TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3843/2021
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 12.12.2024 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3843/2021, promossa da:
P.I. ), con sede legale in Riccione Parte_1 P.IVA_1
(RN), Piazzale Tosi n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone
Cantarini (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo C.F._1 procuratore in Rimini, Via Tripoli n.17, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
Attrice
Contro
(P.I. ) con sede in Riccione (RN), Viale Vittorio Emanuele II n. 2, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Flamigni (C.F.
), PEC: ed elettivamente domiciliato presso la C.F._2 Email_2 sede comunale in Riccione (RN), Viale Vittorio Emanuele II n. 2, giusta procura in atti;
Nonché contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Bologna (C.F. ) ed elettivamente domiciliato P.IVA_4 presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, Via Alfredo Testoni n. 6, PEC: Email_3 giusta procura in atti;
Convenuti
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 12 dicembre 2024
AVENTE AD OGGETTO: contenzioso relativo a beni demaniali
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTO DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato in data 29.11.2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi al presente Tribunale il e l' , Controparte_1 Controparte_2 chiedendo che venga accertato il proprio diritto a vedersi riconosciuto il beneficio previsto dall'art. 100, comma 7, del D.L. 104/2020, convertito con Legge 126/2020, mediante il pagamento di Euro 3.725,53 ovvero della somma ritenuta di giustizia, considerata la somma di euro 13.284,33 già versata, con conseguente condanna delle amministrazioni convenute, in solido tra loro ovvero ciascuna per la propria quota, alla restituzione della somma di euro 10.714,76 o della somma che sarà ritenuta di giustizia.
A fondamento della sua richiesta, parte attrice ha esposto di essere titolare di una concessione di beni del demanio marittimo su cui insiste un fabbricato classificato dall'amministrazione statale quale pertinenza del demanio marittimo, in relazione alla quale il a decorrere dall'anno Controparte_1
2010, ha rideterminato l'importo del canone di concessione, in applicazione delle disposizioni di cui al
D.L. 400/93, convertito in Legge n. 494/93, così come modificato dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria
2007), con un ingiustificato e sproporzionato aumento di circa il 4000 per cento.
[...] ha rappresentato di aver impugnato dinanzi al TAR per l'Emilia-Romagna le Parte_1 rideterminazioni dei canoni di concessione richiesti dal per gli anni 2007-2012 e di Controparte_1 aver beneficiato, per i medesimi anni, della definizione agevolata dei procedimenti giudiziari prevista dalla Legge n. 147/2013, mediante il versamento del 30% dell'importo dei canoni richiesti. Ha proseguito la società attrice deducendo che l'amministrazione comunale, alla fine dell'anno 2013, ha notificato una nuova richiesta di pagamento del canone, analoga alle precedenti, parimenti impugnata dinanzi al TAR per l'Emilia-Romagna unitamente alle successive rideterminazioni relative agli anni 2013-
2020. Successivamente, in data 19.11.2020, parte attrice ha riferito di aver presentato istanza di definizione agevolata dei procedimenti giudiziari ed amministrativi pendenti alla data del 14.08.2020, prevista dall'art. 100 del D.L. 104/2020, convertito con Legge 126/2020 per accedere alla quale il per le annualità dal 2013 al 2019, dopo aver interpellato l' , ha Controparte_1 Controparte_2 richiesto il pagamento dapprima della somma di euro 14.440,29 e, a seguito di corrispondenza intercorsa con la società attrice, la rettificata somma di euro 3.725,53. Parte_1 ha poi rappresentato che, a seguito della diramazione da parte dell' a tutte le Controparte_2 pagina 2 di 9 amministrazioni comunali della circolare del 23.09.2021, relativa alla metodologia di calcolo da seguire per accedere alla definizione agevolata del contenzioso ex art. 100 del D.L. 104/2020, il CP_1
in data 29.09.2021, ovvero un giorno prima della scadenza prevista, ha richiesto l'ulteriore
[...] somma di euro 10.714,76, somma pagata dall'attrice con riserva di ripetizione.
In punto di diritto, parte attrice, preliminarmente, ha sottolineato la ricorrenza della giurisdizione del giudice ordinario, posto che la presente controversia ha ad oggetto la mera determinazione di un corrispettivo stabilito dalla legge, non venendo in rilievo né l'esercizio di poteri autoritativi né discrezionali. In seguito, l'ente ha evidenziato l'errore di calcolo effettuato dal per Controparte_1 determinare l'importo da versare ai fini della definizione agevolata del contenzioso prevista dall'art. 100 del D.L. 104/2020, richiamando la giurisprudenza ordinaria ed amministrativa formatasi su detta tematica, e ha quindi concluso per la fondatezza della domanda di ripetizione delle somme ingiustamente corrisposte.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.01.2022, si è costituita in giudizio l' , la quale ha richiesto, in via principale, la declaratoria di inammissibilità e Controparte_2 comunque di infondatezza delle domande attoree, in subordine, la dichiarazione di estinzione di qualsivoglia pretesa creditoria attorea e, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento delle maggiori somme risultanti all'esito dell'istruttoria. L' ha eccepito, in Controparte_2 particolare, l'inammissibilità della domanda attorea per la pendenza di altri contenziosi promossi da parte attrice relativi a canoni concessori, con evidente volontà di perseverare nell'ordinario contenzioso e, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda recuperatoria dei pretesi crediti, posto che “chi si avvale di condoni non può poi pretendere di avanzare domande creditorie”. Nel merito la convenuta, inoltre, ha affermato di non condividere l'interpretazione della difesa attorea che determinerebbe, in concreto, la riduzione del canone originario, rendendo di fatto nulla la variazione in aumento dei canoni di concessione disposta con la L. 296/2006. Il criterio evidenziato dalla società attrice e relativo all'applicazione dell'art. 100 del
D.L. 104/2020 determinerebbe una inammissibile disparità di trattamento con i concessionari che non hanno usufruito del condono perché hanno sempre pagato tempestivamente le somme oggetto di concessione. Ad avviso della convenuta la misura del 30% di cui all'art. 100, comma 7, del D.L.
104/2020 deve essere calcolata sulle sole somme ancora residue, senza tener conto delle somme già versate per il medesimo titolo dal concessionario per le annualità in contestazione e senza che sia possibile la restituzione di alcunché. In subordine, l' ha affermato che l'asserito Controparte_2 credito rivendicato dall'attrice deve comunque considerarsi estinto per compensazione, in quanto, dall'esame dei conteggi del è emerso che con riferimento al canone richiesto a Controparte_1 non sono stati calcolati gli interessi. Pertanto, l'asserito Parte_1 debito dello Stato nei confronti della società attrice si è comunque estinto per compensazione con il pagina 3 di 9 credito per interessi maturato dallo Stato stesso sul canone demaniale dovuto. In ogni caso, i provvedimenti di liquidazione emessi dal non tenendo conto del calcolo degli Controparte_1 interessi, vanno rivisti e il maggiore importo deve essere posto a carico della concessionaria.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.03.2022, si è costituito in giudizio anche il il quale ha ribadito la correttezza degli importi dallo stesso indicati nei Controparte_1 limiti normativi in cui è chiamato ad operare in materia di canoni demaniali, essendo stati individuati facendo applicazione di quanto previsto dall'art. 100 del D. L. n. 104/2020 e dalle indicazioni dell' e del Ministero dell'Economia e Finanze. Il formulando Controparte_2 Controparte_1 eccezioni analoghe a quelle della , ha pertanto richiesto il rigetto delle domande di Controparte_2 parte attrice in quanto inammissibili o comunque infondate.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione del 7.07.2022, il
Giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 08.06.2023 per la discussione sull'ammissione delle istanze istruttorie. Con provvedimento del
22.03.2024, adottato a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.06.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.12.2024. A detta udienza le parti hanno precisato le loro conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO
Al fine di determinare la corretta giurisdizione in relazione alla presente causa giova ricordare che ai sensi dell'art. 5 c.p.c. la giurisdizione si determina sulla base della domanda, avuto riguardo al petitum sostanziale ed alla causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati (Cass. Sez. Un. n. 21677/2013; Cass. Sez. Un. n.
10375/2007; Cass. Sez. Un. n. 17461/2006).
Nel caso in esame, parte attrice ha chiesto di vedersi riconosciuto il beneficio della definizione agevolata del contenzioso pendente in materia di canoni di concessione demaniale, previsto dall'art. 100, comma 7, del D.L. 104/2020, mediante il pagamento di euro 3.725,53, con condanna delle amministrazioni convenute alla restituzione della somma di euro 10.714,76, pagata in eccesso.
Ai sensi dall'art. 133, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 104/2010, (Codice del processo amministrativo) tra le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sono ricomprese quelle
“aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che pagina 4 di 9 assuma rilievo, cioè, il potere d'intervento della Pubblica Amministrazione a tutela di interessi generali;
quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. Civ. Sez. Un., ord. n. 3736/2024).
Nel caso di specie non è in discussione il rapporto concessorio sottostante ma le modalità di calcolo della somma che il concessionario è tenuto a versare al fine di accedere al beneficio della definizione agevolata. Non v'è dubbio, dunque, che la presente controversia ha contenuto patrimoniale e deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il beneficio previsto dall'art. 100, comma 7, del D.L. 104/2020 è una misura straordinaria che mira a definire, attraverso, il pagamento di una somma di danaro, il contenzioso legato ai canoni di concessione demaniale;
trattandosi, dunque, di un istituto di quantificazione dei canoni, il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione ordinaria (Cass. Civ. Sez. Un. ord. n. 8475/2022).
SULLA FONDATEZZA DELLE DOMANDE ATTOREE
Parte attrice ha affermato che il ha errato nella determinazione della somma Controparte_1 necessaria per accedere alla definizione agevolata prevista dall'art. 100, comma 7, del D.L. 104/2020, relativamente ai canoni di concessione per gli anni 2013-2019, avendo eseguito le direttive impartite dall' che ha erroneamente interpretato la parte della norma che indica la misura da Controparte_2 corrispondere per accedere al beneficio. Secondo parte attrice, il avrebbe dovuto Controparte_1 calcolare la misura del 30% sull'importo complessivo originariamente richiesto per i canoni demaniali relativi agli anni 2013-2019, pari ad euro 63.441,10. Calcolata la misura del 30% sull'importo dei canoni, pari ad euro 19.032,33, da detto importo avrebbe dovuto sottrarre quanto già corrisposto e riscosso coattivamente, ovvero la somma di euro 15.306,80, per giungere alla somma residua da corrispondere ex art. 100 del D.L. 104/2020, pari ad euro 3.725,53.
Le convenute, al contrario, hanno dedotto che, secondo una corretta interpretazione dell'art. 100 del
D.L. 104/2020, la misura del 30% deve essere calcolata sull'importo residuo ancora da corrispondere che è dato dalla differenza tra le somme richieste e le somme corrisposte. Ad avviso delle parti convenute la domanda attorea, in ogni caso, è inammissibile in quanto già pendono altri contenziosi promossi da parte attrice relativi ai canoni di concessione ed inoltre, essendosi parte attrice avvalsa di una misura di definizione agevolata del contenzioso, non può più avanzare pretese creditorie.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea posto che la finalità perseguita con il D.L. 104/2020 è proprio quella di definire i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo relativi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di concessione demaniali. Pertanto, la pendenza di un procedimento giudiziario non può in alcun modo costituire causa di inammissibilità della domanda. Si evidenzia altresì pagina 5 di 9 che la volontà di beneficiare della definizione agevolata del contenzioso in essere non è incompatibile con la domanda di ripetizione delle somme pagate in eccesso laddove ci sia stato un errore di calcolo che legittima la ripetizione delle somme ingiustificatamente versate.
Venendo al merito della questione, al fine di verificare la fondatezza delle domande svolte dalla società occorre effettuare una breve premessa in materia di criteri Parte_1 ermeneutici legali.
L'art. 12 delle Preleggi, che contiene la disciplina dell'interpretazione della legge applicabile in tutti i settori dell'ordinamento giuridico, al primo comma prevede che “nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”. Tale disposizione concerne l'interpretazione in senso stretto ovvero l'individuazione del contenuto della regula iuris da applicare, rimanendo all'interno del limite massimo di significato delle espressioni formanti il testo legislativo. Il primo criterio che deve quindi orientare l'interprete per cogliere la portata di una legge è quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse. Nell'interpretazione di un testo normativo deve pertanto tenersi conto del significato letterale delle parole considerate nella loro connessione sintattica. Nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, all'interprete è precluso il ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici (Cass. Civ. sent. n. 5128/2001). In presenza di problemi interpretativi per insufficienza del dato letterale o equivocità, deve invece considerarsi l'intenzione del legislatore riferita non soltanto alla volontà di coloro che hanno formulato il testo, quanto alla norma immessa nel sistema di norme che disciplinano la stessa materia, secondo una interpretazione logica-sistematica. In questi casi l'elemento letterale e l'intento del Legislatore acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, si che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare (Cass. Civ. sent. n. 24165 del
2018). Nell'applicare la legge può essere necessario anche indagare il suo scopo, in modo tale che la sua applicazione sia conforme alle finalità per cui essa è stata emanata (criterio teleologico).
Nel caso di specie, al fine di comprendere quali siano i corretti criteri di calcolo della somma necessaria per accedere al beneficio della definizione agevolata del contenzioso occorre procedere all'interpretazione dell'art. 100, comma 7, del DL 104/2020.
La norma in commento, al comma 7, stabilisce che “al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero
2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda pagina 6 di 9 all'ente gestore e all' da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica soluzione, di un Controparte_2 importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.”. La predetta disposizione indica, dunque, quale adempimento necessario per poter fruire della definizione agevolata, il versamento di una somma pari al 30%, se si effettua il pagamento in un'unica soluzione, o al 60%, se si decide di rateizzare “delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”.
Ad avviso del presente Tribunale, tenuto conto del tenore letterale e della finalità della norma, con l'espressione “somme richieste” deve intendersi le somme complessivamente dovute dal concessionario a titolo di canoni di concessione per le annualità oggetto di definizione agevolata (2013-2019). La misura del
30% (o del 60%) da versare per accedere al beneficio andrà pertanto calcolata sull'importo complessivo richiesto dal per gli anni dal 2013 al 2019, senza andare a decurtare dalla base di Controparte_1 calcolo le somme già versate o riscosse. Una volta determinato l'importo da versare nel 30% del totale, il pagamento pregresso indica quale sia l'importo residuo ancora da corrispondere, tenuto conto, appunto, di quanto già versato o riscosso. La deduzione delle somme eventualmente già versate deve essere effettuata per determinare l'importo residuo ancora da versare e non al fine di ricavare la base su cui calcolare la percentuale da corrispondere per accedere al beneficio della definizione agevolata. Il senso letterale della disposizione di cui all'art. 100, comma 7, è chiaro ed univoco e tale da individuare il significato della norma.
Occorre peraltro tener conto della finalità deflattiva della norma, che può essere perseguita solo attraverso il pagamento del 30% delle somme complessivamente dovute al attuando una celere Controparte_1 definizione dei giudizi ancora pendenti.
Non può essere avvallata, pertanto, la tesi proposta dall' e dal Controparte_2 CP_1
secondo la quale la misura del 30% da versare deve essere applicata alle somme ancora da
[...] corrispondere, senza tenere conto delle somme versate a titolo di acconto o riscosse coattivamente. Tale criterio di calcolo si pone in contrasto con il dato letterale della norma che prevede quale condizione della definizione della controversia il pagamento del 30% delle somme richieste e non il pagamento del 30% delle somme residue. La tesi delle parti convenute, inoltre, è in contrasto con una interpretazione costituzionalmente orientata della norma (art. 3 Cost.), in quanto determinerebbe una evidente disparità di trattamento tra i concessionari, andando a penalizzare ingiustificatamente il concessionario che ha versato parte del dovuto prima di avviare la controversia per l'accertamento del canone, rispetto a quello che non ha versato alcunché. A quest'ultimo per beneficiare della misura sarebbe sufficiente corrispondere il 30% di quanto preteso dal mentre coloro che hanno già versato una parte del dovuto, oltre a Controparte_1 questo, dovrebbero versare anche il 30% della differenza tra il preteso e il versato.
pagina 7 di 9 Da quanto esposto consegue che l'unica interpretazione coerente ed obiettiva dell'art. 100, comma 7, del D.L. 104/2020 è quella che prevede di calcolare il 30% sulle somme complessive richieste e non sulla differenza tra il dovuto e il versato.
A ulteriore conferma della correttezza di tale interpretazione si pone la giurisprudenza amministrativa
(riferita all'impianto normativo previgente, ma sostanzialmente analogo a quello attualmente in vigore), secondo la quale la tesi secondo cui le somme dovute ai sensi del comma 732 della L. 27 dicembre 2013 n.
147 sono le somme ulteriori rispetto a quelle già versate dalla società, pari alla differenza tra il preteso e il versato, non ha alcun fondamento normativo e va disattesa. Secondi i Tribunali amministrativi, infatti, non
è conforme a legge escludere dal beneficio la parte del canone già pagata, anche per la illogica conseguenza che verrebbe a crearsi, consistente nell'attribuire un vantaggio maggiore a chi non abbia pagato alcunché rispetto a chi abbia in parte fatto fronte al pagamento del dovuto (Consiglio di Stato sent. n. 5243/2016;
TAR Toscana sent. n. 1125/2016).
Destituita di fondamento è altresì la tesi di parte convenuta che pretende di ravvisare una diversità di ratio tra le due discipline che si sono succedute nella materia, quella previgente, cui si riferiscono i precedenti citati, e quella attuale, in ragione del fatto che il D.L. 104/2020, a differenza del precedente normativo, espressamente fa salvi i pagamenti intervenuti al momento della sua entrata in vigore. Trattasi di precisazione che non incide sulle modalità di calcolo della somma necessaria per accedere al beneficio.
L'art. 100 del D.L. 104/2020 dispone infatti che “fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni”, e il comma 4 dispone che “Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500”.
Appare indubbio che la salvezza dei pagamenti eseguiti riguarda - come reso ovvio anche dalla collocazione della previsione - la rideterminazione del canone e non il pagamento delle somme dovute per accedere al beneficio della definizione agevolata di cui al comma 7.
Nel caso di specie, risulta pacifica in quanto non specificamente contestata, la pendenza della lite sui canoni di concessione demaniale per gli anni dal 2013 al 2019. Come emerge dal documento di provenienza dal prodotto dall'attrice sub doc. 9), l'importo complessivo del canone Controparte_1 dovuto per gli anni 2013-2019 è pari ad euro 63.441,10. Il pagamento del 30% del dovuto, pari ad euro
19.032,33, è stato saldato con il versamento dell'importo di euro 3.725,53, al netto delle somme già versate e riscosse per euro 15.306,80 (le somme indicate non hanno costituito oggetto di contestazione tra le parti).
Alla luce delle superiori argomentazioni va affermato il diritto della società attrice alla definizione agevolata del contenzioso.
La società quindi, ha diritto di ripetere la somma di euro Parte_1
10.714,76 dalla stessa versata per l'appunto con riserva di ripetizione, trattandosi di somma richiesta pagina 8 di 9 dall'amministrazione sulla base di un'errata interpretazione della previsione dell'art. 100, comma 7 del D.L.
104/2020 e, quindi, riscossa senza titolo, atteso che l'importo necessario all'accesso al beneficio era già stato versato dalla concessionaria.
Da ultimo, va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall' Controparte_2 per carenza di legittimazione attiva, spettando solo all'ente locale la competenza a procedere al calcolo delle somme da riscuotere e, quindi, all'eventuale maggiorazione degli interessi sulle somme da corrispondere, come ricordato anche nella Circolare dell del settembre 2021. In ogni caso, sembra Controparte_2 potersi affermare quale corollario dell'interpretazione della norma che viene privilegiata, che le somme dovute, da assumere per il calcolo di quanto sufficiente ad estinguere l'obbligazione, siano solo quelle frutto dell'accertamento originario e non quelle maturate nel tempo anche mediante il calcolo degli interessi.
SULLE SPESE DI LITE
La peculiarità della materia e la mancanza di un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla stessa giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accerta che la società ha diritto al riconoscimento del Parte_1 beneficio di cui all'art. 100, comma 7, del D.L. n. 104/2020 e, dunque, ad ottenere la definizione agevolata dei procedimenti giudiziari relativi ai canoni demaniali per gli anni dal 2013 al 2019;
➢ Condanna l' alla restituzione, in favore di parte attrice, della somma di euro Controparte_2
10.714,76;
➢ Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall;
Controparte_2
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini, 21 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 12.12.2024 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3843/2021, promossa da:
P.I. ), con sede legale in Riccione Parte_1 P.IVA_1
(RN), Piazzale Tosi n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone
Cantarini (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo C.F._1 procuratore in Rimini, Via Tripoli n.17, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
Attrice
Contro
(P.I. ) con sede in Riccione (RN), Viale Vittorio Emanuele II n. 2, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Flamigni (C.F.
), PEC: ed elettivamente domiciliato presso la C.F._2 Email_2 sede comunale in Riccione (RN), Viale Vittorio Emanuele II n. 2, giusta procura in atti;
Nonché contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Bologna (C.F. ) ed elettivamente domiciliato P.IVA_4 presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, Via Alfredo Testoni n. 6, PEC: Email_3 giusta procura in atti;
Convenuti
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 12 dicembre 2024
AVENTE AD OGGETTO: contenzioso relativo a beni demaniali
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTO DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato in data 29.11.2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi al presente Tribunale il e l' , Controparte_1 Controparte_2 chiedendo che venga accertato il proprio diritto a vedersi riconosciuto il beneficio previsto dall'art. 100, comma 7, del D.L. 104/2020, convertito con Legge 126/2020, mediante il pagamento di Euro 3.725,53 ovvero della somma ritenuta di giustizia, considerata la somma di euro 13.284,33 già versata, con conseguente condanna delle amministrazioni convenute, in solido tra loro ovvero ciascuna per la propria quota, alla restituzione della somma di euro 10.714,76 o della somma che sarà ritenuta di giustizia.
A fondamento della sua richiesta, parte attrice ha esposto di essere titolare di una concessione di beni del demanio marittimo su cui insiste un fabbricato classificato dall'amministrazione statale quale pertinenza del demanio marittimo, in relazione alla quale il a decorrere dall'anno Controparte_1
2010, ha rideterminato l'importo del canone di concessione, in applicazione delle disposizioni di cui al
D.L. 400/93, convertito in Legge n. 494/93, così come modificato dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria
2007), con un ingiustificato e sproporzionato aumento di circa il 4000 per cento.
[...] ha rappresentato di aver impugnato dinanzi al TAR per l'Emilia-Romagna le Parte_1 rideterminazioni dei canoni di concessione richiesti dal per gli anni 2007-2012 e di Controparte_1 aver beneficiato, per i medesimi anni, della definizione agevolata dei procedimenti giudiziari prevista dalla Legge n. 147/2013, mediante il versamento del 30% dell'importo dei canoni richiesti. Ha proseguito la società attrice deducendo che l'amministrazione comunale, alla fine dell'anno 2013, ha notificato una nuova richiesta di pagamento del canone, analoga alle precedenti, parimenti impugnata dinanzi al TAR per l'Emilia-Romagna unitamente alle successive rideterminazioni relative agli anni 2013-
2020. Successivamente, in data 19.11.2020, parte attrice ha riferito di aver presentato istanza di definizione agevolata dei procedimenti giudiziari ed amministrativi pendenti alla data del 14.08.2020, prevista dall'art. 100 del D.L. 104/2020, convertito con Legge 126/2020 per accedere alla quale il per le annualità dal 2013 al 2019, dopo aver interpellato l' , ha Controparte_1 Controparte_2 richiesto il pagamento dapprima della somma di euro 14.440,29 e, a seguito di corrispondenza intercorsa con la società attrice, la rettificata somma di euro 3.725,53. Parte_1 ha poi rappresentato che, a seguito della diramazione da parte dell' a tutte le Controparte_2 pagina 2 di 9 amministrazioni comunali della circolare del 23.09.2021, relativa alla metodologia di calcolo da seguire per accedere alla definizione agevolata del contenzioso ex art. 100 del D.L. 104/2020, il CP_1
in data 29.09.2021, ovvero un giorno prima della scadenza prevista, ha richiesto l'ulteriore
[...] somma di euro 10.714,76, somma pagata dall'attrice con riserva di ripetizione.
In punto di diritto, parte attrice, preliminarmente, ha sottolineato la ricorrenza della giurisdizione del giudice ordinario, posto che la presente controversia ha ad oggetto la mera determinazione di un corrispettivo stabilito dalla legge, non venendo in rilievo né l'esercizio di poteri autoritativi né discrezionali. In seguito, l'ente ha evidenziato l'errore di calcolo effettuato dal per Controparte_1 determinare l'importo da versare ai fini della definizione agevolata del contenzioso prevista dall'art. 100 del D.L. 104/2020, richiamando la giurisprudenza ordinaria ed amministrativa formatasi su detta tematica, e ha quindi concluso per la fondatezza della domanda di ripetizione delle somme ingiustamente corrisposte.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.01.2022, si è costituita in giudizio l' , la quale ha richiesto, in via principale, la declaratoria di inammissibilità e Controparte_2 comunque di infondatezza delle domande attoree, in subordine, la dichiarazione di estinzione di qualsivoglia pretesa creditoria attorea e, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento delle maggiori somme risultanti all'esito dell'istruttoria. L' ha eccepito, in Controparte_2 particolare, l'inammissibilità della domanda attorea per la pendenza di altri contenziosi promossi da parte attrice relativi a canoni concessori, con evidente volontà di perseverare nell'ordinario contenzioso e, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda recuperatoria dei pretesi crediti, posto che “chi si avvale di condoni non può poi pretendere di avanzare domande creditorie”. Nel merito la convenuta, inoltre, ha affermato di non condividere l'interpretazione della difesa attorea che determinerebbe, in concreto, la riduzione del canone originario, rendendo di fatto nulla la variazione in aumento dei canoni di concessione disposta con la L. 296/2006. Il criterio evidenziato dalla società attrice e relativo all'applicazione dell'art. 100 del
D.L. 104/2020 determinerebbe una inammissibile disparità di trattamento con i concessionari che non hanno usufruito del condono perché hanno sempre pagato tempestivamente le somme oggetto di concessione. Ad avviso della convenuta la misura del 30% di cui all'art. 100, comma 7, del D.L.
104/2020 deve essere calcolata sulle sole somme ancora residue, senza tener conto delle somme già versate per il medesimo titolo dal concessionario per le annualità in contestazione e senza che sia possibile la restituzione di alcunché. In subordine, l' ha affermato che l'asserito Controparte_2 credito rivendicato dall'attrice deve comunque considerarsi estinto per compensazione, in quanto, dall'esame dei conteggi del è emerso che con riferimento al canone richiesto a Controparte_1 non sono stati calcolati gli interessi. Pertanto, l'asserito Parte_1 debito dello Stato nei confronti della società attrice si è comunque estinto per compensazione con il pagina 3 di 9 credito per interessi maturato dallo Stato stesso sul canone demaniale dovuto. In ogni caso, i provvedimenti di liquidazione emessi dal non tenendo conto del calcolo degli Controparte_1 interessi, vanno rivisti e il maggiore importo deve essere posto a carico della concessionaria.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.03.2022, si è costituito in giudizio anche il il quale ha ribadito la correttezza degli importi dallo stesso indicati nei Controparte_1 limiti normativi in cui è chiamato ad operare in materia di canoni demaniali, essendo stati individuati facendo applicazione di quanto previsto dall'art. 100 del D. L. n. 104/2020 e dalle indicazioni dell' e del Ministero dell'Economia e Finanze. Il formulando Controparte_2 Controparte_1 eccezioni analoghe a quelle della , ha pertanto richiesto il rigetto delle domande di Controparte_2 parte attrice in quanto inammissibili o comunque infondate.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione del 7.07.2022, il
Giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 08.06.2023 per la discussione sull'ammissione delle istanze istruttorie. Con provvedimento del
22.03.2024, adottato a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.06.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.12.2024. A detta udienza le parti hanno precisato le loro conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO
Al fine di determinare la corretta giurisdizione in relazione alla presente causa giova ricordare che ai sensi dell'art. 5 c.p.c. la giurisdizione si determina sulla base della domanda, avuto riguardo al petitum sostanziale ed alla causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati (Cass. Sez. Un. n. 21677/2013; Cass. Sez. Un. n.
10375/2007; Cass. Sez. Un. n. 17461/2006).
Nel caso in esame, parte attrice ha chiesto di vedersi riconosciuto il beneficio della definizione agevolata del contenzioso pendente in materia di canoni di concessione demaniale, previsto dall'art. 100, comma 7, del D.L. 104/2020, mediante il pagamento di euro 3.725,53, con condanna delle amministrazioni convenute alla restituzione della somma di euro 10.714,76, pagata in eccesso.
Ai sensi dall'art. 133, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 104/2010, (Codice del processo amministrativo) tra le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sono ricomprese quelle
“aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che pagina 4 di 9 assuma rilievo, cioè, il potere d'intervento della Pubblica Amministrazione a tutela di interessi generali;
quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. Civ. Sez. Un., ord. n. 3736/2024).
Nel caso di specie non è in discussione il rapporto concessorio sottostante ma le modalità di calcolo della somma che il concessionario è tenuto a versare al fine di accedere al beneficio della definizione agevolata. Non v'è dubbio, dunque, che la presente controversia ha contenuto patrimoniale e deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il beneficio previsto dall'art. 100, comma 7, del D.L. 104/2020 è una misura straordinaria che mira a definire, attraverso, il pagamento di una somma di danaro, il contenzioso legato ai canoni di concessione demaniale;
trattandosi, dunque, di un istituto di quantificazione dei canoni, il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione ordinaria (Cass. Civ. Sez. Un. ord. n. 8475/2022).
SULLA FONDATEZZA DELLE DOMANDE ATTOREE
Parte attrice ha affermato che il ha errato nella determinazione della somma Controparte_1 necessaria per accedere alla definizione agevolata prevista dall'art. 100, comma 7, del D.L. 104/2020, relativamente ai canoni di concessione per gli anni 2013-2019, avendo eseguito le direttive impartite dall' che ha erroneamente interpretato la parte della norma che indica la misura da Controparte_2 corrispondere per accedere al beneficio. Secondo parte attrice, il avrebbe dovuto Controparte_1 calcolare la misura del 30% sull'importo complessivo originariamente richiesto per i canoni demaniali relativi agli anni 2013-2019, pari ad euro 63.441,10. Calcolata la misura del 30% sull'importo dei canoni, pari ad euro 19.032,33, da detto importo avrebbe dovuto sottrarre quanto già corrisposto e riscosso coattivamente, ovvero la somma di euro 15.306,80, per giungere alla somma residua da corrispondere ex art. 100 del D.L. 104/2020, pari ad euro 3.725,53.
Le convenute, al contrario, hanno dedotto che, secondo una corretta interpretazione dell'art. 100 del
D.L. 104/2020, la misura del 30% deve essere calcolata sull'importo residuo ancora da corrispondere che è dato dalla differenza tra le somme richieste e le somme corrisposte. Ad avviso delle parti convenute la domanda attorea, in ogni caso, è inammissibile in quanto già pendono altri contenziosi promossi da parte attrice relativi ai canoni di concessione ed inoltre, essendosi parte attrice avvalsa di una misura di definizione agevolata del contenzioso, non può più avanzare pretese creditorie.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea posto che la finalità perseguita con il D.L. 104/2020 è proprio quella di definire i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo relativi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di concessione demaniali. Pertanto, la pendenza di un procedimento giudiziario non può in alcun modo costituire causa di inammissibilità della domanda. Si evidenzia altresì pagina 5 di 9 che la volontà di beneficiare della definizione agevolata del contenzioso in essere non è incompatibile con la domanda di ripetizione delle somme pagate in eccesso laddove ci sia stato un errore di calcolo che legittima la ripetizione delle somme ingiustificatamente versate.
Venendo al merito della questione, al fine di verificare la fondatezza delle domande svolte dalla società occorre effettuare una breve premessa in materia di criteri Parte_1 ermeneutici legali.
L'art. 12 delle Preleggi, che contiene la disciplina dell'interpretazione della legge applicabile in tutti i settori dell'ordinamento giuridico, al primo comma prevede che “nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”. Tale disposizione concerne l'interpretazione in senso stretto ovvero l'individuazione del contenuto della regula iuris da applicare, rimanendo all'interno del limite massimo di significato delle espressioni formanti il testo legislativo. Il primo criterio che deve quindi orientare l'interprete per cogliere la portata di una legge è quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse. Nell'interpretazione di un testo normativo deve pertanto tenersi conto del significato letterale delle parole considerate nella loro connessione sintattica. Nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, all'interprete è precluso il ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici (Cass. Civ. sent. n. 5128/2001). In presenza di problemi interpretativi per insufficienza del dato letterale o equivocità, deve invece considerarsi l'intenzione del legislatore riferita non soltanto alla volontà di coloro che hanno formulato il testo, quanto alla norma immessa nel sistema di norme che disciplinano la stessa materia, secondo una interpretazione logica-sistematica. In questi casi l'elemento letterale e l'intento del Legislatore acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, si che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare (Cass. Civ. sent. n. 24165 del
2018). Nell'applicare la legge può essere necessario anche indagare il suo scopo, in modo tale che la sua applicazione sia conforme alle finalità per cui essa è stata emanata (criterio teleologico).
Nel caso di specie, al fine di comprendere quali siano i corretti criteri di calcolo della somma necessaria per accedere al beneficio della definizione agevolata del contenzioso occorre procedere all'interpretazione dell'art. 100, comma 7, del DL 104/2020.
La norma in commento, al comma 7, stabilisce che “al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero
2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda pagina 6 di 9 all'ente gestore e all' da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica soluzione, di un Controparte_2 importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.”. La predetta disposizione indica, dunque, quale adempimento necessario per poter fruire della definizione agevolata, il versamento di una somma pari al 30%, se si effettua il pagamento in un'unica soluzione, o al 60%, se si decide di rateizzare “delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”.
Ad avviso del presente Tribunale, tenuto conto del tenore letterale e della finalità della norma, con l'espressione “somme richieste” deve intendersi le somme complessivamente dovute dal concessionario a titolo di canoni di concessione per le annualità oggetto di definizione agevolata (2013-2019). La misura del
30% (o del 60%) da versare per accedere al beneficio andrà pertanto calcolata sull'importo complessivo richiesto dal per gli anni dal 2013 al 2019, senza andare a decurtare dalla base di Controparte_1 calcolo le somme già versate o riscosse. Una volta determinato l'importo da versare nel 30% del totale, il pagamento pregresso indica quale sia l'importo residuo ancora da corrispondere, tenuto conto, appunto, di quanto già versato o riscosso. La deduzione delle somme eventualmente già versate deve essere effettuata per determinare l'importo residuo ancora da versare e non al fine di ricavare la base su cui calcolare la percentuale da corrispondere per accedere al beneficio della definizione agevolata. Il senso letterale della disposizione di cui all'art. 100, comma 7, è chiaro ed univoco e tale da individuare il significato della norma.
Occorre peraltro tener conto della finalità deflattiva della norma, che può essere perseguita solo attraverso il pagamento del 30% delle somme complessivamente dovute al attuando una celere Controparte_1 definizione dei giudizi ancora pendenti.
Non può essere avvallata, pertanto, la tesi proposta dall' e dal Controparte_2 CP_1
secondo la quale la misura del 30% da versare deve essere applicata alle somme ancora da
[...] corrispondere, senza tenere conto delle somme versate a titolo di acconto o riscosse coattivamente. Tale criterio di calcolo si pone in contrasto con il dato letterale della norma che prevede quale condizione della definizione della controversia il pagamento del 30% delle somme richieste e non il pagamento del 30% delle somme residue. La tesi delle parti convenute, inoltre, è in contrasto con una interpretazione costituzionalmente orientata della norma (art. 3 Cost.), in quanto determinerebbe una evidente disparità di trattamento tra i concessionari, andando a penalizzare ingiustificatamente il concessionario che ha versato parte del dovuto prima di avviare la controversia per l'accertamento del canone, rispetto a quello che non ha versato alcunché. A quest'ultimo per beneficiare della misura sarebbe sufficiente corrispondere il 30% di quanto preteso dal mentre coloro che hanno già versato una parte del dovuto, oltre a Controparte_1 questo, dovrebbero versare anche il 30% della differenza tra il preteso e il versato.
pagina 7 di 9 Da quanto esposto consegue che l'unica interpretazione coerente ed obiettiva dell'art. 100, comma 7, del D.L. 104/2020 è quella che prevede di calcolare il 30% sulle somme complessive richieste e non sulla differenza tra il dovuto e il versato.
A ulteriore conferma della correttezza di tale interpretazione si pone la giurisprudenza amministrativa
(riferita all'impianto normativo previgente, ma sostanzialmente analogo a quello attualmente in vigore), secondo la quale la tesi secondo cui le somme dovute ai sensi del comma 732 della L. 27 dicembre 2013 n.
147 sono le somme ulteriori rispetto a quelle già versate dalla società, pari alla differenza tra il preteso e il versato, non ha alcun fondamento normativo e va disattesa. Secondi i Tribunali amministrativi, infatti, non
è conforme a legge escludere dal beneficio la parte del canone già pagata, anche per la illogica conseguenza che verrebbe a crearsi, consistente nell'attribuire un vantaggio maggiore a chi non abbia pagato alcunché rispetto a chi abbia in parte fatto fronte al pagamento del dovuto (Consiglio di Stato sent. n. 5243/2016;
TAR Toscana sent. n. 1125/2016).
Destituita di fondamento è altresì la tesi di parte convenuta che pretende di ravvisare una diversità di ratio tra le due discipline che si sono succedute nella materia, quella previgente, cui si riferiscono i precedenti citati, e quella attuale, in ragione del fatto che il D.L. 104/2020, a differenza del precedente normativo, espressamente fa salvi i pagamenti intervenuti al momento della sua entrata in vigore. Trattasi di precisazione che non incide sulle modalità di calcolo della somma necessaria per accedere al beneficio.
L'art. 100 del D.L. 104/2020 dispone infatti che “fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni”, e il comma 4 dispone che “Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500”.
Appare indubbio che la salvezza dei pagamenti eseguiti riguarda - come reso ovvio anche dalla collocazione della previsione - la rideterminazione del canone e non il pagamento delle somme dovute per accedere al beneficio della definizione agevolata di cui al comma 7.
Nel caso di specie, risulta pacifica in quanto non specificamente contestata, la pendenza della lite sui canoni di concessione demaniale per gli anni dal 2013 al 2019. Come emerge dal documento di provenienza dal prodotto dall'attrice sub doc. 9), l'importo complessivo del canone Controparte_1 dovuto per gli anni 2013-2019 è pari ad euro 63.441,10. Il pagamento del 30% del dovuto, pari ad euro
19.032,33, è stato saldato con il versamento dell'importo di euro 3.725,53, al netto delle somme già versate e riscosse per euro 15.306,80 (le somme indicate non hanno costituito oggetto di contestazione tra le parti).
Alla luce delle superiori argomentazioni va affermato il diritto della società attrice alla definizione agevolata del contenzioso.
La società quindi, ha diritto di ripetere la somma di euro Parte_1
10.714,76 dalla stessa versata per l'appunto con riserva di ripetizione, trattandosi di somma richiesta pagina 8 di 9 dall'amministrazione sulla base di un'errata interpretazione della previsione dell'art. 100, comma 7 del D.L.
104/2020 e, quindi, riscossa senza titolo, atteso che l'importo necessario all'accesso al beneficio era già stato versato dalla concessionaria.
Da ultimo, va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall' Controparte_2 per carenza di legittimazione attiva, spettando solo all'ente locale la competenza a procedere al calcolo delle somme da riscuotere e, quindi, all'eventuale maggiorazione degli interessi sulle somme da corrispondere, come ricordato anche nella Circolare dell del settembre 2021. In ogni caso, sembra Controparte_2 potersi affermare quale corollario dell'interpretazione della norma che viene privilegiata, che le somme dovute, da assumere per il calcolo di quanto sufficiente ad estinguere l'obbligazione, siano solo quelle frutto dell'accertamento originario e non quelle maturate nel tempo anche mediante il calcolo degli interessi.
SULLE SPESE DI LITE
La peculiarità della materia e la mancanza di un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla stessa giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accerta che la società ha diritto al riconoscimento del Parte_1 beneficio di cui all'art. 100, comma 7, del D.L. n. 104/2020 e, dunque, ad ottenere la definizione agevolata dei procedimenti giudiziari relativi ai canoni demaniali per gli anni dal 2013 al 2019;
➢ Condanna l' alla restituzione, in favore di parte attrice, della somma di euro Controparte_2
10.714,76;
➢ Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall;
Controparte_2
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini, 21 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 9 di 9