Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 5110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 19/12/2024 da
, (C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(Romania) il 21/01/1989 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Carlentini, Via Duca Degli Abruzzi 95, presso lo studio dell'avv. Bandiera Daniela
Antonia, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Carlentini, Via Duca Degli
Abruzzi 95, presso lo studio dell'avv. Bandiera Daniela Antonia, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 19/12/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla GL minore
[...]
nata ad [...], in data [...], riconosciuta da entrambi i genitori, nonché al diritto e Per_1
dovere di mantenerla.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento della GL minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“A) La GL minorenne , sopra generalizzata, venga affidata esclusivamente alla Persona_1 madre con la quale vive sin dalla nascita, con collocamento e residenza anagrafica della medesima presso l'abitazione della madre, poiché il padre è spesso fuori per lavoro e non può essere sempre pagina1 di 3
è conforme all'interesse materiale e morale della stessa;
Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse delli GL, però potranno essere prese di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni della stessa.
B) I sig.ri e di comune accordo, provvederanno a Parte_2 Parte_1 regolare le modalità di visita del sig. , tenendo conto dell'età di e dei suoi impegni Pt_2 Per_1 scolastici e della sua volontà. In caso di disaccordo tra i genitori, le parti convengono che il Sig.
potrà tenere con se , a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 18,00 Parte_2 Per_1 della domenica, prelevandola e riportandola presso l'abitazione della madre. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali della GL nonché nel rispetto della sua volontà ; Per quanto riguarda le festività natalizie i genitori provvederanno a concordare anno per anno il periodo durante il quale la GL resterà con ciascun genitore;
In caso di disaccordo tra i genitori, la GL trascorrerà le festività natalizie ad anni alterni presso ciascun genitore, precisamente o la vigilia o il giorno di Natale;
Lo stesso per le vacanze Pasquali.
C) Il Sig. si impegna a versare ogni mese, a titolo di concorso spese per il Parte_2 mantenimento ordinario della GL, la somma di € 200,00 (euro ), da rivalutarsi di Pt_3 anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico su c/c bancario intestato alla sig.ra , entro e non Parte_1 oltre il giorno 5 di ogni mese solare.
D) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla sig.ra la sua quota pari al 50% Parte_2 Parte_1
(cinquanta per cento) di tutte le spese scolastiche, mediche e sportive sostenute dalla stessa nell'interesse della GL , dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa Per_1 spesa. Sul punto i ricorrenti seguiranno, per la ripartizione tra loro delle suindicate spese, il vigente
Protocollo del Tribunale di Siracusa in merito alle spese per i figli a carico dei genitori fino a quando non sarà economicamente indipendente. Per_1
E) I ricorrenti concordano che la sig.ra continuerà a ricevere Parte_4
l'erogazione dell'assegno unico in favore della GL minore per l'intero importo;
F) I ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere una condotta decorosa, nella finalità di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo della GL con ognuno di essi. I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della GL. G) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio anche per la GL minore . Per_1
pagina2 di 3 H) I ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono.
I) I Ricorrenti dichiarano di essere a conoscenza delle disponibilità economiche di entrambi e rinunciano pertanto, dandosi reciproca autorizzazione, al deposito degli estratti conto degli ultimi tre anni.”
Con decreto presidenziale del 13/01/2025 è stata fissata udienza del 3/3/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
30/01/2025).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla GL minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido esclusivo alla madre e dal collocamento presso quest'ultima, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
7/3/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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