CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art.127-ter; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 193/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
e in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2 tempore, entrambi rappresentati e difesi per procura alle liti in atti dall'Avv. Giuliani Alessandro
Parti appellanti
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di
CP_1
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 maggio 2024 in qualità di ritenuto Parte_1
“amministratore di fatto e trasgressore”, e la società (d'ora in avanti, per Parte_2
Parte brevità, , obbligata in solido, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 413/2023, pubblicata in data 1° dicembre 2023, con la quale il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato l'opposizione spiegata dagli stessi avverso l'ordinanza ingiunzione Con n.73/2022. Con il provvedimento opposto, infatti, l' di aveva intimato ai medesimi il CP_1 pagamento della somma di euro 23.795,50 in relazione alla ritenuta violazione dell'art. 29 del
D.Lgs. 276/2003 per illecita utilizzazione dei lavoratori in forza ad una ditta esterna, nonché per il mancato rispetto della forma scritta per il contratto di somministrazione ex art. 33 del D.Lgs.
81/2015.
Il Tribunale di Ancona, recependo l'argomento dell'Ente accertatore, riteneva non genuini i Parte contratti di appalto stipulati dalla società con ed accertava in Controparte_3
capo a la qualità di amministratore di fatto della predetta società. Parte_1
Gli appellanti hanno articolato i motivi di impugnazione sotto i seguenti profili: 1) violazione dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 lì dove il Tribunale ha ritenuto assolto l'onere della prova gravante sull'Ente in punto alla non genuinità dei contratti di appalto;
2) erronea valutazione delle risultanze probatorie in merito alla qualifica del quale amministratore di fatto;
3) illogica Pt_1 ed errata declaratoria di assenza di motivazione della contestazione relativa all'ammontare della sanzione amministrativa. Hanno concluso quindi per la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento in contestazione.
Nel giudizio di appello si è costituito l' , Controparte_1
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti contestano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei requisiti di un appalto genuino nei contratti stipulati in data
Parte 13.01.2013 e 1.12.2017 tra le società e ritenendoli invece Controparte_3
riconducibili a una somministrazione illecita di manodopera, in assenza dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge. Più nel dettaglio, gli appellanti deducono che il giudice di prime cure abbia erroneamente escluso la presenza di un “rischio d'impresa” in capo alla società fornitrice dei servizi. Al contrario, tale elemento risulterebbe chiaramente sussistente sotto diversi profili, tra cui: la mancata riscossione delle fatture, la responsabilità connessa ad eventuali danni o ritardi nelle consegne, i rischi connessi all'utilizzo dei mezzi avuti in affitto/comodato, nonché le responsabilità Parte civili e penali per eventuali violazioni del Codice della Strada. Evidenziano, inoltre, che si occupava direttamente del trasporto merci, senza svolgere attività di mera intermediazione;
in caso di necessità, affidava alcuni trasporti in subvezione, ma restava comunque il vettore principale.
Sottolineano, altresì, gli appellanti che le attività della società erano accessorie e non CP_3
costituivano interposizione illecita di manodopera, come dimostrato anche dalle fatture emesse che riportavano la dicitura “costi per servizi” e non compensi per attività di mediazione. Ritengono, da ultimo, che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere che la società non disponesse CP_3
di una propria organizzazione aziendale;
al contrario, la stessa risultava in possesso delle necessarie autorizzazioni per l'autotrasporto, era dotata di proprio personale qualificato e gestiva autonomamente i servizi appaltati. Il Collegio condivide la valutazione del Tribunale in ordine alla raggiunta prova di non genuinità dei contratti di appalto oggetto di causa, per difetto in capo alla società del CP_3
“rischio d'impresa”, nonché per difetto di autonomia gestionale nella conduzione aziendale, nella direzione del personale e nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro.
In punto di diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine di distinguere tra la fattispecie vietata dell'interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore siano stati affidati un servizio e un risultato autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, e che gli vengano affidati tutti i poteri datoriali – organizzativo, direttivo e disciplinare – in senso effettivo e non meramente formale, e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore.
In particolare, in relazione agli appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive, si veda, tra le tante, Cass. n. 18455/2023), si è statuito che, ai fini della genuinità dell'appalto, è necessario che all'appaltatore sia affidata la realizzazione di un risultato autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa “dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi
l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (così Cass. civ., sez. VI, n. 12551/2020, che, nella specie, ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede un proprio referente organizzativo;
e in termini esatti o analoghi, tra le altre, Cass. n. 24386/2020 e Cass. n. 3631/2020 e n. 3631; id. Cass. n.
15557/2019, anche per precisazioni circa il confronto con la previgente disciplina di cui alla legge n. 1369 del 1960). In punto di fatto, risulta per tabulas che sono stati stipulati in data 13.01.2013 e 1.12.2017
Parte contratti di appalto tra la società e le società oggetto di certificazione in data CP_3
26.06.2018 da parte di apposita certificazione.
Non si ignora, innanzitutto, come la giurisprudenza di merito tutt'ora discuta, con diverse opzioni interpretative, se possa conservarsi – anche nei confronti degli organi accertatori, terzi rispetto alla vicenda negoziale certificata – quell'effetto preclusivo assegnato dall'art. 79 del D.lgs.
n. 79/2003 alla certificazione di un contratto (nel caso di specie, un appalto).
A tale scopo, questo Collegio ritiene di aderire a quell'orientamento interpretativo in virtù del quale, con riguardo ai controlli successivi all'adozione del provvedimento certificativo, la presenza della certificazione non inibisce le verifiche sul contratto da parte degli organi di vigilanza. Alla qualificazione della fattispecie contrattuale si perviene non solo e non tanto dal tenore della volontà manifestata dalle parti, quanto attraverso l'accertamento del concreto assetto dei rapporti di fatto scaturitone. In altri termini, il profilo strettamente qualificatorio del contratto
(cd. nomen iuris) possiede valenza non decisiva rispetto all'indagine sulla sua natura, poiché a tali fini prevale il modo in cui in concreto le parti abbiano dato esecuzione alla fattispecie contrattuale e la reale situazione di fatto creata dal comportamento delle parti stesse.
Ciò chiarito, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori e dallo stesso in sede di sommarie Pt_1
informazioni emergono numerose circostanze che dimostrano una continua ingerenza del ricorrente nell'organizzazione del lavoro dei dipendenti formalmente assunti dalla non limitata, CP_3 come si sostiene nell'atto di appello, alla gestione di alcuni segmenti di attività, bensì attinente alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa intesa nel suo complesso.
Più nel dettaglio, tutte le persone sentite (che hanno svolto mansioni di autisti formalmente Cont assunti presso la società hanno dichiarato in maniera pressoché unanime che le direttive CP_3
Parte sul lavoro venivano impartite dal e dai rappresentanti legali della società che i servizi di Pt_1
Parte trasporto erano organizzati dalla società e venivano eseguiti servendosi di mezzi di proprietà della medesima società; che le informazioni circa la procedura di assunzione venivano fornite dal e la firma del contratto di lavoro stipulato tra i lavoratori e la società vveniva presso Pt_1 CP_3
Cont la sede della odierna appellante;
che i prestatori di lavoro della on hanno mai intrattenuto CP_3
alcun tipo di rapporto con rappresentanti della società formalmente indicata quale datrice di lavoro
: “Dopo qualche giorno che già lavoravo e aspettavo il contratto, mi si è Parte_3
presentato con un contratto di lavoro per me, intestato : io ho chiesto cosa Parte_1 CP_3
Part fosse, visto che lavoravo per la , lui mi ha detto di non preoccuparmi, erano cose sue per aggirare alcuni ostacoli (…). Non ho mai visto né conosciuto alcuno della M&G. L'unico datore di lavoro che ho avuto io era e la (…) Io facevo il Parte_1 Parte_2 Part camionista. Il camion era della . I viaggi da fare me li dava me li mandava su Parte_1
WhatsApp, me li passava a mano quando ci vedevamo in magazzino, ecc. (…) Io non ho riscontrato alcuna differenza nel passaggio da o ho continuato a lavorare nello CP_4 CP_3
stesso modo sotto le direttive di Non ho mai avuto alcun contatto con la cooperativa, non Pt_1
sapevo di essere socio, non ho ricevuto alcuna convocazione per riunioni, ecc.; non ho versato alcuna quota associativa (…)”; “Lui ( ) mi ha detto che loro ( Testimone_1 Parte_1 [...]
non mi potevano assumere direttamente, mi avrebbero fatto assumere da Parte_2
una cooperativa di Roma chiamata , ma per me non sarebbe cambiato niente perché avrei CP_3 comunque preso i soldi qua, la busta paga qua, ecc. (…) Non so che ruolo esattamente abbia all'interno della ditta, so solo che è colui che gestisce tutto, sta sempre al telefono, dirige Pt_1 il lavoro degli autotrasportatori, decide e dice chi dove e quando deve fare le consegne. (…) Il contratto di assunzione l'ho firmato presso la sede della nell'ufficio di Parte_2 che poi l'ha trasmesso alla cooperativa a Roma. Io non sono mai stato presso la Parte_1 sede della cooperativa di Roma, né ho mai avuto contatti con alcuno della cooperativa”;
: “Nel 2017 mi serviva di lavorare. Ho chiesto all'amico , Controparte_5 Parte_1
titolare della se aveva del lavoro per me. Lui mi ha detto di sì ma che Parte_2 lui, per le assunzioni del personale, si avvaleva di una cooperativa di Roma chiamata M&G”;
: “Quando mi sono recato presso l'azienda ho conosciuto i titolari che sono Testimone_2 [...]
e . Sono loro che mi hanno spiegato il lavoro da svolgere e mi davano le Pt_1 Parte_4 direttive. (…) Il camion era della io andavo a prenderlo presso il Parte_2
Part parcheggio della il mattino e lo riportavo lì la sera”).
Del tutto compatibili con le dichiarazioni rese dai lavoratori risultano quelle rilasciate sempre in sede ispettiva da parte di coloro che all'epoca dei fatti risultavano alle dirette dipendenze Parte della società ivi incluso lo stesso e che assumono a tutti gli effetti valore confessorio ai Pt_1 sensi dell'art. 2735 c.c., costituendo così una prova legale che vincola chi le ha rese. In particolare, Con l'odierno appellante in data 2.04.2019 dichiarava testualmente dinanzi ai funzionari dell' e dell' : “Sono stato io ad intrattenere i rapporti con la . Il servizio con la CP_6 CP_7
Cont M funziona come se fosse un'agenzia interinale: se ci servono dei lavoratori, loro possono Controparte_3
Cont M un Controparte_3
nominativo da assumere. Abbiamo iniziato i rapporti 2-3 anni fa: era passato un rappresentante della a proporre servizi di fornitura di personale. I mezzi (camion) sono di proprietà della CP_3
(…) Quando i dipendenti assunti dalla arrivano in azienda, vengono da Parte_2 CP_3 me che ho il compito di spiegargli l'organizzazione dell'azienda, e dargli istruzioni sullo svolgimento del lavoro, sul rapporto coi clienti e fornitori e su alcune regole comportamentali. In caso di problemi sul lavoro e con le consegne gli autisti hanno indicazione di rivolgersi a me per la soluzione degli stessi. (…) Il vantaggio per la di utilizzare la è di natura Parte_2 CP_3
burocratica e non economica: evitare gli inconvenienti e le problematiche inerenti la gestione dei dipendenti”.
Dall'analisi del contenuto delle dichiarazioni acquisite emerge con evidenza la natura non genuina dell'appalto, che si configura piuttosto come una somministrazione illecita di manodopera, dal momento che la “messa a disposizione” dei dipendenti è avvenuta da parte di soggetti (le società
privi delle specifiche autorizzazioni e al di fuori dei limiti e delle modalità previsti per CP_3 legge (art. 32 e ss. del D.lgs. n. 81/2015). Ne consegue da ciò l'irrilevanza della richiesta istruttoria orale, volta a provare circostanze prive di rilievo.
Il chiaro tenore delle dichiarazioni rese e la limpida configurazione della situazione fattuale, così come emersa dagli atti, determinano l'assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dagli appellanti con il primo motivo di gravame. Tali questioni risultano, invero, prive di autonoma rilevanza ai fini della decisione e ripropongono le medesime argomentazioni già svolte in primo grado, alle quali il Tribunale ha fornito puntuali ed esaustive spiegazioni, ritenute condivisibili da questo Collegio.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti censurano l'errata ed insufficiente interpretazione delle prove che avrebbero indotto il giudice di prime cure a qualificare il come Pt_1
Parte amministratore di fatto della società In particolare, contestano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto irrilevante, ai fini della responsabilità per l'illecito amministrativo, la distinzione tra amministratore di fatto e dipendente. Sostengono che il assunto regolarmente Pt_1 come “preposto” ai trasporti, ha sempre svolto esclusivamente le mansioni previste per tale ruolo, senza esercitare alcuna funzione di amministrazione diretta della società. Evidenziano che il preposto, secondo il D.Lgs. 286/2005 e il Regolamento CE 1071/2009, è responsabile della gestione operativa del trasporto, ma deve essere alle dipendenze del datore di lavoro e non può essere equiparato a un amministratore. L'Ente accertatore, invece, avrebbe erroneamente interpretato tali funzioni come indice di una posizione dirigenziale. Rilevano inoltre gli appellanti che a far data
Parte dall'anno 2014 la società è stata sottoposta a numerosi accertamenti ispettivi senza che fosse mai stata contestata alcuna irregolarità nel rapporto di lavoro del Tale comportamento reiterato Pt_1
delle autorità avrebbe ingenerato nella società odierna appellante un legittimo affidamento circa la correttezza delle proprie prassi. Sostengono, infine, che l'ordinanza ingiunzione opposta risulterebbe viziata in quanto non è mai stato destinatario di specifiche notifiche e Parte_1
garanzie procedurali previste dalla legge, ciò rendendo il provvedimento irregolare anche sotto il profilo formale. Tanto premesso, la Corte rileva che in punto di diritto è ritenuto amministratore di fatto colui che esercita in modo continuativo funzioni di amministrazione in una società, prendendo decisioni e compiendo atti di gestione, in nome e per conto della stessa, pur in assenza di una deliberazione, giuridicamente esistente, sulla base della legge o dello statuto. Al fine di tale inquadramento non è richiesto necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo gestorio, essendo sufficiente la possibilità di esercitare anche solo una parte apprezzabile degli stessi, a condizione che le funzioni gestorie svolte abbiano avuto carattere di sistematicità e completezza e non siano consistite, quindi, nel compimento di atti isolati, di natura occasionale.
L'inserimento nella gestione dell'impresa, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere desunto da direttive di fatto impartite in modo continuativo e sistematico oltreché dal condizionamento delle scelte operative della società, essendo la continuità e la sistematicità, appunto, sintomatiche della concreta assunzione delle funzioni gestorie. (Cass. n. 7864/2024).
Sicché è sufficiente, ai fini della corretta individuazione dell'amministratore di fatto, l'accertamento dell'avvenuto inserimento nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società (Cass. n.99/1997; Cass. n. 6719/2008 Cass. n.
4045/2016).
Pertanto, l'indagine giudiziaria ha ad esame le concrete modalità in cui si è svolta la prestazione lavorativa del e l'incisività delle decisioni dal medesimo adottate. Pt_1
Sul punto, il Tribunale di Ancona ha ritenuto di poter confermare la tesi dell'Ente ispettivo sulla scorta delle dichiarazioni dei lavoratori che hanno individuato nel il loro punto di Pt_1
riferimento per ogni esigenza lavorativa si ravvisasse nel corso del rapporto. Il giudice di prime cure ha desunto la sussistenza del potere gestionale in capo all'odierno appellante desumendola sostanzialmente dal vaglio dei rapporti con i dipendenti della società ritenendo che il CP_3 potere di decidere il personale da assumere e coordinarne l'attività quotidiana ne facesse una figura verticistica dell'azienda.
Ritiene questa Corte che la tesi dell'Ente accertatore, così come confermata dal Tribunale, possa essere condivisa.
Dalla lettura complessiva della documentazione in atti, infatti, ritiene il Collegio che possano evincersi l'autonomia gestionale del e l'esercizio da parte di questi del potere direttivo Pt_1
necessario ad integrare la qualifica di amministratore di fatto.
Nello specifico, dall'analisi delle dichiarazioni rilasciate a sommarie informazioni dai lavoratori e , risulta che l'attività effettivamente svolta Pt_3 Tes_1 CP_5 Tes_2 dall'odierno appellante, assunto come “preposto” ai trasporti, consistesse nel reperire il personale, nel coordinare i lavoratori e impartire le direttive agli stessi, nell'effettuare bonifici in favore della società nell'intrattenere rapporti con questa, nello stabilire tempi e luoghi delle consegne CP_3
da effettuare, nonché nel curare i rapporti commerciali e nel determinare i relativi prezzi.
Tale quadro probatorio trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dalla socia della
Parte
la quale ha affermato in sede ispettiva che “le decisioni in azienda le Parte_4 prendiamo insieme io, e mio padre”. Ciò dimostra che le funzioni gestionali e decisionali della Pt_1 società non erano demandate esclusivamente all'amministratore unico, , peraltro Controparte_8 presente presso l'azienda in modo sporadico, ma erano da questi condivise con il e la stessa Pt_1
delineando così un ruolo gestionale di fatto del incompatibile con la mera qualifica Parte_4 Pt_1
di preposto.
Alla luce delle evidenze emerse, si deve concludere che il debba essere qualificato a Pt_1 tutti gli effetti come amministratore di fatto e non come mero preposto ai trasporti. Quest'ultima figura, infatti, si limita a svolgere prevalentemente funzioni tecniche e organizzative, senza assumere un ruolo decisionale nella gestione dell'impresa.
Nel caso di specie, invece, risulta accertata la presenza di una pluralità di indizi che attestano l'effettivo esercizio di poteri gestionali da parte del tra cui: la gestione del personale e il potere Pt_1 di assunzione;
la disposizione di pagamenti e la gestione finanziaria;
la rappresentanza dell'azienda verso terzi;
il potere di impartire direttive;
l'organizzazione complessiva del lavoro;
l'assunzione di decisioni strategiche per l'impresa.
Tali elementi mal si conciliano con il ruolo di semplice preposto, ma sono invece tipici della funzione gestoria propria di un amministratore di fatto. Ne consegue che il non si è limitato a Pt_1
svolgere compiti di natura esecutiva o tecnica, ma ha esercitato un effettivo potere di governo sull'impresa, con continuità e autonomia decisionale, integrando così gli estremi dell'amministrazione di fatto.
Non può, altresì, ritenersi sussistente alcuna violazione del principio di legittimo
Parte affidamento invocato dalla difesa della società e dell'amministratore di fatto. Gli elementi probatori posti a fondamento dell'accertamento ispettivo, dai quali è emersa la qualità di amministratore di fatto del sono infatti riconducibili alle dichiarazioni rese dai lavoratori e Pt_1
Parte dagli stessi soci della nel corso degli accertamenti svolti nell'anno 2019. Tali dichiarazioni, essendo successive e non concomitanti ai controlli ispettivi precedentemente svolti, non potevano ragionevolmente essere conosciute o valutate dagli organi di vigilanza in epoca anteriore. Ne consegue la non configurabilità di qualsivoglia affidamento meritevole di tutela in capo alla società
o al soggetto interessato.
Per le ragioni sopra esposte, anche il secondo motivo di gravame non può trovare accoglimento. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti contestano l'irragionevole e immotivato aumento dell'importo della sanzione amministrativa, passato da euro 15.287,66 (come risultante dal verbale unico di accertamento) a euro 23.795,50 nell'ordinanza ingiunzione. Il Tribunale ha ritenuto infondata la contestazione, sostenendo che gli originari ricorrenti si sarebbero limitati a lamentare la differenza tra gli importi indicati senza fornire adeguata motivazione. Tuttavia, gli appellanti evidenziano come l'Ente accertatore abbia operato una modifica degli importi senza fornire alcuna spiegazione circa i criteri di calcolo adottati. L'assenza di una chiara giustificazione a proposito dell'aumento della sanzione comprometterebbe, a parere dei ricorrenti, il diritto alla difesa, rendendo l'ordinanza ingiunzione illegittima per difetto di motivazione.
In punto di diritto, con riferimento alla entità della sanzione irrogata è noto che in materia di ordinanza ingiunzione, l'art.18, secondo comma, della legge n. 689/1981 stabilisce che “L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente”. Ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione, l'art.11 della medesima legge prevede che
“Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Inoltre, giova ricordare che il procedimento sanzionatorio previsto dalla legge n. 689/1981 si snoda in due fasi: la prima, finalizzata ad accertare la violazione da parte dell'Ente accertatore, che redige il verbale di accertamento, e la seconda, finalizzata ad irrogare la sanzione nei confronti del soggetto responsabile mediante ordinanza ingiunzione. È dunque l'ordinanza il provvedimento sanzionatorio dotato di efficacia esecutiva e non il verbale, che costituisce un atto intermedio nel procedimento sanzionatorio.
Pertanto, prendendo in esame la sola ordinanza ingiunzione opposta, tenuto conto della gravità delle trasgressioni contestate dall'Ente accertatore e ritenute sussistenti in sede giurisdizionale, ritiene il Collegio che le sanzioni indicate nel provvedimento opposto, peraltro adeguatamente motivato, siano state indicate nella misura ritenuta congrua rispetto alle infrazioni commesse, in osservanza dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissati dall'art. 11 della legge n. 689/1981.
Infine, devesi senz'altro considerare abbandonata l'eccezione di tardività della contestazione per violazione dell'art.14 l.n.689/81, dal momento che la mera formula di stile utilizzata per l'onnicomprensivo richiamo ai contenuti del ricorso introduttivo non può certo valere ad integrare idonea censura alla pronuncia adottata dal Tribunale sull'eccezione stessa, onde respingerla. Al contrario, ad impugnare la decisione in parte qua sarebbe occorsa la ragionata esposizione di specifici argomenti fattuali e giuridici a confutazione di quelli posti dal giudicante a base della statuizione sfavorevole.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi euro
3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 7 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Angela Quitadamo dott. Luigi Santini
Sentenza redatta con la collaborazione del dr. Lorenzo Donninelli, assegnato all'UPP di questa Corte
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art.127-ter; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 193/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
e in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2 tempore, entrambi rappresentati e difesi per procura alle liti in atti dall'Avv. Giuliani Alessandro
Parti appellanti
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di
CP_1
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 maggio 2024 in qualità di ritenuto Parte_1
“amministratore di fatto e trasgressore”, e la società (d'ora in avanti, per Parte_2
Parte brevità, , obbligata in solido, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 413/2023, pubblicata in data 1° dicembre 2023, con la quale il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato l'opposizione spiegata dagli stessi avverso l'ordinanza ingiunzione Con n.73/2022. Con il provvedimento opposto, infatti, l' di aveva intimato ai medesimi il CP_1 pagamento della somma di euro 23.795,50 in relazione alla ritenuta violazione dell'art. 29 del
D.Lgs. 276/2003 per illecita utilizzazione dei lavoratori in forza ad una ditta esterna, nonché per il mancato rispetto della forma scritta per il contratto di somministrazione ex art. 33 del D.Lgs.
81/2015.
Il Tribunale di Ancona, recependo l'argomento dell'Ente accertatore, riteneva non genuini i Parte contratti di appalto stipulati dalla società con ed accertava in Controparte_3
capo a la qualità di amministratore di fatto della predetta società. Parte_1
Gli appellanti hanno articolato i motivi di impugnazione sotto i seguenti profili: 1) violazione dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 lì dove il Tribunale ha ritenuto assolto l'onere della prova gravante sull'Ente in punto alla non genuinità dei contratti di appalto;
2) erronea valutazione delle risultanze probatorie in merito alla qualifica del quale amministratore di fatto;
3) illogica Pt_1 ed errata declaratoria di assenza di motivazione della contestazione relativa all'ammontare della sanzione amministrativa. Hanno concluso quindi per la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento in contestazione.
Nel giudizio di appello si è costituito l' , Controparte_1
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti contestano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei requisiti di un appalto genuino nei contratti stipulati in data
Parte 13.01.2013 e 1.12.2017 tra le società e ritenendoli invece Controparte_3
riconducibili a una somministrazione illecita di manodopera, in assenza dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge. Più nel dettaglio, gli appellanti deducono che il giudice di prime cure abbia erroneamente escluso la presenza di un “rischio d'impresa” in capo alla società fornitrice dei servizi. Al contrario, tale elemento risulterebbe chiaramente sussistente sotto diversi profili, tra cui: la mancata riscossione delle fatture, la responsabilità connessa ad eventuali danni o ritardi nelle consegne, i rischi connessi all'utilizzo dei mezzi avuti in affitto/comodato, nonché le responsabilità Parte civili e penali per eventuali violazioni del Codice della Strada. Evidenziano, inoltre, che si occupava direttamente del trasporto merci, senza svolgere attività di mera intermediazione;
in caso di necessità, affidava alcuni trasporti in subvezione, ma restava comunque il vettore principale.
Sottolineano, altresì, gli appellanti che le attività della società erano accessorie e non CP_3
costituivano interposizione illecita di manodopera, come dimostrato anche dalle fatture emesse che riportavano la dicitura “costi per servizi” e non compensi per attività di mediazione. Ritengono, da ultimo, che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere che la società non disponesse CP_3
di una propria organizzazione aziendale;
al contrario, la stessa risultava in possesso delle necessarie autorizzazioni per l'autotrasporto, era dotata di proprio personale qualificato e gestiva autonomamente i servizi appaltati. Il Collegio condivide la valutazione del Tribunale in ordine alla raggiunta prova di non genuinità dei contratti di appalto oggetto di causa, per difetto in capo alla società del CP_3
“rischio d'impresa”, nonché per difetto di autonomia gestionale nella conduzione aziendale, nella direzione del personale e nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro.
In punto di diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine di distinguere tra la fattispecie vietata dell'interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore siano stati affidati un servizio e un risultato autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, e che gli vengano affidati tutti i poteri datoriali – organizzativo, direttivo e disciplinare – in senso effettivo e non meramente formale, e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore.
In particolare, in relazione agli appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive, si veda, tra le tante, Cass. n. 18455/2023), si è statuito che, ai fini della genuinità dell'appalto, è necessario che all'appaltatore sia affidata la realizzazione di un risultato autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa “dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi
l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (così Cass. civ., sez. VI, n. 12551/2020, che, nella specie, ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede un proprio referente organizzativo;
e in termini esatti o analoghi, tra le altre, Cass. n. 24386/2020 e Cass. n. 3631/2020 e n. 3631; id. Cass. n.
15557/2019, anche per precisazioni circa il confronto con la previgente disciplina di cui alla legge n. 1369 del 1960). In punto di fatto, risulta per tabulas che sono stati stipulati in data 13.01.2013 e 1.12.2017
Parte contratti di appalto tra la società e le società oggetto di certificazione in data CP_3
26.06.2018 da parte di apposita certificazione.
Non si ignora, innanzitutto, come la giurisprudenza di merito tutt'ora discuta, con diverse opzioni interpretative, se possa conservarsi – anche nei confronti degli organi accertatori, terzi rispetto alla vicenda negoziale certificata – quell'effetto preclusivo assegnato dall'art. 79 del D.lgs.
n. 79/2003 alla certificazione di un contratto (nel caso di specie, un appalto).
A tale scopo, questo Collegio ritiene di aderire a quell'orientamento interpretativo in virtù del quale, con riguardo ai controlli successivi all'adozione del provvedimento certificativo, la presenza della certificazione non inibisce le verifiche sul contratto da parte degli organi di vigilanza. Alla qualificazione della fattispecie contrattuale si perviene non solo e non tanto dal tenore della volontà manifestata dalle parti, quanto attraverso l'accertamento del concreto assetto dei rapporti di fatto scaturitone. In altri termini, il profilo strettamente qualificatorio del contratto
(cd. nomen iuris) possiede valenza non decisiva rispetto all'indagine sulla sua natura, poiché a tali fini prevale il modo in cui in concreto le parti abbiano dato esecuzione alla fattispecie contrattuale e la reale situazione di fatto creata dal comportamento delle parti stesse.
Ciò chiarito, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori e dallo stesso in sede di sommarie Pt_1
informazioni emergono numerose circostanze che dimostrano una continua ingerenza del ricorrente nell'organizzazione del lavoro dei dipendenti formalmente assunti dalla non limitata, CP_3 come si sostiene nell'atto di appello, alla gestione di alcuni segmenti di attività, bensì attinente alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa intesa nel suo complesso.
Più nel dettaglio, tutte le persone sentite (che hanno svolto mansioni di autisti formalmente Cont assunti presso la società hanno dichiarato in maniera pressoché unanime che le direttive CP_3
Parte sul lavoro venivano impartite dal e dai rappresentanti legali della società che i servizi di Pt_1
Parte trasporto erano organizzati dalla società e venivano eseguiti servendosi di mezzi di proprietà della medesima società; che le informazioni circa la procedura di assunzione venivano fornite dal e la firma del contratto di lavoro stipulato tra i lavoratori e la società vveniva presso Pt_1 CP_3
Cont la sede della odierna appellante;
che i prestatori di lavoro della on hanno mai intrattenuto CP_3
alcun tipo di rapporto con rappresentanti della società formalmente indicata quale datrice di lavoro
: “Dopo qualche giorno che già lavoravo e aspettavo il contratto, mi si è Parte_3
presentato con un contratto di lavoro per me, intestato : io ho chiesto cosa Parte_1 CP_3
Part fosse, visto che lavoravo per la , lui mi ha detto di non preoccuparmi, erano cose sue per aggirare alcuni ostacoli (…). Non ho mai visto né conosciuto alcuno della M&G. L'unico datore di lavoro che ho avuto io era e la (…) Io facevo il Parte_1 Parte_2 Part camionista. Il camion era della . I viaggi da fare me li dava me li mandava su Parte_1
WhatsApp, me li passava a mano quando ci vedevamo in magazzino, ecc. (…) Io non ho riscontrato alcuna differenza nel passaggio da o ho continuato a lavorare nello CP_4 CP_3
stesso modo sotto le direttive di Non ho mai avuto alcun contatto con la cooperativa, non Pt_1
sapevo di essere socio, non ho ricevuto alcuna convocazione per riunioni, ecc.; non ho versato alcuna quota associativa (…)”; “Lui ( ) mi ha detto che loro ( Testimone_1 Parte_1 [...]
non mi potevano assumere direttamente, mi avrebbero fatto assumere da Parte_2
una cooperativa di Roma chiamata , ma per me non sarebbe cambiato niente perché avrei CP_3 comunque preso i soldi qua, la busta paga qua, ecc. (…) Non so che ruolo esattamente abbia all'interno della ditta, so solo che è colui che gestisce tutto, sta sempre al telefono, dirige Pt_1 il lavoro degli autotrasportatori, decide e dice chi dove e quando deve fare le consegne. (…) Il contratto di assunzione l'ho firmato presso la sede della nell'ufficio di Parte_2 che poi l'ha trasmesso alla cooperativa a Roma. Io non sono mai stato presso la Parte_1 sede della cooperativa di Roma, né ho mai avuto contatti con alcuno della cooperativa”;
: “Nel 2017 mi serviva di lavorare. Ho chiesto all'amico , Controparte_5 Parte_1
titolare della se aveva del lavoro per me. Lui mi ha detto di sì ma che Parte_2 lui, per le assunzioni del personale, si avvaleva di una cooperativa di Roma chiamata M&G”;
: “Quando mi sono recato presso l'azienda ho conosciuto i titolari che sono Testimone_2 [...]
e . Sono loro che mi hanno spiegato il lavoro da svolgere e mi davano le Pt_1 Parte_4 direttive. (…) Il camion era della io andavo a prenderlo presso il Parte_2
Part parcheggio della il mattino e lo riportavo lì la sera”).
Del tutto compatibili con le dichiarazioni rese dai lavoratori risultano quelle rilasciate sempre in sede ispettiva da parte di coloro che all'epoca dei fatti risultavano alle dirette dipendenze Parte della società ivi incluso lo stesso e che assumono a tutti gli effetti valore confessorio ai Pt_1 sensi dell'art. 2735 c.c., costituendo così una prova legale che vincola chi le ha rese. In particolare, Con l'odierno appellante in data 2.04.2019 dichiarava testualmente dinanzi ai funzionari dell' e dell' : “Sono stato io ad intrattenere i rapporti con la . Il servizio con la CP_6 CP_7
Cont M funziona come se fosse un'agenzia interinale: se ci servono dei lavoratori, loro possono Controparte_3
Cont M un Controparte_3
nominativo da assumere. Abbiamo iniziato i rapporti 2-3 anni fa: era passato un rappresentante della a proporre servizi di fornitura di personale. I mezzi (camion) sono di proprietà della CP_3
(…) Quando i dipendenti assunti dalla arrivano in azienda, vengono da Parte_2 CP_3 me che ho il compito di spiegargli l'organizzazione dell'azienda, e dargli istruzioni sullo svolgimento del lavoro, sul rapporto coi clienti e fornitori e su alcune regole comportamentali. In caso di problemi sul lavoro e con le consegne gli autisti hanno indicazione di rivolgersi a me per la soluzione degli stessi. (…) Il vantaggio per la di utilizzare la è di natura Parte_2 CP_3
burocratica e non economica: evitare gli inconvenienti e le problematiche inerenti la gestione dei dipendenti”.
Dall'analisi del contenuto delle dichiarazioni acquisite emerge con evidenza la natura non genuina dell'appalto, che si configura piuttosto come una somministrazione illecita di manodopera, dal momento che la “messa a disposizione” dei dipendenti è avvenuta da parte di soggetti (le società
privi delle specifiche autorizzazioni e al di fuori dei limiti e delle modalità previsti per CP_3 legge (art. 32 e ss. del D.lgs. n. 81/2015). Ne consegue da ciò l'irrilevanza della richiesta istruttoria orale, volta a provare circostanze prive di rilievo.
Il chiaro tenore delle dichiarazioni rese e la limpida configurazione della situazione fattuale, così come emersa dagli atti, determinano l'assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dagli appellanti con il primo motivo di gravame. Tali questioni risultano, invero, prive di autonoma rilevanza ai fini della decisione e ripropongono le medesime argomentazioni già svolte in primo grado, alle quali il Tribunale ha fornito puntuali ed esaustive spiegazioni, ritenute condivisibili da questo Collegio.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti censurano l'errata ed insufficiente interpretazione delle prove che avrebbero indotto il giudice di prime cure a qualificare il come Pt_1
Parte amministratore di fatto della società In particolare, contestano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto irrilevante, ai fini della responsabilità per l'illecito amministrativo, la distinzione tra amministratore di fatto e dipendente. Sostengono che il assunto regolarmente Pt_1 come “preposto” ai trasporti, ha sempre svolto esclusivamente le mansioni previste per tale ruolo, senza esercitare alcuna funzione di amministrazione diretta della società. Evidenziano che il preposto, secondo il D.Lgs. 286/2005 e il Regolamento CE 1071/2009, è responsabile della gestione operativa del trasporto, ma deve essere alle dipendenze del datore di lavoro e non può essere equiparato a un amministratore. L'Ente accertatore, invece, avrebbe erroneamente interpretato tali funzioni come indice di una posizione dirigenziale. Rilevano inoltre gli appellanti che a far data
Parte dall'anno 2014 la società è stata sottoposta a numerosi accertamenti ispettivi senza che fosse mai stata contestata alcuna irregolarità nel rapporto di lavoro del Tale comportamento reiterato Pt_1
delle autorità avrebbe ingenerato nella società odierna appellante un legittimo affidamento circa la correttezza delle proprie prassi. Sostengono, infine, che l'ordinanza ingiunzione opposta risulterebbe viziata in quanto non è mai stato destinatario di specifiche notifiche e Parte_1
garanzie procedurali previste dalla legge, ciò rendendo il provvedimento irregolare anche sotto il profilo formale. Tanto premesso, la Corte rileva che in punto di diritto è ritenuto amministratore di fatto colui che esercita in modo continuativo funzioni di amministrazione in una società, prendendo decisioni e compiendo atti di gestione, in nome e per conto della stessa, pur in assenza di una deliberazione, giuridicamente esistente, sulla base della legge o dello statuto. Al fine di tale inquadramento non è richiesto necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo gestorio, essendo sufficiente la possibilità di esercitare anche solo una parte apprezzabile degli stessi, a condizione che le funzioni gestorie svolte abbiano avuto carattere di sistematicità e completezza e non siano consistite, quindi, nel compimento di atti isolati, di natura occasionale.
L'inserimento nella gestione dell'impresa, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere desunto da direttive di fatto impartite in modo continuativo e sistematico oltreché dal condizionamento delle scelte operative della società, essendo la continuità e la sistematicità, appunto, sintomatiche della concreta assunzione delle funzioni gestorie. (Cass. n. 7864/2024).
Sicché è sufficiente, ai fini della corretta individuazione dell'amministratore di fatto, l'accertamento dell'avvenuto inserimento nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società (Cass. n.99/1997; Cass. n. 6719/2008 Cass. n.
4045/2016).
Pertanto, l'indagine giudiziaria ha ad esame le concrete modalità in cui si è svolta la prestazione lavorativa del e l'incisività delle decisioni dal medesimo adottate. Pt_1
Sul punto, il Tribunale di Ancona ha ritenuto di poter confermare la tesi dell'Ente ispettivo sulla scorta delle dichiarazioni dei lavoratori che hanno individuato nel il loro punto di Pt_1
riferimento per ogni esigenza lavorativa si ravvisasse nel corso del rapporto. Il giudice di prime cure ha desunto la sussistenza del potere gestionale in capo all'odierno appellante desumendola sostanzialmente dal vaglio dei rapporti con i dipendenti della società ritenendo che il CP_3 potere di decidere il personale da assumere e coordinarne l'attività quotidiana ne facesse una figura verticistica dell'azienda.
Ritiene questa Corte che la tesi dell'Ente accertatore, così come confermata dal Tribunale, possa essere condivisa.
Dalla lettura complessiva della documentazione in atti, infatti, ritiene il Collegio che possano evincersi l'autonomia gestionale del e l'esercizio da parte di questi del potere direttivo Pt_1
necessario ad integrare la qualifica di amministratore di fatto.
Nello specifico, dall'analisi delle dichiarazioni rilasciate a sommarie informazioni dai lavoratori e , risulta che l'attività effettivamente svolta Pt_3 Tes_1 CP_5 Tes_2 dall'odierno appellante, assunto come “preposto” ai trasporti, consistesse nel reperire il personale, nel coordinare i lavoratori e impartire le direttive agli stessi, nell'effettuare bonifici in favore della società nell'intrattenere rapporti con questa, nello stabilire tempi e luoghi delle consegne CP_3
da effettuare, nonché nel curare i rapporti commerciali e nel determinare i relativi prezzi.
Tale quadro probatorio trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dalla socia della
Parte
la quale ha affermato in sede ispettiva che “le decisioni in azienda le Parte_4 prendiamo insieme io, e mio padre”. Ciò dimostra che le funzioni gestionali e decisionali della Pt_1 società non erano demandate esclusivamente all'amministratore unico, , peraltro Controparte_8 presente presso l'azienda in modo sporadico, ma erano da questi condivise con il e la stessa Pt_1
delineando così un ruolo gestionale di fatto del incompatibile con la mera qualifica Parte_4 Pt_1
di preposto.
Alla luce delle evidenze emerse, si deve concludere che il debba essere qualificato a Pt_1 tutti gli effetti come amministratore di fatto e non come mero preposto ai trasporti. Quest'ultima figura, infatti, si limita a svolgere prevalentemente funzioni tecniche e organizzative, senza assumere un ruolo decisionale nella gestione dell'impresa.
Nel caso di specie, invece, risulta accertata la presenza di una pluralità di indizi che attestano l'effettivo esercizio di poteri gestionali da parte del tra cui: la gestione del personale e il potere Pt_1 di assunzione;
la disposizione di pagamenti e la gestione finanziaria;
la rappresentanza dell'azienda verso terzi;
il potere di impartire direttive;
l'organizzazione complessiva del lavoro;
l'assunzione di decisioni strategiche per l'impresa.
Tali elementi mal si conciliano con il ruolo di semplice preposto, ma sono invece tipici della funzione gestoria propria di un amministratore di fatto. Ne consegue che il non si è limitato a Pt_1
svolgere compiti di natura esecutiva o tecnica, ma ha esercitato un effettivo potere di governo sull'impresa, con continuità e autonomia decisionale, integrando così gli estremi dell'amministrazione di fatto.
Non può, altresì, ritenersi sussistente alcuna violazione del principio di legittimo
Parte affidamento invocato dalla difesa della società e dell'amministratore di fatto. Gli elementi probatori posti a fondamento dell'accertamento ispettivo, dai quali è emersa la qualità di amministratore di fatto del sono infatti riconducibili alle dichiarazioni rese dai lavoratori e Pt_1
Parte dagli stessi soci della nel corso degli accertamenti svolti nell'anno 2019. Tali dichiarazioni, essendo successive e non concomitanti ai controlli ispettivi precedentemente svolti, non potevano ragionevolmente essere conosciute o valutate dagli organi di vigilanza in epoca anteriore. Ne consegue la non configurabilità di qualsivoglia affidamento meritevole di tutela in capo alla società
o al soggetto interessato.
Per le ragioni sopra esposte, anche il secondo motivo di gravame non può trovare accoglimento. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti contestano l'irragionevole e immotivato aumento dell'importo della sanzione amministrativa, passato da euro 15.287,66 (come risultante dal verbale unico di accertamento) a euro 23.795,50 nell'ordinanza ingiunzione. Il Tribunale ha ritenuto infondata la contestazione, sostenendo che gli originari ricorrenti si sarebbero limitati a lamentare la differenza tra gli importi indicati senza fornire adeguata motivazione. Tuttavia, gli appellanti evidenziano come l'Ente accertatore abbia operato una modifica degli importi senza fornire alcuna spiegazione circa i criteri di calcolo adottati. L'assenza di una chiara giustificazione a proposito dell'aumento della sanzione comprometterebbe, a parere dei ricorrenti, il diritto alla difesa, rendendo l'ordinanza ingiunzione illegittima per difetto di motivazione.
In punto di diritto, con riferimento alla entità della sanzione irrogata è noto che in materia di ordinanza ingiunzione, l'art.18, secondo comma, della legge n. 689/1981 stabilisce che “L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente”. Ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione, l'art.11 della medesima legge prevede che
“Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Inoltre, giova ricordare che il procedimento sanzionatorio previsto dalla legge n. 689/1981 si snoda in due fasi: la prima, finalizzata ad accertare la violazione da parte dell'Ente accertatore, che redige il verbale di accertamento, e la seconda, finalizzata ad irrogare la sanzione nei confronti del soggetto responsabile mediante ordinanza ingiunzione. È dunque l'ordinanza il provvedimento sanzionatorio dotato di efficacia esecutiva e non il verbale, che costituisce un atto intermedio nel procedimento sanzionatorio.
Pertanto, prendendo in esame la sola ordinanza ingiunzione opposta, tenuto conto della gravità delle trasgressioni contestate dall'Ente accertatore e ritenute sussistenti in sede giurisdizionale, ritiene il Collegio che le sanzioni indicate nel provvedimento opposto, peraltro adeguatamente motivato, siano state indicate nella misura ritenuta congrua rispetto alle infrazioni commesse, in osservanza dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissati dall'art. 11 della legge n. 689/1981.
Infine, devesi senz'altro considerare abbandonata l'eccezione di tardività della contestazione per violazione dell'art.14 l.n.689/81, dal momento che la mera formula di stile utilizzata per l'onnicomprensivo richiamo ai contenuti del ricorso introduttivo non può certo valere ad integrare idonea censura alla pronuncia adottata dal Tribunale sull'eccezione stessa, onde respingerla. Al contrario, ad impugnare la decisione in parte qua sarebbe occorsa la ragionata esposizione di specifici argomenti fattuali e giuridici a confutazione di quelli posti dal giudicante a base della statuizione sfavorevole.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi euro
3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 7 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Angela Quitadamo dott. Luigi Santini
Sentenza redatta con la collaborazione del dr. Lorenzo Donninelli, assegnato all'UPP di questa Corte