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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/05/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1935/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1935/2022 promossa da:
( rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MINERVA ANGELA GRAZIA MARIA giusta procura speciale in atti;
ATTORE contro
( ), in persona del legale Controparte_1 C.F._2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. TUCCI MASSIMO e dall'avv.
RUGGERO CRISTIANO giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/05/2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'odierno giudizio, – premessa l'esistenza di un pactum fiduciae cum Parte_1 amico con – ha citato la convenuta onde ottenere, in via principale, nei Controparte_1 suoi confronti una sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., trasferisca a suo favore la proprietà dell'unità immobiliare sita nel Comune di Bracciano, via Alcide De Gasperi n. 1, meglio identificata al N.C.E.U del Comune di Bracciano al foglio 34, mappale 688, sub 1, sub 2, sub 3 e sub 4, pervenuta alla convenuta per effetto dell'atto di compravendita del 15.07.2008 a rogito Notaio repertorio n. 25073, raccolta n. 148621; in via Persona_1 subordinata, ottenere il predetto trasferimento subordinatamente al pagamento della somma ritenuta di giustizia ed, in via ulteriormente subordinata, previo accertamento della corresponsione da parte sua del prezzo relativo all'acquisto dell'immobile di cui sopra, dell'estinzione anticipata del mutuo, del pagamento delle spese relative agli arredi interni, esterni ed alla realizzazione della piscina esterna, alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, ai canoni delle utenze necessarie, alle imposte e tasse dovute all'Erario, ottenere la declaratoria dell'ingiustificato arricchimento della convenuta con conseguente sua condanna al pagamento in suo favore di una somma non inferiore a euro 350.000,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal momento dell'acquisto dell'immobile (anno 2008) al 2021.
L'attore deduceva a fondamento della sua domanda di aver contratto matrimonio con nell'anno 2001, di aver acquistato nell'anno 2002 l'appartamento sito Controparte_1 in Roma, via Taranto n. 18, corrispondendo personalmente l'intero suo prezzo di acquisto, di aver acquistato nell'anno 2008 una villa sita in Bracciano, via Alcide De Gasperi n. 1, identificata al N.C.E.U., foglio 34, mappale 688, sub 1, sub 2, sub 3 e sub 4, la quale, in fase di preliminare di compravendita era formalmente intestata a lui, ma, al momento del rogito, veniva fittiziamente intestata a al sol fine di beneficiare delle Controparte_1 agevolazioni fiscali legate all'acquisto della prima casa (atto di compravendita a rogito
Notaio repertorio 25073, raccolta 14862 del 15.07.2008) anche se il Persona_1 prezzo di vendita veniva integralmente corrisposto da lui stesso in parte mediante assegni tratti sul conto corrente n. 1000/2389, acceso presso Banca Intesa Sanpaolo e sul quale erano versati unicamente i proventi della sua attività lavorativa, ed in parte mediante accollo da parte dell'acquirente, sig.ra di mutuo edilizio, il quale, a sua volta, veniva da CP_1 lui anticipatamente estinto, in data 05.07.2011, mediante le somme dallo stesso riscosse a titolo di TFR e transazione novativa. Invero, l'attore precisa che tra le parti sussisteva un accordo fiduciario non scritto in forza del quale la convenuta si era impegnata a procedere alla retrocessione del bene in suo favore decorsi cinque anni dall'acquisto, ma che, per motivi legati alla sua attività professionale, avevano dapprima ritenuto non opportuno procedervi decidendo di costituire un fondo patrimoniale con vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia nel quale confluiva anche l'immobile per cui è causa (atto a rogito Notaio del 15.09.2015) e, successivamente, avevano deciso di rinviare di qualche Per_2 anno il concordato atto di retrocessione, ma che poi dall'anno 2020, anno della separazione personale dei coniugi, la convenuta si sottraeva all'impegno assunto ed, in data 10.01.2022, non compariva dinanzi al Notaio per stipulare l'atto di retrocessione ai sensi dell'art. 2932
c.c. In ogni caso, l'attore lamentava un danno patrimoniale in considerazione delle somme dallo stesso corrisposte per la compravendita per cui è causa (euro 25.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, euro 20.000,00 a titolo di quota parte del prezzo ed euro 215.539,39 quale pagamento per estinzione anticipate del mutuo accollato dalla per un CP_1 ammontare complessivo di euro 260.539,00) ed euro 90.000.00 a titolo di costi sostenuti per gli arredi ed il mantenimento dell'immobile stesso.
Si costituiva in giudizio la quale in via preliminare eccepiva Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia in favore del Tribunale di Milano ritenendo oggetto della presente causa l'accertamento del pactum fiduciae cum amico e non un diritto reale;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande avversarie, e in via subordinata, in caso di accoglimento delle stesse, il pagamento in suo favore di una somma di denaro pari al valore dell'immobile per cui è causa. La convenuta contestava di aver acquistato l'immobile per cui è causa in forza del richiamato patto fiduciario con il marito e deduceva di avergli ceduto, contestualmente all'acquisto di tale immobile, il 50% dell'altro immobile sito in Roma di sua proprietà andando così ad equilibrare e suddividere volontariamente il loro patrimonio immobiliare;
che, sin dal 2015, l'attore aveva iniziato un percorso unilaterale finalizzato a disfare quanto la coppia aveva costruito e condiviso mediante, dapprima, la costituzione, in data 15.09.2015, di un fondo patrimoniale al fine di impedirle di disporre del bene per cui è causa, e, successivamente, mediante tre distinti prelievi di ammontare complessivo pari a euro 242.000,00 (a conguaglio per la differenza di valore tra l'immobile di Roma e l'immobile di Bracciano) eseguiti dall'attore dal fondo a lei intestato, somme poi riversate dall'attore sul proprio conto, per poi, in data 16.06.2021, avviare, presso il Tribunale di Milano, la relativa procedura di separazione e, nel maggio 2022, presentare ricorso per ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore e la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento al sottoscritto giudice, la causa era decisa con la presente sentenza all'udienza del 20 maggio
2025 trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta. Deve osservarsi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che l'azione diretta all'esecuzione specifica dell'obbligo di stipulare ai sensi dell'art. 2932 c.c. ha natura personale, in quanto fondata su un rapporto obbligatorio, e non reale (cfr. Cass. civ.
27.01.2012 n. 1233). Da ciò ne discende, da un lato la competenza per territorio del giudice del foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c. o la competenza del giudice del foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui all'art. 20 c.p.c. e dall'altro la non assoggettabilità dell'azione diretta all'esecuzione in forma specifica alla disciplina della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1 bis del d. lgs. n. 28/2010. Nessuna rilevanza, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, può attribuirsi alla circostanza relativa all'avvio della mediazione ad opera di parte attrice, con istanza depositata il 11.01.2022, presso l'Organismo di conciliazione dell'ordine degli avvocati di
Milano e conclusasi con esito negativo il 09.02.2022 per mancata partecipazione della convenuta. Peraltro, nelle cause afferenti a diritti di obbligazione non sussiste alcun onere in capo all'attore di specificare il criterio di competenza scelto essendo sufficiente che il foro scelto corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 c.p.c. (cfr.
Cass. civ. 25.11.2005 n. 24903).
Deve, quindi, ritenersi che l'attore abbia correttamente adito il Tribunale di Civitavecchia essendo la convenuta residente in [...]ed essendo le domande formulate dall'attore riconducibili ad una obbligazione sorta in Bracciano, ossia nel circondario del Tribunale di
Civitavecchia.
La domanda giudiziale, da qualificarsi come domanda di esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. dell'obbligo previsto dal pactum fiduciae dedotto in giudizio dall'attore non può essere accolta, per i motivi di seguito precisati. Il negozio fiduciario è un particolare negozio giuridico mediante il quale si realizza un fenomeno di interposizione reale con assunzione da parte del fiduciario di determinati obblighi nei confronti del soggetto fiduciante. Invero, il negozio fiduciario si compone di un contratto ad effetti reali, traslativo o costitutivo di un diritto con cui una parte il c.d. fiduciante esprime la volontà di attribuire la titolarità di una situazione giuridica ad un'altra parte il c.d. fiduciario e da un ulteriore accordo accessorio tra le parti e con rilevanza interna, c.d. pactum fiduciae, il quale modifica il risultato finale del primo negozio con efficacia obbligatoria tra le sole parti stipulanti.
Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito. Il patto fiduciario rientra nel mandato senza rappresentanza e non necessita della forma scritta ad substantiam. Invero, come chiarito dalla Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 6459 del 06.03.2020 “per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario”. Conseguentemente se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura e lo hanno concluso verbalmente sussisterà un problema di prova e non di validità del pactum, la cui esistenza potrà essere provata anche tramite una dichiarazione unilaterale scritta proveniente dal mandatario / fiduciario. Tuttavia, nel caso di specie non è stata prodotta in giudizio alcuna dichiarazione ricognitiva e promissiva del fiduciario, sig.ra la quale, al contrario, CP_1 ha contestato fermamente la sussistenza del dedotto pactum fiduciae, rispetto al quale parte attrice non ha neppure indicato il momento nel quale lo stesso veniva raggiunto limitandosi a produrre in giudizio tre mere dichiarazioni autografe, rese dalla propria sorella, dalla propria madre e da un amico a riprova della sussistenza del preteso patto fiduciario in forza del quale la convenuta avrebbe dovuto trasferire a favore del l'immobile per cui Parte_1
è causa. Le predette dichiarazioni peraltro non sono idonee a ritenere sussistente il patto fiduciario in quanto nessuna delle persone sopra indicate ha presenziato alla conclusione dell'asserito accordo tra le parti, né l'attore ha chiarito le circostanze di tempo e di luogo in cui detto accordo sarebbe stato raggiunto, né tantomeno ha indicato la presenza di soggetti terzi la cui testimonianza potrebbe essere ritenuta rilevante nel presente giudizio.
Né può ritenersi dirimente la circostanza dedotta in giudizio da parte attrice circa la modalità di pagamento della caparra confirmatoria e dell'intera provvista a titolo di prezzo corrisposto per la compravendita dell'immobile per cui è causa risultando in atti la cointestazione del conto corrente sul quale venivano eseguiti i relativi addebiti. Invero, nel caso di conti correnti cointestati le somme giacenti si presumono di proprietà comune dei titolari in parti uguali salvo la prova della provenienza delle stesse esclusivamente da uno dei contestatari, ma nel caso di specie tale presunzione di comproprietà non è stata superata.
Al contrario, risulta provata la circostanza avvenuta lo stesso giorno nel quale la sig.ra acquistava l'immobile sito in Bracciano e relativa all'intervenuta cessione da CP_1 parte della stessa del 50% della titolarità della proprietà dell'immobile sito in Roma in favore dell'attore, il quale per effetto di tale cessione ne diventava proprietario esclusivo. Pertanto, alla luce delle suesposte emergenze istruttorie appare ben più verosimile la ricostruzione dei fatti fornita dalla convenuta per cui l'acquisto in favore della sola ell'immobile CP_1 oggetto di causa vedeva come corrispettivo indiretto da parte della stessa la cessione del
50% della proprietà di altro immobile a Bracciano.
Dal mancato accoglimento della domanda principale ne discende il rigetto della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento. Ai sensi dell'art. 2042 c.c. l'azione di arricchimento senza causa non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. Tale azione ha, quindi, carattere sussidiario e residuale e come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33954 del 05.12.2023 “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà, posto dall'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si rilevi carente ab origine di titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”. Nel caso di specie, in ogni caso, deve rilevarsi l'assoluta genericità della domanda risarcitoria formulata in quanto slegata dalla puntuale allegazione dei giustificativi delle spese asseritamente sostenute in via esclusiva da parte attrice, le quali non sono state neppure specificatamente e singolarmente documentate e quantificate, limitandosi parte attrice ad indicare la complessiva somma richiesta pari a euro 350.000,00.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
1935/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in € 7.616,00 oltre spese generali, IVA, CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori della convenuta dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Civitavecchia, 20.05.2025
Il Giudice
Silvia Vitelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1935/2022 promossa da:
( rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MINERVA ANGELA GRAZIA MARIA giusta procura speciale in atti;
ATTORE contro
( ), in persona del legale Controparte_1 C.F._2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. TUCCI MASSIMO e dall'avv.
RUGGERO CRISTIANO giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/05/2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'odierno giudizio, – premessa l'esistenza di un pactum fiduciae cum Parte_1 amico con – ha citato la convenuta onde ottenere, in via principale, nei Controparte_1 suoi confronti una sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., trasferisca a suo favore la proprietà dell'unità immobiliare sita nel Comune di Bracciano, via Alcide De Gasperi n. 1, meglio identificata al N.C.E.U del Comune di Bracciano al foglio 34, mappale 688, sub 1, sub 2, sub 3 e sub 4, pervenuta alla convenuta per effetto dell'atto di compravendita del 15.07.2008 a rogito Notaio repertorio n. 25073, raccolta n. 148621; in via Persona_1 subordinata, ottenere il predetto trasferimento subordinatamente al pagamento della somma ritenuta di giustizia ed, in via ulteriormente subordinata, previo accertamento della corresponsione da parte sua del prezzo relativo all'acquisto dell'immobile di cui sopra, dell'estinzione anticipata del mutuo, del pagamento delle spese relative agli arredi interni, esterni ed alla realizzazione della piscina esterna, alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, ai canoni delle utenze necessarie, alle imposte e tasse dovute all'Erario, ottenere la declaratoria dell'ingiustificato arricchimento della convenuta con conseguente sua condanna al pagamento in suo favore di una somma non inferiore a euro 350.000,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal momento dell'acquisto dell'immobile (anno 2008) al 2021.
L'attore deduceva a fondamento della sua domanda di aver contratto matrimonio con nell'anno 2001, di aver acquistato nell'anno 2002 l'appartamento sito Controparte_1 in Roma, via Taranto n. 18, corrispondendo personalmente l'intero suo prezzo di acquisto, di aver acquistato nell'anno 2008 una villa sita in Bracciano, via Alcide De Gasperi n. 1, identificata al N.C.E.U., foglio 34, mappale 688, sub 1, sub 2, sub 3 e sub 4, la quale, in fase di preliminare di compravendita era formalmente intestata a lui, ma, al momento del rogito, veniva fittiziamente intestata a al sol fine di beneficiare delle Controparte_1 agevolazioni fiscali legate all'acquisto della prima casa (atto di compravendita a rogito
Notaio repertorio 25073, raccolta 14862 del 15.07.2008) anche se il Persona_1 prezzo di vendita veniva integralmente corrisposto da lui stesso in parte mediante assegni tratti sul conto corrente n. 1000/2389, acceso presso Banca Intesa Sanpaolo e sul quale erano versati unicamente i proventi della sua attività lavorativa, ed in parte mediante accollo da parte dell'acquirente, sig.ra di mutuo edilizio, il quale, a sua volta, veniva da CP_1 lui anticipatamente estinto, in data 05.07.2011, mediante le somme dallo stesso riscosse a titolo di TFR e transazione novativa. Invero, l'attore precisa che tra le parti sussisteva un accordo fiduciario non scritto in forza del quale la convenuta si era impegnata a procedere alla retrocessione del bene in suo favore decorsi cinque anni dall'acquisto, ma che, per motivi legati alla sua attività professionale, avevano dapprima ritenuto non opportuno procedervi decidendo di costituire un fondo patrimoniale con vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia nel quale confluiva anche l'immobile per cui è causa (atto a rogito Notaio del 15.09.2015) e, successivamente, avevano deciso di rinviare di qualche Per_2 anno il concordato atto di retrocessione, ma che poi dall'anno 2020, anno della separazione personale dei coniugi, la convenuta si sottraeva all'impegno assunto ed, in data 10.01.2022, non compariva dinanzi al Notaio per stipulare l'atto di retrocessione ai sensi dell'art. 2932
c.c. In ogni caso, l'attore lamentava un danno patrimoniale in considerazione delle somme dallo stesso corrisposte per la compravendita per cui è causa (euro 25.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, euro 20.000,00 a titolo di quota parte del prezzo ed euro 215.539,39 quale pagamento per estinzione anticipate del mutuo accollato dalla per un CP_1 ammontare complessivo di euro 260.539,00) ed euro 90.000.00 a titolo di costi sostenuti per gli arredi ed il mantenimento dell'immobile stesso.
Si costituiva in giudizio la quale in via preliminare eccepiva Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia in favore del Tribunale di Milano ritenendo oggetto della presente causa l'accertamento del pactum fiduciae cum amico e non un diritto reale;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande avversarie, e in via subordinata, in caso di accoglimento delle stesse, il pagamento in suo favore di una somma di denaro pari al valore dell'immobile per cui è causa. La convenuta contestava di aver acquistato l'immobile per cui è causa in forza del richiamato patto fiduciario con il marito e deduceva di avergli ceduto, contestualmente all'acquisto di tale immobile, il 50% dell'altro immobile sito in Roma di sua proprietà andando così ad equilibrare e suddividere volontariamente il loro patrimonio immobiliare;
che, sin dal 2015, l'attore aveva iniziato un percorso unilaterale finalizzato a disfare quanto la coppia aveva costruito e condiviso mediante, dapprima, la costituzione, in data 15.09.2015, di un fondo patrimoniale al fine di impedirle di disporre del bene per cui è causa, e, successivamente, mediante tre distinti prelievi di ammontare complessivo pari a euro 242.000,00 (a conguaglio per la differenza di valore tra l'immobile di Roma e l'immobile di Bracciano) eseguiti dall'attore dal fondo a lei intestato, somme poi riversate dall'attore sul proprio conto, per poi, in data 16.06.2021, avviare, presso il Tribunale di Milano, la relativa procedura di separazione e, nel maggio 2022, presentare ricorso per ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore e la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento al sottoscritto giudice, la causa era decisa con la presente sentenza all'udienza del 20 maggio
2025 trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta. Deve osservarsi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che l'azione diretta all'esecuzione specifica dell'obbligo di stipulare ai sensi dell'art. 2932 c.c. ha natura personale, in quanto fondata su un rapporto obbligatorio, e non reale (cfr. Cass. civ.
27.01.2012 n. 1233). Da ciò ne discende, da un lato la competenza per territorio del giudice del foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c. o la competenza del giudice del foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui all'art. 20 c.p.c. e dall'altro la non assoggettabilità dell'azione diretta all'esecuzione in forma specifica alla disciplina della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1 bis del d. lgs. n. 28/2010. Nessuna rilevanza, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, può attribuirsi alla circostanza relativa all'avvio della mediazione ad opera di parte attrice, con istanza depositata il 11.01.2022, presso l'Organismo di conciliazione dell'ordine degli avvocati di
Milano e conclusasi con esito negativo il 09.02.2022 per mancata partecipazione della convenuta. Peraltro, nelle cause afferenti a diritti di obbligazione non sussiste alcun onere in capo all'attore di specificare il criterio di competenza scelto essendo sufficiente che il foro scelto corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 c.p.c. (cfr.
Cass. civ. 25.11.2005 n. 24903).
Deve, quindi, ritenersi che l'attore abbia correttamente adito il Tribunale di Civitavecchia essendo la convenuta residente in [...]ed essendo le domande formulate dall'attore riconducibili ad una obbligazione sorta in Bracciano, ossia nel circondario del Tribunale di
Civitavecchia.
La domanda giudiziale, da qualificarsi come domanda di esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. dell'obbligo previsto dal pactum fiduciae dedotto in giudizio dall'attore non può essere accolta, per i motivi di seguito precisati. Il negozio fiduciario è un particolare negozio giuridico mediante il quale si realizza un fenomeno di interposizione reale con assunzione da parte del fiduciario di determinati obblighi nei confronti del soggetto fiduciante. Invero, il negozio fiduciario si compone di un contratto ad effetti reali, traslativo o costitutivo di un diritto con cui una parte il c.d. fiduciante esprime la volontà di attribuire la titolarità di una situazione giuridica ad un'altra parte il c.d. fiduciario e da un ulteriore accordo accessorio tra le parti e con rilevanza interna, c.d. pactum fiduciae, il quale modifica il risultato finale del primo negozio con efficacia obbligatoria tra le sole parti stipulanti.
Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito. Il patto fiduciario rientra nel mandato senza rappresentanza e non necessita della forma scritta ad substantiam. Invero, come chiarito dalla Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 6459 del 06.03.2020 “per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario”. Conseguentemente se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura e lo hanno concluso verbalmente sussisterà un problema di prova e non di validità del pactum, la cui esistenza potrà essere provata anche tramite una dichiarazione unilaterale scritta proveniente dal mandatario / fiduciario. Tuttavia, nel caso di specie non è stata prodotta in giudizio alcuna dichiarazione ricognitiva e promissiva del fiduciario, sig.ra la quale, al contrario, CP_1 ha contestato fermamente la sussistenza del dedotto pactum fiduciae, rispetto al quale parte attrice non ha neppure indicato il momento nel quale lo stesso veniva raggiunto limitandosi a produrre in giudizio tre mere dichiarazioni autografe, rese dalla propria sorella, dalla propria madre e da un amico a riprova della sussistenza del preteso patto fiduciario in forza del quale la convenuta avrebbe dovuto trasferire a favore del l'immobile per cui Parte_1
è causa. Le predette dichiarazioni peraltro non sono idonee a ritenere sussistente il patto fiduciario in quanto nessuna delle persone sopra indicate ha presenziato alla conclusione dell'asserito accordo tra le parti, né l'attore ha chiarito le circostanze di tempo e di luogo in cui detto accordo sarebbe stato raggiunto, né tantomeno ha indicato la presenza di soggetti terzi la cui testimonianza potrebbe essere ritenuta rilevante nel presente giudizio.
Né può ritenersi dirimente la circostanza dedotta in giudizio da parte attrice circa la modalità di pagamento della caparra confirmatoria e dell'intera provvista a titolo di prezzo corrisposto per la compravendita dell'immobile per cui è causa risultando in atti la cointestazione del conto corrente sul quale venivano eseguiti i relativi addebiti. Invero, nel caso di conti correnti cointestati le somme giacenti si presumono di proprietà comune dei titolari in parti uguali salvo la prova della provenienza delle stesse esclusivamente da uno dei contestatari, ma nel caso di specie tale presunzione di comproprietà non è stata superata.
Al contrario, risulta provata la circostanza avvenuta lo stesso giorno nel quale la sig.ra acquistava l'immobile sito in Bracciano e relativa all'intervenuta cessione da CP_1 parte della stessa del 50% della titolarità della proprietà dell'immobile sito in Roma in favore dell'attore, il quale per effetto di tale cessione ne diventava proprietario esclusivo. Pertanto, alla luce delle suesposte emergenze istruttorie appare ben più verosimile la ricostruzione dei fatti fornita dalla convenuta per cui l'acquisto in favore della sola ell'immobile CP_1 oggetto di causa vedeva come corrispettivo indiretto da parte della stessa la cessione del
50% della proprietà di altro immobile a Bracciano.
Dal mancato accoglimento della domanda principale ne discende il rigetto della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento. Ai sensi dell'art. 2042 c.c. l'azione di arricchimento senza causa non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. Tale azione ha, quindi, carattere sussidiario e residuale e come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33954 del 05.12.2023 “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà, posto dall'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si rilevi carente ab origine di titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”. Nel caso di specie, in ogni caso, deve rilevarsi l'assoluta genericità della domanda risarcitoria formulata in quanto slegata dalla puntuale allegazione dei giustificativi delle spese asseritamente sostenute in via esclusiva da parte attrice, le quali non sono state neppure specificatamente e singolarmente documentate e quantificate, limitandosi parte attrice ad indicare la complessiva somma richiesta pari a euro 350.000,00.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
1935/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in € 7.616,00 oltre spese generali, IVA, CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori della convenuta dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Civitavecchia, 20.05.2025
Il Giudice
Silvia Vitelli