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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 04/06/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 101/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 101/2025 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
tutti con il patrocinio degli avv. LOCATELLI DONATELLA e CURTAZ CARLO
( ), elettivamente domiciliati in VIA FESTAZ, 31 11100 AOSTA, presso il C.F._4
difensore avv. LOCATELLI DONATELLA
RICORRRENTI
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._5
CONVENUTA CONTUMACE
Con interventi obbligatorio del P.M. in sede che ha concluso esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso chiedendo l'interdizione della convenuta.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti espongono che: la propria madre, è invalida con totale inabilità lavorativa 100% e presenta un deficit Controparte_1 funzionale-motorio grave;
la signora è considerata un “paziente con fragilità molto grave”: dal punto di vista fisico non è in CP_1 grado di deambulare da sola e necessita di sollevatore meccanico, di curare la propria igiene, di prepararsi il cibo e di alimentarsi da sola;
dal punto di vista cognitivo ha un grave decadimento e ha forte difficoltà ad esprimersi;
è posta sotto costante terapia farmacologica, necessita di supervisione continua e di aiuto in tutte le attività di vita quotidiana;
in conseguenza della propria malattia, dal 14.10.2019 la signora è altresì stata dichiarata invalida CP_1 con totale inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ed è stata inserita definitivamente presso la Microcomunità di
Gressan dal 28.01.2021 ove è attualmente ricoverata;
per effetto della suddetta patologia (che peraltro non lascia presagire alcuna possibilità di miglioramento e che, anzi, di recente si è vistosamente aggravata), la signora è ormai divenuta CP_1 totalmente incapace di provvedere ai propri interessi ed alle proprie incombenze, non è più in grado di gestire autonomamente il proprio patrimonio e di occuparsi convenientemente dei propri affari ed appare totalmente incapace di intendere e di volere. Indicavano le persone legate all'interdicenda con il vincolo previsto dall'art. 712 c.p.c. e producevano la documentazione indicata in ricorso.
Veniva fissata udienza per la comparizione delle parti;
il giudice istruttore procedeva all'esame dell'interdicenda presso la Microcomunità di Gressan. Ciò posto, la domanda è meritevole di accoglimento in quanto l'interdicenda si trova in condizioni di infermità tali da renderla incapace di provvedere ai propri interessi;
ricorrono cioè i presupposti per dichiararne l'interdizione ai sensi dell'art.414 codice civile. In tal senso depongono univocamente gli elementi in atti di seguito indicati. Il 14 ottobre 2019 l'interdicenda è stata riconosciuta “invalida con totale inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. Dalla relazione medica della Dottoressa risulta che presenta “demenza di CP_2 Controparte_1 grado grave in paziente anziano molto fragile, con dipendenza funzionale totale e deficit motorio”.
Tali elementi trovano riscontro negli esiti dell'esame dell'interdicenda la quale non è risultata orientata nel tempo e nello spazio, non rispondendo al GI né ai saluti dei figli, i quali hanno dichiarato che da almeno due anni non li riconosce e non parla.
Tali considerazioni rendono evidente che ricorrono i presupposti per la declaratoria di interdizione. Le spese processuali devono dichiararsi non ripetibili, atteso che l'interdicenda non ha resistito alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara
l'interdizione di codice fiscale , nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_6
22.11.1941 e residente in [...], fraz. Moulin 4, domiciliata definitivamente presso la
Microcomunità per anziani, sita in Gressan (AO), loc. La Cort 19; manda pagina 2 di 3 alla Cancelleria per le annotazioni e la comunicazione all'Ufficiale dello stato civile di cui all'art.423 c.c..
Dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Aosta il 3 giugno 2025
Il Presidente relatore/estensore
(Giuseppe Colazingari)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 101/2025 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
tutti con il patrocinio degli avv. LOCATELLI DONATELLA e CURTAZ CARLO
( ), elettivamente domiciliati in VIA FESTAZ, 31 11100 AOSTA, presso il C.F._4
difensore avv. LOCATELLI DONATELLA
RICORRRENTI
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._5
CONVENUTA CONTUMACE
Con interventi obbligatorio del P.M. in sede che ha concluso esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso chiedendo l'interdizione della convenuta.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti espongono che: la propria madre, è invalida con totale inabilità lavorativa 100% e presenta un deficit Controparte_1 funzionale-motorio grave;
la signora è considerata un “paziente con fragilità molto grave”: dal punto di vista fisico non è in CP_1 grado di deambulare da sola e necessita di sollevatore meccanico, di curare la propria igiene, di prepararsi il cibo e di alimentarsi da sola;
dal punto di vista cognitivo ha un grave decadimento e ha forte difficoltà ad esprimersi;
è posta sotto costante terapia farmacologica, necessita di supervisione continua e di aiuto in tutte le attività di vita quotidiana;
in conseguenza della propria malattia, dal 14.10.2019 la signora è altresì stata dichiarata invalida CP_1 con totale inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ed è stata inserita definitivamente presso la Microcomunità di
Gressan dal 28.01.2021 ove è attualmente ricoverata;
per effetto della suddetta patologia (che peraltro non lascia presagire alcuna possibilità di miglioramento e che, anzi, di recente si è vistosamente aggravata), la signora è ormai divenuta CP_1 totalmente incapace di provvedere ai propri interessi ed alle proprie incombenze, non è più in grado di gestire autonomamente il proprio patrimonio e di occuparsi convenientemente dei propri affari ed appare totalmente incapace di intendere e di volere. Indicavano le persone legate all'interdicenda con il vincolo previsto dall'art. 712 c.p.c. e producevano la documentazione indicata in ricorso.
Veniva fissata udienza per la comparizione delle parti;
il giudice istruttore procedeva all'esame dell'interdicenda presso la Microcomunità di Gressan. Ciò posto, la domanda è meritevole di accoglimento in quanto l'interdicenda si trova in condizioni di infermità tali da renderla incapace di provvedere ai propri interessi;
ricorrono cioè i presupposti per dichiararne l'interdizione ai sensi dell'art.414 codice civile. In tal senso depongono univocamente gli elementi in atti di seguito indicati. Il 14 ottobre 2019 l'interdicenda è stata riconosciuta “invalida con totale inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. Dalla relazione medica della Dottoressa risulta che presenta “demenza di CP_2 Controparte_1 grado grave in paziente anziano molto fragile, con dipendenza funzionale totale e deficit motorio”.
Tali elementi trovano riscontro negli esiti dell'esame dell'interdicenda la quale non è risultata orientata nel tempo e nello spazio, non rispondendo al GI né ai saluti dei figli, i quali hanno dichiarato che da almeno due anni non li riconosce e non parla.
Tali considerazioni rendono evidente che ricorrono i presupposti per la declaratoria di interdizione. Le spese processuali devono dichiararsi non ripetibili, atteso che l'interdicenda non ha resistito alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara
l'interdizione di codice fiscale , nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_6
22.11.1941 e residente in [...], fraz. Moulin 4, domiciliata definitivamente presso la
Microcomunità per anziani, sita in Gressan (AO), loc. La Cort 19; manda pagina 2 di 3 alla Cancelleria per le annotazioni e la comunicazione all'Ufficiale dello stato civile di cui all'art.423 c.c..
Dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Aosta il 3 giugno 2025
Il Presidente relatore/estensore
(Giuseppe Colazingari)
pagina 3 di 3