CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/10/2025, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 654 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel. e con l'intervento del P.G. ha pronunciato il seguente SENTENZA nella causa promossa da: nata a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
AT CC (CO), rappresentata e difesa dall'Avv. Christian Baldini del Foro di Benevento ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento via Torretta n. 29,
APPELLANTE
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Giacomino del Foro di Como ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como via Marazzone n.21
APPELLATA
, C.F. , con Controparte_2 P.IVA_1 sede Centrale in Roma /EUR, via Ciro il Grande n.21,
pagina 1 di 8 APPELLATO CONTUMACE e con l'intervento del Procuratore Generale
avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 11/2025 – emessa nella causa civile n. 1311/2023 R.G.V.G il 17.1.2025, depositata il 28.1.2025, non notificata, avente ad oggetto domanda di ripartizione quote di pensione di reversibilità ex art 9 L.898/1970
Parte appellante ha precisato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in considerazione delle motivazioni contenute nel presente atto, sia in punto di fatto e sia in diritto, dichiarare ammissibile l'appello proposto;
in via principale e nel merito accogliere il gravame testè formulato per i motivi tutti dedotti in narrativa del presente atto e per l'effetto annullare e/o riformare integralmente la sentenza impugnata n.11/2025, resa inter partes dal Tribunale di Como, composizione collegiale, relatore dott.ssa Manenti Roberta, depositata in data 28.1.2025, non notificata al fine del passaggio in giudicato all'esito del giudizio n.1311/2023 RGVG e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado del giudizio, che di seguito integralmente si ripropongono “In via principale, rigettare integralmente il ricorso proposto da , siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la Controparte_1 percezione in favore della sig.ra della pensione di reversibilità del sig. Parte_1 [...]
, ivi compresa la pensione supplementare di reversibilità, cat. a far data dalla Parte_2 Per_1 domanda;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso proposto da , Controparte_1 riconoscere alla sig.ra una quota maggioritaria, nella misura che l'adito Tribunale riterrà Parte_1 di determinare, della pensione di reversibilità del sig. , riconoscendo l'eventuale Parte_2 quota in favore della sig.ra a far data dal provvedimento di definizione del presente Controparte_1 giudizio;
con condanna alle spese del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente Avvocato, antistatario;
chiede termine per controdedurre alla comparsa di costituzione avversaria”
Parte appellata ha precisatole seguenti conclusioni: Controparte_1
“Chiede, respinta ogni contraria istanza, di rigettare l'appello proposto per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui alla narrativa della comparsa dichiarando: in via preliminare: l'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis cpc per mancanza delle ragioni di fatto e di diritto poste a base dell'impugnazione; rigettando in via ulteriormente preliminare la richiesta istanza di sospensiva dell'esecutività dell'impugnata sentenza per assenza dei presupposti di legge e per i motivi di cui in narrativa;
confermando nel merito integralmente la sentenza impugnata n.11/2025, emessa dal Tribunale di Como, in composizione collegiale, Rel. Dott.ssa Manenti Roberta, depositata in data 28.1.2025, n. 1311/2023 RGVG e per l'effetto, condannare parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata pagina 2 di 8 sig.ra delle spese e degli onorari di causa oltre accessori di legge;
condannare parte Controparte_1 appellante ai sensi e per gli effetti dell'art 96 co.1 cpc per tutti i motivi di cui in narrativa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 3.3.2025 e iscritto a ruolo il 6.3.2025 la sig.ra ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Como n. 11/2025 – emessa nella causa civile n. 1311/2023 R.G.V.G. il 17.1.2025, depositata il 28.1.2025, non notificata, avente ad oggetto domanda di ripartizione della pensione delle quote di reversibilità ex art 9 L. 898/1970 in morte di
[...]
proposta da , ex coniuge, contro coniuge superstite e . Parte_2 Controparte_1 Parte_1 CP_2
Parte ricorrente chiedeva la ripartizione della pensione di reversibilità del defunto Parte_2 nato nel 1949 e deceduto il 26.11.2022 secondo criteri di giustizia, stante il fatto che in sede di divorzio le era stato concordato l'assegno divorzile di € 2.500,00 al mese;
si costituiva in quanto vedova, avendo sposato il il 23.1.2015, per chiedere il Parte_1 Pt_2 rigetto della domanda o la liquidazione di una quota superiore di pensione di revesibilità;
CP_ l' chiedeva la pronuncia ai sensi di legge, dando atto che alla data del decesso la pensione del de cuius era di € 1.012,85 per pensione di vecchiaia in regine di convenzione internazionale e di € 388,93 di pensione di vecchiaia a carico Gestione Autonomi.
Il Tribunale di Como ha applicato l'art 9 della L. 898/70 (legge divorzio) accertando la titolarità della parte istante di assegno divorzile e considerato la durata del rapporto coniugale, calcolato rispetto sia alla durata del matrimonio che al periodo di separazione per la sig.ra e alla durata del CP_1 matrimonio per la sig.ra . Pt_1
Nel caso di specie è stato accertato che: il matrimonio della sig.ra è stato contratto il 2.8.1975 con divorzio intervenuto il CP_1
23.12.2014, su accordo di negoziazione assistita, con attribuzione alla moglie di € 2500 quale assegno mensile divorzile;
il matrimonio è quindi durato circa 39 anni;
il sig. ha sposato la Parte_2 sig.ra il 23.11.2015 con cui conviveva dal 2010, matrimonio durato sette anni;
Pt_1
la sig.ra di 77 anni percepisce una pensione di € 940 mensili oltre dal 1.12.2022 la pensione CP_1 di reversibilità svizzera del marito di € 715 mensili e paga un canone locativo trimestrale di € 2625,00; la sig.ra di anni 36 ha dichiarato: di percepire un reddito annuo di € 6.000 dalla propria Pt_1 attività autonoma, trascurata per accudire il marito e di non avere i requisiti per poter percepire la pensione di reversibilità svizzera;
di avere problemi di salute non documentati e viene aiutata dai familiari;
ha accettato l'eredità del marito con beneficio di inventario ove è indicato un debito di € 222.000 per arretrati non pagati di assegno divorzile a fronte di una attività di massa di € 94.365,47; deve essere considerato l'elevato importo dell'assegno divorzile.
Con l'appello proposto la sig.ra censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi: Parte_1
l'appello è ammissibile perché introdotto con atto di citazione strutturato correttamente ex art 342 cpc. pagina 3 di 8 la situazione personale delle parti è quella descritta in sentenza e in più la ha anche l'aiuto CP_1 dei due figli, mentre lei è da sola;
la sentenza impugnata è nulla per errata applicazione dell'art 9 L. 898/70 in relazione all'art 5 stessa Legge, perché non è stata valutata la sua convivenza prematrimoniale che è iniziata nel 2010, durata praticamente tutto il tempo della separazione dalla moglie omologata il 11.8.2009 e CP_1 pertanto le va riconosciuta una percentuale maggiore;
errata valutazione del materiale probatorio: le sue allegazioni e dichiarazioni rese a verbale non sono state contestate e quindi devono essere valutate ovvero che: vive da sola e paga affitto € 500 mensile;
ha circa € 2000 di risparmi, ha problemi di salute, ha fatto nove interventi alla gamba ed è in attesa di farne un altro e per questo motivo non ha cercato un altro lavoro anche se non ha ancora chiesto l'invalidità; è aiutata dai familiari che vivono a Mosca e quando vengono a trovarla le portano denaro in contanti;
è laureata in canto lirico dal 2017 ed ha dovuto interrompere la carriera per accudire il marito diabetico;
gode di una retribuzione mensile di
€ 442,29 al lordo di imposte e contributi, della quota di pensione di reversibilità di Parte_2 pari ad € 129,39. la sig.ra ha dichiarato di avere spese mensili di € 875 e percepisce € 1655 di pensione, senza CP_1 tener conto dell'80% di reversibilità; ha percepito l'assegno divorzile fino al 17.5.2021 quando l'ex marito è stato colpito da emorragia celebrale per poi morire il 26.11.2022 e ha prodotto un contratto di locazione non registrato;
in conclusione la sig.ra percepisce: la sua pensione di € 940,00, la CP_1 pensione di reversibilità svizzera del marito € 715,00, la pensione di reversibilità di € 557,80, è titolare di un credito di € 222.000,00 nei confronti della massa ereditaria di a fronte di una Parte_2 massa ereditaria attiva di € 94.365,47; deve considerarsi decisiva la sproporzione reddituale tra le parti;
il Tribunale non si è pronunciato sulla richiesta di reversibilità rispetto alla pensione supplementare CP_ categoria VOAUT che l' ha precisato ammontare a € 388,93, disponendo solo sulla pensione indiretta.
Chiede riforma per quota intera o comunque maggiore della pensione di reversibilità e di quella supplementare con spese, con rinuncia alla richiesta di sospensiva contenuta nella nota di Per_1 trattazione scritta.
Si è costituita nei termini in data 1.5.2025 per chiedere la conferma della sentenza e Controparte_1 la condanna ex art 96 cpc di controparte, allegando ed eccependo quanto segue:
l'appello è inammissibile ex art 348 bis cpc per mancanza di ragioni di fatto e di diritto;
la sentenza è corretta rispetto all'applicazione dei principi di cui all'art 9 L. 898/70; la massa ereditaria è di € 60.000, dato che sono state pagate circa € 34.000 di tasse;
non corrisponde al vero che la vedova abbia assistito il marito dal 2017 in quanto è stato in ospedale solo 10 gg con solo un mese di postintervento e poi ricoverato struttura riabilitativa per sette mesi;
pagina 4 di 8 l'odierna appellante ha voluto portarlo a casa contro la volontà dei figli dovendosene quindi prendere cura, ma con l'aiuto di una badante;
dal 2022 non è ancora riuscita a trovare lavoro;
non sono stati provati: il periodo di convivenza prematrimoniale, i problemi di salute allegati e i nove interventi alla gamba destra;
i problemi invalidanti allo svolgere attività lavorativa e ciò non può essere provato dal documento “dimissione” prodotto in appello che comprova solo un intervento di ortoplastica, senza nulla dire in ordine alle difficoltà motorie;
l'allegata condizione di povertà, se fosse reale, l'avrebbe indotta a chiedere di essere ammessa al patrocinio a favore dello Stato;
non ha prodotto il contratto di locazione;
non ha richiesto alcun reddito di inclusione;
la sig.ra non ha dichiarato: che la società Skyre 108 srl, con sede legale in Como via Dottesio Pt_1
8 (doc.3), di cui è amministratrice e proprietaria, è proprietaria: dell'immobile in AT CC via Varesina 36, residenza della dove lei pagherebbe 500 € Pt_1 al mese di locazione;
di un immobile rustico in Cernobbio via Umberto I;
di 12 terreni in Cernobbio e 1 in Comune di San Siro;
che nel 2021 aveva ricevuto il bonifico di CHF 108.753,85 disposto dal marito ancora in vita tramite il suo amministratore di sostegno in esito alla vendita di un immobile in territorio svizzero;
è grave che tutto ciò non sia stato dichiarato e pertanto viene svolta domanda di condanna ex art 96 cpc con spese di lite;
la pronuncia del Giudice è riferita alla pensione indiretta e deve essere intesa di riferimento a entrambe le voci di pensioni spettanti al de cuius ed erogabili ai superstiti.
CP_ L' ritualmente citato non si è costituito.
All'udienza del 11 settembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 13.3.2025, verificato l'avvenuto deposito di Note scritte da parte delle parti costituite la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Corte dichiara la contumacia dell' che non si è costituito in giudizio CP_2 nonostante la rituale notifica in data 3.3.2025 dell'atto introduttivo.
In via preliminare la Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da parte appellata ritenendo che l'impugnazione de qua abbia contenuto e struttura conforme ai dettami degli artt. 434 e 342 cpc. avendo esposto le doglianze e le argomentazioni motivazioni a loro sostegno in modo chiaro, non ricorrendo la necessità di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo alla decisione contestata (Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, n.18309).
Il Tribunale di Como ha assunto la decisione di ripartire la quota di pensione di reversibilità del de cuius nella misura del 80% a favore dell'ex moglie e del 20% a Parte_2 Controparte_1 favore del coniuge superstite a fronte di una adeguata istruttoria, tenendo conto in via Parte_1
pagina 5 di 8 principale della durata del matrimonio e di ciascuna delle parti in ossequio al disposto di cui all'art 9 comma 3 della L. 898/1970.
I periodi di cui sopra da attribuirsi a ciascuna delle parti sono stati accertati dal Tribunale sulle base di prove documentali, senza poter tener conto delle allegazioni di parte non supportate da prove, pervenendo ad un calcolo corretto che porta a considerare quanto alla sig.ra , ora di Controparte_1 anni 78 una durata di rapporto coniugale, tenuto conto del periodo di separazione coniugale, che costituisce una fase del rapporto coniugale, fino al divorzio intervenuto il 23.12.2014, di anni 39, mentre quanto alla sig.ra ora di anni 37, di anni 7, periodi calcolati alla data del decesso Parte_3 del coniuge intervenuto il 26.11.2022, senza che sia stato provato il periodo allegato di convivenza prematrimoniale della dal 2010, circostanza peraltro non utile a controbilanciare i periodi. Pt_1
Una volta accertato che è titolare di assegno divorzile, il cui ammontare al momento Controparte_1 del decesso dell'ex coniuge è pari ad € 2500 mensili, deve ritenersi sussistere l'elemento pregiudiziale che consente all'ex coniuge di vantare il diritto alla pensione di reversibilità.
Ai fini dell'accertamento della ripartizione delle rispettive quote di reversibilità la circostanza fattuale della considerevole diversa durata dei due matrimoni resta preminente anche in rapporto alla valutazione degli ulteriori elementi emersi in fase di istruttoria, quali: le rispettive condizioni economiche delle parti in causa, tenuto conto del fatto che la sig.ra CP_1 percepisce una pensione di € 940,00 circa mensili, oltre ad € 715 mensili di reversibilità della pensione svizzera dell'ex marito e vive in alloggio in locazione al canone trimestrale di € 2.625, mentre la sig.ra
, risulta aver percepito un reddito lordo di € 14300 per l'anno 2024 e € 5306,00 per l'anno Pt_1
2023 e ha allegato di percepire ora un reddito lordo mensile di € 442,29, è ancora giovane e dotata di capacità lavorativa.
La capacità lavorativa della sig.ra va considerata sussistere nonostante il referto Parte_1 CP_2
26.6.2025 che certifica una percentuale di invalidità del 46%, considerato che può anche accedere al lavoro in forza delle norme che regolamentano il collocamento mirato.
Pertanto ponendo a raffronto tutti questi elementi, escludendo la sussistenza dello stato di bisogno del coniuge superstite, si deve pervenire ad un accertamento di evidente prevalenza della durata del rapporto matrimoniale con conseguente contributo assistenziale di ciascun coniuge rispetto al sig.
, che se può di fatto ritenersi stato più oneroso per la sig.ra , che ha Parte_2 Pt_1 convissuto con il marito nell'ultimo tratto di vita, non si può trascurare la decisiva maggior durata del matrimonio precedente.
pagina 6 di 8 La ripartizione operata dal Tribunale di Como, volta ad attribuire alla sig.ra l'80% ed Controparte_1 alla sig.ra il 20%, si presenta equa e conforme ai principi di legge ed a quelli fissati dalla Parte_1 costante giurisprudenza della Suprema Corte, tra cui infra:
Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, n.25656: “la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, oltre che ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso”;
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2021, n.26284 “Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, in materia di assegnazione delle quote della pensione di reversibilità a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali”.
La sentenza appellata ha pronunciato circa la ripartizione delle quote di reversibilità rispetto alla pensione indiretta del de cuius e pertanto la pronuncia è riferibile anche alla pensione di vecchiaia a CP_ carico Gestione Autonomi Cat erogabile da ai superstiti. Per_1
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art 96 cpc di parte appellante.
Stante il rigetto dell'appello proposto, deve essere disposta a carico di la soccombenza Parte_1 alle spese di lite del secondo grado a favore di nella misura liquidata in dispositivo in Controparte_1 conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014 come aggiornate al 2022, con applicazione della riduzione ai sensi dell'art 4 co.4.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Como n. 11/2025– emessa nella causa civile n. 1311/2023 R.G. il 17.1.2025, depositata il 28.1.2025, avente ad oggetto domanda di ripartizione quote di reversibilità ex art 9 L.
898/70 così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado liquidate in € Parte_1 Controparte_1
2.786,00, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta.
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante
Così deciso nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel. e con l'intervento del P.G. ha pronunciato il seguente SENTENZA nella causa promossa da: nata a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
AT CC (CO), rappresentata e difesa dall'Avv. Christian Baldini del Foro di Benevento ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento via Torretta n. 29,
APPELLANTE
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Giacomino del Foro di Como ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como via Marazzone n.21
APPELLATA
, C.F. , con Controparte_2 P.IVA_1 sede Centrale in Roma /EUR, via Ciro il Grande n.21,
pagina 1 di 8 APPELLATO CONTUMACE e con l'intervento del Procuratore Generale
avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 11/2025 – emessa nella causa civile n. 1311/2023 R.G.V.G il 17.1.2025, depositata il 28.1.2025, non notificata, avente ad oggetto domanda di ripartizione quote di pensione di reversibilità ex art 9 L.898/1970
Parte appellante ha precisato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in considerazione delle motivazioni contenute nel presente atto, sia in punto di fatto e sia in diritto, dichiarare ammissibile l'appello proposto;
in via principale e nel merito accogliere il gravame testè formulato per i motivi tutti dedotti in narrativa del presente atto e per l'effetto annullare e/o riformare integralmente la sentenza impugnata n.11/2025, resa inter partes dal Tribunale di Como, composizione collegiale, relatore dott.ssa Manenti Roberta, depositata in data 28.1.2025, non notificata al fine del passaggio in giudicato all'esito del giudizio n.1311/2023 RGVG e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado del giudizio, che di seguito integralmente si ripropongono “In via principale, rigettare integralmente il ricorso proposto da , siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la Controparte_1 percezione in favore della sig.ra della pensione di reversibilità del sig. Parte_1 [...]
, ivi compresa la pensione supplementare di reversibilità, cat. a far data dalla Parte_2 Per_1 domanda;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso proposto da , Controparte_1 riconoscere alla sig.ra una quota maggioritaria, nella misura che l'adito Tribunale riterrà Parte_1 di determinare, della pensione di reversibilità del sig. , riconoscendo l'eventuale Parte_2 quota in favore della sig.ra a far data dal provvedimento di definizione del presente Controparte_1 giudizio;
con condanna alle spese del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente Avvocato, antistatario;
chiede termine per controdedurre alla comparsa di costituzione avversaria”
Parte appellata ha precisatole seguenti conclusioni: Controparte_1
“Chiede, respinta ogni contraria istanza, di rigettare l'appello proposto per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui alla narrativa della comparsa dichiarando: in via preliminare: l'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis cpc per mancanza delle ragioni di fatto e di diritto poste a base dell'impugnazione; rigettando in via ulteriormente preliminare la richiesta istanza di sospensiva dell'esecutività dell'impugnata sentenza per assenza dei presupposti di legge e per i motivi di cui in narrativa;
confermando nel merito integralmente la sentenza impugnata n.11/2025, emessa dal Tribunale di Como, in composizione collegiale, Rel. Dott.ssa Manenti Roberta, depositata in data 28.1.2025, n. 1311/2023 RGVG e per l'effetto, condannare parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata pagina 2 di 8 sig.ra delle spese e degli onorari di causa oltre accessori di legge;
condannare parte Controparte_1 appellante ai sensi e per gli effetti dell'art 96 co.1 cpc per tutti i motivi di cui in narrativa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 3.3.2025 e iscritto a ruolo il 6.3.2025 la sig.ra ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Como n. 11/2025 – emessa nella causa civile n. 1311/2023 R.G.V.G. il 17.1.2025, depositata il 28.1.2025, non notificata, avente ad oggetto domanda di ripartizione della pensione delle quote di reversibilità ex art 9 L. 898/1970 in morte di
[...]
proposta da , ex coniuge, contro coniuge superstite e . Parte_2 Controparte_1 Parte_1 CP_2
Parte ricorrente chiedeva la ripartizione della pensione di reversibilità del defunto Parte_2 nato nel 1949 e deceduto il 26.11.2022 secondo criteri di giustizia, stante il fatto che in sede di divorzio le era stato concordato l'assegno divorzile di € 2.500,00 al mese;
si costituiva in quanto vedova, avendo sposato il il 23.1.2015, per chiedere il Parte_1 Pt_2 rigetto della domanda o la liquidazione di una quota superiore di pensione di revesibilità;
CP_ l' chiedeva la pronuncia ai sensi di legge, dando atto che alla data del decesso la pensione del de cuius era di € 1.012,85 per pensione di vecchiaia in regine di convenzione internazionale e di € 388,93 di pensione di vecchiaia a carico Gestione Autonomi.
Il Tribunale di Como ha applicato l'art 9 della L. 898/70 (legge divorzio) accertando la titolarità della parte istante di assegno divorzile e considerato la durata del rapporto coniugale, calcolato rispetto sia alla durata del matrimonio che al periodo di separazione per la sig.ra e alla durata del CP_1 matrimonio per la sig.ra . Pt_1
Nel caso di specie è stato accertato che: il matrimonio della sig.ra è stato contratto il 2.8.1975 con divorzio intervenuto il CP_1
23.12.2014, su accordo di negoziazione assistita, con attribuzione alla moglie di € 2500 quale assegno mensile divorzile;
il matrimonio è quindi durato circa 39 anni;
il sig. ha sposato la Parte_2 sig.ra il 23.11.2015 con cui conviveva dal 2010, matrimonio durato sette anni;
Pt_1
la sig.ra di 77 anni percepisce una pensione di € 940 mensili oltre dal 1.12.2022 la pensione CP_1 di reversibilità svizzera del marito di € 715 mensili e paga un canone locativo trimestrale di € 2625,00; la sig.ra di anni 36 ha dichiarato: di percepire un reddito annuo di € 6.000 dalla propria Pt_1 attività autonoma, trascurata per accudire il marito e di non avere i requisiti per poter percepire la pensione di reversibilità svizzera;
di avere problemi di salute non documentati e viene aiutata dai familiari;
ha accettato l'eredità del marito con beneficio di inventario ove è indicato un debito di € 222.000 per arretrati non pagati di assegno divorzile a fronte di una attività di massa di € 94.365,47; deve essere considerato l'elevato importo dell'assegno divorzile.
Con l'appello proposto la sig.ra censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi: Parte_1
l'appello è ammissibile perché introdotto con atto di citazione strutturato correttamente ex art 342 cpc. pagina 3 di 8 la situazione personale delle parti è quella descritta in sentenza e in più la ha anche l'aiuto CP_1 dei due figli, mentre lei è da sola;
la sentenza impugnata è nulla per errata applicazione dell'art 9 L. 898/70 in relazione all'art 5 stessa Legge, perché non è stata valutata la sua convivenza prematrimoniale che è iniziata nel 2010, durata praticamente tutto il tempo della separazione dalla moglie omologata il 11.8.2009 e CP_1 pertanto le va riconosciuta una percentuale maggiore;
errata valutazione del materiale probatorio: le sue allegazioni e dichiarazioni rese a verbale non sono state contestate e quindi devono essere valutate ovvero che: vive da sola e paga affitto € 500 mensile;
ha circa € 2000 di risparmi, ha problemi di salute, ha fatto nove interventi alla gamba ed è in attesa di farne un altro e per questo motivo non ha cercato un altro lavoro anche se non ha ancora chiesto l'invalidità; è aiutata dai familiari che vivono a Mosca e quando vengono a trovarla le portano denaro in contanti;
è laureata in canto lirico dal 2017 ed ha dovuto interrompere la carriera per accudire il marito diabetico;
gode di una retribuzione mensile di
€ 442,29 al lordo di imposte e contributi, della quota di pensione di reversibilità di Parte_2 pari ad € 129,39. la sig.ra ha dichiarato di avere spese mensili di € 875 e percepisce € 1655 di pensione, senza CP_1 tener conto dell'80% di reversibilità; ha percepito l'assegno divorzile fino al 17.5.2021 quando l'ex marito è stato colpito da emorragia celebrale per poi morire il 26.11.2022 e ha prodotto un contratto di locazione non registrato;
in conclusione la sig.ra percepisce: la sua pensione di € 940,00, la CP_1 pensione di reversibilità svizzera del marito € 715,00, la pensione di reversibilità di € 557,80, è titolare di un credito di € 222.000,00 nei confronti della massa ereditaria di a fronte di una Parte_2 massa ereditaria attiva di € 94.365,47; deve considerarsi decisiva la sproporzione reddituale tra le parti;
il Tribunale non si è pronunciato sulla richiesta di reversibilità rispetto alla pensione supplementare CP_ categoria VOAUT che l' ha precisato ammontare a € 388,93, disponendo solo sulla pensione indiretta.
Chiede riforma per quota intera o comunque maggiore della pensione di reversibilità e di quella supplementare con spese, con rinuncia alla richiesta di sospensiva contenuta nella nota di Per_1 trattazione scritta.
Si è costituita nei termini in data 1.5.2025 per chiedere la conferma della sentenza e Controparte_1 la condanna ex art 96 cpc di controparte, allegando ed eccependo quanto segue:
l'appello è inammissibile ex art 348 bis cpc per mancanza di ragioni di fatto e di diritto;
la sentenza è corretta rispetto all'applicazione dei principi di cui all'art 9 L. 898/70; la massa ereditaria è di € 60.000, dato che sono state pagate circa € 34.000 di tasse;
non corrisponde al vero che la vedova abbia assistito il marito dal 2017 in quanto è stato in ospedale solo 10 gg con solo un mese di postintervento e poi ricoverato struttura riabilitativa per sette mesi;
pagina 4 di 8 l'odierna appellante ha voluto portarlo a casa contro la volontà dei figli dovendosene quindi prendere cura, ma con l'aiuto di una badante;
dal 2022 non è ancora riuscita a trovare lavoro;
non sono stati provati: il periodo di convivenza prematrimoniale, i problemi di salute allegati e i nove interventi alla gamba destra;
i problemi invalidanti allo svolgere attività lavorativa e ciò non può essere provato dal documento “dimissione” prodotto in appello che comprova solo un intervento di ortoplastica, senza nulla dire in ordine alle difficoltà motorie;
l'allegata condizione di povertà, se fosse reale, l'avrebbe indotta a chiedere di essere ammessa al patrocinio a favore dello Stato;
non ha prodotto il contratto di locazione;
non ha richiesto alcun reddito di inclusione;
la sig.ra non ha dichiarato: che la società Skyre 108 srl, con sede legale in Como via Dottesio Pt_1
8 (doc.3), di cui è amministratrice e proprietaria, è proprietaria: dell'immobile in AT CC via Varesina 36, residenza della dove lei pagherebbe 500 € Pt_1 al mese di locazione;
di un immobile rustico in Cernobbio via Umberto I;
di 12 terreni in Cernobbio e 1 in Comune di San Siro;
che nel 2021 aveva ricevuto il bonifico di CHF 108.753,85 disposto dal marito ancora in vita tramite il suo amministratore di sostegno in esito alla vendita di un immobile in territorio svizzero;
è grave che tutto ciò non sia stato dichiarato e pertanto viene svolta domanda di condanna ex art 96 cpc con spese di lite;
la pronuncia del Giudice è riferita alla pensione indiretta e deve essere intesa di riferimento a entrambe le voci di pensioni spettanti al de cuius ed erogabili ai superstiti.
CP_ L' ritualmente citato non si è costituito.
All'udienza del 11 settembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 13.3.2025, verificato l'avvenuto deposito di Note scritte da parte delle parti costituite la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Corte dichiara la contumacia dell' che non si è costituito in giudizio CP_2 nonostante la rituale notifica in data 3.3.2025 dell'atto introduttivo.
In via preliminare la Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da parte appellata ritenendo che l'impugnazione de qua abbia contenuto e struttura conforme ai dettami degli artt. 434 e 342 cpc. avendo esposto le doglianze e le argomentazioni motivazioni a loro sostegno in modo chiaro, non ricorrendo la necessità di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo alla decisione contestata (Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, n.18309).
Il Tribunale di Como ha assunto la decisione di ripartire la quota di pensione di reversibilità del de cuius nella misura del 80% a favore dell'ex moglie e del 20% a Parte_2 Controparte_1 favore del coniuge superstite a fronte di una adeguata istruttoria, tenendo conto in via Parte_1
pagina 5 di 8 principale della durata del matrimonio e di ciascuna delle parti in ossequio al disposto di cui all'art 9 comma 3 della L. 898/1970.
I periodi di cui sopra da attribuirsi a ciascuna delle parti sono stati accertati dal Tribunale sulle base di prove documentali, senza poter tener conto delle allegazioni di parte non supportate da prove, pervenendo ad un calcolo corretto che porta a considerare quanto alla sig.ra , ora di Controparte_1 anni 78 una durata di rapporto coniugale, tenuto conto del periodo di separazione coniugale, che costituisce una fase del rapporto coniugale, fino al divorzio intervenuto il 23.12.2014, di anni 39, mentre quanto alla sig.ra ora di anni 37, di anni 7, periodi calcolati alla data del decesso Parte_3 del coniuge intervenuto il 26.11.2022, senza che sia stato provato il periodo allegato di convivenza prematrimoniale della dal 2010, circostanza peraltro non utile a controbilanciare i periodi. Pt_1
Una volta accertato che è titolare di assegno divorzile, il cui ammontare al momento Controparte_1 del decesso dell'ex coniuge è pari ad € 2500 mensili, deve ritenersi sussistere l'elemento pregiudiziale che consente all'ex coniuge di vantare il diritto alla pensione di reversibilità.
Ai fini dell'accertamento della ripartizione delle rispettive quote di reversibilità la circostanza fattuale della considerevole diversa durata dei due matrimoni resta preminente anche in rapporto alla valutazione degli ulteriori elementi emersi in fase di istruttoria, quali: le rispettive condizioni economiche delle parti in causa, tenuto conto del fatto che la sig.ra CP_1 percepisce una pensione di € 940,00 circa mensili, oltre ad € 715 mensili di reversibilità della pensione svizzera dell'ex marito e vive in alloggio in locazione al canone trimestrale di € 2.625, mentre la sig.ra
, risulta aver percepito un reddito lordo di € 14300 per l'anno 2024 e € 5306,00 per l'anno Pt_1
2023 e ha allegato di percepire ora un reddito lordo mensile di € 442,29, è ancora giovane e dotata di capacità lavorativa.
La capacità lavorativa della sig.ra va considerata sussistere nonostante il referto Parte_1 CP_2
26.6.2025 che certifica una percentuale di invalidità del 46%, considerato che può anche accedere al lavoro in forza delle norme che regolamentano il collocamento mirato.
Pertanto ponendo a raffronto tutti questi elementi, escludendo la sussistenza dello stato di bisogno del coniuge superstite, si deve pervenire ad un accertamento di evidente prevalenza della durata del rapporto matrimoniale con conseguente contributo assistenziale di ciascun coniuge rispetto al sig.
, che se può di fatto ritenersi stato più oneroso per la sig.ra , che ha Parte_2 Pt_1 convissuto con il marito nell'ultimo tratto di vita, non si può trascurare la decisiva maggior durata del matrimonio precedente.
pagina 6 di 8 La ripartizione operata dal Tribunale di Como, volta ad attribuire alla sig.ra l'80% ed Controparte_1 alla sig.ra il 20%, si presenta equa e conforme ai principi di legge ed a quelli fissati dalla Parte_1 costante giurisprudenza della Suprema Corte, tra cui infra:
Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, n.25656: “la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, oltre che ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso”;
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2021, n.26284 “Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, in materia di assegnazione delle quote della pensione di reversibilità a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali”.
La sentenza appellata ha pronunciato circa la ripartizione delle quote di reversibilità rispetto alla pensione indiretta del de cuius e pertanto la pronuncia è riferibile anche alla pensione di vecchiaia a CP_ carico Gestione Autonomi Cat erogabile da ai superstiti. Per_1
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art 96 cpc di parte appellante.
Stante il rigetto dell'appello proposto, deve essere disposta a carico di la soccombenza Parte_1 alle spese di lite del secondo grado a favore di nella misura liquidata in dispositivo in Controparte_1 conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014 come aggiornate al 2022, con applicazione della riduzione ai sensi dell'art 4 co.4.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Como n. 11/2025– emessa nella causa civile n. 1311/2023 R.G. il 17.1.2025, depositata il 28.1.2025, avente ad oggetto domanda di ripartizione quote di reversibilità ex art 9 L.
898/70 così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado liquidate in € Parte_1 Controparte_1
2.786,00, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta.
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante
Così deciso nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
pagina 8 di 8