Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9513 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Bufalini e Pt_1
Simona Santolini, come da mandato in atti
Attrice
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Duccio Bertini, Controparte_1
come da mandato in atti
Convenuta
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Paparo Controparte_2
e Fabio Pianti, come da mandato in atti
Convenuto
All'udienza del 3 giugno 2025 le parti hanno congiuntamente precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
“I procuratori delle parti chiedono concordemente che venga dichiarata cessata la materia del contendere in ragione dell'accettazione della proposta conciliativa formulata ex art 185 bis cpc., con compensazione integrale delle spese di lite e con ordine
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Pt_1
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, e Controparte_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: “Voglia il Tribunale di FIRENZE, contrariis reiectiis: 1) dichiarare che le condizioni sospensive di cui all'art. 4 del contratto preliminare di compravendita del 13.4.2023 (Doc.1) non si sono avverate per fatto e colpa dei promittenti venditori sig.ri CP_2
e anche ai sensi e per gli effetti
[...] Controparte_1
dell'art. 1359 CC;
2) dichiarare invalida e inefficace la diffida ad adempiere ex art. 1454 CC trasmessa dai promittenti venditori con
PEC del 6.7.2023 (Doc.9); 3) trasferire in ogni caso ex art. 2932 CC, in forza del contratto preliminare di compravendita del 13.4.2023
(Doc.1) e con sentenza costitutiva, in favore di la proprietà Pt_1
di unità immobiliare ad uso Ristorante sita nel Comune di Fiesole
(FI) Fraz. Compiobbi, Via Pontanico n. 43 rappresentata al Catasto
Fabbricati del Comune di Fiesole al Foglio di Mappa 40, P.lla 339,
Sub. 500, Cat. C/1, Classe 4, Mq. 97, di unità immobiliare ad uso
Lago sita nel Comune di Fiesole (FI) Fraz. Compiobbi, Via
Pontanico n. 43 rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di
Fiesole al Foglio di Mappa 40, P.lla 339, Sub. 501, Cat. D/6, con parti comuni al Foglio di Mappa 40, P.lla 339, Sub. 502 e di Terreni rappresentati al Catasto Terreni del Comune di Fiesole al Foglio di
Mappa 40, P.lla 294, Qualità Uliveto, Classe 3, consistenza 210 mq e P.lla 369 Qualità Uliveto, Classe 3, consistenza 5816 mq;
4)
2 ridurre il prezzo della compravendita ex art. 1492 CC in ragione dei vizi e/o delle difformità del compendio immobiliare promesso in vendita di cui in narrativa nella misura di €. 50.000,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di Giustizia e conseguentemente determinare il saldo prezzo della compravendita da corrispondersi contestualmente al trasferimento della proprietà del bene promesso in vendita anche a mezzo di retratto di mutuo;
5) condannare i sig.ri e a consegnare ed a Controparte_2 Controparte_1
rilasciare immediatamente in favore di il compendio Pt_1
immobiliare promesso in vendita libero da persone e da cose;
6) condannare i sig.ri e a Controparte_2 Controparte_1
pagare in solido tra loro a la somma di €. 5.000,00 mensili a Pt_1
decorrere dal 20.9.2023 sino al passaggio in giudicato dell'emananda sentenza ex art. 2932 CC e consegna del compendio immobiliare promesso in vendita ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta dovuta per accertamento di Giustizia a titolo di risarcimento di tutti danni patiti e/o patiendi dal promissario acquirente per le causali ed i titoli indicati in narrativa, oltre interessi nella misura stabilita dal decreto legislativo 9.10.2002 n. 231 ex art. 1284 VI° Co. CC decorrenti dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
7) ordinarsi al Conservatore dei RRII la trascrizione della emananda sentenza a norma dell'art. 2652 CC”. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per tutte le voci di danno diverse ed ulteriori da quelle indicate con il presente atto di citazione.
Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 13.8.2022 n. 147 con distrazione ex art. 93 Cpc in favore del difensore antistatario
Avv. Maurizio Bufalini che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli Onorari”.
3 Si è costituito , il quale ha richiesto di “A. rigettare Controparte_2
le domande di parte attrice;
B. in via riconvenzionale a) in tesi, accertato il carattere impossibile della condizione sospensiva di cui all'art.
4.1 lettera B del contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto da e , Controparte_1 Controparte_2
da una parte, e dall'altra parte, il 13/04/2023 e, per l'effetto, Pt_1
dichiarare nullo il contratto medesimo;
b) in ipotesi, accertata la legittimità ed efficacia della diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ. trasmessa dai promittenti venditori a il 6/07/2023, Pt_1
dichiarare risolto per inadempimento di contratto preliminare Pt_1
di compravendita immobiliare sottoscritto da e Controparte_1
, da una parte, e dall'altra parte, il Controparte_2 Pt_1
13/04/2023 o comunque accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del Contratto Preliminare medesimo per grave inadempimento di c) in ogni caso, condannare in Pt_1 Pt_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni tutti sofferti da in ragione dell'inadempimento Controparte_2
di alle obbligazioni su di essa derivanti dal contratto Pt_1
preliminare di compravendita immobiliare del 13/04/2023, per le causali di cui in narrativa e nella misura che risulterà all'esito dell'istruttoria, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria;
C. condannare in persona del suo legale rappresentante pro Pt_1
tempore, alla refusione, in favore di , delle spese e Controparte_2
competenze del presente giudizio”.
Si è costituita altresì , la quale ha rassegnato le Controparte_1
conclusioni di seguito riportate:” Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, contrariis reiectis: In via principale e nel merito respingere tutte le domande formulate da parte attrice e ricapitolate nei punti da
4 1 a 7 di cui in premessa in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa. In via riconvenzionale nel merito - accertare la legittimità ed efficacia della diffida ad adempiere trasmessa da parte venditrice il 6 luglio 2022 e per l'effetto dichiarare il contratto preliminare del 13 aprile 2023 risolto inter partes il 22 luglio 2023 per inadempimento della parte acquirente. - Ordinare al
Conservatore dei RR.II la cancellazione della trascrizione pregiudizievole dell'atto di citazione e qualsiasi relativa annotazione.
- in conseguenza della vicenda in atti, condannare la società Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di nella sua qualità di socia Controparte_1
del “Lago di Romena sas” nella misura del mancato guadagno pari al 50% dei canoni di locazione non riscossi dalla disdetta alla società waves fino alla nuova locazione dell'azienda o cessione a terzi.
- condannare al risarcimento dei danni per ingiusta trascrizione della citazione, da quantificare in via equitativa, in relazione al tempo del pregiudizio sul cespite, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi meglio dedotti nel corpo del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali IVA e CAP come per legge”.
All'udienza in data 14 maggio 2025 è stata formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cpc. (”risoluzione del contratto inter-partes, con rinuncia di ogni altra domanda reciprocamente avanzata. Spese di lite integralmente compensate”), alla quale hanno prestato adesione entrambi i convenuti alla medesima
5 udienza e la società attrice alla successiva udienza in data 3 giugno
2025.
2. Tanto premesso, ricorrono i presupposti affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema
Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004).
La Corte di cassazione ha altresì chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Pertanto, la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite. Deve, quindi, essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Alla pronuncia di cessazione della materia del contendere consegue l'emissione dell'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c. “essendo la suddetta
6 declaratoria sostanzialmente assimilabile all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione” (così. Cass. n. 304 del 30/04/1997;
v. negli stessi termini Cass. n. 4331 del 04/05/1994).
3.Nulla va disposto in merito alle spese di lite, già regolate con la proposta ex art. 185 bis c.p.c
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. ordina all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Firenze,
Ufficio provinciale - territorio, Servizio di Pubblicità immobiliare di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale effettuata il 4 agosto 2023 al registro generale n. 33234 ed al registro particolare n. 24813, nonché la trascrizione della domanda giudiziale effettuata il 26 febbraio 2024 al registro generale n.
7398 ed al registro particolare n. 5526.
3. nulla sulle spese di lite.
Firenze, 11 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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