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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 290/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9423/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320249025362566000 IMU 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 8.11.2024 intimazione di pagamento in relazione ad una cartella di pagamento di
€ 200.92 per ici 2008. Eccepiva la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella (3.6.2014).
Si costituiva ADER opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ADER ha comprovato che in relazione alla cartella in esame il ricorrente aveva presentato n data
24/07/2019 richiesta di Adesione agevolata ex dl 119/18, regolarmente accolta, con il protocollo n.29390201900282867131. Ha anche documentato l'avvenuto pagamento delle rate previste dalla comunicazione dell'accoglimento della Definizione Agevolata.
A fronte di tale circostanza, ADER non ha indicato alcuna ragione per la quale ha nuovamente intimato il pagamento della cartella in esame.
Ne segue che nessuna somma è dovuta dal ricorrente in relazione alla cartella in esame.
Spese a carico di ADER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione II, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui alla cartella con finale
123;
2. condanna ADER al rimborso delle spese del giudizio in favore del ricorrente liquidate in complessivi € 180.00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della II Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania il 13.1.2026
IL IC OC
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9423/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320249025362566000 IMU 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 8.11.2024 intimazione di pagamento in relazione ad una cartella di pagamento di
€ 200.92 per ici 2008. Eccepiva la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella (3.6.2014).
Si costituiva ADER opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ADER ha comprovato che in relazione alla cartella in esame il ricorrente aveva presentato n data
24/07/2019 richiesta di Adesione agevolata ex dl 119/18, regolarmente accolta, con il protocollo n.29390201900282867131. Ha anche documentato l'avvenuto pagamento delle rate previste dalla comunicazione dell'accoglimento della Definizione Agevolata.
A fronte di tale circostanza, ADER non ha indicato alcuna ragione per la quale ha nuovamente intimato il pagamento della cartella in esame.
Ne segue che nessuna somma è dovuta dal ricorrente in relazione alla cartella in esame.
Spese a carico di ADER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione II, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui alla cartella con finale
123;
2. condanna ADER al rimborso delle spese del giudizio in favore del ricorrente liquidate in complessivi € 180.00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della II Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania il 13.1.2026
IL IC OC
(dott. Giorgio Marino)