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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 01/11/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. 137/25 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 137/25 R.G.; preso atto che l'udienza del 23 ottobre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte depositate da entrambe le parti;
visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 137/25 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roccella Parte_1 C.F._1
Jonica (Rc), via Umberto I, n. 36, presso lo studio professionale dell'Avv. Francesco Serafino che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Pag. 1 a 7 in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Paolo Bonito, Giuseppe Bonito e Francesca Bonito, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni da occupazione illegittima e accessione invertita;
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, adiva il Tribunale al Parte_1 fine di ottenere la condanna di a “rimuovere dal fondo del ricorrente, ubicato nel Controparte_1 comune di Roccella Ionica (RC) c/da CH censito in catasto al Foglio n. 40 part.lla 54,
l'impianto di telefonia ivi esistente, costituito da una linea telefonica aerea e da un sostegno in legno, così come raffigurato e descritto nella planimetria e nelle fotografie allegate, ripristinando in tal modo lo status quo ante”, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. A fondamento del ricorso deduceva che, ad esito di altro giudizio instaurato nei confronti della stessa parte innanzi al Tribunale di Locri recante R.G. n.
72/24, era stata dichiarata, con sentenza n. 20/25, l'inesistenza del diritto di servitù telefonica in favore della società resistente e a danno del fondo di sua proprietà e che era, dunque, suo interesse ottenere la rimozione delle opere abusive.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed assegnato alla parte resistente termine fino a dieci giorni prima della data di udienza per la costituzione in giudizio, si costituiva Controparte_1 tempestivamente eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria nonché la nullità del ricorso non essendo stato indicato l'assoggettamento della domanda alla condizione di procedibilità e deducendo, nel merito, la cessazione della materia del contendere, atteso che le opere abusive erano state rimosse in data 25.04.2025, a propria cura e spese. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia
l'adito Tribunale di Vibo Valentia (rectius Locri) in accoglimento delle eccezioni anche preliminari sollevate: 1) rigettare l'avversa domanda perché improcedibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2) rigettare la domanda poiché nulla, oltre infondata in fatto e in diritto,
Pag. 2 a 7 oltre che priva di prova dei suoi elementi costitutivi;
3) Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, la causa era rinviata all'udienza del 23 ottobre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, con assegnazione del termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
RITENUTO IN DIRITTO
Deve darsi atto che, come concordemente ammesso da entrambe le parti, subito dopo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, la società resistente ha provveduto alla rimozione materiale delle opere esistenti sul fondo di proprietà del ricorrente oggetto di domanda.
Prima di soffermarsi sull'incidenza che un tale evento abbia avuto sull'interesse delle parti ad una definizione sul merito della causa, si reputa, tuttavia, opportuno vagliare le questioni in rito sollevate dalla parte resistente atteso che il venir meno dell'oggetto della pretesa è logicamente successivo alla verifica della rituale instaurazione della lite (cfr. mutatis mutandis Cass. n.
15230 del 07/06/2025).
L'eccezione di nullità della domanda ex artt. 163 e 164 c.p.c. deve essere disattesa.
In base alla prospettazione della resistente, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, è necessario indicare in ricorso l'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento, a pena di nullità. In disparte il fatto che, nel ricorso introduttivo del presene giudizio,
è presente l'indicazione secondo cui “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 n. 3 bis cpc si dichiara che la presente domanda non è soggetta a condizione di procedibilità”, il Tribunale osserva che l'omessa o erronea indicazione in merito alla soggezione della domanda alla condizione di procedibilità non determina la nullità dell'atto. E, infatti, l'art. 164 c.p.c. - applicabile anche al procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., come già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al rito sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.
(cfr. Cass. n. 5517 del 6/3/2017) - prescrive la nullità dell'atto di citazione (rectius, nella specie, ricorso) per vizi della vocatio in ius, nel caso in cui risulti essere “omesso o assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163 c.p.c., se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163”, e per vizi dell'editio actionis “se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso
Pag. 3 a 7 articolo”. Non è prescritta analoga sanzione per l'ipotesi di assenza dell'indicazione di cui al n. 3 bis) dell'art. 163 c.p.c.. D'altro canto, essendo l'atto introduttivo del giudizio preordinato all'instaurazione del contraddittorio con il resistente e all'individuazione della situazione sostanziale di cui si chiede la tutela, l'omessa indicazione della condizione di procedibilità della domanda non inficia il raggiungimento del predetto scopo. Ne consegue che, in accordo al principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 156 c.p.c., il ricorso depositato da non è Parte_1 affetto da alcun vizio invalidatorio.
Deve altresì essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Risulta documentalmente che, prima dell'instaurazione della lite, , in qualità di Parte_1 proprietario del terreno identificato in catasto al foglio di mappa n. 40, particella 54, su cui insiste l'impianto di telefonia di proprietà della oggetto di domanda, ha instaurato nei Controparte_1 confronti della resistente la procedura di mediazione avente ad oggetto non solo l'accertamento dell'inesistenza di ogni pretesa servitù ma anche “la rimozione dell'opera illegittima dal proprio terreno” (cfr. istanza di mediazione in atti). Tale procedura di mediazione ha avuto esito negativo per la mancata partecipazione della (cfr. verbale di mediazione del 11.12.2023). Controparte_1
Tale inequivoca risultanza documentale testimonia il preventivo rituale esperimento della procedura di mediazione sull'oggetto della domanda sicché l'eccezione di improcedibilità non può che essere disattesa.
Tanto premesso, deve rilevarsi che la spontanea rimozione delle opere abusive avvenuta su iniziativa della parte resistente subito dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza ha determinato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Come noto, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa dell'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla sua prosecuzione. Siffatta pronuncia va emessa, anche d'ufficio, quando le parti costituite si diano atto di un mutamento della situazione evocata in giudizio tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti stesse e da far venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta (cfr. Cass. n. 6395 del 01/04/2004).
Pag. 4 a 7 Nel caso di specie, la rimozione delle opere abusive dal fondo di proprietà di , Parte_1 sopravvenuta in pendenza di lite in quanto effettuata dopo il deposito del ricorso, ha inevitabilmente causato il venir meno dell'interesse delle parti a una pronuncia sul merito della pretesa, essendo stato raggiunto il risultato pratico cui la domanda era preordinata.
Entrambe le parti hanno, del resto, domandato la pronuncia di cessazione della materia del contendere, così dimostrando la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito della lite. Poiché, tuttavia, residuano delle ragioni di contrasto in punto di regolamentazione delle spese di lite, deve valutarsi la fondatezza della domanda originariamente formulata in giudizio dal ricorrente ai soli fini della “soccombenza virtuale” (ex multis, Cass. n. 13217 del 28/05/2013).
Detto principio impone una valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza delle originarie allegazioni o su apposita indagine sommaria, così dovendosi valutare le probabilità normali di suo accoglimento nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Orbene, si ritiene che, nella specie, ad esito del giudizio, in forza di un'indagine sommaria, la domanda proposta dal ricorrente sarebbe stata verosimilmente accolta.
E, infatti, costituendosi in giudizio, al di fuori delle eccezioni in rito sollevate e Controparte_1 disattese nei termini anzidetti, non ha contestato né l'inesistenza del proprio diritto di servitù sul fondo di proprietà di (il cui diritto dominicale, oltre ad essere incontestato, è Parte_1 evincibile anche dalle risultanze dell'ispezione ipotecaria prodotta in allegato al ricorso introduttivo) né il diritto del ricorrente ad ottenere la rimozione dell'impianto di telefonia ivi presente, tanto da aver provveduto spontaneamente alla sua rimozione dopo la notifica del ricorso.
Le difese della società resistente, incentrate esclusivamente sulla sua immediata attivazione per la rimozione delle opere illegittime, non avrebbero potuto in alcun modo paralizzare la pretesa attorea, atteso che il momento di pendenza della lite si determina allorquando viene depositato il ricorso
(cfr. art. 39 c.p.c.) e che la predetta condotta è stata tenuta dopo tale momento.
Ne consegue che la domanda avanzata dal ricorrente, sia laddove intesa come azione personale volta a rimuovere gli effetti dell'illecito permanente perpetuato al suo diritto di proprietà sia laddove, in ipotesi, riqualificata come azione reale volta alla cessazione delle molestie altrui in conseguenza dell'accertamento dell'inesistenza della servitù, sarebbe verosimilmente stata ad esito del giudizio accolta (cfr. Cass. cfr. 884 del 17/01/2011; cfr. anche Cass. n. 27301 del 30/11/2020; nella giurisprudenza di merito, le condivisibili considerazioni svolte da Corte di Appello di Napoli
n. 1146/2024).
Pag. 5 a 7 Sulla base di tali considerazioni, deve essere identificata come la parte virtualmente Controparte_1 soccombente e, conseguentemente, le spese di lite, liquidate in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in rapporto al valore della domanda, vanno poste a suo carico. Il Tribunale ritiene di dover liquidare le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria - uniche fasi specificamente indicate nel calcolo dei compensi riportato nella nota spese depositata dal difensore di parte ricorrente ed eseguito in base al valore della causa di € 4.500,00 - e di dover applicare, ai fini della quantificazione dei compensi, i parametri minimi per lo scaglione di valore di riferimento atteso che, per un verso, l'immediata e spontanea rimozione delle opere illegittime ad opera di parte resistente, avvenuta due giorni dopo la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, ha contribuito ad evitare un inutile aggravamento delle attività difensive da svolgere nel presente giudizio e che, per altro verso, la natura semplificata del rito prescelto e del modulo decisorio, la natura documentale della causa, la sostanziale assenza della fase istruttoria e la natura seriale delle questioni trattate rendono non consona la liquidazione dei compensi in importi maggiori (cfr. Trib. Locri n. 30/25). Non si applica l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014 atteso che i collegamenti ipertestuali apparentemente presenti in atti non consentono, se attivati, di accedere automaticamente ai documenti richiamati e, in ogni caso, manca un indice navigabile degli allegati contenuto direttamente nel ricorso introduttivo con la conseguenza che le tecniche informatiche adoperate dal difensore non hanno, di fatto, agevolato in modo apprezzabile la consultazione delle produzioni documentali, e ciò anche tenuto conto del ridotto numero dei documenti prodotti (cfr. sulla discrezionalità del giudice in tale ambito Cass. n.
37692 del 23/12/2022). Le spese di lite vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente,
Avv. Francesco Serafino, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione o difesa, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 852,00 per compensi e Parte_1 in € 125,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Serafino, dichiaratosi antistatario.
Pag. 6 a 7 Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 01/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 7 a 7
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 137/25 R.G.; preso atto che l'udienza del 23 ottobre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte depositate da entrambe le parti;
visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 137/25 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roccella Parte_1 C.F._1
Jonica (Rc), via Umberto I, n. 36, presso lo studio professionale dell'Avv. Francesco Serafino che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Pag. 1 a 7 in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Paolo Bonito, Giuseppe Bonito e Francesca Bonito, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni da occupazione illegittima e accessione invertita;
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, adiva il Tribunale al Parte_1 fine di ottenere la condanna di a “rimuovere dal fondo del ricorrente, ubicato nel Controparte_1 comune di Roccella Ionica (RC) c/da CH censito in catasto al Foglio n. 40 part.lla 54,
l'impianto di telefonia ivi esistente, costituito da una linea telefonica aerea e da un sostegno in legno, così come raffigurato e descritto nella planimetria e nelle fotografie allegate, ripristinando in tal modo lo status quo ante”, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. A fondamento del ricorso deduceva che, ad esito di altro giudizio instaurato nei confronti della stessa parte innanzi al Tribunale di Locri recante R.G. n.
72/24, era stata dichiarata, con sentenza n. 20/25, l'inesistenza del diritto di servitù telefonica in favore della società resistente e a danno del fondo di sua proprietà e che era, dunque, suo interesse ottenere la rimozione delle opere abusive.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed assegnato alla parte resistente termine fino a dieci giorni prima della data di udienza per la costituzione in giudizio, si costituiva Controparte_1 tempestivamente eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria nonché la nullità del ricorso non essendo stato indicato l'assoggettamento della domanda alla condizione di procedibilità e deducendo, nel merito, la cessazione della materia del contendere, atteso che le opere abusive erano state rimosse in data 25.04.2025, a propria cura e spese. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia
l'adito Tribunale di Vibo Valentia (rectius Locri) in accoglimento delle eccezioni anche preliminari sollevate: 1) rigettare l'avversa domanda perché improcedibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2) rigettare la domanda poiché nulla, oltre infondata in fatto e in diritto,
Pag. 2 a 7 oltre che priva di prova dei suoi elementi costitutivi;
3) Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, la causa era rinviata all'udienza del 23 ottobre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, con assegnazione del termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
RITENUTO IN DIRITTO
Deve darsi atto che, come concordemente ammesso da entrambe le parti, subito dopo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, la società resistente ha provveduto alla rimozione materiale delle opere esistenti sul fondo di proprietà del ricorrente oggetto di domanda.
Prima di soffermarsi sull'incidenza che un tale evento abbia avuto sull'interesse delle parti ad una definizione sul merito della causa, si reputa, tuttavia, opportuno vagliare le questioni in rito sollevate dalla parte resistente atteso che il venir meno dell'oggetto della pretesa è logicamente successivo alla verifica della rituale instaurazione della lite (cfr. mutatis mutandis Cass. n.
15230 del 07/06/2025).
L'eccezione di nullità della domanda ex artt. 163 e 164 c.p.c. deve essere disattesa.
In base alla prospettazione della resistente, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, è necessario indicare in ricorso l'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento, a pena di nullità. In disparte il fatto che, nel ricorso introduttivo del presene giudizio,
è presente l'indicazione secondo cui “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 n. 3 bis cpc si dichiara che la presente domanda non è soggetta a condizione di procedibilità”, il Tribunale osserva che l'omessa o erronea indicazione in merito alla soggezione della domanda alla condizione di procedibilità non determina la nullità dell'atto. E, infatti, l'art. 164 c.p.c. - applicabile anche al procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., come già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al rito sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.
(cfr. Cass. n. 5517 del 6/3/2017) - prescrive la nullità dell'atto di citazione (rectius, nella specie, ricorso) per vizi della vocatio in ius, nel caso in cui risulti essere “omesso o assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163 c.p.c., se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163”, e per vizi dell'editio actionis “se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso
Pag. 3 a 7 articolo”. Non è prescritta analoga sanzione per l'ipotesi di assenza dell'indicazione di cui al n. 3 bis) dell'art. 163 c.p.c.. D'altro canto, essendo l'atto introduttivo del giudizio preordinato all'instaurazione del contraddittorio con il resistente e all'individuazione della situazione sostanziale di cui si chiede la tutela, l'omessa indicazione della condizione di procedibilità della domanda non inficia il raggiungimento del predetto scopo. Ne consegue che, in accordo al principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 156 c.p.c., il ricorso depositato da non è Parte_1 affetto da alcun vizio invalidatorio.
Deve altresì essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Risulta documentalmente che, prima dell'instaurazione della lite, , in qualità di Parte_1 proprietario del terreno identificato in catasto al foglio di mappa n. 40, particella 54, su cui insiste l'impianto di telefonia di proprietà della oggetto di domanda, ha instaurato nei Controparte_1 confronti della resistente la procedura di mediazione avente ad oggetto non solo l'accertamento dell'inesistenza di ogni pretesa servitù ma anche “la rimozione dell'opera illegittima dal proprio terreno” (cfr. istanza di mediazione in atti). Tale procedura di mediazione ha avuto esito negativo per la mancata partecipazione della (cfr. verbale di mediazione del 11.12.2023). Controparte_1
Tale inequivoca risultanza documentale testimonia il preventivo rituale esperimento della procedura di mediazione sull'oggetto della domanda sicché l'eccezione di improcedibilità non può che essere disattesa.
Tanto premesso, deve rilevarsi che la spontanea rimozione delle opere abusive avvenuta su iniziativa della parte resistente subito dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza ha determinato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Come noto, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa dell'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla sua prosecuzione. Siffatta pronuncia va emessa, anche d'ufficio, quando le parti costituite si diano atto di un mutamento della situazione evocata in giudizio tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti stesse e da far venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta (cfr. Cass. n. 6395 del 01/04/2004).
Pag. 4 a 7 Nel caso di specie, la rimozione delle opere abusive dal fondo di proprietà di , Parte_1 sopravvenuta in pendenza di lite in quanto effettuata dopo il deposito del ricorso, ha inevitabilmente causato il venir meno dell'interesse delle parti a una pronuncia sul merito della pretesa, essendo stato raggiunto il risultato pratico cui la domanda era preordinata.
Entrambe le parti hanno, del resto, domandato la pronuncia di cessazione della materia del contendere, così dimostrando la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito della lite. Poiché, tuttavia, residuano delle ragioni di contrasto in punto di regolamentazione delle spese di lite, deve valutarsi la fondatezza della domanda originariamente formulata in giudizio dal ricorrente ai soli fini della “soccombenza virtuale” (ex multis, Cass. n. 13217 del 28/05/2013).
Detto principio impone una valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza delle originarie allegazioni o su apposita indagine sommaria, così dovendosi valutare le probabilità normali di suo accoglimento nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Orbene, si ritiene che, nella specie, ad esito del giudizio, in forza di un'indagine sommaria, la domanda proposta dal ricorrente sarebbe stata verosimilmente accolta.
E, infatti, costituendosi in giudizio, al di fuori delle eccezioni in rito sollevate e Controparte_1 disattese nei termini anzidetti, non ha contestato né l'inesistenza del proprio diritto di servitù sul fondo di proprietà di (il cui diritto dominicale, oltre ad essere incontestato, è Parte_1 evincibile anche dalle risultanze dell'ispezione ipotecaria prodotta in allegato al ricorso introduttivo) né il diritto del ricorrente ad ottenere la rimozione dell'impianto di telefonia ivi presente, tanto da aver provveduto spontaneamente alla sua rimozione dopo la notifica del ricorso.
Le difese della società resistente, incentrate esclusivamente sulla sua immediata attivazione per la rimozione delle opere illegittime, non avrebbero potuto in alcun modo paralizzare la pretesa attorea, atteso che il momento di pendenza della lite si determina allorquando viene depositato il ricorso
(cfr. art. 39 c.p.c.) e che la predetta condotta è stata tenuta dopo tale momento.
Ne consegue che la domanda avanzata dal ricorrente, sia laddove intesa come azione personale volta a rimuovere gli effetti dell'illecito permanente perpetuato al suo diritto di proprietà sia laddove, in ipotesi, riqualificata come azione reale volta alla cessazione delle molestie altrui in conseguenza dell'accertamento dell'inesistenza della servitù, sarebbe verosimilmente stata ad esito del giudizio accolta (cfr. Cass. cfr. 884 del 17/01/2011; cfr. anche Cass. n. 27301 del 30/11/2020; nella giurisprudenza di merito, le condivisibili considerazioni svolte da Corte di Appello di Napoli
n. 1146/2024).
Pag. 5 a 7 Sulla base di tali considerazioni, deve essere identificata come la parte virtualmente Controparte_1 soccombente e, conseguentemente, le spese di lite, liquidate in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in rapporto al valore della domanda, vanno poste a suo carico. Il Tribunale ritiene di dover liquidare le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria - uniche fasi specificamente indicate nel calcolo dei compensi riportato nella nota spese depositata dal difensore di parte ricorrente ed eseguito in base al valore della causa di € 4.500,00 - e di dover applicare, ai fini della quantificazione dei compensi, i parametri minimi per lo scaglione di valore di riferimento atteso che, per un verso, l'immediata e spontanea rimozione delle opere illegittime ad opera di parte resistente, avvenuta due giorni dopo la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, ha contribuito ad evitare un inutile aggravamento delle attività difensive da svolgere nel presente giudizio e che, per altro verso, la natura semplificata del rito prescelto e del modulo decisorio, la natura documentale della causa, la sostanziale assenza della fase istruttoria e la natura seriale delle questioni trattate rendono non consona la liquidazione dei compensi in importi maggiori (cfr. Trib. Locri n. 30/25). Non si applica l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014 atteso che i collegamenti ipertestuali apparentemente presenti in atti non consentono, se attivati, di accedere automaticamente ai documenti richiamati e, in ogni caso, manca un indice navigabile degli allegati contenuto direttamente nel ricorso introduttivo con la conseguenza che le tecniche informatiche adoperate dal difensore non hanno, di fatto, agevolato in modo apprezzabile la consultazione delle produzioni documentali, e ciò anche tenuto conto del ridotto numero dei documenti prodotti (cfr. sulla discrezionalità del giudice in tale ambito Cass. n.
37692 del 23/12/2022). Le spese di lite vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente,
Avv. Francesco Serafino, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione o difesa, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 852,00 per compensi e Parte_1 in € 125,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Serafino, dichiaratosi antistatario.
Pag. 6 a 7 Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 01/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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