Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. Ginevra Chinè Consigliere rel.
3) dott. Maria Carla Arena _Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n°199/2022 R.G.L. e vertente
TRA
Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Panasiti;
-APPELLANTE-
E
(C.F. P.IVA 1 ) rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Giovanni Taccone;
Controparte_2 con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore - anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_3
[...] rappresentato e difeso, dagli Avvocati Dario Adornato, Angelo
Triolo, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar Persona 1 in
Roma in data 21.07.2015 (repertorio 80974 - rogito 21569) ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Viale Calabria n.82;
- APPELLATI-
CONCLUSIONI
Come da rispettivi scritti ed atti difensivi delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, depositato il 18 aprile 2022, l' CP_4 ha impugnato parzialmente la sentenza, emessa dal Tribunale Gl dott. Salvati di Reggio
Calabria, n. 157/2022 pubblicata il 26/01/2022 nel giudizio RG n.
3433/2019.
Con la sentenza appellata il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dalla avverso l'intimazione di pagamento n. società Controparte 1
09420199006833565/000, notificata in data 26.6.19, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento contrassegnate dai nn. 09420050042511562000;
09420090015056472000; 09420090038118351000; 09420100013745256000;
09420100015379228000; 09420100018995413000; 09420100022435302000;
09420100024496662000; 09420100032094661000; 09420110004384280000;
09420110006638827000; 09420110011956205000 e agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420112000034778000; 39420120001691605000;
39420120001913989000; 39420120002493627000; 39420120002834285000;
39420120003505206000; 39420130000999744000; 39420130001691782000;
39420130001692085000; 39420130003285019000; 39420130003304023000,
ritenendo non provati gli atti interruttivi della prescrizione, sulla base della seguente, per ciò che interessa in questa sede, motivazione: Tanto sinteticamente premesso, e richiamato per analoghe esigenze di sintesi come qui di seguito espressamente ritrascritto il contenuto degli atti processuali di parte, osserva subito il Tribunale che considerando le date delle notificazioni delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito oggetto di causa, per come indicate dalla stessa società ricorrente - tutte intercorse in un lasso temporale che va dal 2.2.06 al
3.2.14 - unitamente a quella del primo atto interruttivo validamente documentato alla luce della tardiva costituzione dell' e della Parte 1
conseguente decadenza dai mezzi istruttori ex art.416 c.p.c. (e quindi della notifica dell'intimazione di pagamento n.09420199006833565/000 oggetto di causa, datata
26.6.19), risulta integrato il termine prescrizionale quinquennale (e non decennale:
Cass., Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 del carico contributivo di cui si discute.
- Avverso tale decisione l' Parte 1 ha proposto impugnazione per le ragioni di cui si dirà appresso.
L' CP_2 costituendosi anche quale mandatario CP 3 ha evidenziato il proprio interesse all'accoglimento dell'appello ed alla declaratoria di infondatezza della dichiarata prescrizione con riferimento ai sottesi avvisi di addebito impugnati, con ciò mostrando adesione ai motivi dell'appellante.
Si è costituito l'appellata società indicata in epigrafe eccependo l'inutilizzabilità dei documenti nuovi in appello e ha concluso per il rigetto del ricorso, eccependo la tardiva costituzione in primo grado del
Concessionario.
In corrispondenza al giorno 20 maggio 2025 è stato fissato, con decreto del
Presidente di Sezione, ritualmente comunicato alle parti, il termine (in sostituzione dell'udienza) per il deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc, alla scadenza, la causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello parziale CP 4 ha contestato l'accertamento della prescrizione con riferimento ai seguenti crediti: n.09420090015056472000;
09420090038118351000; 09420100013745256000; 09420100015379228000; 09420100018995413000; 09420100022435302000; 09420110011956205000;
39420112000034778000; 39420120001691605000; 39420120001913989000;
39420120002493627000; 39420120002834285000; 39420120003505206000;
39420130000999744000; 39420130001691782000; 39420130001692085000;
39420130003285019000; 39420130003304023000, eccependo l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, ritenuti erroneamente non utilizzabili dal Tribunale attesa la tardiva costituzione in primo grado.
CP_4 non ha impugnato la sentenza con riferimento ai seguenti crediti n.
09420050042511562000; 09420100024496662000; 09420100032094661000;
09420110004384280000; 09420110006638827000 risultando già annullati per prescrizione con sentenza passata in giudicato. Il CP 5 n.ha eccepito che sia con l'intimazione
0942017900032046800 notificata in data 15/02/2017 (all.6), che con il pignoramento presso terzi, contrassegnato con n. 2013/224326 e
2013/224328 (all.3 e all.4) notificato in data 18/07/2013, aveva interrotto la prescrizione per tutti i crediti e che detta documentazione è stata ritenuta erroneamente tardiva e non utilizzabile. Ha chiesto l'acquisizione della stessa volta alla prova dell'interruzione della prescrizione.
L'assunto è fondato.
Come già osservato in altre controversie di analogo contenuto, la produzione documentale avrebbe dovuto trovare ingresso ed essere valutata ai fini della decisione trattandosi di atti interruttivi della prescrizione.
Con riferimento anche alla ulteriore documentazione depositata in appello a completamento di quella già depositata in primo grado, si condivide pienamente l'orientamento della Suprema Corte (vedasi ordinanza n.10634/2021) secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (v. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010).
In specie, nell'ordinanza n.10634/2021 si è osservato che questo potere ufficioso rileva specificamente nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma 2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n.
46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (v. ord. n. 14755 del 2018).
Ancora di recente la Suprema Corte (ordinanza n.29094/2022), proprio nella materia oggetto di causa, ha ribadito che il sistema delle preclusioni operante nel rito del lavoro trova contemperamento nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi degli artt. 421, comma 2, e 437, comma 2, c.p.c ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. (Cass. n. 12856 del 2010; n. 20055 del 2016; v. più recentemente,
Cass. n. 7694 del 2018; n. n. 32265 del 2019; n. 33393 del 2019) in ragione della esigenza di ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro.
Per cui, < allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal di preclusioni o decadenze in danno delle parti>>.
Come si vede, le ragioni esposte dall'appellante sono fondate, l'acquisizione della documentazione ai fini della valutazione dell'efficacia interruttiva delle notifiche era, infatti, doverosa alla stregua dell'art.421 cpc. inquanto la produzione era funzionale a far valere l'interruzione della prescrizione.
Orbene, tornando la caso in esame- non essendo contesta la notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, come anche affermato in sentenza il cui capo non è stato oggetto di impugnazione-va utilizzata la documentazione, depositata da CP 4 comprovante la notifica dell'intimazione n. 0942017900032046800 notificata in data 15/02/2017 con cui è stato interrotto il termine di prescrizione;
e comprovante la notifica del pignoramento presso terzi, per il quale vi è in atti anche il ricorso interposto avverso l'atto dalla società.
La notifica dell'intimazione è avvenuta tramite PEC nel rispetto delle norme sotto riportate.
Il messo notificatore ha attestato, come da all. 6 in atti, l'adempimento di tutte le modalità in particolare che : < in data 24/01/2017, l'indirizzo di posta elettronica certificata della società appallata presente nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) non è risultato valido ed attivo;
di avere provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 a depositare telematicamente il suddetto atto presso gli uffici della Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura Di Firenze, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito (entrambi secretati) sul sito informatico della medesima;
all'invio della comunicazione tramite raccomandata ricevuta in data 13/3/2017.
L'attestazione in atti proveniente dal messo notificatore di CP_4 comprova l'effettivo rispetto della procedura.
L'appellato si è limitato ad eccepire genericamente il mancato rispetto delle modalità di notifica e della inesistenza dell'indirizzo PEC utilizzato, senza indicare l'asserito corretto indirizzo.
L'eccezione non è fondata.
Invero, quanto alla validità ed al perfezionamento delle notifiche via PEC, occorre rammentare che la notifica della cartella esattoriale è disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, il quale, nel testo in vigore all'epoca delle notifiche avvenute entro il settembre 2015, disponeva, tra l'altro, quanto segue: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione.
Successivamente tale forma di notifica è divenuta obbligatoria, in ragione delle modifiche apportate alla normativa sopra richiamata, dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 che ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 26, comma 2. Pertanto a decorrere dal 22.10.2015 "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi O elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'art. 149-bis c.p.c..
Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone comunicazione della notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.
Orbene nel caso in esame, l'Agente per la Riscossione ha attestato di aver dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa sopracitata, come risulta dalla comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, D.P.R.n.602/1973.
Si osserva che la comunicazione di avvenuto deposito di cui all'art. 60 c. 6 del D.P.R. 600/1970 risulta avere funzione analoga a quella della relata di notifica in quanto l'Agente per la riscossione attesta dei fatti ed adempimenti avvenuti in sua presenza nella qualità di pubblico ufficiale notificatore;
ed è noto l'insegnamento per cui la relata di notifica costituendo atto pubblico fa piena fede, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti
(cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 22/01/2019, n.1699).
La Cassazione ha ritenuto che il compimento delle formalità previste dalle norme sulla notifica degli atti deve risultare dalla relazione di notificazione che, sotto questo aspetto, dando atto di operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario, fa fede sino a querela di falso-cfr. Cass.n.4844/1993.
Tale principio va tutta completato dall'affermazione che la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta, per quanto qui interessa, ai "fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".
L'unico mezzo idoneo per contrastare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza è la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg. c.p.c. Dunque, in difetto della proposizione della querela di falso che infici la genuinità delle attestazioni rese dall'Agente per la Riscossione in funzione di pubblico ufficiale notificatore, deve ritenersi senz'altro raggiunta la prova della rituale notifica ex art. 26 c. 2 del D.P.R. 603/1073 della notifica dell'intimazione, come attestato dallo stesso agente per la riscossione.
L'appello è, pertanto, fondato avendo CP_4 fornito la prova di avere interrotto la prescrizione per tutti i crediti oggetto del presente appello:
n.09420090015056472000;09420090038118351000;09420100013745256000;09
420100015379228000;09420100018995413000;09420100022435302000;094201 10011956205000; e gli avvisi di addebito n.
39420112000034778000;39420120001691605000;39420120001913989000;3942
0120002493627000;39420120002834285000;39420120003505206000;39420130 000999744000;39420130001691782000;39420130001692085000;394201300032
85019000; 39420130003304023000.
La sentenza, pertanto, va parzialmente riformata.
Quanto alle spese di lite del doppio grado, valutando l'esito complessivo del giudizio, che comporta reciproca soccombenza in forza dell'accoglimento parziale dell'originario ricorso le stesse possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato il giorno 18 in persona del legale aprile 2022 dall' Parte 1 rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte 1 e avverso la sentenza del dell' CP_2 anche quale mandatario della CP 3
Tribunale Giudice del lavoro di Reggio Calabria 157/2022 pubblicata il
26/01/2022, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma parzialmente la sentenza e rigetta l'originario ricorso con riferimento ai seguenti crediti
n.09420090015056472000; 09420090038118351000; 09420100013745256000;
09420100015379228000; 09420100018995413000; 09420100022435302000;
09420110011956205000; avvisi di addebito n. 39420112000034778000;
39420120001691605000; 39420120001913989000; 39420120002493627000;
39420120002834285000;39420120003505206000;39420130000999744000;3942
0130001691782000;39420130001692085000;39420130003285019000;39420130
003304023000.
2) Compensa le spese del doppio grado.
Reggio Calabria, 21/5/25
Il presidente Il relatore
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti