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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1145/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente est dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 6.6.2024 nel registro generali affari di volontaria giurisdizione del
Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 1145/2024 R.G. VG
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Colucci, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso dall'avv. Gilda Pasqua di Bisceglie, giusta mandato in atti Controparte_1
-ricorrente
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI - intervenuta-
FATTO
I coniugi e contraevano il 4.10.2012 matrimonio concordatario nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Trani (trascritto nei Reg. Uff. Stato Civ. Comune di Trani: Atto n. 304 - Parte II - Serie A -
Anno 2012).
Con ricorso congiunto depositato in data 6.6.2024 i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del detto matrimonio, essendo impossibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto che dall'unione coniugale è nato un figlio, (nato a [...] il Per_1
23.11.2014) e di essersi separati con convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 9.2.2021, autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani l'11.2.2021 e annotata nei Registri dello Stato Civile del Comune di Trani il 19.2.2021, chiedendo di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le stesse parti hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla celebrazione dell'udienza in presenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili matrimonio contratto è fondata, per cui merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge ex artt. 2 e 3 L. n. 898/1970, avendo gli stessi dichiarato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo intervenuta separazione, come da convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 9.2.2021, autorizzata dalla presso il Parte_2
Tribunale di Trani l'11.2.2021 e annotata nei Registri dello Stato Civile del Comune di Trani il 19.2.2021, in atti.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento all'unico figlio della coppia è stato previsto l'affido condiviso, con collocamento presso la madre, e un contributo a carico del padre per il mantenimento dello stesso dell'importo mensile di € 230,00, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il prendendosi atto CP_2 delle modalità di attribuzione dell'assegno unico universale e degli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi, che si sono dichiarati economicamente indipendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
il 4.10.2012 (trascritto nei Reg. Uff. Stato Civ. Comune di Trani: Atto n. 304 - Parte II - Serie A -
[...]
Anno 2012), alle condizioni di cui al ricorso congiunto da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, perché proceda all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Trani nella camera di consiglio del 18.02.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente est dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 6.6.2024 nel registro generali affari di volontaria giurisdizione del
Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 1145/2024 R.G. VG
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Colucci, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso dall'avv. Gilda Pasqua di Bisceglie, giusta mandato in atti Controparte_1
-ricorrente
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI - intervenuta-
FATTO
I coniugi e contraevano il 4.10.2012 matrimonio concordatario nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Trani (trascritto nei Reg. Uff. Stato Civ. Comune di Trani: Atto n. 304 - Parte II - Serie A -
Anno 2012).
Con ricorso congiunto depositato in data 6.6.2024 i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del detto matrimonio, essendo impossibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto che dall'unione coniugale è nato un figlio, (nato a [...] il Per_1
23.11.2014) e di essersi separati con convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 9.2.2021, autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani l'11.2.2021 e annotata nei Registri dello Stato Civile del Comune di Trani il 19.2.2021, chiedendo di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le stesse parti hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla celebrazione dell'udienza in presenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili matrimonio contratto è fondata, per cui merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge ex artt. 2 e 3 L. n. 898/1970, avendo gli stessi dichiarato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo intervenuta separazione, come da convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 9.2.2021, autorizzata dalla presso il Parte_2
Tribunale di Trani l'11.2.2021 e annotata nei Registri dello Stato Civile del Comune di Trani il 19.2.2021, in atti.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento all'unico figlio della coppia è stato previsto l'affido condiviso, con collocamento presso la madre, e un contributo a carico del padre per il mantenimento dello stesso dell'importo mensile di € 230,00, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il prendendosi atto CP_2 delle modalità di attribuzione dell'assegno unico universale e degli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi, che si sono dichiarati economicamente indipendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
il 4.10.2012 (trascritto nei Reg. Uff. Stato Civ. Comune di Trani: Atto n. 304 - Parte II - Serie A -
[...]
Anno 2012), alle condizioni di cui al ricorso congiunto da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, perché proceda all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Trani nella camera di consiglio del 18.02.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore