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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/09/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza fissata ex art 127 ter c.p.c. del 16.09.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
2033/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. PASQUALE IACOBELLI Parte_1
RICORRENTE E
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 bis, comma 6 cpc depositato in data 17.07.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' dinnanzi al Tribunale di CP_1
Cassino, contestando le risultanze peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase (r.g.1391/2023) e chiedendo, previa rinnovazione della
CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore della stessa dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
L non si costituiva in giudizio. CP_1
1 Il procedimento è stato istruito con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la rinnovazione della
CTU e deciso all'esito della trattazione scritta.
Accertato che il ricorso era stato depositato nel termine di legge, che le motivazioni del ricorso erano da considerarsi specifiche e puntuali, che la domanda del ricorrente era preordinata all'accertamento delle condizioni sanitarie alla base ed alla conseguente prestazione di legge, si passa all'esame del merito.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (L. 18/80- 508/88 e
). Num_1
Accompagno.
“Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello
Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire
180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio
1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. La medesima indennita' e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennita' di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.”
Nel caso di specie anche il CTU nominato in sede di opposizione ha accertato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data da novembre 2024.
La CTU analitica e debitamente motivata è posta a fondamento della decisione.
Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
2 Accerta e dichiara che il ricorrente è invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagno dal novembre 2024 e, per l'effetto condanna al pagamento dei ratei oltre CP_1 interessi e rivalutazione da novembre 2024;
Compensa tra le parti le spese di ATP;
Condanna al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in euro CP_1
1200,00 oltre rimb. forf. cassa ed iva, da distrarsi.
Entrambe le CTU sono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da CP_1 separati decreti.
Cassino 17.09.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
3
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza fissata ex art 127 ter c.p.c. del 16.09.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
2033/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. PASQUALE IACOBELLI Parte_1
RICORRENTE E
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 bis, comma 6 cpc depositato in data 17.07.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' dinnanzi al Tribunale di CP_1
Cassino, contestando le risultanze peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase (r.g.1391/2023) e chiedendo, previa rinnovazione della
CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore della stessa dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
L non si costituiva in giudizio. CP_1
1 Il procedimento è stato istruito con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la rinnovazione della
CTU e deciso all'esito della trattazione scritta.
Accertato che il ricorso era stato depositato nel termine di legge, che le motivazioni del ricorso erano da considerarsi specifiche e puntuali, che la domanda del ricorrente era preordinata all'accertamento delle condizioni sanitarie alla base ed alla conseguente prestazione di legge, si passa all'esame del merito.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (L. 18/80- 508/88 e
). Num_1
Accompagno.
“Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello
Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire
180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio
1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. La medesima indennita' e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennita' di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.”
Nel caso di specie anche il CTU nominato in sede di opposizione ha accertato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data da novembre 2024.
La CTU analitica e debitamente motivata è posta a fondamento della decisione.
Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
2 Accerta e dichiara che il ricorrente è invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagno dal novembre 2024 e, per l'effetto condanna al pagamento dei ratei oltre CP_1 interessi e rivalutazione da novembre 2024;
Compensa tra le parti le spese di ATP;
Condanna al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in euro CP_1
1200,00 oltre rimb. forf. cassa ed iva, da distrarsi.
Entrambe le CTU sono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da CP_1 separati decreti.
Cassino 17.09.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
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