Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 17/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00329/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01826/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1826 del 2023, proposto da
Mea Manna Ecologia Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Calabretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nicotera, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul Decreto ingiuntivo n. 68/2023 emesso in data 8 marzo 2023 dal Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, nell'ambito del procedimento monitorio avente n. R.G. 927/2022, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c., con provvedimento del 22 maggio 2023, notificato all'Ente inadempiente il 23 maggio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la nota del febbraio 2025, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Vittorio Carchedi e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Osservato che:
- con rituale ricorso a questo Tribunale, Mea Manna Ecologia Ambiente S.r.l. lamentava la mancata ottemperanza del decreto, meglio specificato in epigrafe;
- in data 2 febbraio 2025, la ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso;
- alla camera di consiglio del 2 febbraio 2025, il difensore di parte ricorrente confermava la rinuncia al ricorso; quindi, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che, alla luce della notifica dell’atto di rinuncia di rinuncia e della analoga dichiarazione espressa in camera di consiglio e documentata nel relativo verbale, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., si debba dichiarare estinto il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto che in ragione della motivazione addotta in camera di consiglio a giustificazione della rinuncia e della mancata costituzione del Comune di Nicotera sussistono le condizioni per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO