Articolo 138 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 155Articolo 157
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Art. 138. 1. E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio:

a) che e' recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'articolo 26;

b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;

c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;

d) che non tiene il repertorio prescritto dall'articolo 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'articolo 64;

e) che e' recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°;

f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132.

2. E' punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, ((48, 49 e 52-bis, comma 2.)) 3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualita' di membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato, l'ineleggibilita' a tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione.
(65)

--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 29 dicembre 1914, n. 1408 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia per le contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sullo stato civile e per quelle prevedute dagli articoli 106, n. 10, 137 e 138, n. 1, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89.
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'efficacia del presente decreto si estende ai reati sopra previsti, commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto stesso". --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Entrata in vigore il 3 agosto 2010
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