscritti ai nn. 1591/2022, 1611/2022, 1613/2022 e 1646/2022 e 1654/2022 di RG, e la conseguente necessità di riunione o, comunque, di trattazione unitaria; b) che “ l'offerta delle prestazioni sanitarie non è libera, ma ancorata alla compatibilità dell'offerta con la programmazione sanitaria regionale, la quale deve garantire l'equa distribuzione sul territorio delle varie tipologie di centri di cura, evitando che vi possa essere un sovradimensionamento territoriale dell'offerta a scapito del fabbisogno effettivo ”; c) che la materia è connotata da amplissima discrezionalità; d) il criterio temporale di proposizione della domanda è residuale rispetto a tutti gli altri, dei quali è stata data opportuna motivazione nei provvedimenti impugnati.
5. In data 15 gennaio 2024 la ricorrente ha notificato e depositato in giudizio motivi aggiunti con i quali sono stati impugnati il Decreto dirigenziale della Regione LA n. 3737 del 16 marzo 2023, con il quale è stata rilasciata alla AN l'autorizzazione ex art. 8-ter d.lgs. n. 502/92 all'esercizio per l'erogazione di " n. 10 prestazioni/die in centro semiresidenziale per pazienti autistici ", nonché il presupposto parere favorevole dell’A.S.P. Crotone. La ricorrente premette che, pur avendo diritto alla notificazione del provvedimento, avendo acquisito una posizione qualificata di controinteressato con la proposizione del ricorso principale, tale notifica sarebbe stata omessa, ed avrebbe avuto notizia del provvedimento solo a seguito di accesso agli atti, in data 14 dicembre 2023.
Dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti viene fatta valere sia l’illegittimità derivata, sia l’illegittimità per vizi propri, consistenti nella mancata verifica regionale del possesso dei requisiti minimi da parte della controinteressata e nella mancata motivazione circa il fabbisogno sanitario nonché la localizzazione territoriale della struttura.
6. In data 19 gennaio 2024 ha depositato memoria la Regione, deducendo anzitutto l’infondatezza della pretesa della ricorrente a vedersi notificati i provvedimenti autorizzatori rilasciati a strutture sanitarie diverse, considerato del resto che essi sono pubblicati sul sito della regione. Ha poi dedotto che la capillarità dei servizi offerti è stata proprio il criterio utilizzato dalla Regione nella assegnazione delle prestazioni alle società richiedenti.
7. Con motivi aggiunti notificati il 25 marzo 2024 e depositati il 27 marzo 2024, AR ha impugnato il DCA n. 23 del 25 gennaio 2024, con il quale il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione LA, ha rilasciato alla IC IT l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di “ n. 10 prestazioni pro/die in centro diurno semiresidenziale per autismo ”.
Anche tale provvedimento viene impugnato anzitutto, in via derivata, poiché la ricorrente eccepisce che le autorizzazioni alla realizzazione l’esercizio costituiscono un presupposto necessario ed indispensabile dell’accreditamento, sicché il loro annullamento, con l’accoglimento del ricorso principale dei primi motivi aggiunti, dovrebbe comportare la caducazione anche del provvedimento di accreditamento.
Quanto ai vizi propri, viene eccepita la violazione dell’art. 11, comma 6, L.R. n. 24/2008 e dell’art. 12, comma 7, del suo regolamento attuativo, nella misura in cui prevedono che l’accreditamento è rilasciato previa acquisizione del parere espresso con delibera del Direttore Generale dell’azienda sanitaria competente per territorio, mentre nel caso di specie il parere sarebbe stato rilasciato con una generica nota. Tale nota sarebbe inoltre legittima nella misura in cui non specifica se il parere è espresso in senso favorevole o contrario.
8. In data 5 aprile 2024, ha depositato memoria la Regione LA, controdeducendo rispetto ai secondi motivi aggiunti.
9. In data 3 novembre 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Crotone il quale ha dedotto che il proprio provvedimento impugnato col ricorso principale era da considerarsi atto dovuto, non potendo il Comune discostarsi dal parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale.
10. In data 6 novembre 2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria nella quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute e del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione LA.
11. In data 14 novembre 2025 AR ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a., sottolineando che persiste il suo interesse alla decisione.
12. In data 14 novembre 2025 anche AN ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. nella quale ha eccepito: a) l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di interesse e di legittimazione attiva, nella misura in cui AN è stata destinataria di accreditamento, mentre AR sarebbe un operatore soltanto autorizzato (richiama a supporto Consiglio di Stato, n. 3015/2022); b) l’inammissibilità del ricorso introduttivo per genericità delle censure sollevate, alla luce del fatto che attraverso una concreta applicazione dei criteri previsti dal regolamento attuativo, la struttura di AN risulterebbe senz’altro preferibile alla struttura della ricorrente; c) l’inammissibilità del ricorso introduttivo perché non corrisponderebbe al vero che l’istanza di AR sia stata proposta anteriormente all’istanza di AN: infatti l’istanza di AR del 19 maggio 2017 era stata respinta con provvedimento del Comune di Crotone del 22 dicembre 2017, non impugnato, a fronte del quale ogni successiva istanza deve intendersi come un’istanza nuova; d) circa i primi motivi aggiunti, la loro irricevibilità per violazione degli artt. 29 e 43 c.p.a., la loro inammissibilità per genericità delle censure mosse e comunque la loro infondatezza; e) circa i secondi motivi aggiunti, la loro irricevibilità per violazione degli artt. 29 e 43 c.p.a., la loro inammissibilità per genericità delle censure mosse e comunque la loro infondatezza.
13. In data 25 novembre 2025 ha depositato memoria di replica AR deducendo l’infondatezza della eccezione di inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva nella misura in cui anche AR è titolare dell’accreditamento.
14. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
15. Il Collegio ritiene opportuno premettere una ricostruzione normativa e giurisprudenziale della materia, in quanto funzionale a risolvere anche gli aspetti di ordine processuale.
15.1. L’art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992, rubricato “ Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie ”, prevede che la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione, che riguarda “ la costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate ”.
Il comma 3 disciplina nel dettaglio il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e prevede che: “ Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture ”.
L’art. 3, L.R. n. 24/2008 è rubricato “ Autorizzazioni sanitarie ” e recepisce quanto stabilito dal suddetto art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992. Al comma 1 viene chiarito che: “ L'autorizzazione sanitaria è il provvedimento con il quale, verificato il possesso dei requisiti necessari, si consente l'esercizio della attività sanitaria o socio-sanitaria da parte di una struttura pubblica a privata o di professionisti”. Il comma 5 prevede inoltre che : “L'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie pubbliche e private, è rilasciata dal Comune territorialmente competente, ferma restando la libertà di impresa e previa verifica di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale da parte del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ”.
Con decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione LA (da qui in avanti, per brevità, solo D.C.A.) n. 81 del 22 luglio 2016 è stato approvato il nuovo regolamento attuativo della L.R. n. 24/2008, nel quale all’art. 6 può leggersi che: “1 . Per quanto attiene ai soggetti interessati al rilascio dell'Autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 8- ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., qualora siano presentate diverse richieste per il rilascio dell'Autorizzazione alla realizzazione di strutture che erogano le medesime prestazioni nello stesso ambito territoriale aziendale, il Dipartimento regionale "Tutela della salute e politiche sanitarie" effettua la verifica di compatibilità, procedendo contestualmente alla comparazione dei progetti, sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione della struttura, tenuto conto delle particolari esigenze assistenziali dell'ambito territoriale di riferimento;
b) livello di mobilità passiva interaziendale;
c) completezza ed ampiezza di assistenza;
d) indici di programmazione regionale;
e) numerosità dei residenti nei vari comuni;
f) liste d'attesa ufficiali;
g) in caso di parità rispetto ai criteri sopra descritti, viene data preferenza ai progetti che sono stati presentati con data anteriore (…).
3. Ai fini della verifica di compatibilità con la programmazione regionale dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, indipendentemente dell'eventuale funzionalità della nuova struttura rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ai fini di cui all'art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il fabbisogno complessivo per le prestazioni da erogarsi in strutture ospedaliere (acuzie e post-acuzie), nonché per le strutture territoriali (regime residenziale e semi-residenziale), è determinato dagli atti di programmazione delle rispettive reti assistenziali (Ospedaliera e Territoriale) adottati dall'Amministrazione Regionale in relazione alle effettive esigenze del territorio di riferimento e in rapporto al fabbisogno complessivo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di cove strutture. Per le stesse finalità, e a garanzia dell'effettiva tutela dei livelli essenziali di assistenza e del principio di prossimità nell'erogazione dei servizi sanitari, il fabbisogno per le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, laboratoristica e diagnostica per immagini (con esclusione della PET) è valutato dalle singole Aziende Sanitarie Provinciali e determinato dalla Regione, anche in assenza di uno specifico atto di programmazione di una specifica rete assistenziale ”.
Con D.C.A. n. 38 del 20 gennaio 2020 sono state approvate le “ procedure inerenti il rilascio delle autorizzazioni sanitarie alla realizzazione da parte dei Comuni e valutazione della compatibilità con la programmazione regionale ai sensi sell’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i .”: ivi in sintesi si prevede che il parere di compatibilità con la programmazione regionale è rilasciato dal Dirigente generale del dipartimento Tutela della Salute con proprio provvedimento e trasmesso al Comune richiedente, il quale deve adottare uno dei seguenti provvedimenti: nel caso di parere contrario deve negare il permesso a costruire e/o rigettare l’istanza di autorizzazione alla realizzazione; in caso di parere favorevole, deve rilasciare l’autorizzazione.
Con D.C.A. n. 65 del 10 marzo 2020, come modificato con DCA 67/2020, è stata approvata la riorganizzazione della rete di assistenza territoriale ordinando contestualmente alle A.S.P. di adottare nuovi Piani aziendali inerenti il fabbisogno di prestazioni territoriali.
Nella circolare della Regione LA – Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari n. 89947 del 25 febbraio 2021, a conferma di quanto già desumibile dall’art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992 nonché dal D.C.A. n. 38/2020, può leggersi che: “ Il parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale è obbligatorio e vincolante per il Comune richiedente, conseguentemente il Comune non può discostarsi dal suddetto parere nel momento in cui rilascia l’autorizzazione alla realizzazione e detto provvedimento deve essere notificato anche alla Regione LA - Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari”, oltre che al soggetto richiedente ” (pag. 6).
Rispetto al procedimento previsto dalla suddetta circolare della Regione LA – Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari n. 89947 del 25 febbraio 2021, che richiedeva il coinvolgimento dell’A.S.P. territorialmente competente (pag. 7), la successiva circolare, nota prot. n. 60308 dell’08/02/2022, ha escluso dal procedimento amministrativo le Aziende Ospedaliere, attribuendo alla Regione la competenza esclusiva in ordine alla valutazione della compatibilità delle prestazioni con il fabbisogno regionale.
Con decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione LA n. 160 del 14 novembre 2022, il suddetto art. 6, comma 1 del regolamento attuativo della L.R. n. 24/2008 è stato sostituito col seguente: “ Per quanto attiene ai soggetti interessati al rilascio dell'Autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., qualora siano presentate diverse richieste per il rilascio dell'Autorizzazione alla realizzazione di strutture che erogano le medesime prestazioni nello stesso ambito territoriale aziendale, il Dipartimento regionale "Tutela della salute e politiche sanitarie" effettua la verifica di compatibilità sulla base dei seguenti criteri:
a) fabbisogno complessivo;
b) localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale;
c) il criterio cronologico, in caso di presentazione di più domande per le stesse prestazioni;”.
Nel medesimo D.C.A. in esame viene inoltre specificato, quanto ai profili intertemporali, che: “eventuali nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione presentate dalle medesime strutture ai Comuni competenti territorialmente per prestazioni già oggetto di procedimenti in corso di definizione, non verranno prese in considerazione ”.
15.2. Ciò premesso per quanto riguarda l’esame della normativa e degli atti amministrativi generali, si ritiene opportuno indicare alcuni precedenti che sono espressione di una giurisprudenza ormai consolidata, dalla quale il Collegio non intende discostarsi:
- “ L'art. 8-ter, d.lg. n. 502 del 1992 subordina il rilascio del titolo autorizzatorio ad una struttura sanitaria privata ad una verifica in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti con una valutazione in concreto ed attuale del fabbisogno di assistenza in ambito regionale, dell'idoneità della nuova struttura a soddisfare detto fabbisogno, prendendo in considerazione le strutture presenti in ambito regionale, secondo i parametri dell'accessibilità ai servizi ed avuto riguardo alle aree di insediamento prioritario di nuovi presidi; l'Amministrazione regionale sanitaria è tenuta, dunque, a compiere una valutazione puntuale, attinente al caso specifico, non solo con riferimento all'attività programmatoria o pianificatoria, non potendosi condizionare negativamente l'attività economica privata al mancato esercizio di poteri doverosi ” (ex multis, da ultimo, cfr. Consiglio di Stato sez. III, 06/03/2025, n.1885);
- “ L'art. 8-ter d.l. 502/1992 disciplina l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, imponendo al Comune di acquisire la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Tale valutazione del fabbisogno complessivo introduce nel procedimento autorizzativo un endoprocedimento vincolante per il Comune, che si deve conformare alla compatibilità del progetto rispetto alle linee programmatiche regionali. La valutazione di compatibilità, e quindi la valutazione del fabbisogno complessivo da parte della Regione, rientra nell'alveo di discrezionalità amministrativa indirizzata all'organizzazione del servizio o del bacino di utenza, che non può tracimare in scelte meramente ablatorie delle prerogative private, poiché siffatta valutazione deve avere la finalità di garantire la corretta distribuzione dei servizi sul territorio ” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 08/04/2025, n.2976);
- “ L’espressione del parere obbligatorio e vincolante della Regione per quanto attiene la compatibilità con la programmazione sanitaria regionale costituisce attività connotata da una amplissima discrezionalità, sia amministrativa che tecnica, il cui esercizio richiede all'amministrazione di effettuare una congrua esposizione in sede motivatoria delle ragioni che ne hanno orientato la scelta, esposizione che può essere anche sintetica ma che deve risultare effettiva (cfr. TAR LA - Catanzaro, sez. II, 8 febbraio 2022, n. 193) ” (T.A.R. Catanzaro, (LA) sez. II, 14/07/2025, n.1235; nello stesso senso anche T.A.R. Catanzaro, sez. II, 20/12/2023, n.1640; T.A.R. Catanzaro, sez. II, sent. 8 febbraio 2022, n. 193/2022; T.A.R. Catanzaro, sez. II, sent. 14 marzo 2025, n. 504);
- “ La discrezionalità che la norma attributiva del potere esercitato assegna alla pubblica amministrazione, per essere legittimamente svolta, postula, infatti, che venga fornita una congrua esternazione delle ragioni che hanno indotto l'organo procedente ad emettere la decisione assunta, nonché una congrua indicazione degli elementi istruttori raccolti ed esaminati nel corso dell'iter procedimentale (TAR Campania - Salerno, sez. I, 27 novembre 2023, n. 2762) ” (sempre T.A.R. Catanzaro, (LA) sez. II, 14/07/2025, n.1235).
16. Tutto ciò premesso, possono più agevolmente essere risolti i profili di rito.
17. In accoglimento della eccezione svolta sul punto dall’Avvocatura dello Stato, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute.
In via generale va ribadito che: " Nel processo amministrativo l'individuazione del soggetto titolare della legittimazione passiva risente del suo carattere impugnatorio ricavabile dall'art. 41, comma 2, c.p.a. - ricognitivo sul punto del precedente art. 21 comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 - quale strumento per impugnare un atto e chiederne l'annullamento ed elidere i risultati prodotti dall'illegittima attività dell'Amministrazione; di conseguenza, e in aderenza a tali caratteri impugnatori del processo amministrativo, la legittimazione passiva deve essere riferita all'Amministrazione che ha effettivamente emesso l'atto amministrativo " (Consiglio di Stato, sez. IV, 11/06/2015, n. 2857).
Ebbene già da questa considerazione discende il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute, considerato che non figurano tra gli atti impugnati provvedimenti emanati da tale organo.
18. Deve essere invece respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione LA poiché sussiste nel presente giudizio almeno un provvedimento impugnato emanato da tale organo, vale a dire il D.C.A. n. 23 del 25 gennaio 2024 impugnato con i secondi motivi aggiunti.
19. Sempre in punto di rito, deve essere esaminata l’istanza di riunione proposta dalla Regione. L’istanza è motivata per la identità di elementi soggettivi e oggettivi tra il seguente ricorso (N.R.G. 1613/2022) e gli altri in trattazione alla medesima udienza pubblica aventi numeri di ruolo: 1591/2022; 1611/2022; 1646/2022; 1654/2022.
Va premesso che l’art. 70 c.p.a. dispone che il Collegio può, non già deve, disporre la riunione di ricorsi connessi, su istanza di parte.
Tale connessione tuttavia non riguarda tutti i giudizi citati dalla Regione. Infatti, sebbene le questioni esaminate siano analoghe, tra i giudizi indicati solo alcuni e non altri presentano identità soggettiva (cioè le medesime parti processuali) e solo alcuni e non altri presentano identità oggettiva (cioè i medesimi provvedimenti impugnati).
Già sotto questo primo profilo difetta il presupposto per l’accoglimento dell’istanza.
In ogni caso il Collegio, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ritiene che nel caso di specie la migliore trattazione delle questioni sia garantita dalla separata trattazione dei ricorsi.
20. Ancora in punto di rito, quanto alle eccezioni svolte da AN, il Collegio ritiene anzitutto di rimandare l’esame delle eccezioni che riguardino esclusivamente i motivi aggiunti al successivo esame dei medesimi.
20.1. Per quanto invece riguarda la eccezioni estese anche al ricorso principale si osserva che:
a) l’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva va respinta in quanto AR, nella successiva memoria, ha eccepito di possedere l’accreditamento per le medesime prestazioni; il fatto che tale affermazione non sia stata contestata da AN all’udienza pubblica consente di prescindere dalla tardività del deposito del decreto commissariale di accreditamento di AR; ciò fermo restando che l’eccezione in rito, sebbene formalmente estesa da AN al ricorso principale, dovrebbe riguardare semmai la sola impugnazione dell’accreditamento di AN, avvenuta coi secondi motivi aggiunti;
b) l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità o per carenza di interesse è infondata, in quanto prende le mosse da argomentazioni, come la preferibilità della struttura di AN sotto il profilo della qualità della prestazione offerta e della anteriorità della sua istanza, che attengono al merito e non al rito; in altre parole se fosse fondata la censura della odierna ricorrente, per cui il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di AN non ha sufficientemente motivato in ordine ai criteri di cui all’art. 6 del regolamento attuativo della L.R. n. 24/2008, il provvedimento sarebbe annullato ma sarebbe garantita alla Regione una nuova valutazione; il Collegio non può pertanto anticipare valutazioni sulla concreta applicazione dei criteri previsti dal regolamento, poiché violerebbe il divieto di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.
21. Venendo all’esame del merito, con il primo motivo di ricorso si deduce in sintesi il vizio di incompetenza del provvedimento di autorizzazione del Comune, nella misura in cui la disciplina normativa richiederebbe che ad emanare il provvedimento sia necessariamente il Sindaco e non anche un altro funzionario comunale.
21.1. Il motivo è infondato.
21.2. Rinviando al completo esame della disciplina esposto nel paragrafo 15.1., va osservato che: a) l’art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 fa riferimento genericamente al Comune; b) l’art. 3, comma 5, della L.R. n. 24/2008 stabilisce inequivocabilmente che l’autorizzazione è rilasciata dal Comune territorialmente competente; c) non può rilevare in senso contrario il riferimento al Sindaco contenuto nell’art. 7, comma 2, lett. a) del regolamento attuativo del 2016, in quanto trattasi di disposizione inerente la documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione all’esercizio, e dunque presupporrebbe una specifica attribuzione di competenza che invece non si rinviene nella legge; d) di converso, la norma del regolamento di attuazione che si occupa specificamente dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione, cioè l’art. 6, comma 2, fa riferimento semplicemente al Comune.
21.3. A fronte di ciò, l’art. 193 R.D. 1265/1934 invocato dalla ricorrente non può fondare una competenza specifica del Sindaco per l’adozione dell’autorizzazione sanitaria, anzitutto perché questa norma non fa riferimento ai poteri del Sindaco ma a quelli del Prefetto.
La disciplina ivi prevista, in ogni caso, è evidentemente superata o per meglio dire implicitamente abrogata, per quanto riguarda le autorizzazioni sanitarie, proprio dal d.lgs. n. 502/1992.
21.4. Va inoltre ricordato che ai sensi dell’art. 107 T.U.E.L. stabilisce che: “ 1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 (…). 4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54 ”.
Ne deriva che la norma che attribuisce al Comune la competenza all’autorizzazione sanitaria, in mancanza di espressa attribuzione di competenza al Sindaco, deve interpretarsi nel senso che il provvedimento è legittimamente adottato dal Dirigente incaricato dello statuto o regolamento comunale, non trattandosi di atto con cui vengono esercitate funzioni di indirizzo o di controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente.
21.5. Il motivo è dunque infondato.
22. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che: a) in presenza di diverse richieste autorizzatorie per le medesime prestazioni, l’amministrazione procedente deve compiere una istruttoria comparativa dei progetti avuto riguardo a una serie di criteri specificamente individuati, tra i quali in via residuale quello della data di presentazione della domanda. Nel caso di specie sarebbe mancata una istruttoria di questo tipo ed ancor prima una verifica circa la sussistenza di altre istanze in corso di valutazione; b) inoltre, anche se tale istruttoria vi fosse stata, la struttura di AR avrebbe dovuto essere preferita in applicazione dei criteri previsti dalle norme regolamentari; c) i provvedimenti non sono comunque motivati circa il criterio utilizzato per assegnare i 10 posti letto alla controinteressata a fronte della richiesta dei 20 posti letto precedentemente presentata dalla ricorrente.
22.1. Il motivo è fondato.
22.2. La Associazione AN riabilitazione, in data 20 maggio 2022, con pratica assunta al n. 6926 del SUAP del Comune di Crotone, ha richiesto l’autorizzazione sanitaria per la realizzazione di un Centro di IT per l’Autismo per n. 20 posti a ciclo diurno/semiresidenziale, presso la struttura sanitaria ubicata nel Comune di Crotone in Peppino Impastato n. 57,.
Il relativo parere di compatibilità della Regione, avente prot. n. 381877 del 30 agosto 2022 ha riconosciuto solo parzialmente la compatibilità con la programmazione regionale, motivando come segue: “ Vista la valutazione di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale, e dell'ASP di competenza, rilasciata dal competente Settore 8 con nota prot. 362488 del 05/08/2022, trasmessa al Settore Autorizzazioni ed Accreditamenti con pec di pari data da cui risultano le ragioni della decisione sulla fattispecie in esame, alla cui motivazione si rinvia per relationem ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.e dell'art. 20, comma 4, della legge regionale n. 19 e ss.mm. ii., con il quale "si ritiene di poter confermare VALUTAZIONE POSITIVA circa la compatibilità ai sensi dell'art. 8 ter D. Lgs n. 502 e ss.mm.ii., limitatamente alle prestazioni di "n. 10 Pr./die su 20 richieste in Centro Semiresidenziale Autismo”” (…) “SI ESPRIME PARERE POSITIVO (…) in quanto il fabbisogno totale di 40 prestazioni è stato ridistribuito in modo equo tra le strutture richiedenti al fine di consentire la maggiore raggiungibilità dell'utenza, tenendo conto della diversa collocazione delle strutture all'interno e fuori della Città ”.
Sebbene dunque l’ultima proposizione costituisca già la motivazione del provvedimento, viene anche richiamata per relationem la motivazione della nota prot. n. 362488 del 5 agosto 2022, ove si legge che: “ VISTA la nota prot. n. 110391 del 09.03.2021 del Settore n. 2 "Autorizzazioni e Accreditamenti" con la quale sono state trasmesse al Settore n. 7 "Assistenza Territoriale -Sistemi Alternativi al Ricovero e Gestione Territoriale delle Epidemie", tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 8Ter- D.lgs n. 502/1992 inerenti la programmazione dell'ASP di Crotone (…);
PRECISATO che:
- le richieste presentate ai sensi dell'ex art. 8-ter, comma 1, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., indirizzate al Comune di competenza, sono tutte rese sullo stesso Modello 7/- Istanza di autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitaria o socio-sanitaria, pertanto l'attività regionale valuta la coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria e non presuppone alcuna comparazione di Progetto o assegnazione di punteggio;
- La comparazione delle carenze/eccedenze sul fabbisogno viene effettuata dalle ASP nella redazione dei propri Piani attuativi aziendali, nell'ambito dei quali stabiliscono una più corretta distribuzione dei posti letto e delle prestazioni, pertanto, il parere viene rilasciato sulla base della determinazione aziendale;
- per quanto concerne la residenzialità autismo e dei disturbi del comportamento alimentare, il DCA n. 65/2020, di riorganizzazione del fabbisogno regionale, prevede, espressamente che "occorre garantire la collocazione nei centri a maggiore densità abitativa e facilmente raggiungibili";
TENUTO CONTO:
- della localizzazione della struttura, delle particolari esigenze assistenziali dell'ambito territoriale di riferimento;
- che, in caso di parità rispetto ai criteri sopra descritti, viene data preferenza ai progetti che sono stati presentati con data anteriore;
- che i 12 P.L. Residenzialità Autismo, e Disturbi del Comportamento alimentare, previsti dalla programmazione sanitaria regionale, coprono l'intera area centrale, comprendente l'ASP di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Pertanto, saranno assegnati alla prima struttura utile in possesso dei requisiti richiesti dal DCA n. 65/2020, con particolare riferimento alla collocazione in posizione geografica "centrale" del servizio, onde consentire la maggiore accessibilità da parte dell'utenza proveniente dalle tre province di competenza; ”.
22.3. Dall’esame congiunto dei suddetti pareri si trae che l’assegnazione a AN di 10 posti a ciclo diurno è in sintesi motivata: a) dalla localizzazione della struttura b) dalle particolari esigenze assistenziali dell'ambito territoriale di riferimento; c) dal fatto che “ il fabbisogno totale di 40 prestazioni è stato ridistribuito in modo equo tra le strutture richiedenti al fine di consentire la maggiore raggiungibilità dell'utenza, tenendo conto della diversa collocazione delle strutture all'interno e fuori della Città ”.
Va anzitutto premesso che il criterio cronologico è considerato dalla normativa, seppure in via residuale, specificamente sia nell’art. 6, comma 1, lett. g) del regolamento attuativo della L.R. n. 24/2008 come introdotto dal D.C.A. n. 81 del 22 luglio 2016, sia nell’art. 6, comma 1, lett. c) del nuovo regolamento introdotto dal D.C.A. n. 160 del 14 novembre 2022 (dunque successivamente all’atto impugnato col ricorso principale ma antecedentemente a quello impugnato coi motivi aggiunti).
Dunque da una parte è vero che entrambi i regolamenti escludono l’applicabilità del criterio cronologico in presenza di un esame degli altri elementi di valutazione citati, e fra questi in particolare la localizzazione della struttura e le esigenze dell’ambito territoriale di riferimento.
Dall’altra parte, però, al fine di escludere in concreto l’applicabilità del criterio cronologico, l’esame in ordine alla localizzazione della struttura e alle esigenze territoriali deve essere effettivo.
22.4. Ritiene il Collegio che nel caso di specie la motivazione sul punto non sia effettiva.
In primo luogo perché entrambe le valutazioni regionali citate fanno un riferimento solo formale alle esigenze territoriali, ma non spiegano quali esigenze territoriali siano state considerate nello specifico. La motivazione sotto questo profilo è monca, perché priva di riferimenti a circostanze concrete.
Non sussistono perciò una “ valutazione puntuale, attinente al caso specifico ” e una “ congrua esternazione delle ragioni che hanno indotto l'organo procedente ad emettere la decisione assunta ”, invocate dalla giurisprudenza esposta al paragrafo 15.2., che il Collegio ritiene di condividere.
Ciò è confermato in secondo luogo dal fatto che le motivazioni dei pareri di compatibilità e dei presupposti pareri del Settore Assistenza Territoriale, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Salute nelle Carceri, in ordine all’assegnazione dei posti letto pro/die, sono identiche per tutte le quattro società assegnatarie, il che rende la motivazione standardizzata e quindi vuota, in mancanza di altri riferimenti a circostanze concrete.
In terzo luogo il riferimento alla raggiungibilità territoriale non è conferente, poiché a fronte di una localizzazione che potenzialmente potrebbe riguardare l’intera provincia, tre dei quattro centri assegnatari dei dieci posti letto giornalieri, e precisamente i centri di AR, quello di AN e quello di Turano S.r.l., si trovano proprio a Crotone.
Per le stesse ragioni non sono condivisibili le difese della Regione, laddove invocano l’esigenza di tutelare la capillarità del servizio e di garantire all’utenza la migliore raggiungibilità delle strutture collocate nella Provincia di Crotone.
22.5. In definitiva la motivazione fondata sul criterio della redistribuzione “in modo equo” non è legittima, perché non fondata su esigenze territoriali effettive, o quanto meno chiaramente esplicate nella motivazione del provvedimento.
Infatti il criterio della equa redistribuzione dei posti richiesti non è previsto da nessuno dei due regolamenti di attuazione sopra esaminati (né quello del 2016, né quello del 2022).
23. Il motivo è in conclusione fondato e il ricorso principale va dunque accolto, con conseguente annullamento della Determinazione dirigenziale n. 1626 del 23 settembre 2022 del Comune di Crotone e dei pareri regionali ad essa presupposti.
24. Quanto ai primi motivi aggiunti, viene impugnata l’autorizzazione sanitaria all’esercizio adottata con D.D. n. 3737 del 16 marzo 2023, con cui la struttura di AN viene autorizzata “ per n. 10 prestazioni pro die semiresidenziali per autismo ”.
24.1. Nella sequenza procedimentale delineata dalle norme che disciplinano il procedimento in discorso, cioè l’art. 8-ter, comma 4, d.lgs. n. 502/1992 ed art. 11, comma 6, L.R. n. 24/2008, il procedimento di autorizzazione sanitaria all’esercizio si pone a valle del procedimento di autorizzazione alla realizzazione della struttura.
Laddove nell’istanza di autorizzazione all’esercizio non sia richiesto l’esercizio di prestazioni diverse da quelle già autorizzate dal Comune con la prima autorizzazione, il secondo provvedimento si pone in continuità con il primo.
In altre parole, il procedimento di autorizzazione all’esercizio prevede sì una verifica sul possesso dei requisiti minimi organizzativi, tecnologici e strutturali, di competenza dell’A.S.P., ma allo stesso tempo presuppone comunque che sia stata rilasciata l’autorizzazione sanitaria alla realizzazione della struttura per l’effettuazione di quelle prestazioni.
Venendo meno quest’ultima, viene meno il principale presupposto dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio.
Il vincolo di presupposizione è peraltro dimostrato nel caso concreto proprio dalla motivazione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, in quanto essa non contiene una valutazione di effettiva compatibilità con il sistema sanitario regionale, ma si limita a richiamare proprio il parere di compatibilità regionale, di cui sopra si è detto, e la successiva autorizzazione comunale.
In altre parole la valutazione di compatibilità, che è demandata dalla legge alla Regione, è stata svolta già precedentemente nel parere sulla base del quale è stato adottato il provvedimento di autorizzazione impugnato con il ricorso principale.
24.2. In conclusione, ritiene il Collegio che il vincolo di presupposizione esistente tra autorizzazione alla realizzazione della struttura e autorizzazione all’esercizio, laddove aventi ad oggetto le medesime prestazioni, determina che la caducazione del primo comporta la caducazione del secondo in via automatica.
24.3. I primi motivi aggiunti sono pertanto improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, e ciò consente di assorbire le altre eccezioni in rito proposte da AN.
25. Considerazioni analoghe devono essere svolte in ordine ai secondi motivi aggiunti, con cui viene impugnato il D.C.A. n. 23 del 25 gennaio 2024 che ha decretato l’accreditamento della struttura di AN “ per l’erogazione di n. 10 prestazioni pro/die in centro diurno semiresidenziale per autismo, autorizzate con D.D.G. n. 3737 del 16/03/2023 ”.
Infatti venendo meno l’autorizzazione alla realizzazione e conseguentemente l’autorizzazione all’esecuzione delle prestazioni (D.D.G. n. 3737 del 16/03/2023), non può non venir meno in via automatica anche il provvedimento di accreditamento relativo alle medesime prestazioni.
Nel sistema delineato dagli artt. 8 bis e seguenti d.lgs. n. 502/1992, la progressione dei provvedimenti autorizzatori (cosiddette “tre A”: autorizzazione, accreditamento, accordo) fa sì che il primo provvedimento sia presupposto immancabile del successivo. Non è quindi configurabile un accreditamento relativo a prestazioni sanitarie il cui esercizio non sia stato preventivamente autorizzato.
25.1. L’automatico venir meno del provvedimento di accreditamento, per via dell’annullamento dell’autorizzazione sanitaria alla realizzazione, rende anche i secondi motivi aggiunti improcedibili per carenza di interesse, anche in questo caso con l’assorbimento delle censure in rito proposte da AN.
26. L’effetto conformativo della presente pronuncia consiste nell’obbligo delle amministrazioni interessate di svolgere una nuova valutazione circa la compatibilità con il fabbisogno regionale delle prestazioni richieste nell’istanza di autorizzazione alla realizzazione, che dia conto in modo effettivo e motivato dell’esame sui criteri indicati dal regolamento attuativo della L.R. n. 24/2008.
27. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della Regione, in quanto la controinteressata, il Comune ed il Commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi della Regione LA non hanno dato causa al vizio di motivazione rilevato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute;
b) accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale prot. 1626 del 23 settembre 2022 del Comune di Crotone, con cui la struttura di AR viene autorizzata “ per n. 10 prestazioni pro die semiresidenziali per autismo ”, con conseguente obbligo di riedizione del potere secondo quanto indicato in motivazione;
c) dichiara l’improcedibilità dei primi e dei secondi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse;
d) condanna la Regione LA al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 4.000,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV RR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
DE FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE FF | IV RR |
IL SEGRETARIO