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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/11/2025, n. 5457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5457 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 25275/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa AR Vittoria NO Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 25275/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), residente a [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ARno Gloria del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Dolo, Via B. Cairoli, n. 83 – è Email_1
elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
e
, nato a [...], il [...], (C.F. , residente a Controparte_1 C.F._2
Fiesso D'Artico (VE), Piazzale Madre Teresa di Calcutta, n. 2, int. 5 rappresentato e difeso dall'Avv. AR Cristina Camodeca del Foro di Bologna (pec:
, presso il cui studio – sito in Bologna, Email_2
Viale Masini, n. 20 – è elettivamente domiciliato;
-resistente-
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia; N. 25275/2024 R.G.
In punto: Regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: rassegnate all'udienza del 23.10.2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Visto, si conclude per l'accoglimento. Figlio minore alla madre. Somma congrua per il mantenimento.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.12.2024, la sig.ra , - Parte_1
premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il sig. e Controparte_1
che da tale unione nasceva la figlia (nata a [...] il [...]) Persona_1
- chiedeva a questo Tribunale di disporre la regolamentazione del regime di affidamento, di collocamento, diritto di visita e di mantenimento della figlia minore.
In data 7.06.2025 si costituiva il sig. , aderendo alla domanda di Controparte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ma chiedendo al Tribunale di assumere provvedimenti diversi da quelli richiesti dalla ricorrente aventi il medesimo oggetto.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 23.10.2025, dinanzi al Giudice relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“- Affidamento: l'affidamento congiunto di con collocazione prevalente presso la Per_1
madre;
-Quanto al regime di frequentazione:
• Infrasettimanalmente: il padre starà co il martedì dall'uscita di scuola della bambina Per_1
sino alle ore 21.30 e lo stesso per la giornata del giovedì; questo regime sarà in vigore tutte le settimane.
• Per quanto riguarda i week end di competenza paterna (2 al mese, week end alternati): il padre terrà la bambina dal sabato mattina alle ore 9.00 sino alla domenica sera fino alle ore
21.30 quando la riaccompagnerà a casa dalla madre.
• Per quanto riguarda le ferie Natalizie 2025: per l'anno in corso queste saranno regolamentate nel seguente modo:
• la bambina starà con il padre dal 18.12.2025 al 28.12.2025 sera sino alle ore 22.30 circa mentr starà con la mamma dal 28.12.2025 sera al 30.12.2025 compreso. Per gli anni Per_1
successivi si seguirà il calendario previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia, anche per quanto riguarda le vacanze estive, Pasquali e per i ponti scolastici. In caso di disaccordo tra genitori per quanto riguarda le vacanze estive, negli anni pari sarà la madre ad avere priorità di scelta mentre negli anni dispari la priorità di scelta spetterà al padre. N. 25275/2024 R.G.
-Il padre verserà euro 220 mensili oltre rivalutazione ISTAT quale assegno di mantenimento ordinario per la figli oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia minore. Per_1
-L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.r Pt_1
-Spese di lite compensate.”
Le parti chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni congiunte formulate.
Il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M., intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Ebbene ritiene questo Tribunale che le condizioni congiuntamente indicate dalle parti nelle proprie conclusioni non siano contrarie all'interesse morale e materiale della prole;
nel complesso, invero, le condizioni appaiono garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato e sereno della figlia minore con entrambi i genitori. Per_1
Neppure vi è motivo di disattendere le statuizioni a carattere economico così come concordate dalle parti, in quanto congrue e adeguate rispetto alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Si dispone la compensazione delle spese giudiziali, in considerazione dell'esito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così
provvede:
-dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento della figlia minore (nata a Persona_1
Camposampiero, il 2.09.2020) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
-Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR Vittoria NO
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa AR Vittoria NO Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 25275/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), residente a [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ARno Gloria del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Dolo, Via B. Cairoli, n. 83 – è Email_1
elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
e
, nato a [...], il [...], (C.F. , residente a Controparte_1 C.F._2
Fiesso D'Artico (VE), Piazzale Madre Teresa di Calcutta, n. 2, int. 5 rappresentato e difeso dall'Avv. AR Cristina Camodeca del Foro di Bologna (pec:
, presso il cui studio – sito in Bologna, Email_2
Viale Masini, n. 20 – è elettivamente domiciliato;
-resistente-
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia; N. 25275/2024 R.G.
In punto: Regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: rassegnate all'udienza del 23.10.2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Visto, si conclude per l'accoglimento. Figlio minore alla madre. Somma congrua per il mantenimento.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.12.2024, la sig.ra , - Parte_1
premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il sig. e Controparte_1
che da tale unione nasceva la figlia (nata a [...] il [...]) Persona_1
- chiedeva a questo Tribunale di disporre la regolamentazione del regime di affidamento, di collocamento, diritto di visita e di mantenimento della figlia minore.
In data 7.06.2025 si costituiva il sig. , aderendo alla domanda di Controparte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ma chiedendo al Tribunale di assumere provvedimenti diversi da quelli richiesti dalla ricorrente aventi il medesimo oggetto.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 23.10.2025, dinanzi al Giudice relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“- Affidamento: l'affidamento congiunto di con collocazione prevalente presso la Per_1
madre;
-Quanto al regime di frequentazione:
• Infrasettimanalmente: il padre starà co il martedì dall'uscita di scuola della bambina Per_1
sino alle ore 21.30 e lo stesso per la giornata del giovedì; questo regime sarà in vigore tutte le settimane.
• Per quanto riguarda i week end di competenza paterna (2 al mese, week end alternati): il padre terrà la bambina dal sabato mattina alle ore 9.00 sino alla domenica sera fino alle ore
21.30 quando la riaccompagnerà a casa dalla madre.
• Per quanto riguarda le ferie Natalizie 2025: per l'anno in corso queste saranno regolamentate nel seguente modo:
• la bambina starà con il padre dal 18.12.2025 al 28.12.2025 sera sino alle ore 22.30 circa mentr starà con la mamma dal 28.12.2025 sera al 30.12.2025 compreso. Per gli anni Per_1
successivi si seguirà il calendario previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia, anche per quanto riguarda le vacanze estive, Pasquali e per i ponti scolastici. In caso di disaccordo tra genitori per quanto riguarda le vacanze estive, negli anni pari sarà la madre ad avere priorità di scelta mentre negli anni dispari la priorità di scelta spetterà al padre. N. 25275/2024 R.G.
-Il padre verserà euro 220 mensili oltre rivalutazione ISTAT quale assegno di mantenimento ordinario per la figli oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia minore. Per_1
-L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.r Pt_1
-Spese di lite compensate.”
Le parti chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni congiunte formulate.
Il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M., intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Ebbene ritiene questo Tribunale che le condizioni congiuntamente indicate dalle parti nelle proprie conclusioni non siano contrarie all'interesse morale e materiale della prole;
nel complesso, invero, le condizioni appaiono garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato e sereno della figlia minore con entrambi i genitori. Per_1
Neppure vi è motivo di disattendere le statuizioni a carattere economico così come concordate dalle parti, in quanto congrue e adeguate rispetto alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Si dispone la compensazione delle spese giudiziali, in considerazione dell'esito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così
provvede:
-dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento della figlia minore (nata a Persona_1
Camposampiero, il 2.09.2020) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
-Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR Vittoria NO
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero