Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 02/12/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
TA TONOLO Presidente Innocenza ZAFFINA Consigliere relatore Daniela ALBERGHINI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di conto iscritto al n. 32539, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 73923 riferibile all’agente contabile Loreta Isolani, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Roverchiara (VR) per l’esercizio 2020;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Udito, all’udienza pubblica del 12 novembre 2025 tenutasi con l’assistenza della dr.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dr.ssa Francesca Dimita.
Comparsa l’agente contabile Loreta Isolani.
FATTO
1. Con relazione n. 241/2025, il Magistrato relatore sottoponeva al giudizio del Collegio il conto giudiziale n. 73923, relativo all’esercizio 2020, riferibile
all’agente contabile Loreta Isolani, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Roverchiara (VR) per l’esercizio 2020.
Al fine di completare l’istruttoria, il Comune veniva invitato a produrre ulteriori documenti rilevanti: estratto delle immobilizzazioni finanziarie dal conto del patrimonio, relazione del Servizio Finanziario sugli organismi partecipati, direttive impartite all’agente, prospetto dei risultati delle partecipate, relazione ex art. 139 c.g.c. e provvedimento di parificazione. La documentazione veniva depositata il 27 marzo 2025.
L’esame congiunto del conto e degli atti integrativi evidenziava talune divergenze tra la rappresentazione contenuta nel Mod. 22 e le scritture patrimoniali dell’Ente. Le partecipazioni del Comune in CAMVO S.p.A. ed ESA-Com S.p.A. risultavano valorizzate nel conto al solo valore nominale
(complessivi € 177.251,00), senza considerare i dati economico-patrimoniali delle società. Il conto del patrimonio, invece, riportava valori significativamente superiori, determinati tramite il metodo del patrimonio netto, pari a € 320.320,95 al 1° gennaio 2020 e € 324.079,03 al 31 dicembre 2020. La relazione del Servizio Finanziario evidenziava inoltre l’esistenza, nell’anno considerato, della partecipazione comunale in CISI S.r.l. in liquidazione, del tutto omessa nel conto giudiziale.
Ritenute sussistenti irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 145, co. 4, c.g.c., il Magistrato istruttore proponeva il deferimento del conto al Collegio.
2. Con memoria depositata il 24 settembre 2025, l’agente contabile offriva una ricostruzione puntuale delle modalità con cui, nel corso degli anni, il Comune aveva predisposto i conti del consegnatario.
L’agente riconosceva altresì le criticità segnalate dal Magistrato relatore:
l’utilizzo del valore nominale in luogo del patrimonio netto, la mancata indicazione della partecipazione in CISI S.r.l., la mancanza di coerenza tra il conto giudiziale e lo stato patrimoniale.
Nella memoria si dava nondimeno conto dell’impegno assunto dall’Ente per superare definitivamente tale impostazione. A partire dall’esercizio 2024, infatti, il Comune aveva infatti deciso di adottare un criterio di valutazione pienamente coerente con i principi dell’armonizzazione contabile, riportando nel conto del consegnatario gli stessi valori delle partecipazioni utilizzati nel conto del patrimonio.
3.All’udienza pubblica del 12 novembre 2025 compariva l’agente contabile e il Pubblico Ministero si rimetteva alle conclusioni del Collegio.
DIRITTO
I. Oggetto del giudizio Il presente giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale n. 73923, reso dal consegnatario delle azioni e delle partecipazioni del Comune di Roverchiara per l’esercizio finanziario 2020.
Il Collegio è chiamato a verificare se il conto rechi una rappresentazione veritiera, completa e attendibile dei beni affidati all’agente, secondo la funzione tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice della giustizia contabile.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, il giudizio di conto non si limita alla mera verifica formale dello schema contabile, ma implica l’accertamento dell’attendibilità della consistenza economico-patrimoniale dei beni, con particolare riguardo alle partecipazioni societarie e consortili, la cui gestione non è meramente figurativa, ma comporta l’esercizio di diritti e l’assunzione di obblighi rilevanti per l’Ente.
II. Sul criterio di rappresentazione contabile delle partecipazioni e sull’allineamento al conto del patrimonio L’esame del conto evidenzia, innanzitutto, che l’agente contabile ha provveduto a indicare le partecipazioni dell’Ente sulla base del solo valore nominale dei titoli, senza alcun raccordo con i valori risultanti dal conto del patrimonio predisposto ai sensi del d.lgs. n. 118/2011. Ciò ha generato una significativa divergenza tra le due rappresentazioni contabili, poiché il valore riportato nel Mod. 22 del conto giudiziale si presenta immutato rispetto all’esercizio precedente e, soprattutto, non riflette le variazioni patrimoniali emergenti dalle scritture dell’Ente.
Il Collegio rileva che tale modalità espositiva non è compatibile con la funzione propria del conto giudiziale, la quale esige che le partecipazioni siano rappresentate nella loro effettiva consistenza economico-patrimoniale. Come affermato da consolidata giurisprudenza, la base di ogni rendicontazione riguarda infatti gli inventari, che devono essere aggiornati e verificati, costituendo il punto di riferimento per accertare la corrispondenza tra i valori indicati nel conto del patrimonio e quelli riportati nel conto del consegnatario.
Ne consegue che una rappresentazione che non tenga conto delle variazioni intervenute e che continui a riportare, di esercizio in esercizio, un valore meramente nominale non è idonea a soddisfare tale esigenza, risultando, come nel caso di specie, disallineata rispetto alle scritture patrimoniali.
In questa prospettiva il principio contabile applicato n. 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011 assume rilievo determinante, nella parte in cui prescrive che le partecipazioni siano valutate al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato o, qualora ciò non sia possibile, secondo criteri prudenziali che ne riflettano comunque l’effettiva consistenza. Tale criterio risponde alla precisa esigenza di garantire una rappresentazione veritiera e dinamica della partecipazione, proporzionata all’andamento dell’ente partecipato e quindi coerente con la realtà economica della gestione.
Alla luce di tali principi, non può ritenersi adeguato il ricorso al mero valore nominale, il quale – oltre a risultare statico e avulso dalla concreta evoluzione della partecipata – non consente di cogliere le variazioni patrimoniali che si producono nel corso dell’esercizio (Sez. giur. Veneto, sentenze nn. 104, 110, 112 e 113 del 2025). Va, peraltro, dato atto che l’Ente ha rappresentato di avere adottato, a decorrere dall’esercizio 2024, il criterio del patrimonio netto per la rappresentazione delle partecipazioni nel conto del consegnatario, allineando così il contenuto del Mod. 22 alle risultanze del conto del patrimonio e ai principi contabili richiamati.
III. Sulla mancata inclusione nel conto giudiziale della partecipazione CISI S.r.l. in liquidazione Dall’attività istruttoria è emerso che l’agente contabile non ha indicato nel conto la partecipazione in CISI S.r.l. in liquidazione.
La fase liquidatoria di una società partecipata non determina tuttavia l’estinzione della partecipazione, che permane finché non interviene la chiusura formale della liquidazione. Sebbene la società si trovi in stato di liquidazione e non abbia approvato i bilanci negli ultimi esercizi, la partecipazione continua a sussistere e deve essere rappresentata nel conto del consegnatario. Tale principio emerge chiaramente dai criteri di contabilizzazione dell’allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011 ed è coerente con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il consegnatario deve rappresentare nel conto la situazione reale ed effettiva dei beni affidati, comprese le variazioni intervenute.
La fase liquidatoria, anzi, richiede un’attenzione ancora maggiore, alla luce dei possibili effetti patrimoniali negativi, che possono imporre accantonamenti nell’avanzo di amministrazione destinati a far fronte a eventuali passività derivanti dalla liquidazione.
Il Collegio rileva nondimeno che l’omissione è stata riconosciuta dalla stessa agente contabile, la quale, nella memoria difensiva, ha spiegato come si sia trattato di una disattenzione che intende superare, coerentemente con l’impegno assunto dall’Ente di adeguare integralmente la compilazione del Mod. 22 ai principi contabili.
IV. Sulla relazione dell’organo di controllo ex art. 139 c.g.c.
L'art. 139, c. 2, c.g.c. impone che l'organo di controllo rediga una relazione puntuale sulle verifiche compiute, attestando l'esattezza delle operazioni e la corrispondenza tra i valori riportati nel conto giudiziale e quelli risultanti dalle scritture patrimoniali dell'Ente. La relazione depositata dall’Ente si limita ad attestare la presentazione e la parificazione del conto, senza svolgere alcuna verifica puntuale sulla correttezza dei valori esposti o sulla loro coerenza con le scritture patrimoniali dell’Ente. Tale modalità, meramente ricognitiva, non è conforme ai requisiti fissati da questa Sezione, che attribuisce alla relazione una funzione di garanzia sostanziale dell’esattezza e completezza del conto
(tra le altre, Sez. giur. Veneto, ordinanza n. 15 del 31 maggio 2023).
V. Conclusioni In conclusione, le irregolarità riscontrate non attengono alla sussistenza di ammanchi o responsabilità patrimoniali, ma riguardano la parziale e non fedele rappresentazione delle partecipazioni dell’Ente, nonché la mancata valutazione delle relative quote secondo i criteri richiesti dai principi dell’armonizzazione contabile. Le giustificazioni e gli impegni prospettati dall’agente contabile nella memoria – che il Collegio considera con favore, anche in ragione delle ridotte dimensioni del Comune di Roverchiara e delle conseguenti limitate risorse organizzative – non consentono, tuttavia, di superare le criticità che connotano il conto per l’esercizio esaminato.
Ne consegue che il conto giudiziale n. 73923 deve essere dichiarato irregolare, ai sensi dell’art. 149, c. 3, c.g.c.
La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell’agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32539 del registro di Segreteria dichiara l’irregolarità del conto giudiziale n. 73923.
Nulla sulle spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Innocenza FI TA LO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)