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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 5169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5169 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4012/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4012/2023 tra
, c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VINCENZO LANDI;
C.F._2
Parte opponente e
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa (già , c.f. Controparte_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARMINE LIGUORI;
C.F._3
Parte convenuta
Oggi 17 dicembre 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte opponente, l'avv. Vincenzo Landi, procuratore costituito;
Per parte opposta, l'avv. Francesca Nocilla, per delega del procuratore costituito.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
L'avv. Landi, su richiesta del Giudice, chiarisce nuovamente che il diverso calcolo delle maggiori somme versate dagli opponenti di cui alle controdeduzioni alla integrazione peritale richiesta dal G.U. sono frutto della considerazione della riduzione “sulla carta” delle rate a decorrere dal 31.10.2009 in virtù delle rinegoziazioni del mutuo, attestate anche dal CTU nella perizia, che avrebbero dovuto determinare rate inferiori, con conseguente indebita percezione di maggiori somme diverse da quelle rinegoziate.
L'avv. Nocilla impugna le deduzioni avverse riportandosi a tutte le difese già spiegate in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4012/2023 promossa da:
, c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VINCENZO LANDI;
C.F._2
Parte opponente
Nei confronti della c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa (già , c.f. Controparte_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARMINE LIGUORI;
C.F._3
Parte convenuta
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 20.5.2022, e Parte_1
, debitori esecutati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al Parte_2
n. R.G.R. 402/2019, hanno introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. dagli stessi spiegata in data 28.1.2022.
Gli opponenti hanno reiterato le censure sollevate in fase cautelare nei confronti dell'istituto bancario procedente ritenendo non fondato, o comunque non provato, il credito azionato, lamentando l'applicazione, per tutta la durata del rapporto, senza alcuna preventiva comunicazione e accettazione da parte dei mutuatari, di condizioni peggiorative rispetto a quelle concordate in tema di interessi, che sarebbero stati calcolati con riferimento ad parametro spread maggiore rispetto a quello pattuito, senza tener conto del reale andamento del tasso variabile Euribor.
Nello specifico, le parti istanti hanno dedotto l'applicazione, in particolare nel periodo 2007-2008, di un tasso pari al 6%, o anche al 7,5%, a fronte di quello massimo stabilito in contratto per gli interessi pagina 2 di 12 corrispettivi del 5,5 %, nonché l'usurareità del tasso adoperato in relazione agli interessi di mora, con conseguente necessità di ricorrere al meccanismo di sostituzione automatica di cui all'art. 1339 c.c..
Le odierne parti attrici hanno anche eccepito la nullità della clausola relativa agli interessi in riferimento al periodo Settembre 2005 – Maggio 2008 in ragione della accertata origine anticoncorrenziale del parametro
Euribor, stabilito attraverso un'intesa istituti di credito, richiedendo quindi il ricalcolo degli interessi dovuti ex art 117 T.U.B..
e hanno anche rappresentato che l'importo posto a Parte_1 Parte_2 fondamento dell'azione esecutiva non era corrispondente al reale saldo dovuto, dovendo, in ogni caso decurtarsi la somma di € 31.501,38 intimata a titolo n. 71 rate mensili, scadute dal 31.8.2012 al 30.6.2018, asseritamente rimaste impagate, in quanto, in realtà, riscosse dalla banca mediante prelievo diretto su altro conto corrente intestato a , eccependo, altresì, sotto altro profilo, la Parte_1 duplicazione delle voci contenute nell'intimazione di pagamento relative a somme pretese sia a titolo di capitale residuo che per ogni singola rata mensile rimasta impagata, tenuto conto che le singole rate di mutuo risultano già comprensive, oltre alla quota di interessi, di una quota destinata alla restituzione della somma concessa in mutuo.
Dedotta l'assenza di prova del credito azionato attesa la mancata produzione degli estratti conto, mai inoltrati, i debitori hanno eccepito anche l'addebito di competenze mai accettate, con capitalizzazione trimestrale in danno del cliente, e conseguente illegittimo anatocismo, sostenendo la temerarietà e la mala fede nella condotta dell'istituto bancario, con richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., rimarcando che la creditrice, nell'agire in executivis per importi maggiori rispetto a quelli effettivamente dovuti, aveva pregiudicato i debitori, costretti a far fronte, al fine di avvalersi dei rimedi stabiliti dalla legge per ovviare all'espropriazione immobiliare, ad un impiego di risorse di entità maggiore anche se non dovute.
Su tali premesse gli esponenti hanno chiesto accertarsi, anche a mezzo CTU, la non debenza delle somme oggetto del pignoramento con rideterminazione dell'importo effettivamente dovuto, se spettante, e con condanna dell'opposta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. attesa la temerarietà dell'azione esecutiva intrapresa in mala fede, oltre vittoria di spese.
In data 12.10.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_1 rappresentata da affermatasi titolare del credito derivante dal contratto di mutuo Controparte_2 fondiario del 1.4.2003 (rep. 59659, racc. 17322), già vantato da BMPS nei confronti degli opponenti, per effetto dell'atto di scissione di MPS in del 25.11.2020 (rep. 39.399, racc. 20.019) iscritto nel CP_1
Registro delle Imprese di Siena e di Napoli in data 26.11.2020, rilevando in prima battuta la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ad eventuali domande restitutorie o risarcitorie connesse alle posizioni trasferite in quanto non ricomprese nel compendio scisso. pagina 3 di 12 In via preliminare la ha reiterato l'eccezione già sollevata in sede cautelare di inammissibilità CP_1 dell'opposizione, e quindi del successivo giudizio di merito, per inosservanza del termine perentorio per la notificazione del ricorso in opposizione e del pedissequo provvedimento di fissazione di udienza della fase cautelare, contestando sul punto le determinazioni dell'ordinanza resa in sede cautelare.
Nel merito, la , dedotta l'eccessiva genericità delle avverse contestazioni in tema di illegittima CP_1 applicazione del tasso di interesse variabile, ha affermato l'infondatezza delle censure viste le specifiche condizioni contrattuali del mutuo sotteso all'intrapresa azione esecutiva, disciplinanti, in mancanza di diversa comunicazione da parte del mutuatario alle scadenze pattuite, la variazione del tasso di interesse inizialmente applicato a far data del terzo anno di ammortamento.
Quanto alla dedotta usurarietà dei tassi di interesse la – precisata la legittimità, peraltro non CP_1 contestata, del tasso nominale annuo degli interessi corrispettivi, originariamente fissato in contratto nella misura del 4,464% – ha rappresentato l'irrilevanza di un'eventuale usura sopravvenuta dei tassi corrispettivi e ha negato l'asserita usurarietà dei tassi moratori (comunque ritenuta eccepita in maniera generica, senza alcun raffronto con i tassi soglia di riferimento), evidenziando, in ogni caso, l'impossibilità di ipotizzare la gratuità del mutuo essendo comunque sempre dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi per il periodo della mora.
Contestate le censure in ordine all'illegittima determinazione dell'Euribor per il periodo Settembre 2005-
Maggio 2008 in conseguenza della dedotta manipolazione del tasso, parte opposta ha comunque precisato l'ininfluenza dell'eventuale accertamento della condotta anticoncorrenziale ai fini della validità della clausola determinativa degli interessi, attesa l'idoneità della stessa, in ipotesi, a comportare al più una pretesa risarcitoria e giammai la nullità della relativa clausola.
La banca cessionaria, infine, ha rimarcato la correttezza delle somme precettate, come risultanti dall'estratto ex art. 50 TUB, per un complessivo importo di € 122.685,00 alla data di risoluzione del mutuo, risultando i debitori inadempienti nel pagamento sin dalla rata con scadenza 31.8.2012, in mancanza di prova di successivi pagamenti.
Su tali premesse, parte opposta ha concluso, in via pregiudiziale e preliminare, per l'inammissibilità della opposizione e del giudizio di merito introdotto ed in ogni caso per il rigetto di ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita di prova;
con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 25.1.2024 è stato disposto un rinvio per tentare una bonaria definizione della controversia.
All'udienza del 3.4.2024è stato nominato il CTU.
Conferito l'incarico peritale in data 5.6.2024, con integrazione dei quesiti già elaborati nell'ordinanza di nomina, e depositato l'elaborato peritale in data 3.1.2025, all'udienza del 5.2.2025 la causa è stata rinviata per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. pagina 4 di 12 All'udienza del 17.9.2025 il G.U., previamente esaminata la perizia, ha richiesto un'integrazione dell'elaborato peritale al fine di chiarire l'applicazione o meno di interessi superiori a quelli pattuiti, fissando nuova udienza sempre per conclusioni e discussione.
Depositata l'integrazione peritale, all'udienza del 17.12.2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, come da verbale, e la causa è stata decisa.
Tanto premesso sull'iter del processo e la rispettiva posizione difensiva delle parti occorre passare all'esame delle questioni controverse.
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sollevata da parte opposta è infondata e va rigettata.
e con ricorso depositato in data 28.1.2022 hanno Parte_1 Parte_2 promosso l'opposizione all'esecuzione.
All'udienza di comparizione ex art 616 c.p.c. fissata con decreto del 21.6.2022, il difensore di parte opponente è comparso innanzi al GE e ha rappresentato di aver appreso casualmente della fissazione dell'udienza, rappresentando di aver provveduto solamente nella nottata precedente all'udienza alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle controparti, richiedendo pertanto l'assegnazione di nuovo termine per la rinotifica alla controparte.
Il G.E., rilevato che il decreto di fissazione di udienza per la fase cautelare dell'opposizione, versato solo nel sub procedimento e non anche nel fascicolo principale dell'esecuzione, non risultava comunicato alle parti costituite nella procedura esecutiva, ha fissato nuova udienza per il 18.10.2022 con termine fino a 30 giorni prima per la notifica dell'opposizione e del verbale di udienza.
Dalle verifiche svolte è emerso che parte opponente non aveva accesso al subprocedimento, non essendo stata scaricata da costituzione della stessa e, quindi, indipendentemente dalla comunicazione del provvedimento, non aveva avuto la possibilità di verificare l'avvenuta o meno fissazione dell'udienza.
A fronte di tale situazione non è prospettabile un onere di parte opponente – che con il ricorso in opposizione dovrebbe formalizzare a livello telematico la sua costituzione anche nel subprocedimento di opposizione – di richiedere informazioni in Cancelleria e/o l'accesso ad un subprocedimento (non noto) per verificare l'emissione del decreto di fissazione di udienza da parte del GE, che, secondo ogni affidamento, avrebbe dovuto essere visibile sul fascicolo principale.
Come già rappresentato nell'ordinanza resa all'esito della fase cautelare, sul punto, la Cassazione ha affermato che la legge non prevede l'obbligo della Cancelleria di comunicare al ricorrente l'avvenuto deposito del decreto con il quale il Giudice dell'esecuzione ha fissato davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, con la conseguenza che, ove venga lasciato scadere il temine perentorio ivi assegnato per la notificazione del ricorso e del decreto alla parte opposta, il ricorrente incorre, senza poter invocare la pagina 5 di 12 rimessione in termini, nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, senza possibilità di sanatoria anche a seguito della costituzione di controparte, stante la violazione di un termine perentorio (v. Cass. civ., Sez. III, Ord. 28/12/2021, n. 41747).
I Giudici di legittimità hanno specificato che il decreto di fissazione dell'udienza camerale non deve essere comunicato, non essendo previsto un obbligo di comunicazione al difensore del ricorrente, a cura della
Cancelleria, della data di fissazione della udienza;
il Giudice, infatti, è tenuto solo al deposito del decreto, ma non anche a disporre la relativa comunicazione, incombendo sul ricorrente l'obbligo di attivarsi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso (v. sempre Cass. civ. Sez. Unite, 12/03/2014, n. 5700).
Del resto, l'art. 134, comma 2, c.p.c. prevede espressamente che la Cancelleria debba provvedere alla comunicazione dell'ordinanza (come risulta pure dalla rubrica della disposizione), mentre analoga incombenza non è prevista dall'art. 135 c.p.c. per il decreto (v. Cass. civ. Sez. III Sent., 12/06/2020, n.
11291).
La Corte di legittimità ha anche precisato che la periodica verifica dell'avvenuto deposito di un provvedimento giudiziale, per il quale non è prevista dalla legge la comunicazione alle parti, non costituisce un “onere eccedente la normale diligenza”, atteso che essa può essere agevolmente effettuata mediante consultazione informatica con accesso “da remoto” ai registri di cancelleria (v. sempre Cass. civ. Sez. III
Ord., 28/12/2021, n. 41747).
Nel caso di specie, però, le ordinarie verifiche rientranti nella normale diligenza della parte non erano possibili perché il decreto non era stato “scaricato” nel fascicolo principale visibile all'opponente, ma solo nel fascicolo collegato del subprocedimento di opposizione, in concreto, non accessibile all'opponente per mancata lavorazione nell'ambito dello stesso della costituzione della parte.
Pertanto, la rimessione in termini concessa dal G.E. deve ritenersi legittima, con conseguente ammissibilità dell'opposizione come notificata.
Passando al merito, la prima censura sollevata da parte opponente in relazione all'affermata applicazione, da parte dell'istituto di credito, per tutta la durata del rapporto, di un tasso di interesse diverso e maggiore rispetto a quello pattuito in contratto di mutuo, e comunque unilateralmente variato in peius dall'istituto di credito, risulta parzialmente fondata.
All'art. 4 del contratto di mutuo oggetto di causa sono stabiliti i criteri per la determinazione del tasso di interesse, individuato, per l'opzione a tasso fisso, nell'Interest Rate Swap lettera Euro a 2, 3 o 5 anni, maggiorato dell'1,40% e, per l'opzione a tasso “variabile”, nel tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 1,40%
(con modifica a penna sul valore indicato del 1,90% riportato in maniera meccanizzata), con specifica previsione dell'applicazione di un tasso di interesse variabile modularmente per tutta la durata del pagina 6 di 12 finanziamento, fermo restando il tasso fisso nominale annuo pari al 4,464% stabilito (art. 1) fino alla scadenza della 24 rata con indicazione analitica nel piano.
A partire dalla rata n. 25 con scadenza 31.5.2005, infatti, è stato pattuito il tasso variabile pari al 3,708%
(Euribor 6 mesi del 27.12.2004 pari al 2,17% – quarto giorno antecedente il 01.1.2005 per il mese di maggio 2005 oltre lo spread) e così per le successive mensilità.
All'art. 4 del contratto, inoltre, è stata espressamente prevista la possibilità, per la parte mutuataria, di optare mediante comunicazione scritta da far pervenire alla banca mutuante almeno 60 giorni prima di ciascuna delle scadenze (ovvero 2°, 5°, 7° anno) per l'applicazione del tasso “fisso” oppure quella del tasso
“variabile”, come indicati per il periodo di ammortamento immediatamente successivo, e quindi fino alla successiva scadenza, prevedendo che, in mancanza della suddetta comunicazione nel termine essenziale di
60 giorni prima di ciascuna scadenza, il mutuo sarebbe stato determinato al tasso “variabile” come precisato in contratto.
Dalla documentazione in atti emerge che nel corso del rapporto il mutuo è stato rinegoziato.
Nello specifico, dall'esame delle quietanze, con particolare riferimento a quella relativa alla rata n. 78, in scadenza il 31.10.2009, emerge la previsione di n. 420 rate mensili in luogo delle n. 360 rate mensili inizialmente pattuite nel contratto del 1.4.2003, mentre, dalla rata scaduta n. 102 del 31.10.2011, risulta convenuta un'ulteriore modifica del piano di restituzione con variazione del numero di rate n. 433 in luogo delle n. 420 rate mensili.
In atti, poi, vi è un documento datato 13.10.2011 dove sono riepilogate le condizioni economiche del contratto dalle quali si evince la durata in 36 anni ed un mese (totale 433 rate mensili), con tasso di interessi massimo del 5,50%.
Le condizioni del rapporto come riassuntivamente esposte si presentano sufficientemente determinate.
Gli accertamenti espletati dal consulente, anche all'esito dell'esame dei rilievi delle parti, hanno evidenziato la corretta applicazione del tasso fisso stabilito nel contratto per le prime 24 rate (T.A.N. del 4,464%) e la correttezza degli importi versati in restituzione dai mutuatari per tale periodo, mentre, a decorrere dalla rata n. 25 risultano applicati tassi superiori a quelli previsti, con una conseguente differenza di importi versati in eccesso dai mutuatari pari al complessivo importo di ad € 1.223,52.
Parte opponente, rappresentata la rinegoziazione del mutuo già rilevata dal CTU nella consulenza depositata in data 3.1.2025, ha affermato che, visto l'aumento del numero di rate da pagare a far tempo dal
31.10.2009 e dal 31.10.2011, con conseguenziale riduzione dell'importo delle stesse, le maggiori somme riscosse risulterebbero pari a € 4.609,06.
pagina 7 di 12 Tale calcolo alternativo non può essere recepito in mancanza di prova del nuovo piano di ammortamento all'esito delle rinegoziazioni, non potendosi affermare la correttezza del diverso ammontare delle rate come ricalcolate nel contesto del nuovo ammortamento.
Ritenuta, quindi, la correttezza del piano di ammortamento come rideterminato dal CTU, basato sugli avvisi di scadenza rate con indicazione delle nuove dilazioni, deve concludersi che siano stati versati maggiori importi per € 1.173,79 in applicazione di un tasso di interesse superiore a quello convenuto.
Detti importi, quindi, ferma la determinatezza delle condizioni convenute, risultano non dovuti perché corrisposti in applicazione di tassi superiori a quelli convenuti e, non costituendo un indebito in senso stretto visto il mancato rilievo di profili di invalidità del contratto, possono imputati a pagamento delle rate successive, con conseguente rideterminazione del dovuto.
Il motivo di opposizione relativo al dedotto superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi di mora va rigettato.
Sul punto, va preliminarmente richiamato l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'applicazione della disciplina sull'usura agli interessi moratori (e ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), va escluso l'utilizzo del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora (v. Cass. civ. Sez. I Ord., 05/05/2022, n. 14214).
Con un recente arresto la Cassazione ha chiarito che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. civ., sez. III,
13/06/2024, n.16526).
Come confermato anche dal CTU, il tasso di mora era stato convenuto nella misura del 5,144%.
Considerato che, alla data di stipula del mutuo dell'1.4.2003, il tasso soglia per la categoria “Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale” era pari al 7,185%, non è riscontrabile alcun superamento del tasso soglia anche con riferimento agli interessi moratori.
pagina 8 di 12 Il motivo di opposizione relativo alla affermata nullità della clausola relativa agli interessi applicata nel periodo Settembre 2005 – Maggio 2008, in virtù di una illegittima condotta anticoncorrenziale che ha influito sulla determinazione del tasso variabile dell'Euribor, non può accolto.
La vexata quaestio sulla validità della clausola determinativa degli interessi che richiama il parametro Euribor, accertato come manipolato e frutto di intesa anticoncorrenziale dalla Commissione UE, con riferimento al periodo 2005/2008, è attualmente al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c..
Le Sezioni Unite, in particolare, hanno deciso di rinviare la causa a nuovo ruolo, ritenendo necessario un ulteriore approfondimento in ragione della segnalata pendenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia UE, in merito alla rilevanza o meno della violazione dell'art. 101 de TFUE (relativo alle intese restrittive della concorrenza) su tutti i rapporti contrattuali che abbiano applicato l'Euribor illecitamente manipolato nel periodo di riferimento (v. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 15/03/2025, n. 6943).
Al di là dei possibili esiti del rinvio pregiudiziale richiamato, nella fattispecie in esame la questione non rileva atteso che il mutuo oggetto di causa è stato stipulato in data antecedente all'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Commissione UE, con conseguente impossibilità di ipotizzare la nullità originaria della pattuizione degli interessi, e che la debitoria per rate non pagate e capitale residuo è riferibile al periodo successivo a decorrere dal luglio 2012, data dell'ultimo pagamento accertato.
Pertanto, un'eventuale nullità degli interessi come pattuiti con riferimento al periodo settembre 2003- maggio 2008 al più potrebbe portare all'applicazione sostitutiva ex art. 1339 c.c. degli interessi legali, legittimando una ripetizione dell'indebito nei confronti dell'istituto di credito che ha già incassato le rate, ma non modificherebbe a cascata il piano di ammortamento del mutuo per il periodo successivo all'accertata violazione incidendo sulla determinazione del dovuto a titolo di rate insolute e di capitale residuo all'attualità.
Nel caso di specie il CTU, sostituendo al tasso applicato dalla Banca basato sul parametro Euribor il tasso legale dal settembre 2005 al maggio 2008 (dalla rata n. 29 alla rata n. 61) ha anche quantificato l'eventuale indebito in € 7.782,15.
In assenza di domanda di ripetizione dell'indebito, non potendosi ipotizzare l'imputazione di tali maggiori poste a rate non pagate, quindi, la questione nella presente sede non rileva.
Il motivo di opposizione relativo all'affermato pagamento delle rate del mutuo fino al 30.6.2018, data in cui il conto corrente intestato all'opponente su cui venivano regolati i pagamenti è stato chiuso dalla Pt_1
Banca, è infondato e va rigettato.
Come noto, l'opposizione all'esecuzione introduce un vero e proprio giudizio a cognizione piena, in cui il creditore ha l'onere di dimostrare il titolo del proprio credito e allegare i termini dell'altrui inadempimento, pagina 9 di 12 mentre il debitore ha l'onere di dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore consacrato nel titolo esecutivo.
In particolare, nell'ipotesi di intrapresa azione esecutiva sulla scorta di contratto di mutuo, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo spetta alla parte creditrice, mentre ricade sulla parte debitrice che si opponga all'azione esecutiva del creditore l'onere di dimostrare la restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria (ex multis Cass. civ., sez.
III, 10/05/2016, n.9389).
Non alterna il descritto riparto dell'onere della prova quanto riferito da parte opponente in merito al pagamento delle rate mediante un conto corrente intestato a dal gennaio 2007 Parte_1 fino al 30.6.2018, data in cui il conto veniva chiuso, ricadendo sempre sulla parte debitrice l'onere di documentare di pagamento, nonché, con specifico riferimento alla posizione del correntista che lamenti una non corretta gestione del conto corrente da parte dell'istituto di credito, l'onere di dimostrare le indebite annotazione mediante la produzione del contratto e degli estratti conto del rapporto (v. da ultimo
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/11/2025, n. 29908).
Nella fattispecie in esame, parte creditrice ha prodotto la certificazione ex art. 50 T.U.B. del 18.7.2018 nella quale sono indicate in maniera analitica rate insolute dal 31.8.2012 al 30.6.2018 per il complessivo importo di € 31.501,38 e capitale residuo al 30.6.2018 (data di presumibile decadenza dal beneficio del termine) dell'importo di € 91.183,62, oltre interessi pari ad € 4.310,33, per un totale di € 126.995,33.
Negato il pagamento delle rate dal 31.8.2012, i debitori opponenti hanno fornito la prova del pagamento delle rate dalla rata n. 1 di € 596,66 con scadenza al 31.5.2003 alla rata n. 111 di € 483,65 con scadenza al
31.07.2012, ma, pur gravati del relativo onere, non hanno fornito la prova dell'asserito pagamento anche delle ulteriori rate in scadenza dal 31.8.2012 al 30.6.2018.
Non acquista valenza di segno contrario il documento, denominato “Pagamento rata OTTOBRE 2017” dal quale, secondo la prospettazione degli opponenti si evincerebbe che alla data del documento, cioè al
6.10.2017, il capitale residuo risultava pari a € 86.474,92.
Tale documento va qualificato come un avviso di scadenza rata indicante il capitale residuo corrispondente a quella rata nel contesto di un regolare ammortamento, ma non integra attestazione di pagamento o quietanza per le rate pregresse;
pertanto, il documento allegato da parte opponente e contraddistinto dal n.
13 non costituisce prova del pagamento delle rate pregresse.
Parte opposta peraltro ha anche prodotto gli estratti conto del rapporto di conto corrente dal 2013 al 2018 ma dall'esame degli stessi non emergono pagamenti né anomalie di sorta riferite al mutuo.
pagina 10 di 12 In merito alle censure sul rapporto di conto corrente collegato nulla può essere accertato nella presente sede vista la genericità delle contestazioni e la mancata produzione degli estratti conto da parte dell'opponente.
Vista l'analitica descrizione delle poste a debito contenuta nell'attestazione rilasciata ex art. 50 TUB – salva ogni accertamento sull'importo effettivamente ancora dovuto, anche in mancanza di prova sulla data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine con riferimento al mutuo – non si ravvisano duplicazioni del debito di sorta essendo state richieste in pagamento fino ad una certa data le rate di ammortamento e dopo una certa data (presumibilmente corrispondente alla data di affermata dichiarata decadenza dal beneficio del termine) il solo capitale residuo a quella data.
Non offrono supporti alla prova del pagamento neanche le considerazioni svolte dagli opponenti in merito alla circostanza che, dopo dieci anni dalla stipula del mutuo, sarebbe risultato pagato solo il 10% circa del capitale mutuato, atteso che tale condizione costituisce un effetto fisiologico del piano di ammortamento cosiddetto “alla francese”, caratterizzato dall'imputazione dei pagamenti oggetto delle rate iniziali per una quota decrescente agli interessi e per una quota crescente al capitale, cosicchè, nella prima fase dell'adempimento dell'ammortamento, risulta pagata in via prevalente la quota di interessi complessivamente previsti e sono in parte minoritaria la quota di capitale.
Esaminati tutti i motivi di opposizione sollevati e ritenuto parzialmente fondato solo il motivo relativo al maggior tasso di interessi praticato rispetto a quello convenuto per alcuni periodi, in assenza di documentazione della data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e considerato il disposto dell'art. 40 TUB (la possibilità di risolvere il contratto dopo sette episodi, anche non consecutivi, di ritardo), unitamente alle condizioni generali del mutuo che stabiliscono la immediata decadenza dal beneficio del termine in caso di maturazione del ritardo di cui all'art. 40 (art. 7 condizioni generali), deve ritenersi che la decadenza dal beneficio del termine, imputate a pagamento le somme in eccedenza versate dai mutuatari in applicazione del maggior tasso di interesse applicato rispetto a quello convenuto di €
1.223,52 (pagamento integrale rate nn. 112 e 113 a pagamento parziale rata n. 114, con un residuo di €
227,43), sia maturata alla rata n. 120, con capitale residuo sulla base del piano di ammortamento di €
94.396,23 a cui aggiungere il residuo avere della rata n. 114 e le rate dalla 112 alla 120, pari a € 3.003,79, per un totale di € 97.400,02, oltre interessi convenzionali dal 30.4.2013.
Considerata la parziale rideterminazione del capitale dovuto, anche in ragione della diversa data di decadenza dal beneficio del termine individuata in assenza di prova della effettiva comunicazione della stessa, e la soccombenza di parte opponente in merito alla prevalente questione della prova dei pagamenti successivi al luglio 2012, nonché la controvertibilità della questione sulle ricadute dell'accertamento della pagina 11 di 12 illegittimità per violazione delle norme sulla concorrenza del parametro Euribor, le spese di lite vanno compensate per la metà, con condanna di parte opponente al pagamento della restante metà.
Le spese di liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014 applicando valori prossimi ai minimi per la fase studio, la fase introduttiva e la fase decisionale, agevolate dallo svolgimento della pregressa fase cautelare e dalla semplificazione in rito della decisione ex art. 281 sexies c.p.c. (€ 1.300,00 fase studio, € 900,00 fase introduttiva, € 2.200,00 fase decisionale), e prossimi ai medi per la fase istruttoria
(€ 5.000,00).
Alla luce di quanto esposto, da escludersi è la mala fede e/o la colpa grave del creditore procedente nell'agire in executivis, con conseguente impossibilità di prospettare la condanna della parte opposta ex art
96 c.p.c..
Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico delle parti in misura pari al 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza disattesa, rigettata e/o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l'ammissibilità dell'opposizione proposta da e Parte_1
in data 28.01.2022; Parte_2
2. Accoglie in parte e nei termini di cui in motivazione l'opposizione;
e per l'effetto:
3. Accerta che il credito spettante alla parte opposta in relazione al mutuo fondiario del 1.4.2003 (rep.
59659, racc. 17322) è pari a € 97.400,02, oltre interessi convenzionali dal 30.4.2013;
4. Compensa per la metà le spese di lite, che si liquidano per intero in € 9.400,00, e condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta la restante metà, pari a € 4.700,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA, se dovuta, come per legge;
5. Pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU nella misura del 50% ciascuna.
Salerno, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4012/2023 tra
, c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VINCENZO LANDI;
C.F._2
Parte opponente e
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa (già , c.f. Controparte_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARMINE LIGUORI;
C.F._3
Parte convenuta
Oggi 17 dicembre 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte opponente, l'avv. Vincenzo Landi, procuratore costituito;
Per parte opposta, l'avv. Francesca Nocilla, per delega del procuratore costituito.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
L'avv. Landi, su richiesta del Giudice, chiarisce nuovamente che il diverso calcolo delle maggiori somme versate dagli opponenti di cui alle controdeduzioni alla integrazione peritale richiesta dal G.U. sono frutto della considerazione della riduzione “sulla carta” delle rate a decorrere dal 31.10.2009 in virtù delle rinegoziazioni del mutuo, attestate anche dal CTU nella perizia, che avrebbero dovuto determinare rate inferiori, con conseguente indebita percezione di maggiori somme diverse da quelle rinegoziate.
L'avv. Nocilla impugna le deduzioni avverse riportandosi a tutte le difese già spiegate in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4012/2023 promossa da:
, c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VINCENZO LANDI;
C.F._2
Parte opponente
Nei confronti della c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa (già , c.f. Controparte_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARMINE LIGUORI;
C.F._3
Parte convenuta
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 20.5.2022, e Parte_1
, debitori esecutati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al Parte_2
n. R.G.R. 402/2019, hanno introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. dagli stessi spiegata in data 28.1.2022.
Gli opponenti hanno reiterato le censure sollevate in fase cautelare nei confronti dell'istituto bancario procedente ritenendo non fondato, o comunque non provato, il credito azionato, lamentando l'applicazione, per tutta la durata del rapporto, senza alcuna preventiva comunicazione e accettazione da parte dei mutuatari, di condizioni peggiorative rispetto a quelle concordate in tema di interessi, che sarebbero stati calcolati con riferimento ad parametro spread maggiore rispetto a quello pattuito, senza tener conto del reale andamento del tasso variabile Euribor.
Nello specifico, le parti istanti hanno dedotto l'applicazione, in particolare nel periodo 2007-2008, di un tasso pari al 6%, o anche al 7,5%, a fronte di quello massimo stabilito in contratto per gli interessi pagina 2 di 12 corrispettivi del 5,5 %, nonché l'usurareità del tasso adoperato in relazione agli interessi di mora, con conseguente necessità di ricorrere al meccanismo di sostituzione automatica di cui all'art. 1339 c.c..
Le odierne parti attrici hanno anche eccepito la nullità della clausola relativa agli interessi in riferimento al periodo Settembre 2005 – Maggio 2008 in ragione della accertata origine anticoncorrenziale del parametro
Euribor, stabilito attraverso un'intesa istituti di credito, richiedendo quindi il ricalcolo degli interessi dovuti ex art 117 T.U.B..
e hanno anche rappresentato che l'importo posto a Parte_1 Parte_2 fondamento dell'azione esecutiva non era corrispondente al reale saldo dovuto, dovendo, in ogni caso decurtarsi la somma di € 31.501,38 intimata a titolo n. 71 rate mensili, scadute dal 31.8.2012 al 30.6.2018, asseritamente rimaste impagate, in quanto, in realtà, riscosse dalla banca mediante prelievo diretto su altro conto corrente intestato a , eccependo, altresì, sotto altro profilo, la Parte_1 duplicazione delle voci contenute nell'intimazione di pagamento relative a somme pretese sia a titolo di capitale residuo che per ogni singola rata mensile rimasta impagata, tenuto conto che le singole rate di mutuo risultano già comprensive, oltre alla quota di interessi, di una quota destinata alla restituzione della somma concessa in mutuo.
Dedotta l'assenza di prova del credito azionato attesa la mancata produzione degli estratti conto, mai inoltrati, i debitori hanno eccepito anche l'addebito di competenze mai accettate, con capitalizzazione trimestrale in danno del cliente, e conseguente illegittimo anatocismo, sostenendo la temerarietà e la mala fede nella condotta dell'istituto bancario, con richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., rimarcando che la creditrice, nell'agire in executivis per importi maggiori rispetto a quelli effettivamente dovuti, aveva pregiudicato i debitori, costretti a far fronte, al fine di avvalersi dei rimedi stabiliti dalla legge per ovviare all'espropriazione immobiliare, ad un impiego di risorse di entità maggiore anche se non dovute.
Su tali premesse gli esponenti hanno chiesto accertarsi, anche a mezzo CTU, la non debenza delle somme oggetto del pignoramento con rideterminazione dell'importo effettivamente dovuto, se spettante, e con condanna dell'opposta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. attesa la temerarietà dell'azione esecutiva intrapresa in mala fede, oltre vittoria di spese.
In data 12.10.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_1 rappresentata da affermatasi titolare del credito derivante dal contratto di mutuo Controparte_2 fondiario del 1.4.2003 (rep. 59659, racc. 17322), già vantato da BMPS nei confronti degli opponenti, per effetto dell'atto di scissione di MPS in del 25.11.2020 (rep. 39.399, racc. 20.019) iscritto nel CP_1
Registro delle Imprese di Siena e di Napoli in data 26.11.2020, rilevando in prima battuta la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ad eventuali domande restitutorie o risarcitorie connesse alle posizioni trasferite in quanto non ricomprese nel compendio scisso. pagina 3 di 12 In via preliminare la ha reiterato l'eccezione già sollevata in sede cautelare di inammissibilità CP_1 dell'opposizione, e quindi del successivo giudizio di merito, per inosservanza del termine perentorio per la notificazione del ricorso in opposizione e del pedissequo provvedimento di fissazione di udienza della fase cautelare, contestando sul punto le determinazioni dell'ordinanza resa in sede cautelare.
Nel merito, la , dedotta l'eccessiva genericità delle avverse contestazioni in tema di illegittima CP_1 applicazione del tasso di interesse variabile, ha affermato l'infondatezza delle censure viste le specifiche condizioni contrattuali del mutuo sotteso all'intrapresa azione esecutiva, disciplinanti, in mancanza di diversa comunicazione da parte del mutuatario alle scadenze pattuite, la variazione del tasso di interesse inizialmente applicato a far data del terzo anno di ammortamento.
Quanto alla dedotta usurarietà dei tassi di interesse la – precisata la legittimità, peraltro non CP_1 contestata, del tasso nominale annuo degli interessi corrispettivi, originariamente fissato in contratto nella misura del 4,464% – ha rappresentato l'irrilevanza di un'eventuale usura sopravvenuta dei tassi corrispettivi e ha negato l'asserita usurarietà dei tassi moratori (comunque ritenuta eccepita in maniera generica, senza alcun raffronto con i tassi soglia di riferimento), evidenziando, in ogni caso, l'impossibilità di ipotizzare la gratuità del mutuo essendo comunque sempre dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi per il periodo della mora.
Contestate le censure in ordine all'illegittima determinazione dell'Euribor per il periodo Settembre 2005-
Maggio 2008 in conseguenza della dedotta manipolazione del tasso, parte opposta ha comunque precisato l'ininfluenza dell'eventuale accertamento della condotta anticoncorrenziale ai fini della validità della clausola determinativa degli interessi, attesa l'idoneità della stessa, in ipotesi, a comportare al più una pretesa risarcitoria e giammai la nullità della relativa clausola.
La banca cessionaria, infine, ha rimarcato la correttezza delle somme precettate, come risultanti dall'estratto ex art. 50 TUB, per un complessivo importo di € 122.685,00 alla data di risoluzione del mutuo, risultando i debitori inadempienti nel pagamento sin dalla rata con scadenza 31.8.2012, in mancanza di prova di successivi pagamenti.
Su tali premesse, parte opposta ha concluso, in via pregiudiziale e preliminare, per l'inammissibilità della opposizione e del giudizio di merito introdotto ed in ogni caso per il rigetto di ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita di prova;
con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 25.1.2024 è stato disposto un rinvio per tentare una bonaria definizione della controversia.
All'udienza del 3.4.2024è stato nominato il CTU.
Conferito l'incarico peritale in data 5.6.2024, con integrazione dei quesiti già elaborati nell'ordinanza di nomina, e depositato l'elaborato peritale in data 3.1.2025, all'udienza del 5.2.2025 la causa è stata rinviata per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. pagina 4 di 12 All'udienza del 17.9.2025 il G.U., previamente esaminata la perizia, ha richiesto un'integrazione dell'elaborato peritale al fine di chiarire l'applicazione o meno di interessi superiori a quelli pattuiti, fissando nuova udienza sempre per conclusioni e discussione.
Depositata l'integrazione peritale, all'udienza del 17.12.2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, come da verbale, e la causa è stata decisa.
Tanto premesso sull'iter del processo e la rispettiva posizione difensiva delle parti occorre passare all'esame delle questioni controverse.
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sollevata da parte opposta è infondata e va rigettata.
e con ricorso depositato in data 28.1.2022 hanno Parte_1 Parte_2 promosso l'opposizione all'esecuzione.
All'udienza di comparizione ex art 616 c.p.c. fissata con decreto del 21.6.2022, il difensore di parte opponente è comparso innanzi al GE e ha rappresentato di aver appreso casualmente della fissazione dell'udienza, rappresentando di aver provveduto solamente nella nottata precedente all'udienza alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle controparti, richiedendo pertanto l'assegnazione di nuovo termine per la rinotifica alla controparte.
Il G.E., rilevato che il decreto di fissazione di udienza per la fase cautelare dell'opposizione, versato solo nel sub procedimento e non anche nel fascicolo principale dell'esecuzione, non risultava comunicato alle parti costituite nella procedura esecutiva, ha fissato nuova udienza per il 18.10.2022 con termine fino a 30 giorni prima per la notifica dell'opposizione e del verbale di udienza.
Dalle verifiche svolte è emerso che parte opponente non aveva accesso al subprocedimento, non essendo stata scaricata da costituzione della stessa e, quindi, indipendentemente dalla comunicazione del provvedimento, non aveva avuto la possibilità di verificare l'avvenuta o meno fissazione dell'udienza.
A fronte di tale situazione non è prospettabile un onere di parte opponente – che con il ricorso in opposizione dovrebbe formalizzare a livello telematico la sua costituzione anche nel subprocedimento di opposizione – di richiedere informazioni in Cancelleria e/o l'accesso ad un subprocedimento (non noto) per verificare l'emissione del decreto di fissazione di udienza da parte del GE, che, secondo ogni affidamento, avrebbe dovuto essere visibile sul fascicolo principale.
Come già rappresentato nell'ordinanza resa all'esito della fase cautelare, sul punto, la Cassazione ha affermato che la legge non prevede l'obbligo della Cancelleria di comunicare al ricorrente l'avvenuto deposito del decreto con il quale il Giudice dell'esecuzione ha fissato davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, con la conseguenza che, ove venga lasciato scadere il temine perentorio ivi assegnato per la notificazione del ricorso e del decreto alla parte opposta, il ricorrente incorre, senza poter invocare la pagina 5 di 12 rimessione in termini, nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, senza possibilità di sanatoria anche a seguito della costituzione di controparte, stante la violazione di un termine perentorio (v. Cass. civ., Sez. III, Ord. 28/12/2021, n. 41747).
I Giudici di legittimità hanno specificato che il decreto di fissazione dell'udienza camerale non deve essere comunicato, non essendo previsto un obbligo di comunicazione al difensore del ricorrente, a cura della
Cancelleria, della data di fissazione della udienza;
il Giudice, infatti, è tenuto solo al deposito del decreto, ma non anche a disporre la relativa comunicazione, incombendo sul ricorrente l'obbligo di attivarsi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso (v. sempre Cass. civ. Sez. Unite, 12/03/2014, n. 5700).
Del resto, l'art. 134, comma 2, c.p.c. prevede espressamente che la Cancelleria debba provvedere alla comunicazione dell'ordinanza (come risulta pure dalla rubrica della disposizione), mentre analoga incombenza non è prevista dall'art. 135 c.p.c. per il decreto (v. Cass. civ. Sez. III Sent., 12/06/2020, n.
11291).
La Corte di legittimità ha anche precisato che la periodica verifica dell'avvenuto deposito di un provvedimento giudiziale, per il quale non è prevista dalla legge la comunicazione alle parti, non costituisce un “onere eccedente la normale diligenza”, atteso che essa può essere agevolmente effettuata mediante consultazione informatica con accesso “da remoto” ai registri di cancelleria (v. sempre Cass. civ. Sez. III
Ord., 28/12/2021, n. 41747).
Nel caso di specie, però, le ordinarie verifiche rientranti nella normale diligenza della parte non erano possibili perché il decreto non era stato “scaricato” nel fascicolo principale visibile all'opponente, ma solo nel fascicolo collegato del subprocedimento di opposizione, in concreto, non accessibile all'opponente per mancata lavorazione nell'ambito dello stesso della costituzione della parte.
Pertanto, la rimessione in termini concessa dal G.E. deve ritenersi legittima, con conseguente ammissibilità dell'opposizione come notificata.
Passando al merito, la prima censura sollevata da parte opponente in relazione all'affermata applicazione, da parte dell'istituto di credito, per tutta la durata del rapporto, di un tasso di interesse diverso e maggiore rispetto a quello pattuito in contratto di mutuo, e comunque unilateralmente variato in peius dall'istituto di credito, risulta parzialmente fondata.
All'art. 4 del contratto di mutuo oggetto di causa sono stabiliti i criteri per la determinazione del tasso di interesse, individuato, per l'opzione a tasso fisso, nell'Interest Rate Swap lettera Euro a 2, 3 o 5 anni, maggiorato dell'1,40% e, per l'opzione a tasso “variabile”, nel tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 1,40%
(con modifica a penna sul valore indicato del 1,90% riportato in maniera meccanizzata), con specifica previsione dell'applicazione di un tasso di interesse variabile modularmente per tutta la durata del pagina 6 di 12 finanziamento, fermo restando il tasso fisso nominale annuo pari al 4,464% stabilito (art. 1) fino alla scadenza della 24 rata con indicazione analitica nel piano.
A partire dalla rata n. 25 con scadenza 31.5.2005, infatti, è stato pattuito il tasso variabile pari al 3,708%
(Euribor 6 mesi del 27.12.2004 pari al 2,17% – quarto giorno antecedente il 01.1.2005 per il mese di maggio 2005 oltre lo spread) e così per le successive mensilità.
All'art. 4 del contratto, inoltre, è stata espressamente prevista la possibilità, per la parte mutuataria, di optare mediante comunicazione scritta da far pervenire alla banca mutuante almeno 60 giorni prima di ciascuna delle scadenze (ovvero 2°, 5°, 7° anno) per l'applicazione del tasso “fisso” oppure quella del tasso
“variabile”, come indicati per il periodo di ammortamento immediatamente successivo, e quindi fino alla successiva scadenza, prevedendo che, in mancanza della suddetta comunicazione nel termine essenziale di
60 giorni prima di ciascuna scadenza, il mutuo sarebbe stato determinato al tasso “variabile” come precisato in contratto.
Dalla documentazione in atti emerge che nel corso del rapporto il mutuo è stato rinegoziato.
Nello specifico, dall'esame delle quietanze, con particolare riferimento a quella relativa alla rata n. 78, in scadenza il 31.10.2009, emerge la previsione di n. 420 rate mensili in luogo delle n. 360 rate mensili inizialmente pattuite nel contratto del 1.4.2003, mentre, dalla rata scaduta n. 102 del 31.10.2011, risulta convenuta un'ulteriore modifica del piano di restituzione con variazione del numero di rate n. 433 in luogo delle n. 420 rate mensili.
In atti, poi, vi è un documento datato 13.10.2011 dove sono riepilogate le condizioni economiche del contratto dalle quali si evince la durata in 36 anni ed un mese (totale 433 rate mensili), con tasso di interessi massimo del 5,50%.
Le condizioni del rapporto come riassuntivamente esposte si presentano sufficientemente determinate.
Gli accertamenti espletati dal consulente, anche all'esito dell'esame dei rilievi delle parti, hanno evidenziato la corretta applicazione del tasso fisso stabilito nel contratto per le prime 24 rate (T.A.N. del 4,464%) e la correttezza degli importi versati in restituzione dai mutuatari per tale periodo, mentre, a decorrere dalla rata n. 25 risultano applicati tassi superiori a quelli previsti, con una conseguente differenza di importi versati in eccesso dai mutuatari pari al complessivo importo di ad € 1.223,52.
Parte opponente, rappresentata la rinegoziazione del mutuo già rilevata dal CTU nella consulenza depositata in data 3.1.2025, ha affermato che, visto l'aumento del numero di rate da pagare a far tempo dal
31.10.2009 e dal 31.10.2011, con conseguenziale riduzione dell'importo delle stesse, le maggiori somme riscosse risulterebbero pari a € 4.609,06.
pagina 7 di 12 Tale calcolo alternativo non può essere recepito in mancanza di prova del nuovo piano di ammortamento all'esito delle rinegoziazioni, non potendosi affermare la correttezza del diverso ammontare delle rate come ricalcolate nel contesto del nuovo ammortamento.
Ritenuta, quindi, la correttezza del piano di ammortamento come rideterminato dal CTU, basato sugli avvisi di scadenza rate con indicazione delle nuove dilazioni, deve concludersi che siano stati versati maggiori importi per € 1.173,79 in applicazione di un tasso di interesse superiore a quello convenuto.
Detti importi, quindi, ferma la determinatezza delle condizioni convenute, risultano non dovuti perché corrisposti in applicazione di tassi superiori a quelli convenuti e, non costituendo un indebito in senso stretto visto il mancato rilievo di profili di invalidità del contratto, possono imputati a pagamento delle rate successive, con conseguente rideterminazione del dovuto.
Il motivo di opposizione relativo al dedotto superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi di mora va rigettato.
Sul punto, va preliminarmente richiamato l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'applicazione della disciplina sull'usura agli interessi moratori (e ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), va escluso l'utilizzo del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora (v. Cass. civ. Sez. I Ord., 05/05/2022, n. 14214).
Con un recente arresto la Cassazione ha chiarito che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. civ., sez. III,
13/06/2024, n.16526).
Come confermato anche dal CTU, il tasso di mora era stato convenuto nella misura del 5,144%.
Considerato che, alla data di stipula del mutuo dell'1.4.2003, il tasso soglia per la categoria “Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale” era pari al 7,185%, non è riscontrabile alcun superamento del tasso soglia anche con riferimento agli interessi moratori.
pagina 8 di 12 Il motivo di opposizione relativo alla affermata nullità della clausola relativa agli interessi applicata nel periodo Settembre 2005 – Maggio 2008, in virtù di una illegittima condotta anticoncorrenziale che ha influito sulla determinazione del tasso variabile dell'Euribor, non può accolto.
La vexata quaestio sulla validità della clausola determinativa degli interessi che richiama il parametro Euribor, accertato come manipolato e frutto di intesa anticoncorrenziale dalla Commissione UE, con riferimento al periodo 2005/2008, è attualmente al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c..
Le Sezioni Unite, in particolare, hanno deciso di rinviare la causa a nuovo ruolo, ritenendo necessario un ulteriore approfondimento in ragione della segnalata pendenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia UE, in merito alla rilevanza o meno della violazione dell'art. 101 de TFUE (relativo alle intese restrittive della concorrenza) su tutti i rapporti contrattuali che abbiano applicato l'Euribor illecitamente manipolato nel periodo di riferimento (v. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 15/03/2025, n. 6943).
Al di là dei possibili esiti del rinvio pregiudiziale richiamato, nella fattispecie in esame la questione non rileva atteso che il mutuo oggetto di causa è stato stipulato in data antecedente all'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Commissione UE, con conseguente impossibilità di ipotizzare la nullità originaria della pattuizione degli interessi, e che la debitoria per rate non pagate e capitale residuo è riferibile al periodo successivo a decorrere dal luglio 2012, data dell'ultimo pagamento accertato.
Pertanto, un'eventuale nullità degli interessi come pattuiti con riferimento al periodo settembre 2003- maggio 2008 al più potrebbe portare all'applicazione sostitutiva ex art. 1339 c.c. degli interessi legali, legittimando una ripetizione dell'indebito nei confronti dell'istituto di credito che ha già incassato le rate, ma non modificherebbe a cascata il piano di ammortamento del mutuo per il periodo successivo all'accertata violazione incidendo sulla determinazione del dovuto a titolo di rate insolute e di capitale residuo all'attualità.
Nel caso di specie il CTU, sostituendo al tasso applicato dalla Banca basato sul parametro Euribor il tasso legale dal settembre 2005 al maggio 2008 (dalla rata n. 29 alla rata n. 61) ha anche quantificato l'eventuale indebito in € 7.782,15.
In assenza di domanda di ripetizione dell'indebito, non potendosi ipotizzare l'imputazione di tali maggiori poste a rate non pagate, quindi, la questione nella presente sede non rileva.
Il motivo di opposizione relativo all'affermato pagamento delle rate del mutuo fino al 30.6.2018, data in cui il conto corrente intestato all'opponente su cui venivano regolati i pagamenti è stato chiuso dalla Pt_1
Banca, è infondato e va rigettato.
Come noto, l'opposizione all'esecuzione introduce un vero e proprio giudizio a cognizione piena, in cui il creditore ha l'onere di dimostrare il titolo del proprio credito e allegare i termini dell'altrui inadempimento, pagina 9 di 12 mentre il debitore ha l'onere di dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore consacrato nel titolo esecutivo.
In particolare, nell'ipotesi di intrapresa azione esecutiva sulla scorta di contratto di mutuo, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo spetta alla parte creditrice, mentre ricade sulla parte debitrice che si opponga all'azione esecutiva del creditore l'onere di dimostrare la restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria (ex multis Cass. civ., sez.
III, 10/05/2016, n.9389).
Non alterna il descritto riparto dell'onere della prova quanto riferito da parte opponente in merito al pagamento delle rate mediante un conto corrente intestato a dal gennaio 2007 Parte_1 fino al 30.6.2018, data in cui il conto veniva chiuso, ricadendo sempre sulla parte debitrice l'onere di documentare di pagamento, nonché, con specifico riferimento alla posizione del correntista che lamenti una non corretta gestione del conto corrente da parte dell'istituto di credito, l'onere di dimostrare le indebite annotazione mediante la produzione del contratto e degli estratti conto del rapporto (v. da ultimo
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/11/2025, n. 29908).
Nella fattispecie in esame, parte creditrice ha prodotto la certificazione ex art. 50 T.U.B. del 18.7.2018 nella quale sono indicate in maniera analitica rate insolute dal 31.8.2012 al 30.6.2018 per il complessivo importo di € 31.501,38 e capitale residuo al 30.6.2018 (data di presumibile decadenza dal beneficio del termine) dell'importo di € 91.183,62, oltre interessi pari ad € 4.310,33, per un totale di € 126.995,33.
Negato il pagamento delle rate dal 31.8.2012, i debitori opponenti hanno fornito la prova del pagamento delle rate dalla rata n. 1 di € 596,66 con scadenza al 31.5.2003 alla rata n. 111 di € 483,65 con scadenza al
31.07.2012, ma, pur gravati del relativo onere, non hanno fornito la prova dell'asserito pagamento anche delle ulteriori rate in scadenza dal 31.8.2012 al 30.6.2018.
Non acquista valenza di segno contrario il documento, denominato “Pagamento rata OTTOBRE 2017” dal quale, secondo la prospettazione degli opponenti si evincerebbe che alla data del documento, cioè al
6.10.2017, il capitale residuo risultava pari a € 86.474,92.
Tale documento va qualificato come un avviso di scadenza rata indicante il capitale residuo corrispondente a quella rata nel contesto di un regolare ammortamento, ma non integra attestazione di pagamento o quietanza per le rate pregresse;
pertanto, il documento allegato da parte opponente e contraddistinto dal n.
13 non costituisce prova del pagamento delle rate pregresse.
Parte opposta peraltro ha anche prodotto gli estratti conto del rapporto di conto corrente dal 2013 al 2018 ma dall'esame degli stessi non emergono pagamenti né anomalie di sorta riferite al mutuo.
pagina 10 di 12 In merito alle censure sul rapporto di conto corrente collegato nulla può essere accertato nella presente sede vista la genericità delle contestazioni e la mancata produzione degli estratti conto da parte dell'opponente.
Vista l'analitica descrizione delle poste a debito contenuta nell'attestazione rilasciata ex art. 50 TUB – salva ogni accertamento sull'importo effettivamente ancora dovuto, anche in mancanza di prova sulla data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine con riferimento al mutuo – non si ravvisano duplicazioni del debito di sorta essendo state richieste in pagamento fino ad una certa data le rate di ammortamento e dopo una certa data (presumibilmente corrispondente alla data di affermata dichiarata decadenza dal beneficio del termine) il solo capitale residuo a quella data.
Non offrono supporti alla prova del pagamento neanche le considerazioni svolte dagli opponenti in merito alla circostanza che, dopo dieci anni dalla stipula del mutuo, sarebbe risultato pagato solo il 10% circa del capitale mutuato, atteso che tale condizione costituisce un effetto fisiologico del piano di ammortamento cosiddetto “alla francese”, caratterizzato dall'imputazione dei pagamenti oggetto delle rate iniziali per una quota decrescente agli interessi e per una quota crescente al capitale, cosicchè, nella prima fase dell'adempimento dell'ammortamento, risulta pagata in via prevalente la quota di interessi complessivamente previsti e sono in parte minoritaria la quota di capitale.
Esaminati tutti i motivi di opposizione sollevati e ritenuto parzialmente fondato solo il motivo relativo al maggior tasso di interessi praticato rispetto a quello convenuto per alcuni periodi, in assenza di documentazione della data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e considerato il disposto dell'art. 40 TUB (la possibilità di risolvere il contratto dopo sette episodi, anche non consecutivi, di ritardo), unitamente alle condizioni generali del mutuo che stabiliscono la immediata decadenza dal beneficio del termine in caso di maturazione del ritardo di cui all'art. 40 (art. 7 condizioni generali), deve ritenersi che la decadenza dal beneficio del termine, imputate a pagamento le somme in eccedenza versate dai mutuatari in applicazione del maggior tasso di interesse applicato rispetto a quello convenuto di €
1.223,52 (pagamento integrale rate nn. 112 e 113 a pagamento parziale rata n. 114, con un residuo di €
227,43), sia maturata alla rata n. 120, con capitale residuo sulla base del piano di ammortamento di €
94.396,23 a cui aggiungere il residuo avere della rata n. 114 e le rate dalla 112 alla 120, pari a € 3.003,79, per un totale di € 97.400,02, oltre interessi convenzionali dal 30.4.2013.
Considerata la parziale rideterminazione del capitale dovuto, anche in ragione della diversa data di decadenza dal beneficio del termine individuata in assenza di prova della effettiva comunicazione della stessa, e la soccombenza di parte opponente in merito alla prevalente questione della prova dei pagamenti successivi al luglio 2012, nonché la controvertibilità della questione sulle ricadute dell'accertamento della pagina 11 di 12 illegittimità per violazione delle norme sulla concorrenza del parametro Euribor, le spese di lite vanno compensate per la metà, con condanna di parte opponente al pagamento della restante metà.
Le spese di liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014 applicando valori prossimi ai minimi per la fase studio, la fase introduttiva e la fase decisionale, agevolate dallo svolgimento della pregressa fase cautelare e dalla semplificazione in rito della decisione ex art. 281 sexies c.p.c. (€ 1.300,00 fase studio, € 900,00 fase introduttiva, € 2.200,00 fase decisionale), e prossimi ai medi per la fase istruttoria
(€ 5.000,00).
Alla luce di quanto esposto, da escludersi è la mala fede e/o la colpa grave del creditore procedente nell'agire in executivis, con conseguente impossibilità di prospettare la condanna della parte opposta ex art
96 c.p.c..
Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico delle parti in misura pari al 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza disattesa, rigettata e/o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l'ammissibilità dell'opposizione proposta da e Parte_1
in data 28.01.2022; Parte_2
2. Accoglie in parte e nei termini di cui in motivazione l'opposizione;
e per l'effetto:
3. Accerta che il credito spettante alla parte opposta in relazione al mutuo fondiario del 1.4.2003 (rep.
59659, racc. 17322) è pari a € 97.400,02, oltre interessi convenzionali dal 30.4.2013;
4. Compensa per la metà le spese di lite, che si liquidano per intero in € 9.400,00, e condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta la restante metà, pari a € 4.700,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA, se dovuta, come per legge;
5. Pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU nella misura del 50% ciascuna.
Salerno, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
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