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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 4166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4166 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1838/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1838/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] a [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Antimo Angelino, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv.to Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avviso di addebito n. 371 2023 00154156 70 000, notificato l'11.01.2024
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/02/2024, la ricorrente indicata in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023 00154156 70 000, notificato l'11.01.2024, relativo al mancato pagamento dei contributi accertati e dovuti per l'anno 2022 per l'iscrizione alla Gestione
Agricola - Lavoratori Autonomi ed Associati e per un importo complessivo di € 8.506,46.
A sostegno della domanda, premesso di essere pensionata ai sensi del D.P.R. 476/01, esponeva di aver presentato all' domanda di variazione-cancellazione, attesa la cessazione di ogni attività CP_1 lavorativa sin dal 31.12.2008, come peraltro documentato dal certificato di cessazione attività, ai fini
IVA, e dalla cancellazione dal Registro delle Imprese;
che il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro, con sentenza n. 3686/2018 del 24.10.2018, passata in giudicato, confermata dalla sentenza n. 3354/2022 pubblicata il 22/06/2022 e dalla sentenza n. 3278/2023 pubblicata il 06/07/2023, aveva accertato l'avvenuta presentazione della domanda di cancellazione per cessazione dell'attività agricola sin dal 31.12.2008, rispetto alla quale, non avendo l' fornito alcuna risposta, doveva CP_1 ritenersi formato il silenzio-assenso, con conseguente annullamento degli altri avvisi di addebito per contributi previdenziali;
che, stante la cessazione dell'attività lavorativa, come accertata, spettava all' dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'iscrizione e l'imposizione contributiva azionata CP_1 con l'atto opposto. Deduceva, infine, l'erronea quantificazione del credito contributivo, dell'entità e determinabilità delle sanzioni richieste.
Tanto premesso chiedeva dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto e non dovute le somme per contributi e/o somme aggiuntive ivi riportate o, in subordine, accertare l'entità delle somme eventualmente dovute, minori rispetto a quelle indicate nell'avviso di addebito, vinte le spese di lite.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
Con note depositate il 26.10.2025 l' ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del CP_1 contendere, con compensazione delle spese di giudizio, avendo con provvedimenti del 29.04.2025 disposto l'annullamento totale degli avvisi di addebito a carico della ricorrente, compreso quello oggetto di causa e dettaglio anagrafica da cui si evince la registrazione della cessazione attività.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute (cfr. Cass. n.2038/97.).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori delle parti e della documentazione depositata, deve ritenersi che il provvedimento in autotutela adottato dall' il 29.04.2025 di sgravio dell'opposto avviso di addebito, abbia CP_1 soddisfatto la pretesa di parte ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso in esame le spese di lite seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate come in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Raffaella
Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.887,90 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1838/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] a [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Antimo Angelino, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv.to Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avviso di addebito n. 371 2023 00154156 70 000, notificato l'11.01.2024
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/02/2024, la ricorrente indicata in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023 00154156 70 000, notificato l'11.01.2024, relativo al mancato pagamento dei contributi accertati e dovuti per l'anno 2022 per l'iscrizione alla Gestione
Agricola - Lavoratori Autonomi ed Associati e per un importo complessivo di € 8.506,46.
A sostegno della domanda, premesso di essere pensionata ai sensi del D.P.R. 476/01, esponeva di aver presentato all' domanda di variazione-cancellazione, attesa la cessazione di ogni attività CP_1 lavorativa sin dal 31.12.2008, come peraltro documentato dal certificato di cessazione attività, ai fini
IVA, e dalla cancellazione dal Registro delle Imprese;
che il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro, con sentenza n. 3686/2018 del 24.10.2018, passata in giudicato, confermata dalla sentenza n. 3354/2022 pubblicata il 22/06/2022 e dalla sentenza n. 3278/2023 pubblicata il 06/07/2023, aveva accertato l'avvenuta presentazione della domanda di cancellazione per cessazione dell'attività agricola sin dal 31.12.2008, rispetto alla quale, non avendo l' fornito alcuna risposta, doveva CP_1 ritenersi formato il silenzio-assenso, con conseguente annullamento degli altri avvisi di addebito per contributi previdenziali;
che, stante la cessazione dell'attività lavorativa, come accertata, spettava all' dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'iscrizione e l'imposizione contributiva azionata CP_1 con l'atto opposto. Deduceva, infine, l'erronea quantificazione del credito contributivo, dell'entità e determinabilità delle sanzioni richieste.
Tanto premesso chiedeva dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto e non dovute le somme per contributi e/o somme aggiuntive ivi riportate o, in subordine, accertare l'entità delle somme eventualmente dovute, minori rispetto a quelle indicate nell'avviso di addebito, vinte le spese di lite.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
Con note depositate il 26.10.2025 l' ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del CP_1 contendere, con compensazione delle spese di giudizio, avendo con provvedimenti del 29.04.2025 disposto l'annullamento totale degli avvisi di addebito a carico della ricorrente, compreso quello oggetto di causa e dettaglio anagrafica da cui si evince la registrazione della cessazione attività.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute (cfr. Cass. n.2038/97.).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori delle parti e della documentazione depositata, deve ritenersi che il provvedimento in autotutela adottato dall' il 29.04.2025 di sgravio dell'opposto avviso di addebito, abbia CP_1 soddisfatto la pretesa di parte ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso in esame le spese di lite seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate come in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Raffaella
Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.887,90 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano