Ordinanza cautelare 10 maggio 2017
Sentenza 18 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 10/05/2017, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2017
N. 00647/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01506/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1506 del 2017, proposto da:
AL VI AM, LE Di OL, PO AM, AT RU, ON DA, CA NE, TT CU, RM NZ, NC HI, NE FA, rappresentati e difesi dall'avvocato OL Leone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via V. Mosca N. 41;
contro
Comune di Pompei, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console N. 3;
Ministero per le Infrastrutture e Trasporti, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
nei confronti di
Publiparking S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati RM Cesarano, Camillo Santagata, con domicilio eletto presso lo studio RM Cesarano in Napoli, viale Gramsci N. 19.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) Della delibera del Commissario Straordinario del Comune di Pompei n. 35 del 3 febbraio 2017, di approvazione della proposta del Dirigente del I Settore, con la quale era richiesta una modifica della ZTL Gialla, nonché della stessa proposta approvata; b) Della Ordinanza n. 47 del 28 febbraio 2017, a firma dei Dirigenti del I e del VI Settore del Comune di Pompei, si disponeva una modifica della ZTL Bus, cd. ZTL Gialla – per tutti i veicoli più lunghi di mt. 7, estendendone il perimetro, istituendo nuovi varchi, definendo nuove zone di passaggio perimetrale alla ZTL e prevedendo sanzioni per i trasgressori; c) Della deliberazione del Commissario prefettizio n. 72 del 31.03.2017, recante Schema del Bilancio di Previsione 2017-19, nella parte in cui definisce la destinazione del gettito riscosso dai ticket di ingressi in ZTL; d) Di ogni altro atto e/o provvedimento collegato, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti e, in particolare, delle indicazioni, di cui si legge nella Ordinanza n. 47 impugnata, rese dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 17 ottobre 2016 e non meglio conosciute;
nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Pompei di provvedere all’aggiornamento del P.G.T.U., ai sensi dell’art. 36, comma 5, D.lgs. n. 285/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pompei e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Publiparking S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2017 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, ad un sommario esame, l'istanza cautelare non appare fondata sotto il profilo del fumus boni iuris, atteso che – prescindendo in questa sede dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle Amministrazioni resistenti e dalla società controinteressata – la delibera del Consiglio Comunale di Pompei n. 2/2012, unitamente ad ulteriori provvedimenti comunali prodromici e attuativi, è stata oggetto di precedente impugnativa da parte dell’associazione categoriale, e che il Tar Campania, con sentenza n. 4704 del 7.10.2015, ha respinto il ricorso ritenendo infondate le censure avanzate dall’associazione ricorrente avverso l’istituzione di una ZTL che limitasse il traffico veicolare nella città di Pompei;
che gli atti impugnati in questa sede appaiono come consequenziali alla istituzione della ZTL già disposta con la delibera n.2/2012, e che molte delle censure avanzate contro gli atti indicati in epigrafe sono state già ritenute infondate da questo Tribunale con la sentenza n. 4704/2015;
Le spese processuali della fase cautelare vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima),
Respinge l’istanza cautelare;
Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1000 a favore del Comune di Pompei; euro 1000 a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed euro 1.000 a favore della Publiparking S.r.l.;
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli | Rosalia Maria Rita Messina |
IL SEGRETARIO