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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/06/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 139/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 139/2024 r.g. promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIVA FORTUNATO Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/1/2024, proponeva opposizione al verbale unico di Parte_1
accertamento e notificazione n. 2023 006055/DDL del 31/10/2023, con cui erano state rilevate tre diverse irregolarità contributive, di cui contestava però, solo l'ultima, l'indebita riduzione dell'aliquota contributiva prevista dall'art 20 co. 1 n. 1) dl 39/1874 conv. in l. 114/1974, relativa alla contribuzione dovuta per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare – ex CUAF.
In particolare, secondo gli ispettori, per godere di tale agevolazione, i soci delle imprese commerciali costituite in forma di s.r.l., dovevano essere iscritti alla gestione commercianti ed essere operativi nell'impresa, mentre socio al 50%, non era più operativo a partire dalla fine del 2018 e CP_2 nemmeno amministratore della società; negava però, la conclusione a cui erano giunti gli ispettori perchè in realtà, prestava comunque attività con caratteristiche di abitualità e CP_2 prevalenza per la società, in quanto coordinava l'intera attività finanziaria e contabile, confrontandosi con il Consiglio di Amministrazione e l'altra socia, la sorella Per_1
pagina 1 di 3 CP_ Si costituiva l' e ribadiva che per aver diritto alla riduzione della contribuzione in oggetto, secondo il disposto dell'art. 20 dl 30/1974, era necessario che i datori di lavoro fossero qualificabili come
(piccoli) commercianti e che la maggior parte dei soci svolgesse un'attività tale da determinare l'applicazione della normativa in materia di assicurazione di malattia, contenuta nella l. 1397/1960, condizione che non sussisteva per la ricorrente, costituita da due soci, i fratelli e CP_2 CP_3
di cui il primo aveva dichiarato di non essere più operativo nella società a partire dal
[...]
novembre 2016 ed essere ancora iscritto alla gestione Commercianti solo in quanto socio ed amministratore unico di altra società, la Nova Uno s.r.l.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La società ricorrente ha chiesto di provare per testi l'attività svolta da entrambi i soci e CP_2 CP_3 all'interno della stessa e pure per altre due società, Nova Uno srl e Immobiliare Flam srl.
[...]
Appare del tutto irrilevante, ai fini della decisione, accertare di cosa si occupino entrambi i soci nelle altre due società e quale attività svolga in , perché oggetto del contendere è Controparte_3 Parte_1 solo l'attività eventualmente svolta in quest'ultima società dall'altro socio, CP_2
Al riguardo la ricorrente ha chiesto di provare che lo stesso si occupa della “intera gestione finanziaria
e contabile, ovvero rapporti con banche, gestione del portafoglio, salvo buon fine, gestione valutaria
(coperture cambi), gestione e controllo delle spese e degli investimenti”.
Tuttavia, lo stesso ha reso agli ispettori la seguente dichiarazione: “… Non sono più CP_2
operativo nella società a partire dal novembre 2016. Sono ancora iscritto alla gestione Commercianti in quanto socio ed Amministratore Unico di altra società Nova Uno s.r.l.…”.
Tale dichiarazione, che non lascia margini di interpretazione, ha trovato pieno riscontro in quella di che ha riferito che il fratello non era più operativo da diverso tempo e che la parte Controparte_3
amministrativa-gestionale era seguita da che secondo la dipendente era colui Per_2 Testimone_1
che si occupava della gestione amministrativa/finanziaria della società.
Posto che le dichiarazioni rese nel corso dell'accertamento agli Ispettori, sono notoriamente più spontanee e genuine di quelle eventualmente riferite a distanza di tempo, nel corso del successivo giudizio (vd Cass. 13910/2001), il capitolo di prova articolato dalla ricorrente, ove anche confermato, non renderebbe la deposizione del teste più attendibile di quella resa in precedenza da entrambi i soci agli Ispettori.
Le concordi dichiarazioni dei fratelli consentono di escludere la sussistenza del primo CP_2
requisito richiesto per la riduzione dell'aliquota contributiva, prevista per alcune categorie dall'art 20 dl
39/1874 conv. in l. 114/1974.
Infatti, dato che tra le categorie beneficiate sono compresi i datori di lavoro “artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi pagina 2 di 3 29 dicembre 1956, n. 1533 e 27 novembre 1960, n. 1397”, è necessario che l'iscrizione alla Gestione commercianti sia riconducibile all'attività svolta dal socio proprio nella società che intende usufruire del beneficio e non invece, a quella svolta in un'altra società, per evitare un'ingiustificata duplicazione dell'agevolazione, in favore anche della società per la quale il socio di fatto non opera in via prevalente.
In ogni caso non sussiste neppure il secondo requisito, quello del lavoro prestato nella società dalla maggioranza dei soci e quindi, in caso di due soli soci, da entrambi.
Il generico riferimento della norma ai “datori di lavoro artigiani e commercianti” non poneva inizialmente alcun dubbio interpretativo, dal momento che all'epoca, solo le ditte individuali rientravano in tale categoria.
Il problema è sorto invece successivamente, dal momento che l'obbligo di iscrizione nella Gestione commercianti è stato esteso prima ai soci delle società di persone (l. 45/1986) e poi ai soci delle srl (l.
662/1996).
Posto che il datore di lavoro può essere oltre che individuale, anche collettivo, si pone il problema di stabilire, nel caso di una società, quali siano le condizioni per beneficiare dell'aliquota CUAF ridotta e in particolare, di quanti e quali soci debbano essere iscritti nella Gestione commercianti CP_ Con la circolare n. 190 del 17/11/2000 l' ha stabilito che debba essere iscritta negli elenchi nominativi di detta Gestione, la maggioranza dei soci e quindi, nel caso di società costituita da due soci soltanto, di entrambi.
Anche la giurisprudenza che non concorda pienamente con l'interpretazione dell'Istituto, richiede però, che il secondo socio, anche se non iscritto alla Gestione commercianti, svolga comunque la propria attività prevalente all'interno della società (vd Corte appello Torino sent. 23/2021).
Dal momento che il socio oltre a essere iscritto alla Gestione commercianti per CP_2
l'attività svolta in altra società, non è neppure operativo all'interno di , il ricorso risulta Parte_1 infondato e dev'essere conseguentemente respinto
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso,
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00 per onorari, oltre accessori, se dovuti.
Como, 12/6/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 139/2024 r.g. promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIVA FORTUNATO Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/1/2024, proponeva opposizione al verbale unico di Parte_1
accertamento e notificazione n. 2023 006055/DDL del 31/10/2023, con cui erano state rilevate tre diverse irregolarità contributive, di cui contestava però, solo l'ultima, l'indebita riduzione dell'aliquota contributiva prevista dall'art 20 co. 1 n. 1) dl 39/1874 conv. in l. 114/1974, relativa alla contribuzione dovuta per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare – ex CUAF.
In particolare, secondo gli ispettori, per godere di tale agevolazione, i soci delle imprese commerciali costituite in forma di s.r.l., dovevano essere iscritti alla gestione commercianti ed essere operativi nell'impresa, mentre socio al 50%, non era più operativo a partire dalla fine del 2018 e CP_2 nemmeno amministratore della società; negava però, la conclusione a cui erano giunti gli ispettori perchè in realtà, prestava comunque attività con caratteristiche di abitualità e CP_2 prevalenza per la società, in quanto coordinava l'intera attività finanziaria e contabile, confrontandosi con il Consiglio di Amministrazione e l'altra socia, la sorella Per_1
pagina 1 di 3 CP_ Si costituiva l' e ribadiva che per aver diritto alla riduzione della contribuzione in oggetto, secondo il disposto dell'art. 20 dl 30/1974, era necessario che i datori di lavoro fossero qualificabili come
(piccoli) commercianti e che la maggior parte dei soci svolgesse un'attività tale da determinare l'applicazione della normativa in materia di assicurazione di malattia, contenuta nella l. 1397/1960, condizione che non sussisteva per la ricorrente, costituita da due soci, i fratelli e CP_2 CP_3
di cui il primo aveva dichiarato di non essere più operativo nella società a partire dal
[...]
novembre 2016 ed essere ancora iscritto alla gestione Commercianti solo in quanto socio ed amministratore unico di altra società, la Nova Uno s.r.l.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La società ricorrente ha chiesto di provare per testi l'attività svolta da entrambi i soci e CP_2 CP_3 all'interno della stessa e pure per altre due società, Nova Uno srl e Immobiliare Flam srl.
[...]
Appare del tutto irrilevante, ai fini della decisione, accertare di cosa si occupino entrambi i soci nelle altre due società e quale attività svolga in , perché oggetto del contendere è Controparte_3 Parte_1 solo l'attività eventualmente svolta in quest'ultima società dall'altro socio, CP_2
Al riguardo la ricorrente ha chiesto di provare che lo stesso si occupa della “intera gestione finanziaria
e contabile, ovvero rapporti con banche, gestione del portafoglio, salvo buon fine, gestione valutaria
(coperture cambi), gestione e controllo delle spese e degli investimenti”.
Tuttavia, lo stesso ha reso agli ispettori la seguente dichiarazione: “… Non sono più CP_2
operativo nella società a partire dal novembre 2016. Sono ancora iscritto alla gestione Commercianti in quanto socio ed Amministratore Unico di altra società Nova Uno s.r.l.…”.
Tale dichiarazione, che non lascia margini di interpretazione, ha trovato pieno riscontro in quella di che ha riferito che il fratello non era più operativo da diverso tempo e che la parte Controparte_3
amministrativa-gestionale era seguita da che secondo la dipendente era colui Per_2 Testimone_1
che si occupava della gestione amministrativa/finanziaria della società.
Posto che le dichiarazioni rese nel corso dell'accertamento agli Ispettori, sono notoriamente più spontanee e genuine di quelle eventualmente riferite a distanza di tempo, nel corso del successivo giudizio (vd Cass. 13910/2001), il capitolo di prova articolato dalla ricorrente, ove anche confermato, non renderebbe la deposizione del teste più attendibile di quella resa in precedenza da entrambi i soci agli Ispettori.
Le concordi dichiarazioni dei fratelli consentono di escludere la sussistenza del primo CP_2
requisito richiesto per la riduzione dell'aliquota contributiva, prevista per alcune categorie dall'art 20 dl
39/1874 conv. in l. 114/1974.
Infatti, dato che tra le categorie beneficiate sono compresi i datori di lavoro “artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi pagina 2 di 3 29 dicembre 1956, n. 1533 e 27 novembre 1960, n. 1397”, è necessario che l'iscrizione alla Gestione commercianti sia riconducibile all'attività svolta dal socio proprio nella società che intende usufruire del beneficio e non invece, a quella svolta in un'altra società, per evitare un'ingiustificata duplicazione dell'agevolazione, in favore anche della società per la quale il socio di fatto non opera in via prevalente.
In ogni caso non sussiste neppure il secondo requisito, quello del lavoro prestato nella società dalla maggioranza dei soci e quindi, in caso di due soli soci, da entrambi.
Il generico riferimento della norma ai “datori di lavoro artigiani e commercianti” non poneva inizialmente alcun dubbio interpretativo, dal momento che all'epoca, solo le ditte individuali rientravano in tale categoria.
Il problema è sorto invece successivamente, dal momento che l'obbligo di iscrizione nella Gestione commercianti è stato esteso prima ai soci delle società di persone (l. 45/1986) e poi ai soci delle srl (l.
662/1996).
Posto che il datore di lavoro può essere oltre che individuale, anche collettivo, si pone il problema di stabilire, nel caso di una società, quali siano le condizioni per beneficiare dell'aliquota CUAF ridotta e in particolare, di quanti e quali soci debbano essere iscritti nella Gestione commercianti CP_ Con la circolare n. 190 del 17/11/2000 l' ha stabilito che debba essere iscritta negli elenchi nominativi di detta Gestione, la maggioranza dei soci e quindi, nel caso di società costituita da due soci soltanto, di entrambi.
Anche la giurisprudenza che non concorda pienamente con l'interpretazione dell'Istituto, richiede però, che il secondo socio, anche se non iscritto alla Gestione commercianti, svolga comunque la propria attività prevalente all'interno della società (vd Corte appello Torino sent. 23/2021).
Dal momento che il socio oltre a essere iscritto alla Gestione commercianti per CP_2
l'attività svolta in altra società, non è neppure operativo all'interno di , il ricorso risulta Parte_1 infondato e dev'essere conseguentemente respinto
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso,
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00 per onorari, oltre accessori, se dovuti.
Como, 12/6/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3