Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Benedetta ET LU de Courtelary Presidente
Marina Tucci ConIGliere Relatore
Mario Montanaro ConIGliere riunita in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6041 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
( C.F. ) in proprio e come legale Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentante di Parte_2
(C.F. ) P.IVA_1
Elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv.to Massimiliano Marsili che le rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI
( C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
( C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
( ) Controparte_3 CodiceFiscale_4
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 7118 del 2020 emessa nel procedimento r.g. 26649/2016 – associazione non riconosciuta –
1
Con atto di citazione notificato il cinque aprile 2016 e iscritto a ruolo ( r.g. 26649/2016 )
, in proprio e come legale rappresentante dell' Parte_1 [...]
( costituita il due febbraio 2000 e avente come Controparte_4 scopo non lucrativo la realizzazione di strutture di assistenza per persone con diverse tipologie di fragilità ), conveniva dinanzi al Tribunale di Roma , Controparte_1 [...]
e chiedendo che fosse accertata la propria qualità Controparte_2 Controparte_3 di Presidente nonchè unica rappresentante legale in carica dell'associazione sin dal ventisette maggio 2011; chiedeva inoltre che fosse accertata la qualità di soci solo in capo a , , Controparte_2 Persona_1 Persona_2 Parte_3 Pt_4
, e
[...] Parte_5 Parte_6
Esponeva che nel 2010 erano stati smarriti libri sociali e altri documenti come da regolare denuncia. Il libro soci era stato quindi ricostituito nel 2011 da coloro che all'epoca erano soci ossia i sopra indicati , , Controparte_2 Persona_1 Persona_2 CP_5
, , e Con delibere assembleari del
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 ventisette maggio e del ventuno giugno 2011 era stata nominata rappresentante legale l'attrice e tesoriere Parte_1 Controparte_2
Il patrimonio sociale era costituito da diversi immobili tra cui uno sito in Casalpalocco, Via
Solone 18/A che non poteva essere destinato allo scopo mutualistico dell'associazione in quanto occupato dai convenuti, ossia l'ex compagna di e i figli avuti Parte_7 insieme;
detti convenuti erano stati membri dell'associazione all'atto della sua costituzione e continuavano ad affermare di esserlo.
I convenuti si costituivano, sostenevano l'infondatezza della domanda attorea e chiedevano in via riconvenzionale che fosse accertata che unica rappresentante legale in carica fosse e gli altri due convenuti fossero associati;
chiedevano inoltre la Controparte_1 condanna di controparte al risarcimento del danno per lite temeraria.
Il Tribunale con sentenza 7118 del 2020 respingeva la domanda dell'attrice e quella dei convenuti compensando le spese di lite.
in proprio e come legale rappresentante dell'associazione proponeva Parte_1 appello e concludeva chiedendo : “accertare e dichiarare che la IG.ra è il Parte_1
2 Presidente e l'unica Rappresentante Legale in carica dell' Parte_2
a far data dal 27.5.2011; accertare e dichiarare che gli unici soci dell'associazione
[...]
in occasione dell'assemblea dei soci del 27.5.2011, nella quale è Parte_2 stata nominata la IG.ra quale Presidente e rappresentante legale Parte_1 dell'associazione, erano i IGg.ri: nato in [...] in data [...], Controparte_2 [...]
, nata a [...] in data [...], nato Leopoli (UA) in data CP_6 Persona_2
26.7.1992, , nato a [...] in data [...], , nato Parte_3 Parte_4
a Roma in data 15.6.1973, , nato a [...] in data [...], nato Parte_5 Parte_6
a Gasperina (CZ) il 14.8.1951, nonché la stessa IG.ra , nata a [...] Parte_1
(UA) il 18.9.1965”.
Gli appellati non si costituivano e ne era dichiarata la contumacia .
All'esito dell'udienza del sedici dicembre 2024, trattata in forma scritta come da decreto del sei novembre 2024, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto la domanda attorea e quella riconvenzionale per insufficienza di prova non ritenendo i documenti prodotti idonei ad attestare la qualifica di legale rappresentante e di soci dell'associazione sia in capo a sia in capo a Parte_1
. Controparte_1
Con il primo motivo si sostiene : “ Illegittimità, infondatezza ed erroneità della sentenza di primo grado nella misura in cui la stessa ha ritenuto che la SI.ra non avrebbe Parte_1 offerto sufficienti ed idonei riscontri probatori in ordine alla rivendicata carica di Presidente
e legale rappresentante della e Parte_2 allo svolgimento, in tale qualità, di attività proprie dell'Associazione “
Con il secondo motivo si sostiene : “Illegittimità, infondatezza ed erroneità della sentenza di primo grado nella misura in cui la stessa ha ritenuto inconferente ai fini del decidere il riferimento operato dalla SI.ra al principio espresso dalla sentenza della Corte di Parte_1
Cassazione n. 24214/2019, ritenendo mancante ab origine la certezza della legittimità degli atti che avrebbero attribuito alla SI.ra stessa la carica associativa rivendicata”. Parte_1
3 Si afferma in particolare che la statuizione del Tribunale, secondo cui i documenti posti a sostegno della tesi attorea sarebbero inidonei in quanto contestati, consisterebbe in una tautologia poiché la contestazione costituisce un elemento comune ai procedimenti contenziosi.
Si afferma poi che erroneamente il Tribunale non avrebbe riconosciuto valore probatorio ai verbali di adunanza dell'assemblea dei soci del ventisette maggio 2011 e del ventuno giugno
2011 contenenti la nomina del nuovo ConIGlio Direttivo dell'associazione ed altresì
l'attribuzione della carica di Presidente e legale rappresentante alla SI.ra ; Parte_1 detti verbali invece avrebbero “tutte le caratteristiche necessarie e sufficienti a comprovarne la validità e l'efficacia, quali la formale vidimazione;
la registrazione presso l'Agenzia delle
Entrate; la consequenzialità e la coerenza del relativo contenuto”.
Sarebbe inoltre errata l'affermazione del Tribunale secondo cui la mancanza di prova in ordine alle attività svolte in concreto dall'appellante durante la propria carica comporterebbe l'infondatezza della domanda;
il Giudice di prime cure non avrebbe considerato che l'assenza di attività dell'associazione e l'impossibilità di destinare i fondi agli scopi mutualistici derivata dal “fatto che gli immobili in questione – si pensi in particolare all'immobile sito in Roma, località Casal Palocco, Via Solone n. 18/A – ed i fondi suddetti sono stati e sono a tutt'oggi illegittimamente occupati e gestiti dagli odierni appellati. Va da sé che tale circostanza ha comportato la pressoché totale paralisi operativa dell' , la quale, parallelamente Parte_2 alla prosecuzione della vita associativa attraverso la regolare celebrazione di assemblee e il formale mantenimento della compagine associativa, non è stata materialmente in condizione di svolgere e perseguire le finalità statutarie in ragione della indisponibilità di strutture e fondi adeguati”.
Il motivo è infondato.
Il fatto che due verbali di assemblea siano stati vidimati e registrati presso l'Agenzia delle
Entrate e che abbiano una “coerenza di contenuto” non costituisce prova certa della titolarità in capo a della carica di legale rappresentante della onlus e ciò Parte_1 considerando come, a parte detti verbali, manca totalmente in atti qualsiasi riscontro. E' infatti assente una pur minima documentazione in cui l'appellante abbia speso la propria qualità di legale rappresentante nei confronti dei terzi e ciò risulta ancora più pregnante in
4 quanto nei verbali di assemblea prodotti e relativi a periodi successivi, in totale contrasto con l'affermazione di paralisi dell'attività associativa, sono contenute statuizioni di adesione ad attività benefiche specifiche anche con raccolta fondi. Si tratta in buona sostanza di attività che necessitano di un minimo di organizzazione e di contatto esterno e che quindi sarebbe stato nella normale disponibilità della Presidente documentare anche perché è la stessa parte appellante che attesta come detta attività sia stata svolta ( si ribadisce, incoerentemente con la tesi del blocco dell'attività ) tanto da chiedere di provarne l'esistenza tramite il seguente capitolo di prova testimoniale ( cap. 11 ) “Vero che la IG.ra , Parte_1 quale rappresentante legale dell' si è Controparte_4 occupata del: a) restauro del Santuario di RI GO in Nettuno;
b) ha partecipato CP_7 alla costruzione di centri di accoglienza in Nigeria per malati di ebola, anche in collaborazione con i Cavalieri di Malta;
c) ha partecipato alle spese per la realizzazione dell'Università “La
Sapienza” di Roma;
d) ha contribuito alla realizzazione di borse di studio per gli studenti che partecipano ai corsi di studio dell'Università “Roma 3”; e) ha contribuito alla realizzazione ed al mantenimento di un Museo, in Fiumicino, intitolato “Tecnologia e Arte di Leonardo da
Vinci”; f) ha sostenuto i bisognosi della città di Fiumicino.”
Il numero degli interventi e la qualifica dei soggetti istituzionali con cui la onlus, rappresentata da , ha avuto diretti contatti avrebbe in buona sostanza Parte_1 facilmente avuto come riscontro documentazione anche fiscale e bancaria che altrettanto facilmente sarebbe stata nella disponibilità di parte appellante. Quest'ultima invece nulla ha depositato a tale proposito limitandosi a chiedere una prova testimoniale inammissibile proprio per assenza di qualsiasi supporto documentale e per contraddittorietà rispetto alla tesi difensiva.
Gli altri capitoli di prova testimoniale, articolati anche in appello, sono tutti parimenti inammissibili in quanto vertenti su circostanze pacifiche o irrilevanti o da provare documentalmente come risulta dalla loro formulazione di seguito riportata:
“1) Vero che in data 02.02.2000 veniva fondata l' Controparte_4
[...]
2) “Vero che, in base allo statuto, l' Controparte_4 non ha finalità di lucro e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale al fine di
[...] assicurare, in strutture idonee, l'accoglimento delle persone bisognose attraverso la realizzazione e la gestione di centri di assistenza, centri di accoglienza, di ricovero, ostelli,
5 strutture idonee all'assistenza medico -ospedaliera, per il recupero di tossico dipendenti, per l'assistenza degli anziani, dei portatori di handicaps e delle persone bisognose in genere.”
3) “Vero che alla data della fondazione, l' era formata dal IG. Parte_2 CP_2
dall'allora compagna IG.ra , e dai figli di questi ,
[...] Controparte_1 Parte_3
e ” CP_2 CP_3
4) “Vero che negli anni tale organico si è modificato con nuove adesioni o con recessi ed esclusioni, dovute principalmente ai mancati versamenti delle quote associative e per mancanza di partecipazione alle attività sociali.”
5) “Vero che nel 2010 il libro verbali assemblee, i verbali del ConIGlio Direttivo e vari altri documenti relativi all'Associazione venivano smarriti dal IG. , uno dei Controparte_5 soci dell'epoca, che presentava dichiarazione di smarrimento alla Questura di Roma.”
6) “Vero che ricostituito il libro soci con regolari vidimazioni – nell'anno 2011 - risultavano soci, oltre al IG. la IG.ra , il IG. il IG. Controparte_2 CP_6 Persona_2
, il IG. , il IG. , il IG. e la Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 IG.ra .” Parte_1
7) “Vero che tale compagine sociale è rimasta, ad oggi, immutata.”
8) “Vero che come risulta dal verbale di adunanza dell'Assemblea dei Soci del 27.05.2011 e del 21.06.2011, la qualifica di Presidente e Rappresentante Legale veniva attribuita alla IG.ra , mentre quella di Vicepresidente, Tesoriere e Responsabile della Parte_1 gestione economica al IG. ” Controparte_2
9) “Vero che dalla nomina di Presidente e di Rappresentante legale, l'odierna attrice ha sempre svolto l'attività sociale così come prevista nello Statuto, presiedendo le riunioni assembleari, adottando - assieme agli altri organi sociali - tutte le relative decisioni e partecipando alle delibere sui diversi ordini del giorno, previsti nel corso delle adunanze del
ConIGlio Direttivo dell'Ente.”
10) “Vero che nel corso del mandato, la IG.ra e gli altri organi sociali hanno Parte_1 perseguito unicamente le finalità mutualistiche dell' , tentando di destinare i Parte_2 diversi immobili di proprietà dell'Ente ad attività non lucrative e di utilità sociale.”
12) “Vero che l'immobile sito in Roma (Loc. Casal Palocco), alla Via Solone n. 18/A, sempre di proprietà dell' è a tutt'oggi occupato dalla IG.ra Controparte_4
e dai figli e ” Controparte_1 CP_3 Controparte_2
6 13) “Vero che è stato impedito all' di agire con le finalità sociali per le quali era Parte_2 stata costituita, proprio perché gli immobili sono utilizzati in via personale da terzi soggetti, ovvero dalla IG.ra e dai figli, i quali ivi si trovano in via di mero fatto e Controparte_1 senza alcun titolo che li legittimi.”
14) “Vero che l'unico utilizzo fatto dai convenuti dell'immobile di sito in Roma (Loc. Casal
Palocco), alla Via Solone n. 18/A è quello di abitazione ad uso personale”
15) Vero che la IG.ra ed i figli non hanno mai svolto alcuna attività Controparte_1 sociale tra quelle dettate in Statuto, non hanno mai partecipato alle riunioni assembleari e non si sono mai interessati alla vita associativa.”
16) “Vero che al momento della nomina della IG.ra , cioè in data 27/05/2011, Parte_1 erano soci i IGg.ri : nato in [...] in data [...], , Controparte_2 CP_6 nata a [...] in data [...], nato Leopoli (UA) in data Persona_2
26.07.1992, , nato a [...] in data [...], , nato Parte_3 Parte_4
a Roma in data 15.06.1973, , nato a [...] in data [...], Parte_5 Parte_6 nato a [...] il [...], nonché la stessa IG.ra , nata a Parte_1
Sosnovka (UA) il 18.09.1965.”.
Parte appellante censura poi il punto di motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto inapplicabile il principio di cui alla sentenza della Cassazione n. 24214 del 2019 che, per quanto di interesse, ha affermato “Per le associazioni non riconosciute come per le società, quindi, in applicazione dell'art. 2385 c.c., ……, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell'ente permangono in carica finchè le persone che li incaricano non sono sostituite da altre, sulla base di una presunzione di conformità di una siffatta "perpetuatio" all'interesse ed alla volontà degli associati, in quanto volta a consentire il normale funzionamento della associazione”.
Il motivo è infondato.
Del tutto correttamente il Giudice di primo grado ha rilevato come la perpetuatio presupponga una legittima investitura iniziale, cosa che nel caso di specie non è stata provata.
La correttezza della statuizione riguardo a detta mancanza di prova, come sopra ritenuto, comporta quindi logicamente l'altrettanta correttezza della statuizione riguardo all'irrilevanza nel caso di specie dei principi in materia di proroga della carica.
7 Nulla per le spese attesa la contumacia degli appellati.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, sedici dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta ET LU de Courtelary
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