Articolo 3 della Legge 10 gennaio 2000, n. 6
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 febbraio 2000
Art. 3. 1. Dopo l' articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113 , come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Della somma di cui all'articolo 2, almeno il 60 per cento e' riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonche' delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4. Il finanziamento e' ripartito, sentito il Comitato di cui all'articolo 2-quater, con decreto del Ministro entro il mese di gennaio di ogni anno, previa presentazione di una dettagliata relazione attestante le attivita' svolte nell'anno precedente e il programma per l'intero anno in corso".
Entrata in vigore il 4 febbraio 2000
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