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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6306 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 488/2019, posta in deliberazione all' udienza in trattazione scritta del 24/4/2025, vertente
TRA
con l'Avv. SALVITTI GIUSEPPE;
Parte_1
- appellante -
E
con l'Avv. LOMBARDO DANILO;
CP_1
- appellata –
E
; Controparte_2
; Controparte_3
-appellati contumaci- OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.21782/2018, pubblicata in data 13/11/2018.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato La conveniva in giudizio la Parte_1
e il notaio davanti al Tribunale di Roma per Controparte_4 Controparte_2 sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla Società in conseguenza dell'illegittima iscrizione del protesto elevato dal notaio in CP_2 seguito alla consegna del titolo contestato da parte dalla filiale della che lo aveva CP_4 ricevuto.
2. A sostegno delle spiegate domande l'attrice deduceva che:
-in data 21.5.2008 aveva rilasciato alla quattro effetti cambiari da Parte_2
€.5.000,00 ciascuno, tutti domiciliati per il pagamento presso la , Controparte_4
Agenzia 18 di Roma-Piazza Irnerio, presso cui aveva acceso il conto corrente affidato n°400211127;
- successivamente, con fax del 30.1.2009, aveva autorizzato l'istituto di credito a pagare l'effetto, con addebito sul citato conto corrente, con scadenza al 31.1.2009;
-tuttavia, la banca aveva erroneamente inviato l'effetto in questione presso l Controparte_5 di Roma-Viale Trastevere, dove l' attrice non era titolare di alcun conto, anziché all
[...] di Roma-Piazza Irnerio presso cui era stata effettuata la domiciliazione;
CP_5
- il 31.1.2009, scaduto il termine di pagamento, l , non Controparte_6 avvedutasi dell'errore, aveva inviato il titolo inevaso al notaio , il quale, non Controparte_2 avvedendosi a sua volta della diversa domiciliazione, aveva elevato il protesto il 3.2.2009, pubblicato nell'apposito registro il 2.3.2009;
- la Società si attivava tempestivamente e ripetutamente per contestare l'illegittimità dell'accaduto sia all'Istituto di credito che al notaio chiedendo loro di attivarsi per la cancellazione di detto protesto presso la Camera di Commercio di senza tuttavia CP_4 ottenere riscontro.
- il 27.4.2009, rintracciato il titolo, lo pagava nelle mani della società creditrice cosicché, il 6.5.2009, presentava istanza di cancellazione del protesto alla Camera di Commercio che, in pari data, aveva chiesto informazioni alla e al notaio;
Controparte_4
- tuttavia la Camera di Commercio, non avendo ricevuto le richieste informazioni, il 10.6.2009 respingeva la richiesta di cancellazione;
- la società protestata presentava, quindi, ricorso al Giudice di Pace che, con sentenza n°68/2010, passata in giudicato, disponeva la cancellazione del protesto;
Secondo la ricostruzione fornita dall'attrice le condotte negligenti tenute dalla CP_4 di e dal notaio le avevano provocato ingenti danni, avendo perduto, a
[...] CP_4 CP_2 causa dell'illegittima elevazione del protesto, gran parte della propria clientela, con un sensibile calo di fatturato;
3. Sulla base di tali presupposti la chiedeva la condanna dei convenuti, in solido, al Parte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da quantificarsi in €.350.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, più rivalutazione, interessi e con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
4. La , quale incorporante la , costituitasi CP_1 Controparte_4 tempestivamente, chiedeva il rigetto delle domande spiegate da controparte, in subordine, la riduzione del richiesto risarcimento, avendo contribuito in misura minima alla causazione del danno da imputarsi in gran parte allo stesso comportamento della eccependo, Parte_1 all'uopo, che la aveva omesso di riferire che, lo stesso giorno in cui il titolo era stato Parte_1 consegnato al notaio dalla filiale di Viale Trastevere, la propria filiale domiciliataria di Piazza Irnerio aveva contattato la rappresentandole l'impossibilità di provvedere al Parte_1 pagamento per mancanza di istruzioni, mai pervenute alla Banca.
5 Conseguentemente, il mancato pagamento del titolo non era dipeso da errori imputabili alla banca domiciliataria, ma dal comportamento della che aveva omesso di fornire le Parte_1 necessarie istruzioni di pagamento
6. L'Istituto di credito eccepiva, altresì, la mancanza di prova in ordine alla consistenza e alla sussistenza dei danni lamentati e la mancata riconducibilità degli stessi a condotte negligenti ascrivibili alla filiale
7. Si costituiva ritualmente anche il notaio , il quale eccepiva a sua volta di Controparte_2 aver elevato il protesto solo dopo aver accertato, tramite un suo addetto, il mancato pagamento del titolo da parte della , per mancanza di istruzioni, sia Controparte_4 presso l'agenzia di Viale Trastevere che presso l'agenzia domiciliataria di Piazza Irnerio,
8. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento spiegata da controparte;
in subordine, dichiararsi che la compagnia assicuratrice di Londra era tenuta a garantirlo Pt_3
e a manlevarlo da ogni conseguenza pregiudizievole in forza della polizza n°1740551;
9 , chiamata in garanzia dal nell'atto di costituzione Controparte_3 Pt_3 CP_2 chiedeva : in via preliminare, dichiararsi che il sinistro non rientrava nell'operatività della polizza n°1598760; sempre in via preliminare, dichiararsi la perdita del diritto all'indennizzo per violazione dell'obbligo di avviso ex art.1913 e 1915 c.c.; nel merito, respingersi la domanda attorea di risarcimento, attesa la correttezza della condotta posta in essere dal notaio con conseguente rigetto della domanda di garanzia;
in subordine, limitarsi CP_2
l'indennizzo nei limiti previsti dalla polizza e ferme restando il rispetto delle relative franchigie;
sempre in via gradata, dichiararsi la perdita del diritto del alla rifusione delle spese CP_2 del giudizio per mancato ottenimento del benestare alla nomina di un proprio legale di fiducia;
10.La causa veniva istruita documentalmente e tramite escussione testi.
11. Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 23.11.2015, accertava la responsabilità della in ordine all'illegittima elevazione del protesto in questione, per aver erroneamente CP_4 dichiarato all'incaricato del notaio di non poter pagare il titolo per mancanza di istruzioni pur avendole ricevute il giorno precedente a mezzo fax;
respingeva la domanda di risarcimento azionata nei confronti del notaio condannava la a rifondere le spese del CP_2 Parte_1 giudizio al notaio e alla sua compagnia di assicurazione, Assicuratori dei ,; disponeva Pt_3 infine la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per l'esperimento di una CTU che accertasse e quantificasse, sulla base della prodotta documentazione contabile e fiscale, i lamentati danni, ritenendo che l'attività della potesse essere stata pregiudicata dal Parte_1 suddetto protesto;
11. Veniva all'uopo nominata la Dott.ssa , alla quale veniva assegnato il Persona_1 seguente quesito: “...verificare, sulla base della documentazione contabile e fiscale in atti, se, negli anni dal 2009 al 2012, vi siano stati per la cali di fatturato rispetto agli anni 2007 Parte_1
-2008 e, in caso affermativo, in qual misura detti cali risultino ascrivibili a mancate commesse da parte della e alla Cassa del Notariato e se in qual misura tali commesse Parte_4 si siano tradotte in minori profitti ovvero in una diminuzione del valore di avviamento ” .
12. La consulente del giudice, esaminati i dati del fatturato della nel corso degli Parte_1 anni, oggetto della propria indagine, e finanche al seguito dell'integrazione di consulenza disposta dal giudice, concludeva confermando il notevole decremento del fatturato complessivo della società a partire dall'anno 2009 e tuttavia aggiungeva che l'assenza di documenti contabili riguardanti i costi dell'impresa, nonché di documentazione utile ai fini della completa determinazione del valore di avviamento, non permetteva di stimare analiticamente il calo dei profitti così come richiesto nel quesito e dunque, allo stato degli atti, non era possibile quantificare l'entità dei minori profitti conseguiti in seguito al riscontrato calo del fatturato.
13. Oltretutto la ammetteva apertamente nei propri scritti difensivi che il richiamato CP_7 calo del fatturato si era registrato già a partire dagli anni immediatamente precedenti al protesto nel corso dei quali, infatti, la Società era bruscamente passata da un fatturato di 755.669,11 nell'anno 2006 a un fatturato di euro 306.150,43 nell'anno 2008.
14. Conseguentemente, proprio per la carenza di documentazione in atti imputabile alla
, non era possibile nemmeno ritenere con la dovuta certezza che l'ulteriore Parte_1 decremento dei guadagni della società, verificatosi anche nel successivo anno 2009, fosse stato causato dall'elevazione del protesto ed eventualmente in quale misura.
15. Precisate nuovamente le conclusioni e trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche, Il Tribunale di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava la domanda di risarcimento spiegata dalla Parte_1 contro la con compensazione delle spese di lite.
[...] Controparte_1 16. Si costituiva ritualmente la appellata, impugnando e contestando tutto quanto CP_4 dedotto ed eccepito da controparte e concludendo per l'integrale rigetto dell'appello avversario.
17. L'appello veniva, altresì, notificato anche all'originario convenuto Notaio Dott.
[...]
nonché agli , quale terzo chiamato, ai soli fini della CP_2 Parte_5 denuntiatio litis, senza che venissero formulate conclusioni nei confronti di entrambi.
18. All'esito della prima udienza di comparizione e dopo una serie di rinvii d'ufficio, la causa veniva rinviata per le conclusioni, precisate come in atti, e dunque trattenuta in decisione con concessione dei termini ex 190 c.p.c all'udienza in trattazione scritta del 24/04/2025
19. Con il primo motivo d'appello la deduce che il dispositivo della decisione Parte_1 impugnata si porrebbe in aperto contrasto con il contenuto di quello della precedente sentenza non definitiva che ha accertato la responsabilità della in ordine all'illegittimità del CP_4 protesto per erronea domiciliazione dell'effetto cambiario imputabile all'Istituto di credito, tanto è vero che la causa veniva rimessa in istruttoria per l'esperimento di ctu che accertasse e quantificasse il pregiudizio economicamente subito dalla società in seguito all'iscrizione del protesto.
20. Il motivo così formulato è infondato. L'appellante, infatti, confonde il profilo dell'accertamento della responsabilità della banca trattaria (passato in giudicato) da quello relativo alla quantificazione del danno (oggetto del separato giudizio per cui vi è causa) in relazione al quale è stato ordinato l'espletamento della ctu che, anche all'esito dei successivi chiarimenti, ha avuto esito sfavorevole per la società in quanto incapace di dimostrare adeguatamente i pregiudizi lamentati in seguito all'iscrizione del protesto attraverso la tempestiva produzione della documentazione indispensabile a tal fine richiesta dalla consulente.
21. Posto che il giudicante che ha emesso la sentenza parziale ne rimane vincolato soltanto nei limiti di quanto definitivamente accertato in quest'ultima ( nel caso di specie la responsabilità di , non è revocabile in dubbio che il medesimo resti assolutamente CP_4 autonomo nel decidere gli aspetti da approfondire rimessi alla prosecuzione del giudizio ed oggetto di nuova istruttoria, come è avvenuto nella ipotesi che ci occupa.
22. Il rigetto della domanda risarcitoria nel prosieguo del giudizio finalizzato unicamente all'accertamento e alla quantificazione del danno eventualmente subito dall'appellante , infatti, discende da quanto emerso dalla ctu che, come diffusamente spiegato in precedenza, ha rilevato preliminarmente che la già nel 2007 aveva registrato un fortissimo calo Parte_1 del fatturato e che quindi non era possibile ritenere, con la dovuta certezza, che la progressiva involuzione della situazione patrimoniale della società, ingravescente nel successivo anno 2009, fosse eziologicamente riconducibile al protesto elevato all'inizio di detto anno, ma soprattutto ha concluso nel senso dell'impossibilità di determinare, per carenza di documentazione imputabile alla , gli ipotizzati minori profitti, come puntualmente Parte_1 specificato nella CTU integrativa.
23. Il Tribunale è quindi giunto al rigetto della domanda spiegata in primo grado sulla base di un percorso motivazionale perfettamente logico e coerente rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza parziale, sicchè non può dirsi sussistente alcun contrasto di giudicati e pertanto il motivo sul punto deve essere rigettato.
24. Da quanto sinora argomentato risulta evidente, altresì, che il primo giudice ha deciso nel senso specificato in ragione dell'acclarata insussistenza del nesso eziologico tra l'illegittima iscrizione del protesto (oltretutto protrattasi per soli sei mesi e per un importo pari 5.000 euro a fronte di una domanda risarcitoria di 350.000 euro richiesti a titolo di risarcimento) e il consistente calo di fatturato registrato dalla Società negli anni successivi al 2009 che, in ogni caso, aveva avuto esordio già partire dal 2007. Circostanza peraltro rimasta incontestata ed anzi pacificamente ammessa dall'attrice in primo grado nei propri scritti difensivi.
25. A riguardo è del tutto pacifico, d'altro canto, che l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno lamentato incombe sull'attore che ne abbia chiesto il risarcimento al pari della sussistenza del nesso causale tra il pregiudizio lamentato e l'illecito addebitabile alla controparte.
26. Sullo specifico caso dell'insufficienza della sola illegittimità del protesto a fini risarcitori è recentemente intervenuta la Cassazione che, dando seguito all'orientamento prevalente in materia, ha smentito che si tratti di un danno in re ipsa consistendo in un danno-conseguenza e non di danno-evento, sicchè, a fronte dell'accertamento della predetta illegittimità, occorre pur sempre fornire la prova concreta delle conseguenze pregiudizievoli subite in conseguenza dell'iscrizione nell'apposito bollettino delle Camere di Commercio e dell'entità delle stesse che, per essere riparate, devono comunque superare la soglia della tollerabilità. (Cass 10904/2017; Cass. 12637/2025).
27. Non c'è dubbio che, nell'ipotesi che ci occupa, non solo gli appellanti non hanno mai assolto l'onere di provare, attraverso la tempestiva produzione di documentazione idonea allo scopo, i pregiudizi economici ulteriori subiti in conseguenza del protesto, ma lamentano anche di aver subito un danno invero esorbitante rispetto agli elementi di fatto dedotti a sostegno delle proprie pretese ( importo iscritto per una somma pari a 5.000,00 euro e cancellazione dopo sei mesi).
28 Ne consegue che anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
29. Anche l'ultimo motivo di gravame risulta infondato.
30. L'appellante lamenta, infatti, che il primo giudice non abbia tenuto in debito conto la copiosa documentazione prodotta e non abbia proceduto, come richiesto in subordine, alla liquidazione equitativa del danno.
31. Ebbene, la documentazione prodotta dalla , lungi dall'attestare la sussistenza di CP_8 una perdita di profitti eziologicamente riconducibile all'iscrizione del protesto, ha dimostrato, all'opposto, la progressiva ingravescenza della situazione patrimoniale dell'azienda protestata, già a partire dell'anno 2006. Ne deriva che la prova in ordine al riconducibilità causale dei danni lamentati all'atto illegittimo non è mai stata raggiunta atteso che, “Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità.” (da ultimo, Cass. 8758/2025). 32. Per quanto riguarda i mancati guadagni l'appellante si è limitata a fornire soltanto dati assolutamente virtuali, non essendo la documentazione in atti idonea a dimostrare perdite concrete riconducibili al protesto e men che meno l'eventuale sussistenza di una perdita di chance (fatture emanate dalla tra il 1986 e il 2012, copia dei registri delle fatture Parte_1 comprese tra gli anni 1999 e 2011, corrispondenza con la afferente a bandi di gara Pt_4 risalente al 2007 e al 2008, lettera della attestante la qualificazione della CP_4 società alla esecuzioni dei lavori pubblici). Al contrario, come si è detto, taluni di questi documenti al più comprovano un progressivo deterioramento delle potenzialità di guadagno della e un inesorabile decremento del fatturato. Parte_1
33. Conseguentemente l'appellante non ha fornito alcun elemento che potesse costituire quantomeno una base di partenza per operare la liquidazione equitativa richiesta, la quale comunque, come è noto, non può supplire alla mancanza di prova.
34. In conclusione, l'appello va respinto, con conferma integrale delle statuizioni contenute nella decisione impugnata.
35. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' appellante e in favore della appellata costituita nella misura indicata nella parte dispositiva , a valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni trattate e in base al valore della causa (indeterminabile/complessità bassa), con espunzione delle voci trattazione/istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 21782/2018, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese del presente grado che liquida in Parte_1 CP_4 euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge .
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 28/10/2025
La Consigliera Relatrice
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 La soccombente impugnava tempestivamente il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado ritenendolo ingiusto ed erroneo nonché in contrasto con quanto già statuito dal medesimo giudice con sentenza parziale e in particolare con l'accertata responsabilità di per il suddetto protesto, tanto è vero che, in quella sede, il Tribunale condannava CP_4
l'Istituto di Credito al pagamento dei danni subiti dall'attrice la cui quantificazione era demandata al prosieguo del giudizio. Ciononostante, all'esito di quest'ultimo, escludeva la sussistenza, o quantomeno la prova, del nesso eziologico tra il protesto in questione e il progressivo e crescente decremento di fatturato della società attrice, respingeva la domanda di risarcimento formulata da quest'ultima nei confronti della Banca e, nonostante la copiosa documentazione prodotta, ometteva una valutazione equitativa del danno ex art 1226 c.c.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 488/2019, posta in deliberazione all' udienza in trattazione scritta del 24/4/2025, vertente
TRA
con l'Avv. SALVITTI GIUSEPPE;
Parte_1
- appellante -
E
con l'Avv. LOMBARDO DANILO;
CP_1
- appellata –
E
; Controparte_2
; Controparte_3
-appellati contumaci- OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.21782/2018, pubblicata in data 13/11/2018.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato La conveniva in giudizio la Parte_1
e il notaio davanti al Tribunale di Roma per Controparte_4 Controparte_2 sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla Società in conseguenza dell'illegittima iscrizione del protesto elevato dal notaio in CP_2 seguito alla consegna del titolo contestato da parte dalla filiale della che lo aveva CP_4 ricevuto.
2. A sostegno delle spiegate domande l'attrice deduceva che:
-in data 21.5.2008 aveva rilasciato alla quattro effetti cambiari da Parte_2
€.5.000,00 ciascuno, tutti domiciliati per il pagamento presso la , Controparte_4
Agenzia 18 di Roma-Piazza Irnerio, presso cui aveva acceso il conto corrente affidato n°400211127;
- successivamente, con fax del 30.1.2009, aveva autorizzato l'istituto di credito a pagare l'effetto, con addebito sul citato conto corrente, con scadenza al 31.1.2009;
-tuttavia, la banca aveva erroneamente inviato l'effetto in questione presso l Controparte_5 di Roma-Viale Trastevere, dove l' attrice non era titolare di alcun conto, anziché all
[...] di Roma-Piazza Irnerio presso cui era stata effettuata la domiciliazione;
CP_5
- il 31.1.2009, scaduto il termine di pagamento, l , non Controparte_6 avvedutasi dell'errore, aveva inviato il titolo inevaso al notaio , il quale, non Controparte_2 avvedendosi a sua volta della diversa domiciliazione, aveva elevato il protesto il 3.2.2009, pubblicato nell'apposito registro il 2.3.2009;
- la Società si attivava tempestivamente e ripetutamente per contestare l'illegittimità dell'accaduto sia all'Istituto di credito che al notaio chiedendo loro di attivarsi per la cancellazione di detto protesto presso la Camera di Commercio di senza tuttavia CP_4 ottenere riscontro.
- il 27.4.2009, rintracciato il titolo, lo pagava nelle mani della società creditrice cosicché, il 6.5.2009, presentava istanza di cancellazione del protesto alla Camera di Commercio che, in pari data, aveva chiesto informazioni alla e al notaio;
Controparte_4
- tuttavia la Camera di Commercio, non avendo ricevuto le richieste informazioni, il 10.6.2009 respingeva la richiesta di cancellazione;
- la società protestata presentava, quindi, ricorso al Giudice di Pace che, con sentenza n°68/2010, passata in giudicato, disponeva la cancellazione del protesto;
Secondo la ricostruzione fornita dall'attrice le condotte negligenti tenute dalla CP_4 di e dal notaio le avevano provocato ingenti danni, avendo perduto, a
[...] CP_4 CP_2 causa dell'illegittima elevazione del protesto, gran parte della propria clientela, con un sensibile calo di fatturato;
3. Sulla base di tali presupposti la chiedeva la condanna dei convenuti, in solido, al Parte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da quantificarsi in €.350.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, più rivalutazione, interessi e con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
4. La , quale incorporante la , costituitasi CP_1 Controparte_4 tempestivamente, chiedeva il rigetto delle domande spiegate da controparte, in subordine, la riduzione del richiesto risarcimento, avendo contribuito in misura minima alla causazione del danno da imputarsi in gran parte allo stesso comportamento della eccependo, Parte_1 all'uopo, che la aveva omesso di riferire che, lo stesso giorno in cui il titolo era stato Parte_1 consegnato al notaio dalla filiale di Viale Trastevere, la propria filiale domiciliataria di Piazza Irnerio aveva contattato la rappresentandole l'impossibilità di provvedere al Parte_1 pagamento per mancanza di istruzioni, mai pervenute alla Banca.
5 Conseguentemente, il mancato pagamento del titolo non era dipeso da errori imputabili alla banca domiciliataria, ma dal comportamento della che aveva omesso di fornire le Parte_1 necessarie istruzioni di pagamento
6. L'Istituto di credito eccepiva, altresì, la mancanza di prova in ordine alla consistenza e alla sussistenza dei danni lamentati e la mancata riconducibilità degli stessi a condotte negligenti ascrivibili alla filiale
7. Si costituiva ritualmente anche il notaio , il quale eccepiva a sua volta di Controparte_2 aver elevato il protesto solo dopo aver accertato, tramite un suo addetto, il mancato pagamento del titolo da parte della , per mancanza di istruzioni, sia Controparte_4 presso l'agenzia di Viale Trastevere che presso l'agenzia domiciliataria di Piazza Irnerio,
8. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento spiegata da controparte;
in subordine, dichiararsi che la compagnia assicuratrice di Londra era tenuta a garantirlo Pt_3
e a manlevarlo da ogni conseguenza pregiudizievole in forza della polizza n°1740551;
9 , chiamata in garanzia dal nell'atto di costituzione Controparte_3 Pt_3 CP_2 chiedeva : in via preliminare, dichiararsi che il sinistro non rientrava nell'operatività della polizza n°1598760; sempre in via preliminare, dichiararsi la perdita del diritto all'indennizzo per violazione dell'obbligo di avviso ex art.1913 e 1915 c.c.; nel merito, respingersi la domanda attorea di risarcimento, attesa la correttezza della condotta posta in essere dal notaio con conseguente rigetto della domanda di garanzia;
in subordine, limitarsi CP_2
l'indennizzo nei limiti previsti dalla polizza e ferme restando il rispetto delle relative franchigie;
sempre in via gradata, dichiararsi la perdita del diritto del alla rifusione delle spese CP_2 del giudizio per mancato ottenimento del benestare alla nomina di un proprio legale di fiducia;
10.La causa veniva istruita documentalmente e tramite escussione testi.
11. Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 23.11.2015, accertava la responsabilità della in ordine all'illegittima elevazione del protesto in questione, per aver erroneamente CP_4 dichiarato all'incaricato del notaio di non poter pagare il titolo per mancanza di istruzioni pur avendole ricevute il giorno precedente a mezzo fax;
respingeva la domanda di risarcimento azionata nei confronti del notaio condannava la a rifondere le spese del CP_2 Parte_1 giudizio al notaio e alla sua compagnia di assicurazione, Assicuratori dei ,; disponeva Pt_3 infine la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per l'esperimento di una CTU che accertasse e quantificasse, sulla base della prodotta documentazione contabile e fiscale, i lamentati danni, ritenendo che l'attività della potesse essere stata pregiudicata dal Parte_1 suddetto protesto;
11. Veniva all'uopo nominata la Dott.ssa , alla quale veniva assegnato il Persona_1 seguente quesito: “...verificare, sulla base della documentazione contabile e fiscale in atti, se, negli anni dal 2009 al 2012, vi siano stati per la cali di fatturato rispetto agli anni 2007 Parte_1
-2008 e, in caso affermativo, in qual misura detti cali risultino ascrivibili a mancate commesse da parte della e alla Cassa del Notariato e se in qual misura tali commesse Parte_4 si siano tradotte in minori profitti ovvero in una diminuzione del valore di avviamento ” .
12. La consulente del giudice, esaminati i dati del fatturato della nel corso degli Parte_1 anni, oggetto della propria indagine, e finanche al seguito dell'integrazione di consulenza disposta dal giudice, concludeva confermando il notevole decremento del fatturato complessivo della società a partire dall'anno 2009 e tuttavia aggiungeva che l'assenza di documenti contabili riguardanti i costi dell'impresa, nonché di documentazione utile ai fini della completa determinazione del valore di avviamento, non permetteva di stimare analiticamente il calo dei profitti così come richiesto nel quesito e dunque, allo stato degli atti, non era possibile quantificare l'entità dei minori profitti conseguiti in seguito al riscontrato calo del fatturato.
13. Oltretutto la ammetteva apertamente nei propri scritti difensivi che il richiamato CP_7 calo del fatturato si era registrato già a partire dagli anni immediatamente precedenti al protesto nel corso dei quali, infatti, la Società era bruscamente passata da un fatturato di 755.669,11 nell'anno 2006 a un fatturato di euro 306.150,43 nell'anno 2008.
14. Conseguentemente, proprio per la carenza di documentazione in atti imputabile alla
, non era possibile nemmeno ritenere con la dovuta certezza che l'ulteriore Parte_1 decremento dei guadagni della società, verificatosi anche nel successivo anno 2009, fosse stato causato dall'elevazione del protesto ed eventualmente in quale misura.
15. Precisate nuovamente le conclusioni e trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche, Il Tribunale di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava la domanda di risarcimento spiegata dalla Parte_1 contro la con compensazione delle spese di lite.
[...] Controparte_1 16. Si costituiva ritualmente la appellata, impugnando e contestando tutto quanto CP_4 dedotto ed eccepito da controparte e concludendo per l'integrale rigetto dell'appello avversario.
17. L'appello veniva, altresì, notificato anche all'originario convenuto Notaio Dott.
[...]
nonché agli , quale terzo chiamato, ai soli fini della CP_2 Parte_5 denuntiatio litis, senza che venissero formulate conclusioni nei confronti di entrambi.
18. All'esito della prima udienza di comparizione e dopo una serie di rinvii d'ufficio, la causa veniva rinviata per le conclusioni, precisate come in atti, e dunque trattenuta in decisione con concessione dei termini ex 190 c.p.c all'udienza in trattazione scritta del 24/04/2025
19. Con il primo motivo d'appello la deduce che il dispositivo della decisione Parte_1 impugnata si porrebbe in aperto contrasto con il contenuto di quello della precedente sentenza non definitiva che ha accertato la responsabilità della in ordine all'illegittimità del CP_4 protesto per erronea domiciliazione dell'effetto cambiario imputabile all'Istituto di credito, tanto è vero che la causa veniva rimessa in istruttoria per l'esperimento di ctu che accertasse e quantificasse il pregiudizio economicamente subito dalla società in seguito all'iscrizione del protesto.
20. Il motivo così formulato è infondato. L'appellante, infatti, confonde il profilo dell'accertamento della responsabilità della banca trattaria (passato in giudicato) da quello relativo alla quantificazione del danno (oggetto del separato giudizio per cui vi è causa) in relazione al quale è stato ordinato l'espletamento della ctu che, anche all'esito dei successivi chiarimenti, ha avuto esito sfavorevole per la società in quanto incapace di dimostrare adeguatamente i pregiudizi lamentati in seguito all'iscrizione del protesto attraverso la tempestiva produzione della documentazione indispensabile a tal fine richiesta dalla consulente.
21. Posto che il giudicante che ha emesso la sentenza parziale ne rimane vincolato soltanto nei limiti di quanto definitivamente accertato in quest'ultima ( nel caso di specie la responsabilità di , non è revocabile in dubbio che il medesimo resti assolutamente CP_4 autonomo nel decidere gli aspetti da approfondire rimessi alla prosecuzione del giudizio ed oggetto di nuova istruttoria, come è avvenuto nella ipotesi che ci occupa.
22. Il rigetto della domanda risarcitoria nel prosieguo del giudizio finalizzato unicamente all'accertamento e alla quantificazione del danno eventualmente subito dall'appellante , infatti, discende da quanto emerso dalla ctu che, come diffusamente spiegato in precedenza, ha rilevato preliminarmente che la già nel 2007 aveva registrato un fortissimo calo Parte_1 del fatturato e che quindi non era possibile ritenere, con la dovuta certezza, che la progressiva involuzione della situazione patrimoniale della società, ingravescente nel successivo anno 2009, fosse eziologicamente riconducibile al protesto elevato all'inizio di detto anno, ma soprattutto ha concluso nel senso dell'impossibilità di determinare, per carenza di documentazione imputabile alla , gli ipotizzati minori profitti, come puntualmente Parte_1 specificato nella CTU integrativa.
23. Il Tribunale è quindi giunto al rigetto della domanda spiegata in primo grado sulla base di un percorso motivazionale perfettamente logico e coerente rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza parziale, sicchè non può dirsi sussistente alcun contrasto di giudicati e pertanto il motivo sul punto deve essere rigettato.
24. Da quanto sinora argomentato risulta evidente, altresì, che il primo giudice ha deciso nel senso specificato in ragione dell'acclarata insussistenza del nesso eziologico tra l'illegittima iscrizione del protesto (oltretutto protrattasi per soli sei mesi e per un importo pari 5.000 euro a fronte di una domanda risarcitoria di 350.000 euro richiesti a titolo di risarcimento) e il consistente calo di fatturato registrato dalla Società negli anni successivi al 2009 che, in ogni caso, aveva avuto esordio già partire dal 2007. Circostanza peraltro rimasta incontestata ed anzi pacificamente ammessa dall'attrice in primo grado nei propri scritti difensivi.
25. A riguardo è del tutto pacifico, d'altro canto, che l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno lamentato incombe sull'attore che ne abbia chiesto il risarcimento al pari della sussistenza del nesso causale tra il pregiudizio lamentato e l'illecito addebitabile alla controparte.
26. Sullo specifico caso dell'insufficienza della sola illegittimità del protesto a fini risarcitori è recentemente intervenuta la Cassazione che, dando seguito all'orientamento prevalente in materia, ha smentito che si tratti di un danno in re ipsa consistendo in un danno-conseguenza e non di danno-evento, sicchè, a fronte dell'accertamento della predetta illegittimità, occorre pur sempre fornire la prova concreta delle conseguenze pregiudizievoli subite in conseguenza dell'iscrizione nell'apposito bollettino delle Camere di Commercio e dell'entità delle stesse che, per essere riparate, devono comunque superare la soglia della tollerabilità. (Cass 10904/2017; Cass. 12637/2025).
27. Non c'è dubbio che, nell'ipotesi che ci occupa, non solo gli appellanti non hanno mai assolto l'onere di provare, attraverso la tempestiva produzione di documentazione idonea allo scopo, i pregiudizi economici ulteriori subiti in conseguenza del protesto, ma lamentano anche di aver subito un danno invero esorbitante rispetto agli elementi di fatto dedotti a sostegno delle proprie pretese ( importo iscritto per una somma pari a 5.000,00 euro e cancellazione dopo sei mesi).
28 Ne consegue che anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
29. Anche l'ultimo motivo di gravame risulta infondato.
30. L'appellante lamenta, infatti, che il primo giudice non abbia tenuto in debito conto la copiosa documentazione prodotta e non abbia proceduto, come richiesto in subordine, alla liquidazione equitativa del danno.
31. Ebbene, la documentazione prodotta dalla , lungi dall'attestare la sussistenza di CP_8 una perdita di profitti eziologicamente riconducibile all'iscrizione del protesto, ha dimostrato, all'opposto, la progressiva ingravescenza della situazione patrimoniale dell'azienda protestata, già a partire dell'anno 2006. Ne deriva che la prova in ordine al riconducibilità causale dei danni lamentati all'atto illegittimo non è mai stata raggiunta atteso che, “Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità.” (da ultimo, Cass. 8758/2025). 32. Per quanto riguarda i mancati guadagni l'appellante si è limitata a fornire soltanto dati assolutamente virtuali, non essendo la documentazione in atti idonea a dimostrare perdite concrete riconducibili al protesto e men che meno l'eventuale sussistenza di una perdita di chance (fatture emanate dalla tra il 1986 e il 2012, copia dei registri delle fatture Parte_1 comprese tra gli anni 1999 e 2011, corrispondenza con la afferente a bandi di gara Pt_4 risalente al 2007 e al 2008, lettera della attestante la qualificazione della CP_4 società alla esecuzioni dei lavori pubblici). Al contrario, come si è detto, taluni di questi documenti al più comprovano un progressivo deterioramento delle potenzialità di guadagno della e un inesorabile decremento del fatturato. Parte_1
33. Conseguentemente l'appellante non ha fornito alcun elemento che potesse costituire quantomeno una base di partenza per operare la liquidazione equitativa richiesta, la quale comunque, come è noto, non può supplire alla mancanza di prova.
34. In conclusione, l'appello va respinto, con conferma integrale delle statuizioni contenute nella decisione impugnata.
35. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' appellante e in favore della appellata costituita nella misura indicata nella parte dispositiva , a valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni trattate e in base al valore della causa (indeterminabile/complessità bassa), con espunzione delle voci trattazione/istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 21782/2018, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese del presente grado che liquida in Parte_1 CP_4 euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge .
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 28/10/2025
La Consigliera Relatrice
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 La soccombente impugnava tempestivamente il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado ritenendolo ingiusto ed erroneo nonché in contrasto con quanto già statuito dal medesimo giudice con sentenza parziale e in particolare con l'accertata responsabilità di per il suddetto protesto, tanto è vero che, in quella sede, il Tribunale condannava CP_4
l'Istituto di Credito al pagamento dei danni subiti dall'attrice la cui quantificazione era demandata al prosieguo del giudizio. Ciononostante, all'esito di quest'ultimo, escludeva la sussistenza, o quantomeno la prova, del nesso eziologico tra il protesto in questione e il progressivo e crescente decremento di fatturato della società attrice, respingeva la domanda di risarcimento formulata da quest'ultima nei confronti della Banca e, nonostante la copiosa documentazione prodotta, ometteva una valutazione equitativa del danno ex art 1226 c.c.