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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8718/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da nata a [...] in data [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dalle Avv.te Claudia Cattani e Michela Marcacci, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Alto Reno Terme (BO), piazza Mons. Augusto Smeraldi n. 4 – Porretta Terme RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Grande e Marco Sciascio, e domiciliato presso il loro studio Bologna, via Ugo Lenzi n. 1 RESISTENTE
***** OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli nati fuori da matrimonio.
***** CONCLUSIONI La ricorrente e il resistente hanno concluso come da note scritte di p.c. depositate rispettivamente in data 18 aprile e 15 aprile 2025.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale more uxorio iniziata nel 2006 e terminata nel 2017. Dall'unione è nato , il [...]. R_
Il Tribunale di Bologna, in accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con decreto n. 1107/18 del 1° febbraio 2018: pagina 1 di 11 - ha affidato a entrambi i genitori in forma condivisa;
R_
- lo ha collocato presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale;
- ha previsto che, salvi diversi accordi, il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio: a settimane alternate, dal sabato alle 9,00 alla domenica alle 20,00, nelle giornate di lunedì e giovedì con pernottamento nelle settimane in cui lo ha con sé nel weekend e in quelle di lunedì e venerdì con pernottamento nelle altre, sette giorni nelle vacanze natalizie, tre in quelle pasquali e due settimane anche non consecutive in estate;
- ha posto a carico del signor un contributo di 200,00 euro mensili, CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con successivo decreto 1491/20 del 25 febbraio 2020, detto Tribunale, a parziale modifica del menzionato provvedimento, ha ampliato il calendario di permanenza del figlio presso il padre, stabilendo che a fine settimana alternati stia con lui dal R_ sabato alle 10,00 al lunedì mattina con accompagnamento a scuola a carico del medesimo genitore e ha ridotto l'entità dell'assegno di mantenimento a 100,00 euro mensili.
2. Con ricorso depositato il 29 giugno 2023 la signora a esposto che Parte_1
le ha confidato di non volere più stare con il signor poiché lo teme R_ CP_1
a causa delle severe punizioni a cui viene sottoposto. Ha domandato che venga sentito il minore (capace di discernere, anche se infradodicenne) e sia disposta C.T.U. per verificare le condizioni del bambino e le capacità genitoriali del padre e della madre, nonché che, all'esito, sia modificato il regime di visita prevedendo che gli incontri con il figlio si svolgano in modalità protetta e sia rideterminato il contributo di mantenimento. Si è costituito in giudizio , il quale ha integralmente Controparte_1 contestato le allegazioni di controparte e ha dichiarato di essere determinato a recuperare il rapporto con anche avvalendosi della collaborazione dei servizi sociali. Ha R_ domandato che vengano ripristinati con urgenza gli incontri tra lui e e, nel R_ merito, che venga confermato il contenuto del decreto n. 1491/20 del Tribunale di Bologna. Nell'udienza del 14 novembre 2023 sono state sentite le parti, le quali hanno confermato e precisato il contenuto dei rispettivi atti. Con ordinanza del 17 novembre 2023 la Giudice ha parzialmente modificato il decreto del Tribunale di Bologna n. 1491/20 del 25 febbraio 2020 e in particolare:
- ha disposto che incontri alla presenza di un Controparte_1 R_ operatore dei servizi sociali una volta alla settimana, con facoltà per i servizi stessi di modificare le modalità, la frequenza e la durata delle visite a seconda del loro esito, nonché eventualmente di sospenderle se pregiudizievoli per il minore;
- con decorso dalla data di deposito del ricorso ha posto a carico del padre l'obbligo di pagare alla signora er il mantenimento del figlio un contributo mensile Parte_1 di 300,00 euro;
pagina 2 di 11 - ha confermato per il resto il decreto del Tribunale di Bologna n. 1491/20 del 25 febbraio 2020;
- ha invitato le parti a intraprendere con la massima celerità un percorso di mediazione;
- ha dato mandato ai servizi sociali di redigere una relazione di aggiornamento per dare conto delle condizioni personali, familiari, sociali e scolastiche di e R_ dell'andamento delle visite con il padre. Con le proprie note di p.c. depositate il 18 aprile 2025 la ricorrente ha domandato che:
- sia revocato il calendario delle visite paterne disposto dal Tribunale di Bologna con i decreti nn. 1107/18 e 1491/20;
- sia adottato ogni più opportuno provvedimento finalizzato ad una graduale ripresa del rapporto padre-figlio in conformità alle indicazioni date dal servizio sociale di concerto con la psicoterapeuta;
- sia posto a carico del resistente l'obbligo di versarle per il mantenimento ordinario di un contributo mensile di 300,00 euro;
R_
- sia confermato, per il resto, quanto stabilito dai decreti in parola. Con le proprie note di p.c. depositate il 15 aprile 2025 il resistente ha chiesto che:
- siano confermate, quanto alle sue visite, le statuizioni provvisorie adottate dalla Giudice istruttrice ex art. 473 bis.22 c.p.c. o siano adottate le misure ritenute più idonee per la ripresa degli incontri con;
R_
- sia posto a proprio carico un contributo mensile di € 300,00 per il mantenimento ordinario del figlio;
- sia confermato, per il resto, quanto stabilito dai decreti del Tribunale di Bologna nn. 1107/18 e 1491/20. All'udienza del 19 giugno 2025 la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto, pur avendo ricevuto in data 30 giugno 2023 la comunicazione del deposito dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Pertanto, la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di procedere.
3. I servizi sociali hanno redatto varie relazioni sulle condizioni personali, familiari e sociali del minore.
pagina 3 di 11 3a. In particolare, con la relazione depositata il 13 novembre 2023, hanno evidenziato che:
- si presenta come un bambino “posato, riflessivo, capace di sostenere R_ conversazioni con figure adulte e di definire i propri stati d'animo con termini appropriati”; ha motivato il suo rifiuto di incontrare il padre “con la descrizione di comportamenti che lo imbarazzano e lo intimoriscono” e riferendo che l'uomo “si arrabbia troppo e in un modo che lo fa stare male”;
- dopo un incontro nel giugno 2023 (che non ha avuto buon esito in quanto il signor avrebbe utilizzato tutto il tempo a disposizione per recriminare e per CP_1 rimproverare il figlio, senza interessarsi realmente del suo stato d'animo e delle ragioni del suo comportamento), non ha più voluto incontrare il padre;
R_
- nonostante questo, il minore ha dichiarato fin da subito che desidera “riprendere i rapporti con il padre, perché ha anche tanti bei ricordi dei momenti passati insieme” e gli manca;
ha affermato che gli piacerebbe ricominciare prima a sentirlo per riprendere confidenza e poi in seguito provare a incontrarlo nuovamente;
- hanno organizzato un incontro tra il signor e , che tuttavia CP_1 R_ non ha avuto buon esito. Hanno osservato che -sebbene inizialmente sembrassero esserci i presupposti per la graduale ripresa dei rapporti padre/figlio, sia per il desiderio espresso dal minore, sia per le dichiarazioni della madre, la quale, pur ammettendo di essere preoccupata per le caratteristiche temperamentali del resistente, ha affermato con convinzione di avere sempre cercato di favorire la ripresa della relazioni tra il signor e CP_1 R_
e di essere tuttora intenzionata a farlo- sono emersi i seguenti elementi ostativi:
“-la posizione di entrambe le figure genitoriali è connotata da un reciproco disprezzo e da risentimenti rispetto al passato. D'altra parte, emerge in modo evidente una accentuata diversità tra i due genitori su vari piani, che ha certamente inciso sulla qualità della relazione: entrambi, infatti, l'hanno definita molto difficile fin dall'inizio.
- Questa polarizzazione è amplificata dalla presenza dei nonni, molto coinvolti e presenti nella vita di : i nonni materni sono ancora più netti della figlia nel R_ raccontare il disagio del nipote rispetto al padre e a dichiarare che le modalità di espressione della rabbia del sig. sono molto accentuate e richiederebbero CP_1 un percorso di aiuto.
- La nonna paterna, per contro, nell'esprimere il suo punto di vista, si sofferma molto sulla presenza eccessiva dei nonni materni nella vita di e sulla R_ convinzione che questo contribuisca a consolidare l'esclusione del padre e l'impostazione di modalità educative eccessivamente morbide e gratificanti nei confronti del nipote, a suo parere dannose per la sua crescita. Sollecitata ad esprimere una sua valutazione rispetto alle modalità di espressione della rabbia del figlio, non evidenzia particolari problematiche, sottolinea invece i suoi pregi come uomo e come padre.
- esprime con autenticità il suo malessere rispetto ad alcuni atteggiamenti R_ del padre, anche se le soluzioni che propone (rimandare gli incontri, continuare le pagina 4 di 11 telefonate) sembrano il frutto di elaborazioni avvenute con le figure adulte di riferimento. Sollecitato dalla scrivente a proposte di incontro con il padre, sembra accoglierle positivamente, salvo poi affermare, successivamente, di averlo fatto sentendosi un po' costretto. Dall'eco-mappa disegnata dal minore si osserva che comunque il padre, pur essendo collocato in posizione lievemente più distante rispetto alla madre e ai nonni, che rappresentano i principali punti di riferimento, è inserito nel cerchio di vita di e che la relazione c'è, pur essendo definita un po' positiva un R_ po' negativa”. Hanno concluso che:
- la rilevata forte ostilità tra le figure genitoriali costituisce certamente un ostacolo per un eventuale percorso di mediazione familiare, che sarebbe necessario;
- un iter di sostegno alla genitorialità potrebbe giovare al signor per CP_1 osservare con maggiore lucidità e senso critico le proprie reazioni e i propri comportamenti e riuscire ad acquisire modalità comunicative più attente ed efficaci nei confronti di;
R_
- una terapia di supporto potrebbe essere utile anche al minore per riuscire a elaborare i vissuti negativi riferiti alla figura paterna e a individuare i percorsi più opportuni per un riavvicinamento. 3b. Con la relazione di aggiornamento depositata il 20 febbraio 2024 i servizi sociali hanno rappresentato che:
- nel gennaio 2024 ha intrapreso un percorso psicoterapeutico come da lui R_ stesso richiesto;
- nello stesso periodo è iniziato l'iter di mediazione familiare con la dott.ssa CP_2
[...]
- il signor , su consiglio della mediatrice e dei servizi, ha iniziato un CP_1 percorso di supporto psicologico per poter essere sostenuto nella relazione con il figlio;
- il 12 gennaio 2024 sono iniziati gli incontri protetti fra e il padre, durante i R_ quali il minore -specialmente grazie alla presenza dell'educatrice, per lui molto rassicurante- è apparso generalmente sereno e positivo rispetto alla prospettiva di poter rivedere il padre ogni settimana, nonostante permanga un imbarazzo di fondo nella relazione fra i due, ragione per la quale il figlio si è mostrato ancora titubante rispetto alla possibilità di liberalizzare le visite. I servizi hanno quindi concluso affermando la necessità di una graduale sperimentazione di occasioni di incontro libero tra il signor e , CP_1 R_ prevedendo una graduale uscita di scena dell'educatrice, con monitoraggio costante del vissuto del minore, favorito da un raccordo con la psicoterapeuta. 3c. Con la successiva relazione di aggiornamento depositata il 14 agosto 2024 i servizi sociali hanno evidenziato che:
- nel marzo 2024 si è svolto un incontro protetto nell'ambito del quale il clima relazionale tra padre e figlio è parso spontaneo e sereno, la comunicazione tra loro è stata ricca, è stato sorridente e il padre lo ha fatto ridere ricordando esperienze R_ passate comuni;
pagina 5 di 11 - alla luce del buon andamento dei colloqui svolti in forma protetta, il minore ha dapprima accettato di liberalizzare parzialmente i tre incontri successivi e successivamente ha acconsentito “senza esitazione” a rivedere il padre liberamente, concordando con lui un calendario di frequentazione settimanale che, per volontà di tutte le parti compresa la madre, è stato via via ampliato sino a prevedere un pernottamento nella notte tra l'1 e il 2 giugno 2024;
- data la positiva reazione di rispetto alla ripresa delle frequentazioni libere R_ con il padre, quest'ultimo ha proposto di portare con sé il figlio in Sicilia per una vacanza estiva, accettando di viaggiare in auto anziché in aereo per via dei timori del figlio in ordine all'utilizzo di tale mezzo di trasporto;
- tuttavia, il ragazzino, appresa la notizia di un'eruzione dell'Etna, nonostante le rassicurazioni di entrambi i genitori, ha chiesto al padre di cambiare destinazione e ha confermato di non voler partire per la Sicilia;
- la signora ha quindi telefonato al resistente “con l'obiettivo di Parte_1 cercare insieme una strategia per affrontare la situazione, ma [ha] avuto una risposta risentita e rancorosa, densa di offese e recriminazioni, in quanto il sig. CP_1 riteneva che si stesse rifiutando di andare in vacanza con lui per via della R_ manipolazione agita da lei e dai genitori. La signora, molto risentita per la reazione aggressiva dell'ex compagno, [ha affermato] che probabilmente aveva preso in giro tutti e che in realtà non era cambiato”;
- successivamente, , in un colloquio con i servizi sociali, ha riferito di essere R_ deluso dalla reazione nuovamente aggressiva del padre, che si è molto arrabbiato e ha usato toni che gli hanno fatto pensare che non fosse affatto cambiato;
- dalla netta posizione di è scaturito un forte irrigidimento del signor R_
, il quale, in colloquio con i servizi, ha dichiarato “di non sentirsela più di CP_1 sostenere questa dinamica, nella quale si vede sempre sottoposto a giudizio e impossibilitato ad agire realmente il suo ruolo educativo. Non ha quindi accettato né la proposta di un incontro con né la proposta di un incontro con la madre”. R_
I servizi sociali, con la relazione in parola, hanno quindi concluso nei seguenti termini:
“I percorsi di cura e di mediazione attivati e l'equipe allargata proposta dalla mediatrice […] hanno consentito una virata dal ristagno della situazione di blocco che si era determinata a partire dall'aprile 2023, avviando processi virtuosi che in breve tempo sembravano aver ripristinato le condizioni necessarie a una normale ripresa dei rapporti tra padre e figlio. In realtà, l'improvviso irrigidimento di rispetto alla vacanza in Sicilia ha R_ riproposto le dinamiche che determinarono l'interruzione della frequentazione padre- figlio: non vuole riprendere a vedere il padre per paura delle sue reazioni che R_ potrebbero farlo stare male, la madre si attiva in modo protettivo verso il figlio e ripropone la sfiducia verso la figura paterna, giudicandola incapace di gestire la relazione educativa, il padre si dichiara stremato dalla continua sottoposizione a giudizio, ritiene di aver già fatto tutto quello che poteva per ravvicinarsi a e di R_
pagina 6 di 11 rinunciare, a questo punto, alla sua paternità, convinto che giochi un ruolo determinate la manipolazione materna, allargata anche ai nonni”. Hanno conclusivamente suggerito la prosecuzione dei percorsi attivati (supporto psicoterapeutico per e percorso di mediazione familiare/coordinazione R_ genitoriale). Per tale ragione, la Giudice istruttrice, con ordinanza resa a verbale all'udienza del 12 settembre 2024, ha dato mandato ai servizi di:
- proseguire il percorso di sostegno psicologico in favore del minore;
- proseguire l'intervento avviato con i genitori;
- avviare gli incontri tra figlio e padre, inizialmente con modalità protetta, salvo poi liberalizzarli se ci saranno le condizioni nell'interesse del minore. 3d. Con l'ultima relazione di aggiornamento depositata il 23 dicembre 2024 i servizi sociali hanno rappresentato che:
- il 12 settembre 2024 hanno svolto un colloquio con i genitori nell'ambito del quale sono riemerse le medesime dinamiche conflittuali che sembravano essersi interrotte prima della vicenda legata alla proposta del padre di portare TE con sé in Sicilia per una vacanza;
- durante il medesimo colloquio i genitori hanno raccontato un episodio accaduto pochi giorni prima: e la madre, di domenica mattina, avevano deciso di andare a R_ salutare degli amici al campo da calcio. Quando sono scesi dall'auto si sono accorti che era presente il signor e , appena lo ha avvistato, si è nascosto nella CP_1 R_ vettura e non ha accettato di vederlo, nonostante gli incoraggiamenti materni. Sicché, per non imbarazzare il figlio, il padre ha deciso di lasciare il campo;
- in data 14 novembre 2024 hanno organizzato un colloquio tra il resistente e il figlio, alla presenza di un operatore: “ era visibilmente preoccupato ma è R_ comunque riuscito ad esprimersi e a dire chiaramente che non intendeva più incontrare il padre. […] Messo di fronte al fatto di aver dato molto più peso ad una unica telefonata piuttosto che a tanti momenti, negli ultimi due mesi, in cui il padre ha avuto un atteggiamento positivo, non ha voluto approfondire l'analisi e ha dichiarato con decisione che, per evitare di stare male, preferisce rinunciare agli incontri con il padre”;
- il signor , dal canto suo, “ha preso atto, ha ribadito più volte di CP_1 accettare questa sua posizione e di rimanere sempre disponibile, quando cambierà idea”. Hanno conclusivamente indicato come necessari:
- il mantenimento di una comunicazione continua tra i genitori sui passaggi essenziali della vita di;
R_
- il mantenimento di un atteggiamento di costante interessamento del padre (nonché della rete parentale paterna) verso il minore, tramite messaggi o lettere, che dovrebbero essere sistematici, non troppo frequenti né richiestivi, ma orientati a trasmettere l'idea della presenza e dell'apertura al dialogo;
pagina 7 di 11 - un orientamento di entrambi i genitori (e delle relative reti parentali) a concedersi reciproca fiducia. 3e. Unitamente alla relazione di aggiornamento dei servizi sociali da ultimo ripercorsa, è stata depositata anche la relazione psicologica della dott.ssa Per_2 nella quale è stato evidenziato quanto segue:
[...]
“- esprime un legame stabile con la madre, di fiducia e dialogo aperto;
R_
- rispetto al padre, dopo una fase di ripresa delle relazioni, descritta da R_ stesso come fase positiva e costruttiva, in agosto ha deciso di interrompere R_ bruscamente completamente la frequentazione del padre. Su questa scelta, R_ appare assolutamente non disponibile a modificare l'orientamento, con una posizione che è apparsa da agosto ad oggi rigida e irremovibile. Con notevole forza e persistenza,
ribadisce che la rabbia e la delusione che prova (dovuta a suo dire ad R_ un'espressione di rabbia avvenuta telefonicamente) non sono superabili in questo momento, che le aspettative di cambiamento del padre sono state completamente disattese -sempre secondo il suo punto di vista- e che le reazioni emotive del papà lo mettono in uno stato di agitazione intollerabile. Alle verbalizzazioni del minore, si accompagna una coerente componente non verbale che rinforza quanto espresso a voce.
[…] oppone una strenua opposizione e ribadisce che non se la sente R_ assolutamente nemmeno di pensare ad una ripresa minima dei rapporti”.
La dott.ssa a conclusivamente osservato: Per_2
“Ritengo inevitabile e necessario in questo momento dare tempo a , senza forzare R_ oggi la ripresa dei rapporti con il padre: le condizioni attuali sembrano proibire anche solo l'immaginazione di un incontro sicuro in termini emotivi e il rischio è quello di venire per percepiti come agenti persecutori. Oltre a preservarlo dall'assistere a dirette espressioni di scontro e/o dura critica di un (o altro parente) verso l'altro genitore, risulta pure di cruciale importanza evitare critiche o espressioni indirette di disistima verso l'altro genitore che il bambino potrebbe comunque percepire. Si ritiene altresì importante continuare a mantenere vivi: fondamentali, senza i quali si potrebbe pregiudicare in modo definitivo la possibilità per di ri-allacciare una relazione R_ col padre in futuro, per i quali sarebbe importante lo sforzo di entrambi i genitori:
- salvaguardare un canale di contatto padre figlio nella misura attualmente possibile per entrambi: mantenere attiva una paternità seppur esercitata a distanza
[…]. È fondamentale che riceva messaggi di interesse dal padre, pur se in R_ questa fase non risponde, quindi è importante che il padre si attivi per mantenere aperto un canale di ricerca nonostante il silenzio del figlio in questo momento […].
- mantenere uno scambio di informazioni e aggiornamenti della madre verso il padre, anche tramite mail o messaggi telefonici […]”.
4. Tanto premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte all'esame del Tribunale. 4a. La decisione relativa alla modifica del vigente regime delle visite tra il signor e deve necessariamente tenere conto della ferma volontà di CP_1 R_
pagina 8 di 11 quest'ultimo di non volere più intrattenere -almeno allo stato- alcun rapporto con il primo, volontà che è nitidamente emersa durante gli ultimi incontri organizzati dai servizi sociali. Ciò vale a prescindere da ogni valutazione in ordine alla ponderatezza delle scelte espresse dal minore, dal momento che non appare opportuno che il Tribunale imponga coattivamente incontri tra e il genitore non allocatario. R_
L'unica strada concretamente percorribile appare dunque quella indicata nelle relazioni del servizio sociale e della psicologa che ha seguito il ragazzino, ovverosia:
- il rispetto della volontà del medesimo di non intrattenere relazioni con il padre;
- il mantenimento da parte del signor , anche a fronte del perdurante CP_1 irrigidimento di , della sua presenza nella vita del minore, anche a distanza, per R_ fargli percepire -per quanto possibile- la propria costante e sempre viva disponibilità alla ripresa di un rapporto pieno ed effettivo;
- il mantenimento di canali di dialogo tra i genitori e le rispettive reti parentali volte al reciproco aggiornamento e coinvolgimento nelle scelte che riguardano . R_
Ciò, sul piano giurisdizionale, si traduce nella necessità di disporre che
[...]
possa vedere il figlio in forma protetta e con cadenza CP_1 R_ quindicinale, con contestuale attribuzione ai servizi sociali della facoltà di modificare le modalità degli incontri, di aumentarne la frequenza e la durata, nonché di sospenderli se disturbanti, in ogni caso tenendo conto degli interessi e soprattutto della volontà del minore. 4b. Per quanto riguarda la domanda di modifica del contributo a carico del genitore non collocatario per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Orbene, la signora Parte_1
- lavora come educatrice per la cooperativa “Libertas”;
- per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023 ha percepito redditi annui netti rispettivamente di 10.626,00 euro (885,99 al mese), di 12.331,00 euro (1.028 al mese) e di euro 16.720,00 (1.393,00 al mese);
- con contratto del 30 giugno 2021 ha acquistato la quota dell'ex compagno di quella che fu la casa familiare per l'importo di 79.741,25 euro, da pagare con accollo del mutuo stipulato con “Banco B.P.M. s.p.a.”, le cui rate mensili ammontano attualmente a circa 950,00 euro. Dal canto suo, il signor : CP_1
- lavora come odontotecnico;
- per gli anni di imposta 2019 (rilevante in quanto periodo di riferimento rispetto al decreto del 2020), 2021, 2022 e 2023 ha dichiarato redditi netti ammontanti a 9.330,00 (7.77,00 mensili), a 9.842,00 (820,00 mensili), a 13.009,00 (1.084,00 mensili) e a 11.843,00 (987,00 mensili);
- ha dichiarato, ma non documentato, che attualmente si riconosce un emolumento di pagina 9 di 11 1.200,00 euro mensili;
- il 21 dicembre 2018 ha acquistato un appartamento a Bentivoglio (BO) al prezzo di 90.000,00 euro che ha pagato in parte versando 5.000,00 euro al rogito e che, per la restante parte, pagherà in 85 rate di 600,00 euro l'una (l'ultima delle quali a dicembre 2025) e una finale, a gennaio 2026, di 33.400,00 euro che ha dichiarato di dover rifinanziare;
Tenuto conto delle attuali condizioni economiche delle parti e del fatto che il padre, a differenza che in passato, non contribuirà in via diretta al mantenimento di , R_ appare congruo prevedere che il signor corrisponda alla madre un CP_1 contributo di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate in quanto, se è vero - come sostiene parte ricorrente nei propri scritti conclusionali- che la medesima ha dovuto intraprendere l'iniziativa giudiziale perché il signor pretendeva di CP_1 vedere il figlio, nonostante le difficoltà dal medesimo espresse, secondo quanto disposto dal Tribunale di Bologna con i decreti nn. 1107/18 e 1491/20, è però altrettanto da considerare che:
- è legittimo e anzi doveroso che i genitori si sforzino per rispettare i provvedimenti assunti dal Tribunale per regolare le visite del genitore non allocatario sino alla modifica dei medesimi, modifica che deve necessariamente avvenire nelle forme di cui agli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.29 c.p.c.;
- l'attivazione del presente procedimento e la collaborante partecipazione di entrambi i genitori ai percorsi suggeriti dai servizi sociali hanno costituito un'importante occasione per consentire il ravvicinamento fra e il padre;
tentativo che, almeno R_ fino all'estate 2024, ha dato riscontri positivi, salvo poi arrestarsi bruscamente e imprevedibilmente per il riaffioramento delle incomprensioni fra i due. La decisione sulla modifica del contributo paterno per il mantenimento ordinario del figlio è meramente conseguente all'esito del menzionato tentativo di ripresa dei rapporti fra padre e figlio e, ad ogni modo, le richieste presentate dalle parti sul punto in sede di p.c. risultano congruenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, a parziale modifica dei decreti del tribunale di Bologna nn. 1107/18 e 1491/20,
1) dispone che possa vedere il figlio in forma protetta e Controparte_1 R_ con cadenza quindicinale, attribuendo ai servizi sociali la facoltà di modificare le modalità degli incontri, di aumentarne la frequenza e la durata, nonché di sospenderli se disturbanti, sempre tenendo conto degli interessi e della volontà del minore;
2) pone a carico di , con decorrenza dalla data di deposito del Controparte_1 ricorso, l'obbligo di versare a nel rispetto dei tempi e delle Parte_1 modalità stabiliti nel decreto del Tribunale di Bologna n. 1491/20, la somma di 300,00 euro mensili, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
pagina 10 di 11 3) conferma per il resto i menzionati decreti;
4) compensa integralmente le spese del presente procedimento. Bologna, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, tenuta il 25 giugno 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da nata a [...] in data [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dalle Avv.te Claudia Cattani e Michela Marcacci, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Alto Reno Terme (BO), piazza Mons. Augusto Smeraldi n. 4 – Porretta Terme RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Grande e Marco Sciascio, e domiciliato presso il loro studio Bologna, via Ugo Lenzi n. 1 RESISTENTE
***** OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli nati fuori da matrimonio.
***** CONCLUSIONI La ricorrente e il resistente hanno concluso come da note scritte di p.c. depositate rispettivamente in data 18 aprile e 15 aprile 2025.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale more uxorio iniziata nel 2006 e terminata nel 2017. Dall'unione è nato , il [...]. R_
Il Tribunale di Bologna, in accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con decreto n. 1107/18 del 1° febbraio 2018: pagina 1 di 11 - ha affidato a entrambi i genitori in forma condivisa;
R_
- lo ha collocato presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale;
- ha previsto che, salvi diversi accordi, il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio: a settimane alternate, dal sabato alle 9,00 alla domenica alle 20,00, nelle giornate di lunedì e giovedì con pernottamento nelle settimane in cui lo ha con sé nel weekend e in quelle di lunedì e venerdì con pernottamento nelle altre, sette giorni nelle vacanze natalizie, tre in quelle pasquali e due settimane anche non consecutive in estate;
- ha posto a carico del signor un contributo di 200,00 euro mensili, CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con successivo decreto 1491/20 del 25 febbraio 2020, detto Tribunale, a parziale modifica del menzionato provvedimento, ha ampliato il calendario di permanenza del figlio presso il padre, stabilendo che a fine settimana alternati stia con lui dal R_ sabato alle 10,00 al lunedì mattina con accompagnamento a scuola a carico del medesimo genitore e ha ridotto l'entità dell'assegno di mantenimento a 100,00 euro mensili.
2. Con ricorso depositato il 29 giugno 2023 la signora a esposto che Parte_1
le ha confidato di non volere più stare con il signor poiché lo teme R_ CP_1
a causa delle severe punizioni a cui viene sottoposto. Ha domandato che venga sentito il minore (capace di discernere, anche se infradodicenne) e sia disposta C.T.U. per verificare le condizioni del bambino e le capacità genitoriali del padre e della madre, nonché che, all'esito, sia modificato il regime di visita prevedendo che gli incontri con il figlio si svolgano in modalità protetta e sia rideterminato il contributo di mantenimento. Si è costituito in giudizio , il quale ha integralmente Controparte_1 contestato le allegazioni di controparte e ha dichiarato di essere determinato a recuperare il rapporto con anche avvalendosi della collaborazione dei servizi sociali. Ha R_ domandato che vengano ripristinati con urgenza gli incontri tra lui e e, nel R_ merito, che venga confermato il contenuto del decreto n. 1491/20 del Tribunale di Bologna. Nell'udienza del 14 novembre 2023 sono state sentite le parti, le quali hanno confermato e precisato il contenuto dei rispettivi atti. Con ordinanza del 17 novembre 2023 la Giudice ha parzialmente modificato il decreto del Tribunale di Bologna n. 1491/20 del 25 febbraio 2020 e in particolare:
- ha disposto che incontri alla presenza di un Controparte_1 R_ operatore dei servizi sociali una volta alla settimana, con facoltà per i servizi stessi di modificare le modalità, la frequenza e la durata delle visite a seconda del loro esito, nonché eventualmente di sospenderle se pregiudizievoli per il minore;
- con decorso dalla data di deposito del ricorso ha posto a carico del padre l'obbligo di pagare alla signora er il mantenimento del figlio un contributo mensile Parte_1 di 300,00 euro;
pagina 2 di 11 - ha confermato per il resto il decreto del Tribunale di Bologna n. 1491/20 del 25 febbraio 2020;
- ha invitato le parti a intraprendere con la massima celerità un percorso di mediazione;
- ha dato mandato ai servizi sociali di redigere una relazione di aggiornamento per dare conto delle condizioni personali, familiari, sociali e scolastiche di e R_ dell'andamento delle visite con il padre. Con le proprie note di p.c. depositate il 18 aprile 2025 la ricorrente ha domandato che:
- sia revocato il calendario delle visite paterne disposto dal Tribunale di Bologna con i decreti nn. 1107/18 e 1491/20;
- sia adottato ogni più opportuno provvedimento finalizzato ad una graduale ripresa del rapporto padre-figlio in conformità alle indicazioni date dal servizio sociale di concerto con la psicoterapeuta;
- sia posto a carico del resistente l'obbligo di versarle per il mantenimento ordinario di un contributo mensile di 300,00 euro;
R_
- sia confermato, per il resto, quanto stabilito dai decreti in parola. Con le proprie note di p.c. depositate il 15 aprile 2025 il resistente ha chiesto che:
- siano confermate, quanto alle sue visite, le statuizioni provvisorie adottate dalla Giudice istruttrice ex art. 473 bis.22 c.p.c. o siano adottate le misure ritenute più idonee per la ripresa degli incontri con;
R_
- sia posto a proprio carico un contributo mensile di € 300,00 per il mantenimento ordinario del figlio;
- sia confermato, per il resto, quanto stabilito dai decreti del Tribunale di Bologna nn. 1107/18 e 1491/20. All'udienza del 19 giugno 2025 la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto, pur avendo ricevuto in data 30 giugno 2023 la comunicazione del deposito dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Pertanto, la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di procedere.
3. I servizi sociali hanno redatto varie relazioni sulle condizioni personali, familiari e sociali del minore.
pagina 3 di 11 3a. In particolare, con la relazione depositata il 13 novembre 2023, hanno evidenziato che:
- si presenta come un bambino “posato, riflessivo, capace di sostenere R_ conversazioni con figure adulte e di definire i propri stati d'animo con termini appropriati”; ha motivato il suo rifiuto di incontrare il padre “con la descrizione di comportamenti che lo imbarazzano e lo intimoriscono” e riferendo che l'uomo “si arrabbia troppo e in un modo che lo fa stare male”;
- dopo un incontro nel giugno 2023 (che non ha avuto buon esito in quanto il signor avrebbe utilizzato tutto il tempo a disposizione per recriminare e per CP_1 rimproverare il figlio, senza interessarsi realmente del suo stato d'animo e delle ragioni del suo comportamento), non ha più voluto incontrare il padre;
R_
- nonostante questo, il minore ha dichiarato fin da subito che desidera “riprendere i rapporti con il padre, perché ha anche tanti bei ricordi dei momenti passati insieme” e gli manca;
ha affermato che gli piacerebbe ricominciare prima a sentirlo per riprendere confidenza e poi in seguito provare a incontrarlo nuovamente;
- hanno organizzato un incontro tra il signor e , che tuttavia CP_1 R_ non ha avuto buon esito. Hanno osservato che -sebbene inizialmente sembrassero esserci i presupposti per la graduale ripresa dei rapporti padre/figlio, sia per il desiderio espresso dal minore, sia per le dichiarazioni della madre, la quale, pur ammettendo di essere preoccupata per le caratteristiche temperamentali del resistente, ha affermato con convinzione di avere sempre cercato di favorire la ripresa della relazioni tra il signor e CP_1 R_
e di essere tuttora intenzionata a farlo- sono emersi i seguenti elementi ostativi:
“-la posizione di entrambe le figure genitoriali è connotata da un reciproco disprezzo e da risentimenti rispetto al passato. D'altra parte, emerge in modo evidente una accentuata diversità tra i due genitori su vari piani, che ha certamente inciso sulla qualità della relazione: entrambi, infatti, l'hanno definita molto difficile fin dall'inizio.
- Questa polarizzazione è amplificata dalla presenza dei nonni, molto coinvolti e presenti nella vita di : i nonni materni sono ancora più netti della figlia nel R_ raccontare il disagio del nipote rispetto al padre e a dichiarare che le modalità di espressione della rabbia del sig. sono molto accentuate e richiederebbero CP_1 un percorso di aiuto.
- La nonna paterna, per contro, nell'esprimere il suo punto di vista, si sofferma molto sulla presenza eccessiva dei nonni materni nella vita di e sulla R_ convinzione che questo contribuisca a consolidare l'esclusione del padre e l'impostazione di modalità educative eccessivamente morbide e gratificanti nei confronti del nipote, a suo parere dannose per la sua crescita. Sollecitata ad esprimere una sua valutazione rispetto alle modalità di espressione della rabbia del figlio, non evidenzia particolari problematiche, sottolinea invece i suoi pregi come uomo e come padre.
- esprime con autenticità il suo malessere rispetto ad alcuni atteggiamenti R_ del padre, anche se le soluzioni che propone (rimandare gli incontri, continuare le pagina 4 di 11 telefonate) sembrano il frutto di elaborazioni avvenute con le figure adulte di riferimento. Sollecitato dalla scrivente a proposte di incontro con il padre, sembra accoglierle positivamente, salvo poi affermare, successivamente, di averlo fatto sentendosi un po' costretto. Dall'eco-mappa disegnata dal minore si osserva che comunque il padre, pur essendo collocato in posizione lievemente più distante rispetto alla madre e ai nonni, che rappresentano i principali punti di riferimento, è inserito nel cerchio di vita di e che la relazione c'è, pur essendo definita un po' positiva un R_ po' negativa”. Hanno concluso che:
- la rilevata forte ostilità tra le figure genitoriali costituisce certamente un ostacolo per un eventuale percorso di mediazione familiare, che sarebbe necessario;
- un iter di sostegno alla genitorialità potrebbe giovare al signor per CP_1 osservare con maggiore lucidità e senso critico le proprie reazioni e i propri comportamenti e riuscire ad acquisire modalità comunicative più attente ed efficaci nei confronti di;
R_
- una terapia di supporto potrebbe essere utile anche al minore per riuscire a elaborare i vissuti negativi riferiti alla figura paterna e a individuare i percorsi più opportuni per un riavvicinamento. 3b. Con la relazione di aggiornamento depositata il 20 febbraio 2024 i servizi sociali hanno rappresentato che:
- nel gennaio 2024 ha intrapreso un percorso psicoterapeutico come da lui R_ stesso richiesto;
- nello stesso periodo è iniziato l'iter di mediazione familiare con la dott.ssa CP_2
[...]
- il signor , su consiglio della mediatrice e dei servizi, ha iniziato un CP_1 percorso di supporto psicologico per poter essere sostenuto nella relazione con il figlio;
- il 12 gennaio 2024 sono iniziati gli incontri protetti fra e il padre, durante i R_ quali il minore -specialmente grazie alla presenza dell'educatrice, per lui molto rassicurante- è apparso generalmente sereno e positivo rispetto alla prospettiva di poter rivedere il padre ogni settimana, nonostante permanga un imbarazzo di fondo nella relazione fra i due, ragione per la quale il figlio si è mostrato ancora titubante rispetto alla possibilità di liberalizzare le visite. I servizi hanno quindi concluso affermando la necessità di una graduale sperimentazione di occasioni di incontro libero tra il signor e , CP_1 R_ prevedendo una graduale uscita di scena dell'educatrice, con monitoraggio costante del vissuto del minore, favorito da un raccordo con la psicoterapeuta. 3c. Con la successiva relazione di aggiornamento depositata il 14 agosto 2024 i servizi sociali hanno evidenziato che:
- nel marzo 2024 si è svolto un incontro protetto nell'ambito del quale il clima relazionale tra padre e figlio è parso spontaneo e sereno, la comunicazione tra loro è stata ricca, è stato sorridente e il padre lo ha fatto ridere ricordando esperienze R_ passate comuni;
pagina 5 di 11 - alla luce del buon andamento dei colloqui svolti in forma protetta, il minore ha dapprima accettato di liberalizzare parzialmente i tre incontri successivi e successivamente ha acconsentito “senza esitazione” a rivedere il padre liberamente, concordando con lui un calendario di frequentazione settimanale che, per volontà di tutte le parti compresa la madre, è stato via via ampliato sino a prevedere un pernottamento nella notte tra l'1 e il 2 giugno 2024;
- data la positiva reazione di rispetto alla ripresa delle frequentazioni libere R_ con il padre, quest'ultimo ha proposto di portare con sé il figlio in Sicilia per una vacanza estiva, accettando di viaggiare in auto anziché in aereo per via dei timori del figlio in ordine all'utilizzo di tale mezzo di trasporto;
- tuttavia, il ragazzino, appresa la notizia di un'eruzione dell'Etna, nonostante le rassicurazioni di entrambi i genitori, ha chiesto al padre di cambiare destinazione e ha confermato di non voler partire per la Sicilia;
- la signora ha quindi telefonato al resistente “con l'obiettivo di Parte_1 cercare insieme una strategia per affrontare la situazione, ma [ha] avuto una risposta risentita e rancorosa, densa di offese e recriminazioni, in quanto il sig. CP_1 riteneva che si stesse rifiutando di andare in vacanza con lui per via della R_ manipolazione agita da lei e dai genitori. La signora, molto risentita per la reazione aggressiva dell'ex compagno, [ha affermato] che probabilmente aveva preso in giro tutti e che in realtà non era cambiato”;
- successivamente, , in un colloquio con i servizi sociali, ha riferito di essere R_ deluso dalla reazione nuovamente aggressiva del padre, che si è molto arrabbiato e ha usato toni che gli hanno fatto pensare che non fosse affatto cambiato;
- dalla netta posizione di è scaturito un forte irrigidimento del signor R_
, il quale, in colloquio con i servizi, ha dichiarato “di non sentirsela più di CP_1 sostenere questa dinamica, nella quale si vede sempre sottoposto a giudizio e impossibilitato ad agire realmente il suo ruolo educativo. Non ha quindi accettato né la proposta di un incontro con né la proposta di un incontro con la madre”. R_
I servizi sociali, con la relazione in parola, hanno quindi concluso nei seguenti termini:
“I percorsi di cura e di mediazione attivati e l'equipe allargata proposta dalla mediatrice […] hanno consentito una virata dal ristagno della situazione di blocco che si era determinata a partire dall'aprile 2023, avviando processi virtuosi che in breve tempo sembravano aver ripristinato le condizioni necessarie a una normale ripresa dei rapporti tra padre e figlio. In realtà, l'improvviso irrigidimento di rispetto alla vacanza in Sicilia ha R_ riproposto le dinamiche che determinarono l'interruzione della frequentazione padre- figlio: non vuole riprendere a vedere il padre per paura delle sue reazioni che R_ potrebbero farlo stare male, la madre si attiva in modo protettivo verso il figlio e ripropone la sfiducia verso la figura paterna, giudicandola incapace di gestire la relazione educativa, il padre si dichiara stremato dalla continua sottoposizione a giudizio, ritiene di aver già fatto tutto quello che poteva per ravvicinarsi a e di R_
pagina 6 di 11 rinunciare, a questo punto, alla sua paternità, convinto che giochi un ruolo determinate la manipolazione materna, allargata anche ai nonni”. Hanno conclusivamente suggerito la prosecuzione dei percorsi attivati (supporto psicoterapeutico per e percorso di mediazione familiare/coordinazione R_ genitoriale). Per tale ragione, la Giudice istruttrice, con ordinanza resa a verbale all'udienza del 12 settembre 2024, ha dato mandato ai servizi di:
- proseguire il percorso di sostegno psicologico in favore del minore;
- proseguire l'intervento avviato con i genitori;
- avviare gli incontri tra figlio e padre, inizialmente con modalità protetta, salvo poi liberalizzarli se ci saranno le condizioni nell'interesse del minore. 3d. Con l'ultima relazione di aggiornamento depositata il 23 dicembre 2024 i servizi sociali hanno rappresentato che:
- il 12 settembre 2024 hanno svolto un colloquio con i genitori nell'ambito del quale sono riemerse le medesime dinamiche conflittuali che sembravano essersi interrotte prima della vicenda legata alla proposta del padre di portare TE con sé in Sicilia per una vacanza;
- durante il medesimo colloquio i genitori hanno raccontato un episodio accaduto pochi giorni prima: e la madre, di domenica mattina, avevano deciso di andare a R_ salutare degli amici al campo da calcio. Quando sono scesi dall'auto si sono accorti che era presente il signor e , appena lo ha avvistato, si è nascosto nella CP_1 R_ vettura e non ha accettato di vederlo, nonostante gli incoraggiamenti materni. Sicché, per non imbarazzare il figlio, il padre ha deciso di lasciare il campo;
- in data 14 novembre 2024 hanno organizzato un colloquio tra il resistente e il figlio, alla presenza di un operatore: “ era visibilmente preoccupato ma è R_ comunque riuscito ad esprimersi e a dire chiaramente che non intendeva più incontrare il padre. […] Messo di fronte al fatto di aver dato molto più peso ad una unica telefonata piuttosto che a tanti momenti, negli ultimi due mesi, in cui il padre ha avuto un atteggiamento positivo, non ha voluto approfondire l'analisi e ha dichiarato con decisione che, per evitare di stare male, preferisce rinunciare agli incontri con il padre”;
- il signor , dal canto suo, “ha preso atto, ha ribadito più volte di CP_1 accettare questa sua posizione e di rimanere sempre disponibile, quando cambierà idea”. Hanno conclusivamente indicato come necessari:
- il mantenimento di una comunicazione continua tra i genitori sui passaggi essenziali della vita di;
R_
- il mantenimento di un atteggiamento di costante interessamento del padre (nonché della rete parentale paterna) verso il minore, tramite messaggi o lettere, che dovrebbero essere sistematici, non troppo frequenti né richiestivi, ma orientati a trasmettere l'idea della presenza e dell'apertura al dialogo;
pagina 7 di 11 - un orientamento di entrambi i genitori (e delle relative reti parentali) a concedersi reciproca fiducia. 3e. Unitamente alla relazione di aggiornamento dei servizi sociali da ultimo ripercorsa, è stata depositata anche la relazione psicologica della dott.ssa Per_2 nella quale è stato evidenziato quanto segue:
[...]
“- esprime un legame stabile con la madre, di fiducia e dialogo aperto;
R_
- rispetto al padre, dopo una fase di ripresa delle relazioni, descritta da R_ stesso come fase positiva e costruttiva, in agosto ha deciso di interrompere R_ bruscamente completamente la frequentazione del padre. Su questa scelta, R_ appare assolutamente non disponibile a modificare l'orientamento, con una posizione che è apparsa da agosto ad oggi rigida e irremovibile. Con notevole forza e persistenza,
ribadisce che la rabbia e la delusione che prova (dovuta a suo dire ad R_ un'espressione di rabbia avvenuta telefonicamente) non sono superabili in questo momento, che le aspettative di cambiamento del padre sono state completamente disattese -sempre secondo il suo punto di vista- e che le reazioni emotive del papà lo mettono in uno stato di agitazione intollerabile. Alle verbalizzazioni del minore, si accompagna una coerente componente non verbale che rinforza quanto espresso a voce.
[…] oppone una strenua opposizione e ribadisce che non se la sente R_ assolutamente nemmeno di pensare ad una ripresa minima dei rapporti”.
La dott.ssa a conclusivamente osservato: Per_2
“Ritengo inevitabile e necessario in questo momento dare tempo a , senza forzare R_ oggi la ripresa dei rapporti con il padre: le condizioni attuali sembrano proibire anche solo l'immaginazione di un incontro sicuro in termini emotivi e il rischio è quello di venire per percepiti come agenti persecutori. Oltre a preservarlo dall'assistere a dirette espressioni di scontro e/o dura critica di un (o altro parente) verso l'altro genitore, risulta pure di cruciale importanza evitare critiche o espressioni indirette di disistima verso l'altro genitore che il bambino potrebbe comunque percepire. Si ritiene altresì importante continuare a mantenere vivi: fondamentali, senza i quali si potrebbe pregiudicare in modo definitivo la possibilità per di ri-allacciare una relazione R_ col padre in futuro, per i quali sarebbe importante lo sforzo di entrambi i genitori:
- salvaguardare un canale di contatto padre figlio nella misura attualmente possibile per entrambi: mantenere attiva una paternità seppur esercitata a distanza
[…]. È fondamentale che riceva messaggi di interesse dal padre, pur se in R_ questa fase non risponde, quindi è importante che il padre si attivi per mantenere aperto un canale di ricerca nonostante il silenzio del figlio in questo momento […].
- mantenere uno scambio di informazioni e aggiornamenti della madre verso il padre, anche tramite mail o messaggi telefonici […]”.
4. Tanto premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte all'esame del Tribunale. 4a. La decisione relativa alla modifica del vigente regime delle visite tra il signor e deve necessariamente tenere conto della ferma volontà di CP_1 R_
pagina 8 di 11 quest'ultimo di non volere più intrattenere -almeno allo stato- alcun rapporto con il primo, volontà che è nitidamente emersa durante gli ultimi incontri organizzati dai servizi sociali. Ciò vale a prescindere da ogni valutazione in ordine alla ponderatezza delle scelte espresse dal minore, dal momento che non appare opportuno che il Tribunale imponga coattivamente incontri tra e il genitore non allocatario. R_
L'unica strada concretamente percorribile appare dunque quella indicata nelle relazioni del servizio sociale e della psicologa che ha seguito il ragazzino, ovverosia:
- il rispetto della volontà del medesimo di non intrattenere relazioni con il padre;
- il mantenimento da parte del signor , anche a fronte del perdurante CP_1 irrigidimento di , della sua presenza nella vita del minore, anche a distanza, per R_ fargli percepire -per quanto possibile- la propria costante e sempre viva disponibilità alla ripresa di un rapporto pieno ed effettivo;
- il mantenimento di canali di dialogo tra i genitori e le rispettive reti parentali volte al reciproco aggiornamento e coinvolgimento nelle scelte che riguardano . R_
Ciò, sul piano giurisdizionale, si traduce nella necessità di disporre che
[...]
possa vedere il figlio in forma protetta e con cadenza CP_1 R_ quindicinale, con contestuale attribuzione ai servizi sociali della facoltà di modificare le modalità degli incontri, di aumentarne la frequenza e la durata, nonché di sospenderli se disturbanti, in ogni caso tenendo conto degli interessi e soprattutto della volontà del minore. 4b. Per quanto riguarda la domanda di modifica del contributo a carico del genitore non collocatario per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Orbene, la signora Parte_1
- lavora come educatrice per la cooperativa “Libertas”;
- per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023 ha percepito redditi annui netti rispettivamente di 10.626,00 euro (885,99 al mese), di 12.331,00 euro (1.028 al mese) e di euro 16.720,00 (1.393,00 al mese);
- con contratto del 30 giugno 2021 ha acquistato la quota dell'ex compagno di quella che fu la casa familiare per l'importo di 79.741,25 euro, da pagare con accollo del mutuo stipulato con “Banco B.P.M. s.p.a.”, le cui rate mensili ammontano attualmente a circa 950,00 euro. Dal canto suo, il signor : CP_1
- lavora come odontotecnico;
- per gli anni di imposta 2019 (rilevante in quanto periodo di riferimento rispetto al decreto del 2020), 2021, 2022 e 2023 ha dichiarato redditi netti ammontanti a 9.330,00 (7.77,00 mensili), a 9.842,00 (820,00 mensili), a 13.009,00 (1.084,00 mensili) e a 11.843,00 (987,00 mensili);
- ha dichiarato, ma non documentato, che attualmente si riconosce un emolumento di pagina 9 di 11 1.200,00 euro mensili;
- il 21 dicembre 2018 ha acquistato un appartamento a Bentivoglio (BO) al prezzo di 90.000,00 euro che ha pagato in parte versando 5.000,00 euro al rogito e che, per la restante parte, pagherà in 85 rate di 600,00 euro l'una (l'ultima delle quali a dicembre 2025) e una finale, a gennaio 2026, di 33.400,00 euro che ha dichiarato di dover rifinanziare;
Tenuto conto delle attuali condizioni economiche delle parti e del fatto che il padre, a differenza che in passato, non contribuirà in via diretta al mantenimento di , R_ appare congruo prevedere che il signor corrisponda alla madre un CP_1 contributo di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate in quanto, se è vero - come sostiene parte ricorrente nei propri scritti conclusionali- che la medesima ha dovuto intraprendere l'iniziativa giudiziale perché il signor pretendeva di CP_1 vedere il figlio, nonostante le difficoltà dal medesimo espresse, secondo quanto disposto dal Tribunale di Bologna con i decreti nn. 1107/18 e 1491/20, è però altrettanto da considerare che:
- è legittimo e anzi doveroso che i genitori si sforzino per rispettare i provvedimenti assunti dal Tribunale per regolare le visite del genitore non allocatario sino alla modifica dei medesimi, modifica che deve necessariamente avvenire nelle forme di cui agli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.29 c.p.c.;
- l'attivazione del presente procedimento e la collaborante partecipazione di entrambi i genitori ai percorsi suggeriti dai servizi sociali hanno costituito un'importante occasione per consentire il ravvicinamento fra e il padre;
tentativo che, almeno R_ fino all'estate 2024, ha dato riscontri positivi, salvo poi arrestarsi bruscamente e imprevedibilmente per il riaffioramento delle incomprensioni fra i due. La decisione sulla modifica del contributo paterno per il mantenimento ordinario del figlio è meramente conseguente all'esito del menzionato tentativo di ripresa dei rapporti fra padre e figlio e, ad ogni modo, le richieste presentate dalle parti sul punto in sede di p.c. risultano congruenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, a parziale modifica dei decreti del tribunale di Bologna nn. 1107/18 e 1491/20,
1) dispone che possa vedere il figlio in forma protetta e Controparte_1 R_ con cadenza quindicinale, attribuendo ai servizi sociali la facoltà di modificare le modalità degli incontri, di aumentarne la frequenza e la durata, nonché di sospenderli se disturbanti, sempre tenendo conto degli interessi e della volontà del minore;
2) pone a carico di , con decorrenza dalla data di deposito del Controparte_1 ricorso, l'obbligo di versare a nel rispetto dei tempi e delle Parte_1 modalità stabiliti nel decreto del Tribunale di Bologna n. 1491/20, la somma di 300,00 euro mensili, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
pagina 10 di 11 3) conferma per il resto i menzionati decreti;
4) compensa integralmente le spese del presente procedimento. Bologna, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, tenuta il 25 giugno 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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