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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 10.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3779 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 29/08/2022 ed iscritto al n 3779 - 2022 RG , vertente tra
- , c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Nucara ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio legale sito in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n° 468/A, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- Controparte_1
(Cod. Fisc. ), con
[...] P.IVA_1 sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, CP_2
Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura CodiceFiscale_2 generale alle liti in Notar da Catanzaro dell'8 febbraio Persona_1
2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 della raccolta;
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 29.08.2022, il ricorrente espone che:
-Dal 2008 svolge funzioni di operatore ecologico, dapprima per conto Contro
successivamente presso ed infine presso In Pt_2 CP_4 particolare dal 2012 al 2016 ha lavorato con un collega (stabilito di turno in turno) alla guida di una spazzatrice mentre egli medesimo, manualmente, spazzava le strade, utilizzando il soffiatore (peso all'incirca di 8 Kg), scopa e paletta. Occasionalmente trascinava e accostava i cassonetti pieni di rifiuti al compattatore per agganciarli, lavorava a turnazioni notturne dalle 21.00 alle 3 del mattino per 6 giorni alla settimana.
-Durante il corso dei turni di servizio manteneva la stazione eretta, sosteneva il peso del "soffiatore" movimentando l'arto superiore dx e sn (alternava la posizione).
-Dal 2016 al 2020 per motivi di salute, effettuava solo spazzamento manuale con scopa, paletta e bidone carrellato. Occasionalmente usava il rastrello per la pulizia del verde. Lavora a turni diurni per 6 ore al giorno e per 6 giorni alla settimana.
- in data 06/10/2020 il ricorrente presentava denuncia di malattia professionale in relazione alle seguenti patologie: “protrusione ternaria tra L4-L5” corredandola del certificato medico reso dal dr. e Persona_2 dagli esami radiografici.
- l' , incardinata la pratica come malattia professionale con il numero CP_1
515488602 in data 09/2/2021, emetteva provvedimento di rigetto ritenendo la documentazione acquista insufficiente.
Il sig. presentava opposizione che veniva rigettata con Pt_1 provvedimento del 26/06/2021. Il ricorrente, quindi, proponeva il presente ricorso volto ad:
“1) accertare, anche a mezzo di apposita consulenza tecnica medico-legale, e dichiarare la natura professionale della malattia da cui è affetto il sig.
, per come indicata in narrativa, per il servizio svolto Controparte_5 Contr alle dipendenze della , ma prima presso ed ancor prima CP_4 presso e la percentuale di invalidità lavorativa permanente e Pt_2 biologica derivanti nella misura del 12 % o , comunque , nella misura che sarà accertata in corso di giudizio;
2) conseguentemente dichiarare che il ricorrente ha diritto ad un indennizzo in conto capitale per danno biologico nella misura del 12% o comunque nella misura accertata in corso di giudizio inferiore al 16% e comunque pari o superiore al 6% e per l'effetto condannare l' alla sua corresponsione nella misura di € 17.388,76 o CP_1 comunque alla cifra corrispondente in base alla tabella alla CP_1 percentuale del danno biologico che sarà accertata in corso di giudizio;
3) in ogni caso condannare l' alla rifusione delle spese e competenze CP_1 del giudizio , da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. oltre IVA, Cpa e rimborso forfettario”. 2 § 2. Si è costituita l che ha eccepito l'infondatezza della domanda CP_1 avversaria, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda per il divieto di cumulo in quanto il ricorrente risulta essere stato riconosciuto invalido civile dalla commissione invalidi dell' anche per la patologia CP_6 per cui è causa. Nel merito ha eccepito l'assenza di malattia professionale, la mancata esposizione al rischio morbigeno, l'errore nella valutazione del danno nonché la mancanza di documentazione atta a provare l'esistenza del rischio lavorativo nell'ambiente in cui ha lavorato. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. 2.1. Veniva sollecitato il deposito dei verbali di invalidità civile da parte ricorrente dai quali emergeva il riconoscimento di una invalidità pari al 50% e di uno successivo che aggiornava la percentuale al 51%, percentuale insufficiente ai fini del godimento dell'assegno ordinario di invalidità, dunque non si pone la questione del divieto di cumulo delle prestazioni.
§ 3. Sull'accordo delle parti, per l'individuazione delle concrete mansioni dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente si è fatto riferimento alla documentazione in atti, tra cui i Questionari compilati da parte datoriale e versati in atti nel fascicolo dell' . CP_1
Si è reso necessario espletare CTU medico legale sul seguente quesito:
“accerti se le patologie denunciate dal ricorrente all' e per cui è causa CP_1 possano costituire o possano essere ritenute con certezza, secondo criteri medico-legali d'indagine sul nesso etiologico della patologia, conseguenza dell'attività lavorativa espletata e, in caso positivo, dica quali siano i postumi permanenti da determinarsi tenuto conto dei criteri e delle tabelle
applicative del D. Lgs. 38/2000”. CP_1
§ 4. Nel merito il ricorso è risultato fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. Dalla ctu in atti - le cui risultanze, siccome tratte all'esito di diligente indagine, questo giudice ritiene di far proprie ed alle quali integralmente rinvia, da ritenersi qui interamente riportate e trascritte - è emersa la riconducibilità all'attività lavorativa della patologia accertata e diagnosticata di “Ernia discale del tratto Lombare con Disturbi Trofico-Sensitivi persistenti” e “in base al barème stabilito dalle Tabelle applicative CP_1 dlgs 38 / 2000, i postumi permanenti derivati al signor , Parte_1 possono essere stabiliti in punti 6 ( sei ).” La relazione del CTU appare motivata, dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo del ricorrente, non suscettibile di censure, per questo si ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Pertanto in tale misura il ricorso va accolto.
3 Deve darsi atto che la difesa del ricorrente aderisce alle conclusioni peritali ed insiste nell'accoglimento del ricorso in tal misura con vittoria di spese da distrarsi.
§ 5. Le spese processuali seguono la soccombenza, quelle legali liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e quelle di ctu liquidate come da separato decreto.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente
[...]
, c.f. , ha diritto all'indennizzo in capitale Parte_1 C.F._1 per danno biologico pari al 6% (seipercento) con la decorrenza di legge dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 06.10.2020 e condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della CP_1 relativa prestazione, oltre accessori come per legge dal dovuto al soddisfo;
- condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle CP_1 spese legali, che liquida in € 2.620,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Francesco Nucara dichiaratosi procuratore antistatario;
- pone definitivamente ed interamente a carico dell' le spese della CP_1
CTU, liquidate come da separato decreto in favore del ctu dr.
[...]
Per_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 11.4.2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 10.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3779 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 29/08/2022 ed iscritto al n 3779 - 2022 RG , vertente tra
- , c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Nucara ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio legale sito in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n° 468/A, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- Controparte_1
(Cod. Fisc. ), con
[...] P.IVA_1 sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, CP_2
Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura CodiceFiscale_2 generale alle liti in Notar da Catanzaro dell'8 febbraio Persona_1
2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 della raccolta;
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 29.08.2022, il ricorrente espone che:
-Dal 2008 svolge funzioni di operatore ecologico, dapprima per conto Contro
successivamente presso ed infine presso In Pt_2 CP_4 particolare dal 2012 al 2016 ha lavorato con un collega (stabilito di turno in turno) alla guida di una spazzatrice mentre egli medesimo, manualmente, spazzava le strade, utilizzando il soffiatore (peso all'incirca di 8 Kg), scopa e paletta. Occasionalmente trascinava e accostava i cassonetti pieni di rifiuti al compattatore per agganciarli, lavorava a turnazioni notturne dalle 21.00 alle 3 del mattino per 6 giorni alla settimana.
-Durante il corso dei turni di servizio manteneva la stazione eretta, sosteneva il peso del "soffiatore" movimentando l'arto superiore dx e sn (alternava la posizione).
-Dal 2016 al 2020 per motivi di salute, effettuava solo spazzamento manuale con scopa, paletta e bidone carrellato. Occasionalmente usava il rastrello per la pulizia del verde. Lavora a turni diurni per 6 ore al giorno e per 6 giorni alla settimana.
- in data 06/10/2020 il ricorrente presentava denuncia di malattia professionale in relazione alle seguenti patologie: “protrusione ternaria tra L4-L5” corredandola del certificato medico reso dal dr. e Persona_2 dagli esami radiografici.
- l' , incardinata la pratica come malattia professionale con il numero CP_1
515488602 in data 09/2/2021, emetteva provvedimento di rigetto ritenendo la documentazione acquista insufficiente.
Il sig. presentava opposizione che veniva rigettata con Pt_1 provvedimento del 26/06/2021. Il ricorrente, quindi, proponeva il presente ricorso volto ad:
“1) accertare, anche a mezzo di apposita consulenza tecnica medico-legale, e dichiarare la natura professionale della malattia da cui è affetto il sig.
, per come indicata in narrativa, per il servizio svolto Controparte_5 Contr alle dipendenze della , ma prima presso ed ancor prima CP_4 presso e la percentuale di invalidità lavorativa permanente e Pt_2 biologica derivanti nella misura del 12 % o , comunque , nella misura che sarà accertata in corso di giudizio;
2) conseguentemente dichiarare che il ricorrente ha diritto ad un indennizzo in conto capitale per danno biologico nella misura del 12% o comunque nella misura accertata in corso di giudizio inferiore al 16% e comunque pari o superiore al 6% e per l'effetto condannare l' alla sua corresponsione nella misura di € 17.388,76 o CP_1 comunque alla cifra corrispondente in base alla tabella alla CP_1 percentuale del danno biologico che sarà accertata in corso di giudizio;
3) in ogni caso condannare l' alla rifusione delle spese e competenze CP_1 del giudizio , da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. oltre IVA, Cpa e rimborso forfettario”. 2 § 2. Si è costituita l che ha eccepito l'infondatezza della domanda CP_1 avversaria, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda per il divieto di cumulo in quanto il ricorrente risulta essere stato riconosciuto invalido civile dalla commissione invalidi dell' anche per la patologia CP_6 per cui è causa. Nel merito ha eccepito l'assenza di malattia professionale, la mancata esposizione al rischio morbigeno, l'errore nella valutazione del danno nonché la mancanza di documentazione atta a provare l'esistenza del rischio lavorativo nell'ambiente in cui ha lavorato. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. 2.1. Veniva sollecitato il deposito dei verbali di invalidità civile da parte ricorrente dai quali emergeva il riconoscimento di una invalidità pari al 50% e di uno successivo che aggiornava la percentuale al 51%, percentuale insufficiente ai fini del godimento dell'assegno ordinario di invalidità, dunque non si pone la questione del divieto di cumulo delle prestazioni.
§ 3. Sull'accordo delle parti, per l'individuazione delle concrete mansioni dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente si è fatto riferimento alla documentazione in atti, tra cui i Questionari compilati da parte datoriale e versati in atti nel fascicolo dell' . CP_1
Si è reso necessario espletare CTU medico legale sul seguente quesito:
“accerti se le patologie denunciate dal ricorrente all' e per cui è causa CP_1 possano costituire o possano essere ritenute con certezza, secondo criteri medico-legali d'indagine sul nesso etiologico della patologia, conseguenza dell'attività lavorativa espletata e, in caso positivo, dica quali siano i postumi permanenti da determinarsi tenuto conto dei criteri e delle tabelle
applicative del D. Lgs. 38/2000”. CP_1
§ 4. Nel merito il ricorso è risultato fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. Dalla ctu in atti - le cui risultanze, siccome tratte all'esito di diligente indagine, questo giudice ritiene di far proprie ed alle quali integralmente rinvia, da ritenersi qui interamente riportate e trascritte - è emersa la riconducibilità all'attività lavorativa della patologia accertata e diagnosticata di “Ernia discale del tratto Lombare con Disturbi Trofico-Sensitivi persistenti” e “in base al barème stabilito dalle Tabelle applicative CP_1 dlgs 38 / 2000, i postumi permanenti derivati al signor , Parte_1 possono essere stabiliti in punti 6 ( sei ).” La relazione del CTU appare motivata, dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo del ricorrente, non suscettibile di censure, per questo si ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Pertanto in tale misura il ricorso va accolto.
3 Deve darsi atto che la difesa del ricorrente aderisce alle conclusioni peritali ed insiste nell'accoglimento del ricorso in tal misura con vittoria di spese da distrarsi.
§ 5. Le spese processuali seguono la soccombenza, quelle legali liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e quelle di ctu liquidate come da separato decreto.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente
[...]
, c.f. , ha diritto all'indennizzo in capitale Parte_1 C.F._1 per danno biologico pari al 6% (seipercento) con la decorrenza di legge dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 06.10.2020 e condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della CP_1 relativa prestazione, oltre accessori come per legge dal dovuto al soddisfo;
- condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle CP_1 spese legali, che liquida in € 2.620,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Francesco Nucara dichiaratosi procuratore antistatario;
- pone definitivamente ed interamente a carico dell' le spese della CP_1
CTU, liquidate come da separato decreto in favore del ctu dr.
[...]
Per_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 11.4.2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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