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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 27/02/2024, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23/2021 R.G.A.C. promossa da:
( elettivamente domiciliato in Olbia (SS) in Via Parte_1 C.F._1
Benedetto da Rovezzano n. 9 presso e nello studio dell'Avv. Michela Pericu che lo rappresenta e difende;
nei confronti di
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Parte_2 C.F._2
Asara e Lorenzo Asara presso i quali è elettivamente domiciliata in Olbia via Garibaldi n. 37; avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.) e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
Conclusioni
Nell'interesse della parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo.
Nel merito,
2) dichiarare la nullità e/o inefficacia del precetto 18/12/2020, come notificato per i motivi dedotti in espositiva;
3) dichiarare insussistente la pretesa creditoria della sig.ra per l'ammontare Parte_2
complessivo delle somme come intimate nell'opposto precetto.
4) Vinte le spese del giudizio.
Nell'interesse della parte convenuta:
1) Rigettare l'istanza di sospensione con spese a carico.
2) Rigettare l'opposizione. 3) Condannare l'opponente a rifondere le spese del giudizio a favore di , Parte_2
nonché all'equa indennità ex art. 96, ult. co., c.p.c.
Svolgimento del processo
Con atto di precetto del 18.12.2020, notificato in data 29.12.2020, fondato sul titolo esecutivo costitutivo dalla sentenza n. 510/2014 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania a seguito di giudizio di separazione personale dei coniugi, richiedeva a il Parte_2 Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 23.550,95.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
all'esecuzione, ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., con la quale lamentava in primo luogo l'omessa notificazione del titolo esecutivo.
In particolare, sosteneva che il titolo esecutivo sul quale la creditrice procedente fonda il credito delle somme dovute per il mantenimento suo e della figlia è costituito dalla sentenza di separazione n. 510/2014 del Tribunale di Tempio Pausania, mentre avrebbe dovuto essere costituito dalla ordinanza presidenziale emessa in data 6.4.2017 nella causa di divorzio n.
2347/2016 R.G.A.C., con la quale sono state confermate le statuizioni della sentenza di separazione sopra citata, ordinanza che non è stata mai notificata in forma esecutiva all'odierno ricorrente.
Eccepiva inoltre la carenza di legittimazione ad agire di per l'intera somma Parte_2 precettata in quanto “la figlia divenuta maggiorenne, la quale con la maggiore età ha Per_1
acquistato la piena capacità processuale per agire in via coattiva e pretendere il pagamento di quanto stabilito in suo favore dalla sentenza di separazione”.
Concludeva come in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 22.4.2021, si costituiva nel presente giudizio
[...] che eccepiva l'infondatezza dell'eccezione relativa alla omessa notificazione del Parte_2 titolo esecutivo costituito dall'ordinanza presidenziale sostenendo che quest'ultima era di rigetto della richiesta di modifica dell'assegno e che “le statuizioni della sentenza n°510/2014 non sono mai state modificate e la stessa è passata in giudicato in ogni sua parte, e costituisce, allo stato,
l'unico titolo sul quale si basa il credito azionato.”.
Contestava, inoltre, la carenza di legittimazione ad agire di per l'intera somma Parte_2 sostenendo che “l'assegno è disposto a favore della madre e non direttamente a favore della figlia e non c'è alcun provvedimento che, allo stato, disponga diversamente, né che la figlia abbia chiesto di essere lei la diretta destinataria dell'assegno.”.
Ha concluso chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese e la condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12.6.2023 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione. Le questioni non trattate non devono essere ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto concretamente ritenuto provato.
L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti che di seguito si indicano.
L'oggetto della controversia che ci occupa si limita esclusivamente sull'erroneità delle somme intimate.
Dalla semplice lettura dell'art. 480 c.p.c. si evince che il precetto deve contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo.
Il primo motivo di opposizione è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Come è noto, con il giudizio di opposizione all'esecuzione si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo.
Orbene, nel caso che ci occupa l'atto di precetto a mezzo del quale intimava a Parte_2
il pagamento di 51 mensilità (da settembre 2016 a dicembre 2020) di cui € Parte_1
200,00 mensili per il proprio mantenimento e € 250,00 mensili per il mantenimento della figlia si fondava, come detto, sul titolo costituito dalla sentenza n. 510/2014 emessa dal Per_1
Tribunale di Tempio Pausania il 17.7.2014 all'esito del giudizio di separazione personale dei coniugi. Infatti, ai sensi della sentenza di separazione sopra citata l'odierno attore era tenuto al pagamento della somma mensile di € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore di e di € 250,00 per il mantenimento della figlia minore. Parte_2
Tuttavia, in epoca precedente la notifica dell'atto di precetto, era stato introdotto il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio (n. 2347/2016 R.G.A.C.) nell'ambito del quale era stata emessa in data 6.4.2017 l'ordinanza presidenziale ex art. 4 comma 8 della L. n. 898/1070 che confermava le statuizioni patrimoniali e che, ai sensi dell'art. 189 delle disposizioni di attuazione del c.c e dell'art. 474 c.p.c,, costituisce titolo esecutivo.
Ciò comporta il verificarsi di un'ipotesi di difetto sopravvenuto del titolo esecutivo azionato a far data dal 6.4.2017 con la conseguenza per che, per validamente richiedere il Parte_2
pagamento delle somme successive, avrebbe dovuto azionare il successivo titolo esecutivo.
La domanda, quindi, è parzialmente fondata in quanto, sulla base del titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto, non aveva diritto di richiedere le somme per il proprio Parte_2
mantenimento e quello di sua figlia per le mensilità maturate successivamente al 6.4.2017.
È invece infondato e, quindi non meritevole di accoglimento, il secondo motivo di opposizione relativo all'asserita carenza di legittimazione ad agire di per le somme di Parte_2
spettanza della figlia divenuta maggiorenne.
Infatti, secondo la Corte di Cassazione, “la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento, ed i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne;
tenuto, peraltro, conto del fatto che il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive rivela l'inesistenza di qualsiasi conflitto, quanto al suo mantenimento, con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere” (Cassazione civile sez. VI, n. 17380 del 20.8.2020).
Pertanto, l'opposizione risulta fondata in quanto è dimostrata l'erroneità delle somme precettate in quanto delle 51 mensilità richieste con l'atto di precetto solo 7 sono efficaci (capitale € 3150).
Si ricorda che con ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n.
5515/2008 secondo cui “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per
l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito", ribadendo ancora una volta il principio di diritto, secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente”).
In ragione di ciò va dichiarata la nullità parziale del precetto che, però, resta valido ed efficace per la somma capitale di € 3.150,00, dovuta alla data di notifica del medesimo.
Quanto alle spese, considerato che delle 51 mensilità richieste con l'atto di precetto solo 7 sono efficaci, sussistono giustificati motivi per dichiarare compensate per il 15% le spese del procedimento;
il residuo 85% segue la soccombenza e viene liquidato come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 prendendo come riferimento il valore della domanda come accolta e considerando il valore medio dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.q.m.
Il Tribunale di Tempio Pausania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:
- dichiara la nullità parziale del precetto che, però, resta valido ed efficace per la somma capitale di € 3.150,00;
- dichiara compensate al 15% le spese del giudizio e condanna al Parte_2
rimborso in favore di del residuo 85% che liquida in complessivi Euro Parte_1
2169,20 oltre spese generali (15%) e accessori di legge
Tempio Pausania, 27/02/2024
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23/2021 R.G.A.C. promossa da:
( elettivamente domiciliato in Olbia (SS) in Via Parte_1 C.F._1
Benedetto da Rovezzano n. 9 presso e nello studio dell'Avv. Michela Pericu che lo rappresenta e difende;
nei confronti di
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Parte_2 C.F._2
Asara e Lorenzo Asara presso i quali è elettivamente domiciliata in Olbia via Garibaldi n. 37; avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.) e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
Conclusioni
Nell'interesse della parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo.
Nel merito,
2) dichiarare la nullità e/o inefficacia del precetto 18/12/2020, come notificato per i motivi dedotti in espositiva;
3) dichiarare insussistente la pretesa creditoria della sig.ra per l'ammontare Parte_2
complessivo delle somme come intimate nell'opposto precetto.
4) Vinte le spese del giudizio.
Nell'interesse della parte convenuta:
1) Rigettare l'istanza di sospensione con spese a carico.
2) Rigettare l'opposizione. 3) Condannare l'opponente a rifondere le spese del giudizio a favore di , Parte_2
nonché all'equa indennità ex art. 96, ult. co., c.p.c.
Svolgimento del processo
Con atto di precetto del 18.12.2020, notificato in data 29.12.2020, fondato sul titolo esecutivo costitutivo dalla sentenza n. 510/2014 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania a seguito di giudizio di separazione personale dei coniugi, richiedeva a il Parte_2 Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 23.550,95.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
all'esecuzione, ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., con la quale lamentava in primo luogo l'omessa notificazione del titolo esecutivo.
In particolare, sosteneva che il titolo esecutivo sul quale la creditrice procedente fonda il credito delle somme dovute per il mantenimento suo e della figlia è costituito dalla sentenza di separazione n. 510/2014 del Tribunale di Tempio Pausania, mentre avrebbe dovuto essere costituito dalla ordinanza presidenziale emessa in data 6.4.2017 nella causa di divorzio n.
2347/2016 R.G.A.C., con la quale sono state confermate le statuizioni della sentenza di separazione sopra citata, ordinanza che non è stata mai notificata in forma esecutiva all'odierno ricorrente.
Eccepiva inoltre la carenza di legittimazione ad agire di per l'intera somma Parte_2 precettata in quanto “la figlia divenuta maggiorenne, la quale con la maggiore età ha Per_1
acquistato la piena capacità processuale per agire in via coattiva e pretendere il pagamento di quanto stabilito in suo favore dalla sentenza di separazione”.
Concludeva come in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 22.4.2021, si costituiva nel presente giudizio
[...] che eccepiva l'infondatezza dell'eccezione relativa alla omessa notificazione del Parte_2 titolo esecutivo costituito dall'ordinanza presidenziale sostenendo che quest'ultima era di rigetto della richiesta di modifica dell'assegno e che “le statuizioni della sentenza n°510/2014 non sono mai state modificate e la stessa è passata in giudicato in ogni sua parte, e costituisce, allo stato,
l'unico titolo sul quale si basa il credito azionato.”.
Contestava, inoltre, la carenza di legittimazione ad agire di per l'intera somma Parte_2 sostenendo che “l'assegno è disposto a favore della madre e non direttamente a favore della figlia e non c'è alcun provvedimento che, allo stato, disponga diversamente, né che la figlia abbia chiesto di essere lei la diretta destinataria dell'assegno.”.
Ha concluso chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese e la condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12.6.2023 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione. Le questioni non trattate non devono essere ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto concretamente ritenuto provato.
L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti che di seguito si indicano.
L'oggetto della controversia che ci occupa si limita esclusivamente sull'erroneità delle somme intimate.
Dalla semplice lettura dell'art. 480 c.p.c. si evince che il precetto deve contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo.
Il primo motivo di opposizione è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Come è noto, con il giudizio di opposizione all'esecuzione si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo.
Orbene, nel caso che ci occupa l'atto di precetto a mezzo del quale intimava a Parte_2
il pagamento di 51 mensilità (da settembre 2016 a dicembre 2020) di cui € Parte_1
200,00 mensili per il proprio mantenimento e € 250,00 mensili per il mantenimento della figlia si fondava, come detto, sul titolo costituito dalla sentenza n. 510/2014 emessa dal Per_1
Tribunale di Tempio Pausania il 17.7.2014 all'esito del giudizio di separazione personale dei coniugi. Infatti, ai sensi della sentenza di separazione sopra citata l'odierno attore era tenuto al pagamento della somma mensile di € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore di e di € 250,00 per il mantenimento della figlia minore. Parte_2
Tuttavia, in epoca precedente la notifica dell'atto di precetto, era stato introdotto il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio (n. 2347/2016 R.G.A.C.) nell'ambito del quale era stata emessa in data 6.4.2017 l'ordinanza presidenziale ex art. 4 comma 8 della L. n. 898/1070 che confermava le statuizioni patrimoniali e che, ai sensi dell'art. 189 delle disposizioni di attuazione del c.c e dell'art. 474 c.p.c,, costituisce titolo esecutivo.
Ciò comporta il verificarsi di un'ipotesi di difetto sopravvenuto del titolo esecutivo azionato a far data dal 6.4.2017 con la conseguenza per che, per validamente richiedere il Parte_2
pagamento delle somme successive, avrebbe dovuto azionare il successivo titolo esecutivo.
La domanda, quindi, è parzialmente fondata in quanto, sulla base del titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto, non aveva diritto di richiedere le somme per il proprio Parte_2
mantenimento e quello di sua figlia per le mensilità maturate successivamente al 6.4.2017.
È invece infondato e, quindi non meritevole di accoglimento, il secondo motivo di opposizione relativo all'asserita carenza di legittimazione ad agire di per le somme di Parte_2
spettanza della figlia divenuta maggiorenne.
Infatti, secondo la Corte di Cassazione, “la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento, ed i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne;
tenuto, peraltro, conto del fatto che il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive rivela l'inesistenza di qualsiasi conflitto, quanto al suo mantenimento, con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere” (Cassazione civile sez. VI, n. 17380 del 20.8.2020).
Pertanto, l'opposizione risulta fondata in quanto è dimostrata l'erroneità delle somme precettate in quanto delle 51 mensilità richieste con l'atto di precetto solo 7 sono efficaci (capitale € 3150).
Si ricorda che con ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n.
5515/2008 secondo cui “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per
l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito", ribadendo ancora una volta il principio di diritto, secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente”).
In ragione di ciò va dichiarata la nullità parziale del precetto che, però, resta valido ed efficace per la somma capitale di € 3.150,00, dovuta alla data di notifica del medesimo.
Quanto alle spese, considerato che delle 51 mensilità richieste con l'atto di precetto solo 7 sono efficaci, sussistono giustificati motivi per dichiarare compensate per il 15% le spese del procedimento;
il residuo 85% segue la soccombenza e viene liquidato come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 prendendo come riferimento il valore della domanda come accolta e considerando il valore medio dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.q.m.
Il Tribunale di Tempio Pausania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:
- dichiara la nullità parziale del precetto che, però, resta valido ed efficace per la somma capitale di € 3.150,00;
- dichiara compensate al 15% le spese del giudizio e condanna al Parte_2
rimborso in favore di del residuo 85% che liquida in complessivi Euro Parte_1
2169,20 oltre spese generali (15%) e accessori di legge
Tempio Pausania, 27/02/2024