Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 735/2023 r.g. promossa da nato a San Felice a [...] il [...], Persona_1
residente a [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni
Guarini per mandato e domiciliato come in atti – appellante –
contro
, in persona del (C.F. Controparte_1 Controparte_2
– appellato contumace - P.IVA_1
e con l'intervento del Procuratore Generale
* * *
appello ordinanza del Tribunale di Venezia
* * *
Conclusioni per la parte appellante
1
specializzata in materia di immigrazione, estensore dott.ssa Daniela Allegrini,
emessa in data 13.3.2022, nella causa RG 3303/2022 - In via principale accogliere il presente appello, accertare il diritto dell'appellante alla permanenza sul territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10 d. lgs. 30 del 2007;
- In via di subordine accogliere il presente appello, accertare il diritto dell'appellante alla permanenza sul territorio dello Stato ai sensi dell'art. 19
co. 2 lett c d. lgs 286/1998 e art. 28 co. 2 lett b dpr 1999/304, - In via di ulteriore subordine accogliere il presente appello, accertare il diritto dell'appellante alla permanenza sul territorio dello Stato ai sensi degli artt. 5
co 6 e 19 co. 1 d. lgs. 286/1998 o 19 co.
1.1 d. lgs. 286/1998 - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 8 aprile 2023 evocata il Persona_1
– Questura di Verona avanti la Corte d'Appello di Controparte_1
Venezia impugnando l'ordinanza del 13 marzo 2023 del Tribunale
specializzato che aveva rigettato il ricorso contro il provvedimento del
Questore di Verona del 4 novembre 2021 comunicato il giorno successivo
(confermativo di precedente diniego del 6 maggio 2019) di rigetto della domanda di permesso di soggiorno di lungo periodo ex art. 9 del D.Lgs.
286/1998 condannandolo alle spese. Lamentava con il primo motivo la violazione degli artt. 10, 23 e 20 del D.Lvo. 30/2007 per errato riferimento alle norme applicate nonché per errata ascrizione della pericolosità in una con la mancata considerazione dei rapporti personali e familiari;
con il secondo motivo deduceva la violazione degli 19 co. 2 “c” e 28 co. 1 lett “b” DPR
2 1999/394 rilevando che la sorella cittadina italiana, era effettivamente Pt_1
residente con lui in Malcesine e richiamando ulteriori elementi non valutati dalla Questura di Verona;
con il terzo motivo si doleva della violazione degli artt. 5, co 6 e 19 co.
1.1 D. LGS. 286/1998 sostenendo che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi. Chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza.
Non si costituiva il che rimaneva contumace. Controparte_1
Disattesa la sospensiva la causa, istruita documentalmente, era riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 3 marzo 2025 con modalità telematiche non in presenza, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
Con precedente ordinanza del 28 gennaio 2025 veniva posta al contraddittorio la questione dell'assenza del permesso di soggiorno in capo al Per_1
relativamente all'art. 9 co. 1 del D.Lgs. 298/1998
Parte appellante dimetteva memoria
Osserva la Corte.
2.- L'appello è infondato e va rigettato.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del - Controparte_1
Questore di Verona.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, ove dovuto.
3.- Il Tribunale rigettò l'opposizione ed osservando che:
-) era stata pronunciata in 24 novembre 2009 sentenza di applicazione pena del Tribunale di Verona per il reato di “coltivazione illecita, detenzione e
3 cessione di sostanze stupefacenti” (art. 110 c.p., art. 73 D.P.R. 309/90), alla pena di anni 2 di reclusione, ed €.
2.000 di multa;
-) il 24 giugno 2014 era stata pronunciata sentenza di condanna del Tribunale
di Rovereto per il reato di “porto d'armi” (art. 4 Legge 110/1975),
all'ammenda di €. 800 convertita in libertà controllata con Ordinanza del
Magistrato di Sorveglianza di Verona in data 20.07.2018;
-) il 6 novembre 2013 era stata pronunciata sentenza di condanna del
Tribunale di Rovereto (TN) per i reati di “estorsione”, in concorso (artt. 110
e 629 commi 1 e 2 c.p.) alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, e di “lesioni personali aggravate”, in concorso (artt. 110, 582 e 585
c.p.), alla pena di anni 4 di reclusione, ed Euro 3.000,00 di multa;
-) il 17 febbraio 2017 la Corte d''Appello di Trento aveva confermato la sentenza in data 14 maggio 2015 dal G.U.P. del Tribunale di Rovereto per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti” alla pena di mesi 4 di reclusione, ed Euro 1.000,00 di multa e “ricettazione”, continuato (artt. 81 e
648 c.p.), alla pena di anni 1 mesi 4 giorni 10 di reclusione, ed Euro 600,00
di multa;
-) il 23 marzo 2017 era stato emesso un decreto di espulsione dal territorio nazionale, ex art. 13 D.Lgs. 286/98, dal Questore della Provincia di Trento,
poi annullato dal Giudice di Pace di Trento in data 08.05.2017;
-) il 30 maggio 2018, era pervenuta comunicazione di notizia di reato della
Stazione Carabinieri di Malcesine (VR) per il reato di “rapina”, in concorso con la (artt. 110 e 628 c.p.);
-) con nota n. 164/8-2/2018 del 29.10.2018, la Compagnia Carabinieri di
AP NE (VR) aveva inviato alla Questura di Verona una “Proposta
4 per l'applicazione della misura di prevenzione personale dell'avviso orale”, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 159/2011, quale persona socialmente pericolosa;
-) il Prefetto di Verona aveva emesso un decreto di espulsione dal territorio nazionale, ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. c) (pericolosità sociale) D.Lgs.
286/98, in esecuzione del quale il Questore di Verona aveva emesso l'Ordine
di abbandonare il territorio nazionale entro il termine di giorni sette;
-) in data 21 settembre 2021, successivamente al decreto di espulsione del
Prefetto di Verona, il ricorrente aveva depositato presso la Questura di Verona
istanza di rilascio di un “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 286/98;
-) in esito a tale istanza, con atto meramente confermativo del proprio precedente decreto del 06.05.2019 in data 04.11.2021 il Questore di Verona
aveva decretato l'inammissibilità dell'istanza, con il provvedimento oggetto dell'odierno contenzioso;
-) il 22 novembre 2021, con Ordinanza n. 605/21, il Giudice di Pace di Verona
dichiarava inammissibile il ricorso avverso il precitato decreto di espulsione del Prefetto di Verona sicché il decreto di espulsione era tutt'ora valido e operante;
-) dall'istruttoria orale è emerso che la sorella vive a Parte_2
Fuerteventura svolgendo ivi un'attività, mentre il ricorrente vive presso il padre e la madre;
la figlia avuta dalla relazione con la Persona_2
cittadina CR , vive a Dro (TN) con la mamma essendo Persona_3
stata affidata con provvedimento del Tribunale di Rovereto e con essa il ricorrente non si è sposato;
5 -) il ede la figlia in maniera irregolare, forse una volta al mese, salvo Per_1
poi sparire per molto tempo, è solitamente presente ai suoi compleanni festeggiati a casa dei nonni paterni. Al contributo per il suo mantenimento pari ad euro 100 mensili provvede il nonno posto che il ricorrente, salvo che per le tre buste paga dimesse, non ha reddito, né ha dimostrato di averlo conseguito in passato, essendo stati solo documentati i redditi dei suoi genitori, dal che si desume egli abbia tratto in precedenza i mezzi per il suo sostentamento da attività delittuose;
-) la condotta profondamente antisociale e irrispettosa delle regole del nostro ordinamento non è migliorata nemmeno nel periodo successivo alla nascita della figlia, avendo il ricorrente reiterato gravi azioni criminose, con ciò
dimostrando che tale evento non ha segnato in alcun modo un momento di svolta e consapevole inserimento sociale, né ha costituito un'opportunità di effettivo cambiamento nel proprio stile di vita, coinvolgendo anche la attuale fidanzata nelle sue attività criminose;
-) la non ha fatto automaticamente discendere il diniego di rilascio CP_3
dalle intervenute condanne penali e in particolare da quella per detenzione e spaccio di stupefacenti, che comunque è di per sé indice di pericolosità sociale secondo il legislatore, tanto da ritenerla automaticamente ostativa al rilascio ed al rinnovo del titolo di soggiorno ma, proprio in considerazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286/1998 e del fatto che il ricorrente fosse nato in [...] godendo di un permesso di soggiorno collegato al padre, ha effettuato una valutazione in concreto della pericolosità sociale del ricorrente, bilanciandola con gli altri interessi richiamati dal citato articolo
5, comma 5, secondo cui bisogna anche tener conto “della natura e della
6 effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già
presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”;
-) il giudizio di pericolosità sociale e il bilanciamento di interessi, di cui all'articolo 5, comma 5, operato dalla Questura di Verona risulta immune da vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti in quanto risultano valutati i legami familiari effettivamente sussistenti in Italia e l'inserimento sociale;
la presenza sul territorio dello Stato dell'immigrato per tutto il tempo della sua vita e i suoi legami familiari, nel caso di specie limitati a quelli con i genitori, (salvo avere dichiarato lo stesso ricorrente di essere uscito di casa all'età di 16 anni) e la frequentazione saltuaria con la sua bambina;
-) il tutto non può importare la prevalenza dell'interesse alla permanenza sul territorio italiano rispetto all'interesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
-) le spese erano da addebitare per la soccombenza.
4.1- Rileva preliminarmente la Corte che sulle domande originarie proposte da il Questore di Verona si è pronunciato con Persona_1
provvedimento del 6 maggio 2019 notificato e rigettando sia l'istanza per la carta di soggiorno ex art. 10 D.Lgs. 30/2007 sia quella per l'ottenimento del permesso ex art. 19 D.Lgs. 286/1998; avverso tale provvedimento non è stato presentato ricorso sicché lo stesso è divenuto definitivo e la definitività si apprezza nel senso che non risulta emesso a favore dell'appellante un valido permesso di soggiorno.
7 Con provvedimento del 4 novembre 2021 il Questore di Verona ha diastteso l'istanza di permesso di soggiorno di lungo periodo ex art. 9 D.Lgs. 286/1998
oggetto di domanda del del 21 settembre 2021 “con atto Per_1
amministrativo meramente confermativo” del precedente (del 6 maggio 2019)
e solo avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso avanti il Tribunale
di Verona che ha declinato la competenza a favore del Tribunale specializzato avanti il quale il giudizio è stato riassunto e si è concluso con l'ordinanza in reclamo. L'avvocatura (memoria in primo grado) ha evidenziato un tanto.
4.2.- Ora (in generale Cass. ordinanza n. 22934 del 27 luglio 2023, in materia di atti amministrativi decisori quali l'avviso di accertamento in ambito fiscale ma con valenza anche nel caso) risulta evidente che ha già Persona_1
ricevuto la notifica del provvedimento del Questore di Verona del 6 maggio
2019 importante diniego del permesso di soggiorno senza proporre impugnativa tanto che il gravame avverso il secondo atto, meramente confermativo del precedente, risulterebbe inammissibile in quanto tardivo. In
ogni caso, per quel che rileva, il tutto comprova l'assenza del permesso di soggiorno valido in capo all'appellante.
4.3.- Il decreto del 4 novembre 2021, oggetto di impugnazione, reca in due punti il riferimento alla domanda presentata dal per il rilascio del Per_1
permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 del D.Lgs.
286/1998 e per motivi familiari (domanda del 22 settembre 2021 che non risulta agli atti ma è richiamata nelle difese dell'appellato) ed il Questore di
Verona, richiamando il provvedimento del 6 maggio 2019, che ha confermato, ha rigettato l'istanza proprio riguardo l'art. 9 del D.Lgs.
286/1998.
8 4.4.- Nel giudizio di impugnazione del diniego del permesso di soggiorno grava sul richiedente l'onere della prova della sussistenza a proprio favore dei presupposti (Cass. ordinanza n. 19105 del 25 settembre 2015) fermo restando che (Cass. sentenza n. 10925 del 18 aprile 2019) l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il "thema decidendum".
5.1.- L'art. 9 del D.Lgs. 286/1998 così dispone, per quanto rileva:
“1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo
29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può
chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1. (24)
(29)”
“4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può
essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 ((e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al)) decreto legislativo 6 settembre 2011, ((n. 159)), ovvero di eventuali condanne anche
9 non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.
5.2.- Il Questore, nel richiamare il precedente provvedimento del 2019 in relazione al giudizio di pericolosità di ha fatto richiamo Persona_1
anche all'assenza di permesso di soggiorno valido in capo al Per_1
6.1.- Alla luce delle suesposte considerazioni i motivi di appello vanno rigettati essendo evidente la mancanza in capo a di un Persona_1
presupposto essenziale, la titolarità del permesso di soggiorno da almeno cinque anni ed in corso di validità, oltre che degli altri presupposti reddituali
(art. 9 comma 1 D.Lgs. 298/1998) ed evidenziandosi che la questione è stata posta al contraddittorio delle parti con ordinanza del 28 gennaio 2025.
Alcuna diversa soluzione interpretativa si evince dalla memoria autorizzata dell'appellante infatti non risulta dimesso il permesso di soggiorno valido,
inconferente essendo le allegazioni sulla cittadinanza della sorella.
6.2.- Richiamandosi quanto sopra detto sull'onere della prova e sul thema
decidendum, si osserva che i motivi di gravame appaiono pertanto ultronei rispetto la questione di causa;
infatti non è in possesso di Persona_4
permesso di soggiorno valido tanto che lo stesso non avrebbe potuto ottenere,
come evidenziato dal Questore, il permesso di soggiorno di lungo periodo a norma dell'art. 9 1^ comma del D.Lgs. 298/1998. L'assenza di tale presupposto normativo essenziale, evidentemente considerato dal Questore
10 con il provvedimento del 4 novembre 2021, che ha confermato il precedente di diniego del permesso di soggiorno, non risulta in alcun modo spiegata (non risultando alla memoria autorizzata ragioni in tal senso) con i motivi di censura proposti che non toccano tale questione sulla quale, stante il rigetto del ricorso, non si è formato il giudicato.
6.3.- Al tal fine
é irrilevante assumere che il risieda presso la sorella cittadina italiana Per_1
in Malcesine;
peraltro con asserti del tutto inconsistenti atteso che il certificato di residenza anagrafico ha solo valore presuntivo e lo stesso risulta validamente contrastato dalle risultanze dell'accertamento delle forze dell'ordine che sulla base delle dichiarazioni del padre dell'appellante hanno evidenziato che la sorella si era trasferita a Fuerteventura sicché la dichiarazione dei redditi riferita al 2019 e non al momento successivo oggetto dell'accertamento è inconferente;
è parimenti irrilevante assumere la condotta di vita dell'appellante dopo l'uscita dal carcere con il rinvenimento di un lavoro (che non risulta nemmeno compiutamente provato risultando solo alcune buste paga per un limitato periodo e la mera dichiarazione di un datore di lavoro);
parimenti irrilevante è assumere i rapporti con la ex compagna e la figlia rilevandosi oltretutto che la prima ha rappresentato il disinteresse del padre anche in ambito economico per la minore e che le contrarie prove assunte a favore del (genitori) non appaiono apprezzabili perchè validamente Per_1
contraddette con elementi di fatto (i contributi);
parimenti irrilevanti appaiono le ulteriori censure con i riferimenti alla datazione delle sentenze penali ed ai gravi fatti di reato ivi richiamati se non
11 altro in quanto la condotta di vita successiva del (dopo l'uscita dal Per_1
carcere) si connota per l'assenza di lavoro stabile in termini ingiustificati
(essendo, la mancanza di permesso di soggiorno, incompatibile con l'allegato lavoro svolto per alcuni mesi) a comprovare il mancato abbandono della situazione di vita pregressa comprovata da pronunce penali di condanna per reati gravi.
7.- In merito alla mancanza del permesso di soggiorno, requisito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno di lunga durata ex art. 9 co. 1 D. Lgs.
298/1998, stante il rigetto dell'impugnativa, non si è formato il giudicato.
Mancando tale presupposto l'ordinanza del Tribunale di Venezia, di rigetto del ricorso, con diversa motivazione, va confermata.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il di Persona_1 Controparte_4
Verona e con l'intervento del Procuratore Generale così dispone:
rigetta l'appello;
nulla per le spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, ove dovuto.
Così deciso in Venezia il 4 marzo 2025
Il presidente estensore
Dott. Massimo Coltro
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