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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all' udienza del 4/3/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4204/2023 r.g.
tra
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale nei Parte_1 Parte_2 confronti del minore con il patrocinio dell'Avv. Marco Berlettano e Persona_1 dell'Avv. Marianna Ciaiola,
ricorrente e
, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28.7.2023, le parti ricorrenti hanno chiesto la condanna dell CP_1 al pagamento dei ratei relativi per l'indennità di frequenza ex L. 289/90, in favore del minore
[...]
a decorrere dalla domanda amministrativa del 3.3.2021 oltre interessi e rivalutazione Per_1 monetaria, quantificati in euro 5.382,66, dovuti in virtù di decreto di omologa rgn. 847/2022, emesso il
7.10.2022 dal Tribunale di Tivoli.
L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante ritualità e regolarità della notifica.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna.
Le parti ricorrenti hanno allegato e documentato di aver notificato all' il decreto di omologa CP_1 in data 13.10.2022 e di aver trasmesso il modello AP70 in data 22.12.2022.
Dalla documentazione in atti, risulta che la notifica del decreto di omologa è stata effettuata alla sede provinciale in data 13.10.2022, correttamente ai sensi dell'art. 10, co. 6 del d.l. 203/2005. Il modello AP70 è stato trasmesso alla sede zonale dell'Ente in data 22.12.2022, a mezzo pec, modalità che – in mancanza di diverse risultanze addotte dall'ente – deve ritenersi valida e legittima in ossequio al disposto dell'art. 445 bis co. 5, c.p.c. che prescrive esclusivamente che l'Ente verifichi la sussistenza degli altri requisiti;
la trasmissione all'ente dei dati rilevanti avviene quindi attraverso i procedimenti dallo stesso autonomamente disciplinati attraverso l'emanazione di normativa secondaria (in quanto tale esulante dal principio iura novit curia), ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90 ed all'art. 16, co. 6 della l.
412/91.
I ricorrenti hanno tuttavia dedotto che, decorso il termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis, co.
4, c.p.c., le relative somme non sono state liquidate dall'Ente.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
La sussistenza in capo al minore del requisito sanitario utile al diritto all'indennità di frequenza con decorrenza dalla domanda amministrativa è sancita nel decreto di omologa.
Quanto al requisito socioeconomico, l'art.1, commi 2 e 3, della legge 289/90 prevede che la concessione dell'indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap (comma 2) e che la stessa è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi (comma 3). La giurisprudenza ha da tempo chiarito che il diritto all'indennità di frequenza prevede, come fatto costitutivo, l'effettiva frequentazione del corso o del trattamento (ex multis Cassazione n. 5057/2018).
Al comma 5, quanto alle condizioni reddituali, la norma rinvia a quelle previste per le prestazioni di invalidità civile.
La prova di tali elementi, alla stregua degli ordinari parametri codicistici, ben può essere fornita in via presuntiva a partire da elementi documentali.
Quanto al requisito della frequenza, nel caso in esame le parti ricorrenti hanno dato prova che il minore ha frequentato regolarmente i centri di riabilitazione nel periodo da novembre 2020 al mese di gennaio 2022 (anche durante i mesi estivi) e l'istituto scolastico dal mese di settembre 2022 e fino al mese di luglio 2023 (doc. 6 e documentazione depositata in data 11.2.2025), sussiste quindi il requisito richiesto dalla normativa in relazione a tali annualità e mensilità. Sul punto si osserva che non può in questa sede essere disposto il pagamento di mensilità per periodi successivi alla domanda (pure documentati ad oggi fino al mese di giugno 2025), in quanto non oggetto di domanda, correttamente, a fronte dell'inammissibilità di domanda di condanna futura. Quanto al requisito reddituale, compiutamente allegato, la parte ha depositato documentazione reddituale da cui risulta l'assenza di redditi in capo al minore. Era comunque già in atti il modulo AP70, che deve ritenersi sufficiente prova documentale del requisito, negativo, in quanto documento formato in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio e trasmesso all'amministrazione nel corso del procedimento amministrativo, idoneo a stimolare i controlli dell'Ente su detto profilo.
La spettanza della prestazione è quindi provata nel merito.
Ne consegue la condanna dell'Ente al pagamento delle somme dovute nella misura di legge.
A dette somme dovranno aggiungersi gli interessi legali dal 120° giorno successivo alla data di completa ricezione della documentazione da parte dell'Ente, nonché la rivalutazione ove spettante nei limiti dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4204/2023 r.g.:
- Accerta il diritto del minore alla concessione dell'indennità di frequenza nella Persona_1 misura di legge come indicato nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo, i mesi da aprile 2021 fino a gennaio 2022 e dal mese di settembre 2022 fino al mese di luglio 2023; condanna l' a corrispondere alle parti ricorrenti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale, i CP_1 ratei maturati, oltre interessi legali come per legge a decorrere dal 120° giorno successivo alla ricezione della documentazione rilevante da parte dell'Ente, nonché la rivalutazione ove spettante nei limiti dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991;
- condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro
1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 4 marzo 2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all' udienza del 4/3/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4204/2023 r.g.
tra
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale nei Parte_1 Parte_2 confronti del minore con il patrocinio dell'Avv. Marco Berlettano e Persona_1 dell'Avv. Marianna Ciaiola,
ricorrente e
, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28.7.2023, le parti ricorrenti hanno chiesto la condanna dell CP_1 al pagamento dei ratei relativi per l'indennità di frequenza ex L. 289/90, in favore del minore
[...]
a decorrere dalla domanda amministrativa del 3.3.2021 oltre interessi e rivalutazione Per_1 monetaria, quantificati in euro 5.382,66, dovuti in virtù di decreto di omologa rgn. 847/2022, emesso il
7.10.2022 dal Tribunale di Tivoli.
L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante ritualità e regolarità della notifica.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna.
Le parti ricorrenti hanno allegato e documentato di aver notificato all' il decreto di omologa CP_1 in data 13.10.2022 e di aver trasmesso il modello AP70 in data 22.12.2022.
Dalla documentazione in atti, risulta che la notifica del decreto di omologa è stata effettuata alla sede provinciale in data 13.10.2022, correttamente ai sensi dell'art. 10, co. 6 del d.l. 203/2005. Il modello AP70 è stato trasmesso alla sede zonale dell'Ente in data 22.12.2022, a mezzo pec, modalità che – in mancanza di diverse risultanze addotte dall'ente – deve ritenersi valida e legittima in ossequio al disposto dell'art. 445 bis co. 5, c.p.c. che prescrive esclusivamente che l'Ente verifichi la sussistenza degli altri requisiti;
la trasmissione all'ente dei dati rilevanti avviene quindi attraverso i procedimenti dallo stesso autonomamente disciplinati attraverso l'emanazione di normativa secondaria (in quanto tale esulante dal principio iura novit curia), ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90 ed all'art. 16, co. 6 della l.
412/91.
I ricorrenti hanno tuttavia dedotto che, decorso il termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis, co.
4, c.p.c., le relative somme non sono state liquidate dall'Ente.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
La sussistenza in capo al minore del requisito sanitario utile al diritto all'indennità di frequenza con decorrenza dalla domanda amministrativa è sancita nel decreto di omologa.
Quanto al requisito socioeconomico, l'art.1, commi 2 e 3, della legge 289/90 prevede che la concessione dell'indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap (comma 2) e che la stessa è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi (comma 3). La giurisprudenza ha da tempo chiarito che il diritto all'indennità di frequenza prevede, come fatto costitutivo, l'effettiva frequentazione del corso o del trattamento (ex multis Cassazione n. 5057/2018).
Al comma 5, quanto alle condizioni reddituali, la norma rinvia a quelle previste per le prestazioni di invalidità civile.
La prova di tali elementi, alla stregua degli ordinari parametri codicistici, ben può essere fornita in via presuntiva a partire da elementi documentali.
Quanto al requisito della frequenza, nel caso in esame le parti ricorrenti hanno dato prova che il minore ha frequentato regolarmente i centri di riabilitazione nel periodo da novembre 2020 al mese di gennaio 2022 (anche durante i mesi estivi) e l'istituto scolastico dal mese di settembre 2022 e fino al mese di luglio 2023 (doc. 6 e documentazione depositata in data 11.2.2025), sussiste quindi il requisito richiesto dalla normativa in relazione a tali annualità e mensilità. Sul punto si osserva che non può in questa sede essere disposto il pagamento di mensilità per periodi successivi alla domanda (pure documentati ad oggi fino al mese di giugno 2025), in quanto non oggetto di domanda, correttamente, a fronte dell'inammissibilità di domanda di condanna futura. Quanto al requisito reddituale, compiutamente allegato, la parte ha depositato documentazione reddituale da cui risulta l'assenza di redditi in capo al minore. Era comunque già in atti il modulo AP70, che deve ritenersi sufficiente prova documentale del requisito, negativo, in quanto documento formato in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio e trasmesso all'amministrazione nel corso del procedimento amministrativo, idoneo a stimolare i controlli dell'Ente su detto profilo.
La spettanza della prestazione è quindi provata nel merito.
Ne consegue la condanna dell'Ente al pagamento delle somme dovute nella misura di legge.
A dette somme dovranno aggiungersi gli interessi legali dal 120° giorno successivo alla data di completa ricezione della documentazione da parte dell'Ente, nonché la rivalutazione ove spettante nei limiti dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4204/2023 r.g.:
- Accerta il diritto del minore alla concessione dell'indennità di frequenza nella Persona_1 misura di legge come indicato nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo, i mesi da aprile 2021 fino a gennaio 2022 e dal mese di settembre 2022 fino al mese di luglio 2023; condanna l' a corrispondere alle parti ricorrenti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale, i CP_1 ratei maturati, oltre interessi legali come per legge a decorrere dal 120° giorno successivo alla ricezione della documentazione rilevante da parte dell'Ente, nonché la rivalutazione ove spettante nei limiti dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991;
- condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro
1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 4 marzo 2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni