Articolo 10 della Legge 3 febbraio 1965, n. 14
Articolo 9Articolo 11
Versione
2 marzo 1965
Art. 10.
Per l'assistenza medica, ospedaliera e farmaceutica, nei casi di malattia propria e dei familiari, e' esteso agli assuntori il trattamento praticato dalle Casse di soccorso ai propri iscritti.
Il contributo per tali prestazioni, a carico dell'azienda per sette ottavi e dell'assuntore per un ottavo, e' stabilito nella misura di due terzi dell'aliquota contributiva dovuta alla Cassa di soccorso cumulativamente dall'azienda e da ciascun iscritto.
Alla copertura dell'eventuale disavanzo di esercizio della Cassa di soccorso l'azienda e gli assuntori concorrono nella stessa misura prevista dalle vigenti disposizioni per gli iscritti alla Cassa stessa, in proporzione dell'aliquota contributiva.
Entrata in vigore il 2 marzo 1965