Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servira' anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l'altro per gli atti di ultima volonta'. In essi deve prender nota ((entro il giorno successivo)) senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volonta', compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari.
Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterra':
1° il numero progressivo;
2° la data dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione del Comune in cui l'atto fu ricevuto;
3° la natura dell'atto ricevuto o autenticato;
4° i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;
5° l'indicazione sommaria delle cose costituenti l'obbietto dell'atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprieta' od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;
6° l'annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;
7° l'onorario spettante al notaro e la tassa d'archivio dovuta;
8° le eventuali osservazioni.
Nel repertorio per gli atti di ultima volonta' si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.
La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaro avra' cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui e' iscritto; e, cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovra' cominciare una nuova numerazione.
Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volonta' a quello degli atti tra vivi, si notera' in questo ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.
Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso. (21) (62)
Se il testamento per atto pubblico e' ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conservera' dal notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal piu' anziano di ufficio.
Il notaro non e' tenuto a dar visione del repertorio, ne' copia, certificato od estratto, se non a chi e' autorizzato a chiederli dalla legge, dall'autorita' giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro dipende.
--------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Gli indici alfabetici dei repertori, prescritti dagli articoli 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e 81 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326 , sono, per ciascuno dei due repertori, compilati ad indice unico continuativo e rilegati in volume separatamente dal repertorio corrispondente, con effetto dal 1° gennaio 1925". --------------- AGGIORNAMENTO (62)
La L. 28 novembre 2005, n. 246 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari".