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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa Paola Cesaroni,
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 5550 dell'anno 2022 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Torino- Parte_1
Rodriguez
OPPONENTE
Contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., nella qualità di mandataria della Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Sandulli
[...]
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.04.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione scritta inviate in ossequio al decreto del 01.03.2025, la causa era riservata per la decisione,
con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella Parte_1
sua qualità di fideiussore della società AN. Parte_3
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo
[...]
provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Bari adito in favore della quale mandataria di Controparte_1
con cui era ingiunto alla Controparte_2
debitrice principale e ai suoi fideiussori di pagare in solido l'importo di € 98.856,61, oltre interessi e spese legali, e alla sola debitrice principale l'ulteriore importo di € 4.401,56, oltre interessi.
Il decreto era emesso in relazione al contratto di mutuo chirografario a tasso variabile n. 07/394/78207702 di € 100.000,00 ed al contratto di mutuo chirografario a tasso fisso n. 07/394/78207703 di € 5.000,00,
entrambi stipulati in data 22.09.2017 dalla società AN.
[...]
con la filiale di Pescara della Parte_3 Controparte_3
di cui soltanto il primo garantito da fideiussione specifica
[...]
rilasciata da e in pari Parte_4 Parte_1
data, sino alla concorrenza di € 200.000,00.
L'opponente invocava, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto e l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito in favore di quello di Pescara. Nel merito, la revoca del decreto stante la carenza di legittimazione attiva di
[...]
per difetto della titolarità del credito e Controparte_2
la nullità della fideiussione rilasciata per contrarietà all'art. 2
co.2, lett. a) legge n. 287/1990, redatta in conformità allo schema contrattuale ABI e per violazione dell'art. 1957 c.c.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni:
2 “1) Preliminarmente, ritenuta la sussistenza, nelle argomentazioni esposte in narrativa, dei “gravi motivi” richiesti dall'art 649
c.p.c., sospendere l'esecutività del decreto opposto, provvisoriamente concessa a norma dell'art. 642 c.p.c., se del caso anche inaudita altera parte;
2) In via pregiudiziale, nel rito, accertare e dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Bari, in favore del
Tribunale di Pescara, con riferimento al decreto ingiuntivo n.
811/2022 pubblicato in data 04.03.2022 e, conseguentemente dichiarare la nullità del decreto stesso;
3) In via subordinata e preliminare, disporre ex officio l'esperimento della procedura di mediazione ai sensi degli artt. 2 e 5, comma 2, del
D. Lgs. N. 28/2010, laddove il Tribunale adito ritenga che la presente controversia debba essere sottoposta a mediazione c.d. obbligatoria;
4) In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di per Controparte_2
difetto della titolarità del credito per tutte le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
5) Sempre in subordine, nel merito: accertata incidentalmente la nullità (parziale) del contratto di fideiussione del 22.09.2017
ripassato tra il Dott. e la Parte_1 Controparte_3
(presunta cedente), dichiarare l'insussistenza di ogni pretesa creditoria della e/o della Controparte_4 [...]
presunta cessionaria del credito, nei Parte_2
confronti del medesimo per le ragioni spiegate al Parte_1
punto 3 della narrativa e, per l'effetto, revocare nei confronti di quest'ultimo il decreto ingiuntivo n. 811/2022 pubblicato dal
3 Tribunale di Bari in data 04.03.2022; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione,
venivano concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c.
La causa, istruita mediante prove documentali, era rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni – celebratasi il 01.04.2025 – data nella quale era riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Pescara, quale foro del consumatore.
Invero, l'art. 18.2 del contratto di finanziamento chirografario a tasso variabile prevede che “per ogni controversia che potesse insorgere tra la Parte mutuataria e la in dipendenza del rapporto CP_3
regolamentato dal presente contratto, il Foro competente è
esclusivamente quello di Qualora il cliente rivesta la qualità CP_3
di consumatore, ai sensi della normativa applicabile il foro esclusivamente competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Tale clausola veniva approvata specificamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 co.2 c.c. dall'opponente.
Pronunciandosi in ordine all'applicazione dell'art. 31 c.p.c., la giurisprudenza ha affermato che “la clausola derogatoria della
4 competenza per territorio contenuta nel contratto di conto corrente per il quale è sorta controversia determina l'estensione del foro convenzionale anche alla lite concernente la relativa garanzia fideiussoria;
ciò in ragione del disposto dell'art. 31 c.p.c. e nonostante la coincidenza solo parziale dei soggetti processuali,
tenuto conto dello stretto legame esistente tra i due rapporti e del rischio che, in caso di separazione dei procedimenti, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico”
(Cass. civ. n. 21362/2020; Cass. civ. n. 8576/2014).
Ciò premesso in generale, laddove, come nella specie, si invochi la qualità di consumatore del fideiussore, deve condividersi quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «In tema di contratti stipulati dal “consumatore”, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale),
dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE,
sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) – all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass.
Civ., Sez. VI, 24.01.2020, n. 1666).
La predetta interpretazione ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite:
«La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte
afferma che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito
5 l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che «Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società» (Cass. Civ., Sez. Un., 27.02.2023, n. 5868).
Ciò chiarito, con riferimento al caso di specie, l'assoluto rilievo della quota di partecipazione sociale posseduta dall'opponente, pari al 50%, tenuto altresì conto della natura della società quale società
di persone e della presenza complessiva di due soli soci, inducono ad escludere la qualifica di consumatore in capo al , restando Pt_1
irrilevanti sia il valore economico della partecipazione che lo svolgimento di una concorrente attività lavorativa.
Nel merito, deve premettersi che la legittimazione attiva costituisce una condizione dell'azione, la cui sussistenza deve essere accertata alla stregua della mera allegazione contenuta nell'atto introduttivo;
6 la titolarità attiene invece al merito della causa, rappresentando un fatto costitutivo dell'azione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, laddove sia contestata.
Riqualificata, quindi, l'eccezione quale difetto di titolarità attiva,
secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 24798/2020;
Cass. n. 4116/2016).
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, se da un lato la produzione in giudizio dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, dall'altro, al fine di dimostrare la titolarità del credito, deve recare l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza una specifica enunciazione di ciascuno di essi, purché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione
(Cass. n. 10860/2024; Cass. N. 15884/2019; Cass. N. 17110/2019; Cass.
N. 31118/2017).
Nella specie, l'opposta ha prodotto sin dalla fase monitoria l'estratto della Gazzetta Ufficiale, recante l'avviso di cessione di crediti in blocco da Banca Popolare di Bari SPA ad
[...]
, contenente l'indicazione delle caratteristiche Controparte_5
dei crediti oggetto della cessione, compatibili con il credito
7 azionato (tutti i crediti che al 1° giugno 2020 fossero 'in sofferenza'
o 'inadempienza probabile', di importo inferiore ad Euro 60.967.449,01
e non vantati nei confronti di banche e/o intermediari finanziari o pubbliche amministrazioni).
Ha, inoltre, prodotto, in allegato alla comparsa di costituzione, la dichiarazione resa dalla banca cedente di avvenuta cessione del credito oggetto di causa alla odierna opposta, circostanza che dimostra altresì la fuoriuscita del credito dal patrimonio della cedente e l'effetto liberatorio del pagamento eventualmente effettuato in favore della cessionaria.
Infine, parte opposta ha dimostrato che il numero identificativo della posizione ceduta, indicato ab origine nel contratto di finanziamento e, precisamente, nel piano di ammortamento (NDG: 550488409) è
riportato nell'elenco delle posizioni cedute, prodotto in allegato alla comparsa di costituzione al documento f:
8 Sulla base di tali elementi, complessivamente valutati, può ritenersi provata la titolarità del credito in capo all'opposta.
Deve ricordarsi che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto,
che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. La
prova del fatto costitutivo del credito incombe, quindi, sul creditore opposto che ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua,
dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto” (cfr. Cass. n. 12765/2007; 24815/2005;
2421/2006); “trattasi di giudizio caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03;
Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02).
9 Risulta adeguatamente provata l'esistenza e l'ammontare del credito azionato, non contestato da parte opponente, alla luce della documentazione prodotta sin dalla fase monitoria.
Passando ad esaminare l'eccezione di nullità della fideiussione poiché
resa sul modello ABI, in contrasto con il divieto di intese restrittive di cui all'art. 2 L. 287/1990, deve osservarsi che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “configura un'ipotesi di «nullità speciale» quella posta attraverso le previsioni di cui agli artt. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e
2, lett. a) della legge n. 287 del 1990, a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell'«ordine pubblico economico», cosicché si tratta di nullità ulteriore rispetto a quelle che il sistema già
conosceva, avente una portata più ampia della nullità codicistica
(art. 1418 cod. civ.) e delle altre nullità conosciute dall'ordinamento — come la «nullità di protezione» nei contratti del consumatore e la nullità nei rapporti tra imprese — in quanto colpisce anche atti, o combinazioni di atti avvinti da un «nesso funzionale»,
non tutti riconducibili alle suindicate fattispecie di natura contrattuale. Pertanto, i contratti di fideiussione “a valle” di intese anticoncorrenziali, dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità di vigilanza di settore, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2,
comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata — perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza — , salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. SS.UU.,
30/12/2021, n.41994).
10 La pronuncia fa seguito, chiarendone le conseguenze, al provvedimento della Banca d'Italia 2 maggio 2005 n. 55 emesso, su parere conforme dell'AGCM, a norma del III co. dell'art. 20 della legge n. 287 del
1990, che ha ritenuto censurabili le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus,
contemplanti la clausola n. 2, denominata “di reviviscenza”, la clausola n. 8, denominata “sopravvivenza”, ed infine la clausola n.
6, denominata “rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.”
Nella specie, deve evidenziarsi la natura dell'atto quale fideiussione specifica.
Sul punto, è intervenuta più volte la Suprema Corte, affermando che la dichiarazione di nullità della fideiussione perché riproduttiva dello schema predisposto dall'ABI ed esaminato nel Provv. Banca Italia
2 maggio 2005 n. 55 presuppone che tale fideiussione sia qualificabile come omnibus (Cass. 15 luglio 2024 n. 19401, Cass. 19 aprile 2024 n.
10689; Cass. 2 agosto 2024 n. 21841); in quanto solo con riferimento a queste ultime “è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole censurate”.
Da ultimo (Cass. 25 novembre 2024 n. 30383), superando l'unica pronuncia di segno contrario (Cassazione civile sez. III, 21/10/2024,
n.27243), la Corte di Cassazione ha ribadito che «il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare,
fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora
Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e
11 solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce».
Sula base di tale orientamento, condiviso dal Tribunale adito, non sussistono profili di invalidità della fideiussione.
La deroga alla disciplina ex art. 1957 c.c. è stata specificamente pattuita e doppiamente sottoscritta dalle parti;
trattasi, inoltre,
di un beneficio rimesso alla disponibilità delle parti e che può essere oggetto di preventiva rinuncia, non violando alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n. 28943/2017; 21867/2013; 13078/2008).
Conclusivamente, l'opposizione è infondata e viene rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese legali seguono la soccombenza, tenuto conto dell'importo del decreto, con applicazione dei parametri medi, ad eccezione della fase istruttoria, liquidata ai minimi, in considerazione della natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, in funzione di Giudice
Unico, nella persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo emesso su ricorso di Controparte_1
– quale mandataria di –
[...] Controparte_2
così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 11.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.
12 Bari, 02/07/2025
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IL GIUDICE
Dr.ssa Paola Cesaroni