TRIB
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/12/2025, n. 5734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5734 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del giudice applicato ND
LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 233/2022 promossa da: avv. Valseriati Daniele, avv. Valseriati Valerio) Parte_1
contro
(avv. Goldoni Paola) Controparte_1
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4466/21 Parte_1
emesso dal Tribunale di Brescia a favore della avente ad oggetto il pagamento della Controparte_1 somma di € 19.998,24, oltre alle spese di procedura per € 995,00 (compensi e spese) e accessori di legge.
Esponeva che: in data 19.01.2021, in qualità di committente, aveva sottoscritto “contratto di appalto” con la
[...]
in qualità di appaltatrice, per la sbavatura e la pulizia di pezzi di gomma;
CP_1 in data 20.09.2021 per incomprensioni con l'opposta, recedeva dal contratto (doc. 2) e aveva affidato l'appalto ad altra società di nome ”; Controparte_2
- sino al settembre 2021 aveva pagato regolarmente l'opposta, così come risulta dalle fatture prodotte in atti;
- il decreto ingiuntivo era stato emesso sul presupposto dell'omesso pagamento del saldo relativo alle fatture 55/2021 e 56/2021, emesse dalla in data 14.10.2021 (rinvenute nel Controparte_1
pagina 1 di 4 cassetto fiscale dell'opponente in data 17.10.2021, senza preavviso alcuno) epoca in cui era già intervenuta la disdetta.
Invocava la non debenza degli importi cristallizzati nelle fatture n° 55 e n° 56 poste a fondamento del decreto ingiuntivo poichè:
• il rapporto di lavoro con la si era concluso a settembre 2021, mentre la fattura n° 56 CP_1
riguardava lavori in sub appalto svolti dal 01.10.21 al 13.10.21;
• la fattura n° 55 aveva ad oggetto il conguaglio dal 19.01.21 (inizio contratto) al 13.10.21, laddove la fattura a conguaglio avrebbe dovuto essere emessa a ogni fine del mese.
Instava per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'avversa opposizione. Controparte_1
Deduceva, in particolare, che il rapporto tra le due società si era protratto per un ulteriore mese, fino al 13 ottobre appunto, data in cui i due operai di , che lavoravano presso la committente, si CP_1
erano licenziati (doc. n°1 e 2) per essere immediatamente riassunti dalla con le Parte_1
medesime mansioni.
Instava per il rigetto dell'avversa opposizione con vittoria di spese.
L'opposizione non può essere accolta.
Parte opponente ha contestato le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
La fattura 55 riporterebbe, genericamente la dicitura “saldo lavori di sbavatura e controllo qualità eseguiti per vostro conto nel periodo 19.01.2021 al 13.10.2021 nel capannone in Via Cercone 13
Castelli Calepio”.
La fattura 56 farebbe riferimento “lavori di stampaggio e sbavatura di guarnizione di gomma e siliconi eseguiti per vostro conto dal 01.10.2021 al 13.10.2021”.
La società creditrice ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente, producendo, in primo luogo, le fatture che esplicitano chiaramente le forniture eseguite, anche in epoca successiva a quella della lettera di disdetta.
Trattasi, peraltro, di prestazioni, come indicate in fattura, perfettamente omogenee all'oggetto del contratto di appalto avente ad oggetto sbavatura e la pulizia di pezzi di gomma.
A fondamento dell'assunto della protrazione del contratto di appalto fino a tutto il 13.10.2021 ha documentato, altresì, che, proprio in detta data, i due operai di che lavoravano presso la Controparte_1
opponente, si erano licenziati (doc. n°1 e 2) per essere immediatamente riassunti dalla stessa, con le medesime mansioni.
Ha documentato, altresì, la corresponsione dello stipendio ai citati due operai, Controparte_3
e , fino al 13.10.21 (vd. buste paga del mese di ottobre 2021 docc. sub n°3).
[...] Controparte_4
pagina 2 di 4 Secondo la creditrice la lettera di disdetta del 14.09.2021 non sarebbe stata ricevuta “ a Controparte_5 mani” dal legale rappresentante che ha disconosciuto la propria sottoscrizione (vd. CP_6
comparsa di costituzione e risposta ) ed ha, altresì, ribadito di non aver mai sottoscritto il documento all'udienza del 20.06.2023 allorquando è stato sentito come teste (vd. verbale).
A fronte di tale emergenza, parte appellante, al fine di provare la veridicità del documento sottoscritto
(per accettazione anche dal legale rappresentante della ha portato a testimoniare Controparte_1
, consulente esterna aziendale. Testimone_1
Le dichiarazioni rese dalla predetta all'udienza del 20.06.2023 non convincono.
L'informatrice ha riferito:
“In data 14/02/2021, mi ricordo perché è il giorno di San Valentino, ero presso la Rabber in Castelli
Calepio. Ho visto il sig. e la signora discutere ed ho sentito, perché i toni erano alti, CP_6 Pt_2
quello che dicevano in quanto io, pur non essendo nella stessa stanza, ero in quella accanto, in prossimità della loro. Ho visto il sig. sottoscrivere il documento. Ho visto altresì la signora CP_6 sottoscriverlo. Ero d'avanti alla porta insieme al sig. e mentre lo Pt_2 Pt_3 Controparte_4
sottoscrivevano. Ho visto il documento sottoscritto subito dopo la sua sottoscrizione. Il contenuto del documento è questo che leggo. Conosco il sig per averlo visto diverse volte in azienda” (vd. CP_6
Verbale 20.06.2023).
La deposizione presenta marcati profili di contraddittorietà non comprendendosi come la teste, pur trovandosi nella stanza accanto a quella in cui si trovava possa aver “visto” il documento CP_6
mentre le parti lo sottoscrivevano e sia riuscita a leggere e comprenderne il contenuto identificandolo, senza ombra di dubbio, proprio con l'atto di diffida.
Alla stregua di tali emergenze, deve ritenersi che l'opponente non ha fornito una prova convincente in merito alla veridicità della sottoscrizione apposta dal legale rappresentante della sull'atto Controparte_5
di disdetta.
Detto atto, peraltro, in chiusura reca la seguente dicitura: “Acconsentiamo che il Vs personale resti a sbrigare i lavori in corso fino alla data del 30 settembre pv”.
La suindicata clausola mina ulteriormente l'assunto di parte opponente secondo cui con l'atto di diffida del 14.09.2021 veniva cristallizzata la fine del rapporto di lavoro con la società opposta.
Infine, la stipula di un nuovo contratto di appalto con altra società non è incompatibile con il prosieguo del rapporto ed ha valenza neutra non essendo incompatibile con il prosieguo del rapporto, per un ulteriore mese con la . CP_1
Peraltro il nuovo contratto di appalto non indica con precisione la natura e le caratteristiche dei lavori appaltati non consentendo di ritenere l'assunto della duplicazione di prestazioni da parte di due ditte.
pagina 3 di 4 L'assenza di termini perentori in ordine alla richiesta di conguagli giustifica la regolarità della fattura n. 55.
L'opposizione va, quindi, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri medi).
PQM
Il giudice rigetta l'opposizione.
Condanna l'opponente al pagamento, in favore di delle spese di lite che liquida in € Controparte_5
5.077,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia 21.12.2025
Il giudice
ND LI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del giudice applicato ND
LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 233/2022 promossa da: avv. Valseriati Daniele, avv. Valseriati Valerio) Parte_1
contro
(avv. Goldoni Paola) Controparte_1
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4466/21 Parte_1
emesso dal Tribunale di Brescia a favore della avente ad oggetto il pagamento della Controparte_1 somma di € 19.998,24, oltre alle spese di procedura per € 995,00 (compensi e spese) e accessori di legge.
Esponeva che: in data 19.01.2021, in qualità di committente, aveva sottoscritto “contratto di appalto” con la
[...]
in qualità di appaltatrice, per la sbavatura e la pulizia di pezzi di gomma;
CP_1 in data 20.09.2021 per incomprensioni con l'opposta, recedeva dal contratto (doc. 2) e aveva affidato l'appalto ad altra società di nome ”; Controparte_2
- sino al settembre 2021 aveva pagato regolarmente l'opposta, così come risulta dalle fatture prodotte in atti;
- il decreto ingiuntivo era stato emesso sul presupposto dell'omesso pagamento del saldo relativo alle fatture 55/2021 e 56/2021, emesse dalla in data 14.10.2021 (rinvenute nel Controparte_1
pagina 1 di 4 cassetto fiscale dell'opponente in data 17.10.2021, senza preavviso alcuno) epoca in cui era già intervenuta la disdetta.
Invocava la non debenza degli importi cristallizzati nelle fatture n° 55 e n° 56 poste a fondamento del decreto ingiuntivo poichè:
• il rapporto di lavoro con la si era concluso a settembre 2021, mentre la fattura n° 56 CP_1
riguardava lavori in sub appalto svolti dal 01.10.21 al 13.10.21;
• la fattura n° 55 aveva ad oggetto il conguaglio dal 19.01.21 (inizio contratto) al 13.10.21, laddove la fattura a conguaglio avrebbe dovuto essere emessa a ogni fine del mese.
Instava per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'avversa opposizione. Controparte_1
Deduceva, in particolare, che il rapporto tra le due società si era protratto per un ulteriore mese, fino al 13 ottobre appunto, data in cui i due operai di , che lavoravano presso la committente, si CP_1
erano licenziati (doc. n°1 e 2) per essere immediatamente riassunti dalla con le Parte_1
medesime mansioni.
Instava per il rigetto dell'avversa opposizione con vittoria di spese.
L'opposizione non può essere accolta.
Parte opponente ha contestato le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
La fattura 55 riporterebbe, genericamente la dicitura “saldo lavori di sbavatura e controllo qualità eseguiti per vostro conto nel periodo 19.01.2021 al 13.10.2021 nel capannone in Via Cercone 13
Castelli Calepio”.
La fattura 56 farebbe riferimento “lavori di stampaggio e sbavatura di guarnizione di gomma e siliconi eseguiti per vostro conto dal 01.10.2021 al 13.10.2021”.
La società creditrice ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente, producendo, in primo luogo, le fatture che esplicitano chiaramente le forniture eseguite, anche in epoca successiva a quella della lettera di disdetta.
Trattasi, peraltro, di prestazioni, come indicate in fattura, perfettamente omogenee all'oggetto del contratto di appalto avente ad oggetto sbavatura e la pulizia di pezzi di gomma.
A fondamento dell'assunto della protrazione del contratto di appalto fino a tutto il 13.10.2021 ha documentato, altresì, che, proprio in detta data, i due operai di che lavoravano presso la Controparte_1
opponente, si erano licenziati (doc. n°1 e 2) per essere immediatamente riassunti dalla stessa, con le medesime mansioni.
Ha documentato, altresì, la corresponsione dello stipendio ai citati due operai, Controparte_3
e , fino al 13.10.21 (vd. buste paga del mese di ottobre 2021 docc. sub n°3).
[...] Controparte_4
pagina 2 di 4 Secondo la creditrice la lettera di disdetta del 14.09.2021 non sarebbe stata ricevuta “ a Controparte_5 mani” dal legale rappresentante che ha disconosciuto la propria sottoscrizione (vd. CP_6
comparsa di costituzione e risposta ) ed ha, altresì, ribadito di non aver mai sottoscritto il documento all'udienza del 20.06.2023 allorquando è stato sentito come teste (vd. verbale).
A fronte di tale emergenza, parte appellante, al fine di provare la veridicità del documento sottoscritto
(per accettazione anche dal legale rappresentante della ha portato a testimoniare Controparte_1
, consulente esterna aziendale. Testimone_1
Le dichiarazioni rese dalla predetta all'udienza del 20.06.2023 non convincono.
L'informatrice ha riferito:
“In data 14/02/2021, mi ricordo perché è il giorno di San Valentino, ero presso la Rabber in Castelli
Calepio. Ho visto il sig. e la signora discutere ed ho sentito, perché i toni erano alti, CP_6 Pt_2
quello che dicevano in quanto io, pur non essendo nella stessa stanza, ero in quella accanto, in prossimità della loro. Ho visto il sig. sottoscrivere il documento. Ho visto altresì la signora CP_6 sottoscriverlo. Ero d'avanti alla porta insieme al sig. e mentre lo Pt_2 Pt_3 Controparte_4
sottoscrivevano. Ho visto il documento sottoscritto subito dopo la sua sottoscrizione. Il contenuto del documento è questo che leggo. Conosco il sig per averlo visto diverse volte in azienda” (vd. CP_6
Verbale 20.06.2023).
La deposizione presenta marcati profili di contraddittorietà non comprendendosi come la teste, pur trovandosi nella stanza accanto a quella in cui si trovava possa aver “visto” il documento CP_6
mentre le parti lo sottoscrivevano e sia riuscita a leggere e comprenderne il contenuto identificandolo, senza ombra di dubbio, proprio con l'atto di diffida.
Alla stregua di tali emergenze, deve ritenersi che l'opponente non ha fornito una prova convincente in merito alla veridicità della sottoscrizione apposta dal legale rappresentante della sull'atto Controparte_5
di disdetta.
Detto atto, peraltro, in chiusura reca la seguente dicitura: “Acconsentiamo che il Vs personale resti a sbrigare i lavori in corso fino alla data del 30 settembre pv”.
La suindicata clausola mina ulteriormente l'assunto di parte opponente secondo cui con l'atto di diffida del 14.09.2021 veniva cristallizzata la fine del rapporto di lavoro con la società opposta.
Infine, la stipula di un nuovo contratto di appalto con altra società non è incompatibile con il prosieguo del rapporto ed ha valenza neutra non essendo incompatibile con il prosieguo del rapporto, per un ulteriore mese con la . CP_1
Peraltro il nuovo contratto di appalto non indica con precisione la natura e le caratteristiche dei lavori appaltati non consentendo di ritenere l'assunto della duplicazione di prestazioni da parte di due ditte.
pagina 3 di 4 L'assenza di termini perentori in ordine alla richiesta di conguagli giustifica la regolarità della fattura n. 55.
L'opposizione va, quindi, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri medi).
PQM
Il giudice rigetta l'opposizione.
Condanna l'opponente al pagamento, in favore di delle spese di lite che liquida in € Controparte_5
5.077,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia 21.12.2025
Il giudice
ND LI
pagina 4 di 4