Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/04/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6233/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6233/2024 promossa da :
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIALE TAPPANI 18/4 16043 CHIAVARI, presso lo studio dell''avv. , che lo rappresenta e difende in forza di mandato Parte_2 in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
Chiede a codesto Ill.mo Tribunale di Genova affinché Voglia, previ gli incombenti di rito: In via principale: 1) in punto regime di affidamento della figlia minore nata a Genova in [...] [...] c.f. co condiviso a favore C.F._3 di entrambi i genitori Parte_1 CP_1
2) in punto assegnazione ex casa familiare confermare che nulla sia disposto: la signora e la figlia minore si sono trasferite in altra Parte_1 Persona_1
3) in punto collocazione della figlia minore confermare la collocazione Persona_1 prevalente della stessa con la madre signora nell'attuale Parte_1 residenza in Leivi -Via San Rufino n. 41;
4) in punto tempi di frequentazione padre-figlia: confermare il regime dell'alternanza nei fine settimana (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera), durante le festività e confermare quanto concordato per il periodo Natalizio e Pasquale;
a parziale modifica invece della condizione n. 5 del verbale di separazione consensuale del 20 settembre 2021 omologato con decreto n. 5142 del 1 ottobre 2021 emesso dal Tribunale di Genova disporre che :
-nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre, il venerdì sera il padre provveda a riaccompagnare entro le ore 20,30/21 presso la sua abitazione PE in Leivi -Via San Rufino n. 41;
-il padre veda durante la settimana nelle giornate individuate indicativamente PE nel mercoledì erdì (ovvero nelle diverse giornate previo accordo con la madre e previo gradimento di tenuto conto anche delle esigenze della minore) PE dall'uscita di scuola (ovvero nel primo pomeriggio nel caso di sospensione scolastica) fino a dopo cena (se il fine settimana è di spettanza della madre) quando il padre provvederà a riaccompagnare entro le ore 20,30/21 presso la sua abitazione in PE
Leivi -Via San Rufino n. 41;
-durante il periodo estivo possa trascorrere 15 giorni anche non consecutivi PE con entrambi i genitori co carico delle parti di comunicare il periodo prescelto entro il 30 giugno di ogni anno. 5) in punto economico: confermare che sia la signora a Parte_1 proseguire a percepire in via esclusiva l'assegno u tà equivalenti con onere per il sig. di proseguire a fornire e a sottoscrivere PE
l'eventuale documentazione richiest mo quanto richiesto con riguardo all'assegno unico universale e a quanto concordato in punto spese straordinarie per la minore e rimborso delle stesse, a parziale modifica invece della condizione n. 11 del verbale di separazione consensuale omologato con decreto n. 5142 del 1 ottobre 2021 emesso dal Tribunale di Genova disporre che il sig corrisponda alla signora CP_1
a titolo di contrib mento della figlia minore la Parte_1 ferenziale rispetto all'importo dell'assegno unico universale percepito dalla signora rideterminata nella somma mensile di Euro 350 al Parte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 mese ovvero anche la somma superiore che sarà determinata dal Tribunale di Genova in virtù delle reali capacità economiche del sig. a mezzo di bonifico bancario CP_1 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Co dalla data della domanda.
6) Confermare le restanti condizioni n. 6), 7), 8), 9), 10),12), 13), 14), 15), 16) e 17) di cui al verbale di separazione consensuale del 20 settembre 2021 omologato con decreto n. 5142 del 1 ottobre 2021.
7) Con vittoria di spese e compensi di lite.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO “Chiede che il Tribunale di Genova, fermo restando l'affidamento congiunto dei minori, ridetermini le condizioni della separazione in base all'attuale situazione ed alla capacità economica delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'anno 2005, la sig.ra conosceva il sig. nato a Parte_1 CP_1
Napoli il 26.07.1966 c.f. (cittadinanza italiana) ad C.F._2 oggi residente a [...] int.
3. Le parti iniziavano una relazione sentimentale e dopo 3 anni circa decidevano di sposarsi.
I sigg. e si univano in matrimonio civile in data 21 giugno Parte_1 PE
2008 a Zoagli (atto 2008 numero 26 Parte II Serie C dei registri degli atti di matrimonio del Comune di Zoagli) scegliendo il regime della separazione dei beni. Dall'unione nasceva a Genova in data 18 ottobre 2010 c.f. Persona_1
(cittadina italiana). C.F._3
Il sig. era padre già di un altro figlio avuto da un precedente matrimonio PE
- Sig. nato a [...] il [...] che viveva con la di lui Persona_2 madre.
2. Nell'anno 2021 il rapporto coniugale entrava in crisi.
Con ricorso per separazione consensuale i coniugi adivano il Tribunale di
Genova (proc n. 6254/2021 Rg. L'udienza presidenziale si svolgeva con modalità cartolare e il verbale di separazione veniva omologato con decreto n. 5142/2021 in data 1.10.2021.
3. I coniugi concordavano quanto segue:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 a) regime di affidamento condiviso della figlia;
Persona_1
b) nessuna disposizione in punto assegnazione casa coniugale condotta in locazione stante il trasferimento della ricorrente con la figlia altrove;
c) collocazione della minore con la madre nella nuova casa che la signora avrebbe reperito;
e) in punto tempi di frequentazione padre-figlia: avrebbe proseguito a PE vedere il padre con le seguenti modalità:
-durante il periodo scolastico: nella settimana in cui il week end sarebbe stato di competenza della madre, il sig. avrebbe visto e tenuto , salvo diverso accordo, nelle giornate PE PE del mercoledì, giovedì e del venerdì e in particolare: il mercoledì: dall'uscita da scuola fino a dopo cena quando la avrebbe riportata presso la casa della madre entro le ore 21.30; il giovedì: dall'uscita di scuola fino a quando la madre sarebbe passata a prenderla alla fine dell'orario lavorativo indicativamente entro le ore 15,00 nel luogo da concordarsi;
il venerdì: dall'uscita da scuola, fino alla mattina successiva con riaccompagnamento della minore presso la casa materna ovvero in altro luogo previo accordo dei genitori indicativamente entro le ore 10,00. nella settimana in cui il week end sarebbe stato di competenza del padre, il sig.
avrebbe tenuto , salvo diverso accordo, nelle giornate del PE PE mercoledì, giovedì e del venerdì e in particolare: il mercoledì: dall'uscita da scuola fino a dopo cena quando l'avrebbe riportata presso la casa della madre entro le ore 21.30. il giovedì: dall'uscita di scuola fino a quando la madre sarebbe andata a riprenderla alla fine dell'orario lavorativo indicativamente entro le ore 15,00 nel luogo da concordarsi;
il venerdì dall'uscita da scuola, fino alla domenica sera quando avrebbe riportato la figlia presso la casa della madre entro le ore 19,00.
Previo accordo dei genitori avrebbe potuto trascorrere anche altri PE giorni infrasettimanali con il padre.
-modalità particolari erano state previste per eventuali periodi di c.d. lockdown;
- modalità particolari erano state convenute per il periodo natalizio, pasquale e con riguardo alle altre festività;
-modalità particolari erano state convenute anche per il periodo estivo: nella settimana in cui il week end sarebbe stato di competenza della madre il sig. avrebbe potuto vedere la figlia nelle giornate del mercoledì, giovedì e PE venerdì con le seguenti modalità:
-nella giornata del mercoledì dalla mattina fino al giovedì primo pomeriggio;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 -nella giornata del venerdì dalla mattina fino al sabato primo pomeriggio.
Con possibilità da parte del sig. previo accordo con la signora PE Parte_1
e gradimento di di vedere la figlia anche il martedì. PE
Nella settimana nella quale il week end sarebbe stato di competenza del padre, il Sig. avrebbe potuto vedere salvo diverso accordo nelle PE PE giornate del mercoledì, giovedì e venerdì con le seguenti modalità:
-mercoledì dalla mattina alla sera (ore 21,30/22,00);
-giovedì dalla mattina fino al primo pomeriggio;
-venerdì dalla mattina fino poi alla domenica sera (ore 21,30/22,00). e) In punto economico;
I coniugi concordavano che la somma di cui la signora necessitava come contributo al mantenimento della figlia minore Parte_1 sarebbe stata di Euro 300 al mese per dodici mensilità, oltre alla rivalutazione in base agli indici ISTAT e che tale importo sarebbe stato corrisposto dal sig.
alla signora mediante bonifico bancario entro e non oltre il PE Parte_1 giorno 10 del mese. I coniugi concordavano altresì che fosse la signora a percepire in via Parte_1 esclusiva l'assegno unico universale (e/o indennità equivalenti) e che il sig.
corrispondesse la somma differenziale tra l'importo di Euro 300 e quanto PE percepito dalla signora a titolo di assegni familiari e/o assegno unico- universale o similari. In punto spese straordinarie, le parti concordavano di partecipare nella misura del 50% a quelle relative al costo del dentista privato e alle spese per le lezioni di equitazione. Con riguardo alle restanti spese, i coniugi si sarebbero riportati integralmente al verbale in uso alla Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15.09.2016. Nel caso di voci di spesa straordinaria da concordare preventivamente, salvo l'urgenza, la mancata risposta da parte dell'altro genitore entro 7 giorni dalla richiesta che sarebbe potuta avvenire anche via sms o via e mail sarebbe equivalsa ad accettazione. L'eventuale dissenso sarebbe dovuto essere motivato. Ciascun genitore avrebbe provveduto a rimborsare all'altro genitore il 50% delle spese straordinarie con periodicità concordata ovvero mensile. Ciascun genitore avrebbe potuto portare in detrazione la spesa straordinaria nella misura del 50% anche nell'ipotesi che uno di essi avesse anticipato l'intero importo purché l'altro genitore avesse provveduto a rimborsare la sua quota. Le parti si davano danno atto che vi era un buono postale intestato alla minore e che sarebbe stato custodito dalla signora . Parte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Per le restanti condizioni e per la versione integrale delle stesse la ricorrente richiama integralmente al verbale di separazione con decreto di omologa prodotto (doc. 5).
4. Deduce la ricorrente che dopo la separazione il rapporto tra il padre e la figlia si è deteriorato. Deduce inoltre che i tempi di frequentazione padre-figlia che erano stati stabiliti in sede di separazione non sono più funzionali in quanto appaiono eccessivamente frazionati ed eccessivamente rigidi e non tengono conto del gradimento della minore ora adolescente. Evidenzia la madre che la figlia il prossimo anno scolastico PE frequenterà la prima scuola superiore presso il liceo “Marconi Delpino” di Scienze Umane di Chiavari e che la stessa ha proseguito a praticare l'attività sportiva dell'equitazione a Sestri Levante nella giornata del giovedì (e talvolta anche la domenica) (dalle ore 15 alle ore 16) e da qualche tempo pratica calcio femminile a Santo Stefano D'Aveto con allenamenti nelle giornate del mercoledì e del venerdì pomeriggio. Evidenzia inoltre che sulla base delle condizioni sottoscritte in sede di separazione, avrebbe dovuto vedere il padre durante il periodo PE invernale nei fine settimana alternati (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) e durante la settimana nei giorni del mercoledì, del giovedì e in ogni caso del venerdì. Nella giornata del venerdì era stato concordato che PE pernottasse sempre dal padre (anche qualora il fine settimana fosse stato di competenza della madre). Per sua scelta non sta più vedendo il padre nella giornata del giovedì. PE
Ella esce da scuola, si reca presso il bar dove lavora la madre, pranza e poi si reca a Sestri Levante utilizzando l'autobus per andare presso il maneggio dove pratica equitazione. Successivamente, è la madre che si reca a Sestri Levante per recuperare la figlia e poi fare rientro presso la casa di residenza a Leivi. Deduce poi la madre che con riguardo invece al venerdì, vorrebbe PE poter pernottare nella sua casa di residenza a Leivi quanto meno nel fine settimana di spettanza della madre. Il padre insiste invece nel voler pretendere in virtù di quanto era stato concordato in sede di separazione coniugale con la moglie che la figlia prosegua a pernottare tutti i venerdì presso di lui. Con riguardo al periodo estivo la madre ritiene che, fermi i 15 giorni anche non consecutivi previsti, dovrebbe vedere il padre, salvo diverso accordo, PE con le stesse modalità in cui lo dovrebbe vedere durante il periodo scolastico
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 mentre gli attuali tempi di frequentazione nel periodo estivo sarebbero eccessivi
(nelle giornate infrasettimanali il padre vedrebbe la figlia dalla mattina e vi sarebbero ulteriori pernottamenti infrasettimanali). Tali tempi di frequentazione padre-figlia previsti in sede di separazione tenevano conto della tenera età di ma secondo la madre ad oggi appaiono eccessivamente frammentati e PE non rispondenti all'interesse di che ha necessità di maggiore stabilità. PE
Pertanto, si ritiene che anche tali tempi di frequentazione debbano essere modificati. A parziale modifica di quanto stabilito in sede di separazione la madre chiede che i tempi di frequentazione padre-figlia siano rivisti nel seguente modo: Il padre potrà vedere la figlia nei fine settimana secondo il regime dell'alternanza. Nel week end di competenza del padre potrà vedere il PE padre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera quando la minore sarà riaccompagnata presso la sua casa di residenza.
Durante la settimana , salvo diverso accordo e previo suo gradimento,
PE potrà vedere il padre due pomeriggi infrasettimanali indicativamente individuati nelle giornate del mercoledì e del venerdì dall'uscita da scuola (ovvero nel primo pomeriggio nei periodi di sospensione scolastica) fino alla sera quando sarà riaccompagnata dal padre presso la sua casa di
PE residenza (se il fine settimana è di spettanza della madre). Tali giorni potranno essere modificati in virtù di eventuali nuove esigenze di (a titolo
PE esemplificativo scolastiche e sportive) e tenuto conto del suo gradimento. Nel periodo estivo, salva la possibilità per di trascorrere con ciascun
PE genitore 15 giorni anche non consecutivi (con onere di comunicazione del periodo da parte di entrambi i genitori entro il 30 giugno di ogni anno) sarà mantenuto l'assetto previsto per il periodo scolastico salvo diverso accordo e previo gradimento di . Ferme le altre modalità di frequentazione
PE padre-figlia previste in sede di separazione.
5. Sugli aspetti economici evidenzia la ricorrente che il sig. versa alla PE signora a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 minore la somma di Euro 120,00/125,00 al mese. Al momento della separazione (anno 2021) le parti avevano concordato che
(di anni 10) necessitasse di una somma mensile di Euro 300 a titolo di PE contributo al mantenimento da porre a carico del padre oltre alla rivalutazione Istat.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Le parti concordavano poi che sarebbe stata la signora ad incassare Parte_1 in via esclusiva l'assegno unico universale e che il sig. avrebbe PE corrisposto la differenza tra l'assegno unico universale percepito dalla moglie (che sembrava essere somma pressoché identica all'assegno familiare) e l'importo di Euro 300. Di fatto si era comunque considerato che potenzialmente il sig. avrebbe potuto versare la somma di Euro 300 al mese a titolo di PE contributo al mantenimento di . PE
Deduce la ricorrente che tale accordo teneva conto delle contenute esigenze della bambina, delle condizioni economiche delle parti e in particolare dell'obbligo a carico del sig. di corrispondere all'ex coniuge un PE contributo di mantenimento per il primo figlio all'epoca Persona_2 residente con la madre e che era pari ad Euro 275 al mese oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie. Deduce la ricorrente che tale somma oggi non è più congrua e che in ogni caso occorre stabilire una cifra mensile che sia determinata nell'ammontare e pertanto “sganciata” dall'importo dell'assegno unico universale e ciò per garantire certezza e nel caso di inadempimento da parte del padre una immediata tutela per evitando altresì potenziali controversie. PE
Per la determinazione del quantum da porre a carico del sig. secondo la PE ricorrente è necessario considerare da un lato le esigenze di che PE oggettivamente sono aumentate rispetto a quelle che aveva nell'anno 2021 e dall'altro che sono anche mutate le condizioni economiche delle parti tanto da alterare l'equilibrio che a suo tempo era stato raggiunto in sede di separazione. In ordine alle nuove esigenze di la ricorrente evidenzia che la stessa è PE adolescente, frequenterà da settembre le scuole superiori mentre all'epoca della separazione era una bambina di anni 10 (frequentava la prima media) e ad eccezione del maneggio non aveva esigenze particolari. Oggi è una adolescente di 14 anni che esce, utilizza l'autobus per recarsi a Chiavari, frequenta le sue amicizie, dispone di un telefono cellulare intestato alla madre e che viene ricaricato dalla stessa (euro 10 al mese) e rivendica libertà anche di movimento. Al fine di renderla responsabile, l'esponente le consegna altresì una piccola somma mensile pari ad Euro 50 che deve gestire in autonomia. Ella PE chiede di poter pranzare qualche volta con le amiche. Partecipa ai regali di compleanno per i compagni di classe ect. A decorrere dal mese di settembre 2024 ella frequenterà altresì la prima scuola superiore a Chiavari con ulteriori spese che dovranno essere sostenute.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 Ritiene quindi la ricorrente che sia necessario un adeguamento del contributo di mantenimento da porre a carico del Sig. e che non potrà essere limitato PE all'importo di Euro 120/125 al mese.
6. Con riguardo alle proprie condizioni economiche la Signora Parte_1 lamenta un peggioramento. Se invero le entrate sono pressocchè immutate rispetto al mento della separazione (la ricorrente è sempre una lavoratrice dipendente part time presso un esercizio commerciale Bar di San Salvatore di Cogorno e percepisce una somma di Euro 750 circa al mese oltre ad integrare con qualche altra piccola attività nonché percepisce in via esclusiva l'assegno unico universale pari ad oggi ad Euro 199,00 circa) gli oneri sono aumentati in quanto risiede con la figlia a Leivi -Via San Rufino n. 41 nell'abitazione di proprietà del sig. Parte_3
[... in virtù di un contratto di comodato registrato versando a titolo di rimborso spese forfettarie la somma di Euro 200 al mese (doc. 12) oltre a corrispondere parte della Tari annuale. Dal mese di novembre 2023 ella deve pagare mensilmente la somma di Euro 114 a fronte di un piano di rientro concordato per debiti pregressi e dei quali non era a conoscenza all'epoca della separazione: il debito pari ad Euro 17 000 circa si estinguerà nell'anno 2034. A fronte di una somma complessiva (compreso l'assegno unico e il contributo di Euro 120/125,00 al mese del padre) di Euro 1000/1100 al mese la sig.ra deduce di avere le seguenti spese fisse: a) Euro 200 a titolo di oneri Parte_1 alloggiativi (c.f.r., doc. 12); b) euro 114 piano di rientro debiti pregressi (c.f.r., doc.13); c) carburante stimato nell'importo di Euro 100 al mese (abitando in zona collinare); d) somma consegnata a di Euro 50 al mese. PE
L'importo netto di cui la ricorrente usufruisce ammonterebbe pertanto ad Euro 550 circa al mese con il quale deve provvedere anche al proprio sostentamento oltre a quello di . Con tale somma ella deve acquistare alimenti, PE vestiario, anticipare le spese straordinarie per e provvedere a tutto PE quanto necessario. Deduce la ricorrente che rispetto all'epoca della separazione, la signora a fronte delle medesime entrate ha maggiori oneri (compresi quelli Parte_1 alloggiativi).
Viceversa la situazione economica del sig. è migliorata: egli, Maresciallo PE della Marina Militare, è pensionato (come al momento della separazione) ma dall'estate dell'anno 2023 egli integra le sue entrare con un lavoro remunerato
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 come dallo stesso espressamente riconosciuto in una chat (doc. 14). Egli svolge la propria attività presso una agenzia investigativa della zona. Deduce poi la ricorrente che all'epoca della separazione versava per il primo figlio residente all'epoca con la madre la somma di Euro 275 al Persona_2 mese oltre al 50% delle spese straordinarie (c.f.r., doc. 4 ricorso per separazione pag. 1): evidenzia la ricorrente che ad oggi di anni 24 ha concluso il Per_2 suo percorso universitario e lavora (doc. 15), non abita più con la di lui madre ma convive e risiede con la fidanzata a Genova in Via Galata 28 int. 7 (doc. 16). Sostiene quindi la ricorrente che il sig. non ha più l'onere di dover PE contribuire al mantenimento del primo figlio e la sua situazione economica è quindi migliorata. Di conseguenza la ricorrente chiede che il contributo per il mantenimento della figlia sia aumentato ad Euro 350,00.
7. Il convenuto non si è costituito nel presente giudizio nonostante la regolarità della notifica. All'udienza la sig.ra ha dichiarato: Ho Parte_1 chiesto di togliere il giovedì come frequentazione con il padre e il pernottamento del venerdì nella settimana di competenza della madre. Mia figlia ci va già di meno dal padre perché ci sono dei dissapori con il padre stesso: succede spesso che salta anche il weekend intero. Ho parlato con mio marito e mi ha detto che non intendeva venire oggi. Attualmente percepisco 199 Euro di assegno unico e 125 Euro dal padre però non li da sempre. Chiedo che le modifiche alla frequentazione valgano anche per l'estate visto che nell'ultima estate è stata con il padre più o meno 5 giorni in tutto.
E' stata quindi sentita la figlia nata il [...] a Persona_1
Genova la quale ha dichiarato: “Attualmente faccio la prima superiore, primo di Liceo delle Scienze Umane. Pratico due sport: calcio (mi alleno due volte a settimana) ed equitazione (una volta alla settimana). All'inizio il rapporto con mio papà era buono, ci capivamo molto anche con uno sguardo. Poi ho cominciato a capire alcune cose parlando con i miei genitori a seguito della separazione e poi crescendo ho capito altre cose e questo rapporto si è un pò guastato. Prima andavo di più da mio papà ora dipende anche come va la mia settimana ma ci vado di meno. Sto andando da uno psicologo per vedere di migliorare questo rapporto però per ora non sta cambiando. Io ci vado tutti i mercoledì da mio padre, poi dipende dagli impegni ma anche da come va la giornata del mercoledì, se ad esempio discutiamo o non ci capiamo, a volte poi non ci vado il sabato o la domenica. Se vado dormo però da lui il sabato. All'inizio mio padre era un po' dispiaciuto di questo fatto, a volte mi diceva anche che dovevo andarci come fosse un
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 obbligo, abbiamo anche discusso, io però per ora non me la sento di andarci di più. Mi regolo un po' io quando andare da mio padre.
Sono state esperite indagini tramite la GDF dalle quali emerge che effettivamente il convenuto ha percepito nel 2023, oltre il reddito da pensione, anche un reddito da lavoro dipendente di Euro 2042,68 erogato da parte della
“Gram Investigazioni Academy SRLS” con la quale era attivo un contratto di lavoro Intermittente dal 27.6.2023 al 31.12.2023 Un reddito analogo è stato percepito nel 2024 (pari ad Euro 1544,00
8. In ordine alla modifica delle condizioni di frequentazione è accoglibile la domanda della ricorrente anche alla luce di quanto dichiarato dalla figlia: indubbiamente la regolamentazione stabilita in sede di separazione era calibrata sull'età della minore che ora, adolescente, ha altre esigenze e rivendica una maggiore autonomia. Va quindi ridotta la frequentazione come richiesto dalla madre.
9. In ordine alla richiesta di aumento del contributo per il mantenimento della figlia va osservato che l'aumento di reddito del padre, per quanto sussistente, è minimale: di fatto il lavoro aggiuntivo comporta un introito di circa 150 Euro lordi al mese. Sicuramente più rilevante è la diminuzione dei costi a favore del convenuto che non deve più mantenere il figlio avuto dal precedente matrimonio in quanto ora economicamente autosufficiente e quindi ha un risparmio di 275,00 Euro. Nel contempo sono aumentate le esigenze di in conseguenza della sua PE età (14 anni), della sua maggiore autonomia, delle più ampie frequentazioni con coetanei: sicchè i costi di mantenimento della figlia sono sicuramente maggiori. La sig.ra percepisce già il 100% dell'assegno unico per cui di fatto il Parte_1 padre destina 100 Euro alla figlia. La somma complessiva che appare adeguata al mantenimento della figlia è da stimarsi in 400 Euro: detratti i 100 Euro di cui all'assegno di mantenimento il padre va dichiarato tenuto a versare 300 Euro per il mantenimento della stessa, con un aumento quindi di circa 180,00 Euro rispetto a quanto attualmente versato, somma comunque inferiore sia a quanto ulteriormente guadagnato con il secondo lavoro sia a quanto risparmiato in seguito all'autonomia economica raggiunta dal primo figlio. Con decorrenza dal mese successivo alla domanda.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11 10. Stante la mancata opposizione del padre le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
A parziale modifica del decreto di omologa nr. cron. 5142/2021 del 1/10/2021 (rg. 6254/2021) del Tribunale di Genova nella separazione consensuale tra codice fiscale Parte_1
nato a [...] il [...] C.F._1
e
codice fiscale nato a CP_1 C.F._2
26/07/1966 il NAPOLI (NA),
Fermo l'affidamento congiunto a favore di entrambi i genitori della figlia minore nata a [...] in data [...] Persona_1
c.f. con C.F._3 collocazione prevalente della stessa con la madre signora
[...] nell'attuale residenza in Leivi -Via San Rufino n. 41 Parte_1 ferma la frequentazione padre-figlia con regime alternato nei fine settimana (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera), durante le festività e fermo quanto concordato per il periodo Natalizio e Pasquale;
Dispone la parziale modifica invece della condizione n. 5 del verbale di separazione consensuale omologato stabilendo il seguente regime di frequentazione padre/figlia:
-nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre, il venerdì sera il padre provveda a riaccompagnare entro le PE ore 20,30/21 presso la sua abitazione in Leivi -Via San Rufino n. 41;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12 -il padre veda durante la settimana nelle giornate PE individuate indicativamente nel mercoledì e nel venerdì (ovvero nelle diverse giornate previo accordo con la madre e previo gradimento di tenuto conto anche delle esigenze della PE minore) dall'uscita di scuola (ovvero nel primo pomeriggio nel caso di sospensione scolastica) fino a dopo cena (se il fine settimana è di spettanza della madre) quando il padre provvederà a riaccompagnare entro le ore 20,30/21 presso la sua PE abitazione in Leivi -Via San Rufino n. 41;
-durante il periodo estivo possa trascorrere 15 giorni anche PE non consecutivi con entrambi i genitori con onere a carico delle parti di comunicare il periodo prescelto entro il 30 giugno di ogni anno.
Dispone a parziale modifica della condizione n. 11 del verbale di separazione consensuale omologato con decreto n. 5142 del 1 ottobre 2021 emesso dal Tribunale di Genova che il sig CP_1 corrisponda alla signora a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore la somma PE fissa mensile (e non più differenziale rispetto all'importo dell'assegno unico universale percepito dalla signora ) Parte_1 rideterminata in Euro 300 al mese per dodici mensilità annue a decorrere da luglio 2024 e con versamento a mezzo di bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.
Fermo nel resto il verbale di separazione consensuale del 20 settembre 2021 omologato con decreto n. 5142 del 1 ottobre 2021.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti conseguenti
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 18 aprile 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 13