Articolo 41 del Decreto 2 agosto 1999, n. 278
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5 settembre 2004
Art. 41. ((Versamento del prelievo e dell'imposta.)) (( 1. Il prelievo relativo alla scommessa e' pari alla differenza fra l'intero ammontare delle somme giocate e le quote destinate al montepremi e agli altri oneri stabiliti nel capo III del presente regolamento. Su di esso si applica l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 , come rideterminata dall' articolo 22, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e successive modificazioni.
2. La F.I.A. e la F.I.M. provvedono al versamento dell'imposta unica e delle somme trattenute a titolo di prelievo, entro il decimo giorno successivo a quello nel quale le gare sportive di rispettiva competenza oggetto delle scommesse hanno avuto luogo. )) ((3))
Entrata in vigore il 5 settembre 2004