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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 15/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 58/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere all'udienza del 21/06/2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado
in materia di
LAVORO
iscritta al N°58 R.G. Lav.- anno 2023 -
avente ad oggetto: impugnazione iscrizione d' ufficio
promossa da
CASSA ITALIANA PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
1 PROFESSIONISTI,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Mazzarella Giuseppe elettivamente domiciliato in Aversa (CE), via Pisacane, n. 1
APPELLANTE nei confronti di
R.T.A. GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv.
De Bonis Vittorio elettivamente domiciliata in Potenza alla piazza Alcide De Gasperi, n. 10
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di I grado.
1.1. Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Campobasso in data 29/3/2021 la R.T.A.
GROUP S.R.L. proponeva domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio presso la Cassa di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti (C.I.P.A.G.) e l'accertamento negativo dei relativi crediti contributivi per il periodo di imposta 2019-2020.
Eccepiva la violazione e la falsa applicazione dell'art.
2.3 del Regolamento sulla contribuzione del 10.02.2021 atteso che, mentre ex art.
1.3 del regolamento è prevista l'iscrizione alla Cassa per i geometri che sono soci di società di ingegneria di cui alla L. 18 novembre 1998, n. 415, o di società di capitali che svolgono attività tecnico ingegneristiche o, comunque, dagli iscritti che svolgono la professione in una delle forme collettive riconosciute dalla normativa vigente, in base all'art.
2.3 l'obbligo contributivo di versamento del contributo integrativo matura in capo alla società di cui il geometra sia socio e per cui si assuma lo svolgimento di attività riconducibili all'attività professionale, deducendo che il socio geom. MP VE non svolgeva alcuna attività riconducibile alla professione di geometra per conto di essa società, non essendo socio lavoratore né amministratore ma essendosi limitato esclusivamente all'investimento di capitale e alla detenzione della quota partecipativa. Aggiungeva, inoltre, che l'attività di aerofotogrammetria,
2 fotogrammetria e cartografia, produzione industriale di cartografia ortoproiettata, analogica, digitale e tematica, aggiornamento e revisione di cartografia esistente, riprese e restituzione di fotogrammetria terrestre, elaborazioni termografiche e di remote/sensing, aerotriangolazione, rilievi topografici speciali veniva svolta esclusivamente nei confronti della P.A. e, dunque, in forza di contratti sottoscritti in esito a procedure di evidenza pubblica e che la gestione delle commesse era svolta dal personale dipendente.
Il Tribunale di Campobasso, dichiarata la contumacia della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, con sentenza n. 66/2023, accoglieva la domanda dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio disposta con provvedimento del 15/9/2020 e la relativa insussistenza del presupposto impositivo della pretesa contribuzione previdenziale.
Il Giudice di primo grado rilevava come la C.I.P.A.G. non avesse adempiuto all'onere, su di essa gravante, di provare la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione della società ricorrente.
Richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui “è necessario che venga provato lo svolgimento da parte dei soci/organi di attività riconducibili, obiettivamente, all'esercizio della professione (cfr. anche Cassazione n.14151/12) atteso che anche la sola iscrizione all'Albo non configura l'obbligo contributivo in difetto di reddito prodotto dal professionista collegabile all'esercizio dell'attività libero professionale. La (sola) carica (sociale o amministrativa) rivestita da un geometra (nel caso in esame) non consente l'iscrizione della società alla quale il geometra partecipa in difetto di prova di svolgimento da parte del predetto geometra di attività obiettivamente riconducibili all'esercizio della professione (nel senso “lato” ormai recepito dalla giurisprudenza: "anche l'esercizio di attività che richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione”)”.
Rilevava come, a fronte dell'allegazione della società ricorrente per cui il socio MP (geometra iscritto alla Cassa e all'Albo) avrebbe rivestito la qualità di mero socio senza aver mai svolto alcuna attività all'interno della società, la Cassa avrebbe dovuto provare lo svolgimento in capo a detto socio di attività all'interno della società riconducibile all'esercizio della professione ma che, tuttavia, stante la contumacia della Cassa, ciò non era avvenuto.
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2. L'appello e le difese dell'appellata.
2.1. Avverso tale decisione proponeva appello la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei
Geometri Liberi Professionisti (d'ora innanzi solo “Cassa”), chiedendone la riforma.
Con il primo motivo eccepiva il mancato rilievo, da parte del Tribunale, del difetto del contraddittorio e la conseguente nullità della dichiarazione di contumacia della C.I.P.A.G.
Deduceva, a riguardo, che la contumacia di essa Cassa nel giudizio di primo grado era da attribuirsi ad una serie di irregolarità commesse dalla ricorrente, che ne avevano pregiudicato il diritto di difesa: il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato, dalla R.T.A. GROUP
S.R.L., unitamente al decreto di fissazione udienza del 30/3/2021, solo in data 6/9/2021, in violazione del disposto dell'art. 415 c.p.c., omettendo di rispettare anche “il termine a comparire di trenta giorni previsto tra la data di notifica del ricorso (06/09/2021) e la data dell'udienza di discussione (05/10/2021), con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso avversario”.
Nel merito, richiamata la normativa che regola il proprio ordinamento, deduceva che le società di ingegneria partecipate da geometri sarebbero state tenute a registrarsi alla Cassa, a presentare la comunicazione annuale del proprio volume d'affari IVA, dichiarando quale parte di esso derivava propriamente da attività riservate alla professione, così da applicare sullo stesso il contributo integrativo, e a versare il relativo ammontare alla Cassa. I requisiti per la registrazione delle società di ingegneria alla Cassa erano, quindi, uno soggettivo (costituzione secondo le norme del codice civile, in forma di società di capitali partecipate da geometri e di società cooperative costituite da soci non esclusivamente iscritti agli albi, nonché di consorzi e di società consortili) ed uno oggettivo (oggetto sociale che contempli attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico – economica o studi di impatto ambientale). In relazione al requisito oggettivo rilevavano, anche se non in via esclusiva, taluni codici Ateco, indicativi dello svolgimento di attività professionali, tra cui, in particolare, quanto alle attività svolte dai geometri, quello relativo a “Attività di cartografia e aerofotogrammetria” - 71.12.40. Le norme regolamentari della Cassa che impongono l'obbligo di iscrizione per le società ingegneristiche o tecnico ingegneristiche o comunque per le società di
4 capitali che svolgano attività connesse, riservate o tipiche della professione di geometra, secondo l'art. 16 R.D. n. 274/1929 (Regolamento per la professione di geometra), partecipate da geometri iscritti all'albo professionale, non si ponevano, peraltro, in contrasto né con norme di rango legislativo, né con i principi fondamentale di riforma economico-sociale.
V'era, anzi, continuità sul punto tra l'art. 11 l. 773/1982, che prevedeva una maggiorazione per le associazioni o società di professionisti per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei geometri, e il sistema delineato successivamente dalle fonti statutarie e regolamentari della
Cassa, munita di autonomia regolamentare.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 R.D. n. 274/1029, dell'art. 11 Legge n. 773/1982, e degli artt.. 1,2,6,8,11
e 19 del Regolamento sulla Contribuzione, ribadendo la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti per l'iscrizione della R.T.A. Group Srl alla C.I.P.A.G.
In particolare, il Tribunale aveva errato nella statuizione relativa all'onere di provare, da parte di essa Cassa, la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione la quale, peraltro, a causa della errata dichiarazione di contumacia, non aveva potuto far valere in giudizio le proprie ragioni.
Evidenziava, altresì, che “la presenza, nella compagine sociale della società ingegneristica, del geom. MP VE (c.f. [...]), iscritto all'albo ed obbligatoriamente alla
C.I.P.A.G., il quale dispone (né ha mai riconsegnato) del timbro e dell'abilitazione necessaria per
l'esercizio dell'attività professionale riservate ai sensi del r.d. 274/1929, consente di ritenere sufficientemente provato che egli, in qualità di socio, nell'organizzazione aziendale si occupi in prima persona dell'attività d'impresa, “spendendo” le capacità tecniche e il titolo di geometra sotto lo schermo societario e, quindi, esercitando la professione di geometra nell'accezione ampia data dalla giurisprudenza a tale nozione”.
Sottolineava, inoltre, che, nel caso di specie, dalle visure camerali prodotte, era rilevabile come l'oggetto sociale della R.T.A. Group Srl “concerne attività tipicamente riservate e/o connesse alla professione di geometra ex art. 16 del r.d. n.274/1929 (classificate con il Codice Ateco 71.12.40
– Attività di cartografia e aerofotogrammetria)”, rendendo così evidente lo svolgimento, da parte della stessa, di attività professionale riservata ai geometri, o comunque, ad essa strettamente connessa, “ricomprendendo nel relativo oggetto sociale attività quali produzione industriale di
5 cartografia e fotografica, elaborazioni termografiche, rilievi topografici tradizionale e speciali, nonché produzione di software, costruzioni aeronautiche, handling aeroportuale, organizzazione di servizi connessi con gli impianti aeroportuali, impianto e gestione di aviosuperfici (…)”.
Evidenziava che la nozione di esercizio della professione adottata dalla giurisprudenza era più ampia rispetto al passato, non limitata al compimento degli atti tipici del geometra o dell'ingegnere ma comprensiva di tutte quelle attività che abbiano un nesso con la specifica cultura tecnica della singola professione.
Ribadiva, infine, la debenza del contributo integrativo, quale espressione del principio solidaristico che ispira il sistema previdenziale.
Con il terzo motivo di gravame, eccepiva la nullità ed inammissibilità della prova testimoniale, espletata, a proprio avviso, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di essa appellante, a causa del vizio di vocatio in ius del ricorso introduttivo.
Evidenziava l'inammissibilità della suddetta prova, discendendo, l'obbligo di iscrizione e contribuzione contestato dalla R.T.A. Group Srl, direttamente dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.
Spiegava le seguenti conclusioni:
“a) In via pregiudiziale, accertato il vizio del contraddittorio nel giudizio di primo grado e la mancata costituzione della Cassa a causa dell'inosservanza del termini a comparire di 30 giorni ex art. 415, comma 5, c.p.c. tra la notifica del ricorso (06/09/2021) e l'udienza di discussione
(05/10/2021), dichiarare improcedibile il ricorso avversario;
ovvero, in via subordinata, trattenere la causa e decidere nel merito, autorizzando la Cassa ad esercitare in questa sede tutte le attività difensive che avrebbe potuto svolgere in primo grado, se il contraddittorio fosse stato ritualmente instaurato.
b) Per l'effetto, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare la sentenza del
Tribunale di Campobasso n. 66/2023 nei termini sopraindicati e confermare la legittimità dell'iscrizione d'ufficio e la fondatezza della pretesa creditoria di C.I.P.A.G. nei confronti della società appellata.
c) In linea subordinata, si chiede di rideterminare il credito di C.I.P.A.G. e, per l'effetto, condannare in sentenza la società ricorrente al pagamento di quella diversa somma maggiore o
6 minore che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che il Giudice dovesse ritenere equa e giusta oltre accessori.
d) In ogni caso si chiede di accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità della prova testimoniale espletata e pertanto di non tenere conto delle dichiarazioni rese dai testi. In subordine, si chiede di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale nel rispetto del principio del contraddittorio, ammettendo la C.I.P.A.G. alla prova diretta e contraria con gli stessi testi indicati da controparte”.
Si costituiva in giudizio la società appellata la quale, preliminarmente, evidenziava la manifesta insussistenza ed infondatezza della domanda dell'appellante alla rimessione degli atti al Giudice di prime cure ovvero alla rimessione in termini per lo svolgimento delle attività processuali che le sarebbero state precluse dal mancato rispetto del termine di cui all'art. 435, co.3, c.p.c., all'uopo richiamando il principio affermato da Cass. SS.UU con la sentenza n. 2258/2022.
Contestava, nel merito, gli assunti della Cassa e che il MP avesse svolto, in qualità di socio, attività tipiche della professione del geometra (“La posizione del Sig. MP, in seno alla RTA
Group è limitata all'investimento di capitale e alla detenzione/gestione della propria quota partecipativa nella società”). Di ciò sarebbe stata fornita la prova sia attraverso i documenti prodotti che per mezzo dei testimoni escussi in primo grado.
Aggiungeva che, in relazione all'attività di locazione di beni immobili della società, la posizione del socio poteva considerarsi del tutto estranea all'attività gestoria, la quale non attiene neppure alle competenze tipiche del professionista così come l'attività di cartografia industriale, essendo, questa, svolta nei confronti della P.A. e dunque in forza di contratti sottoscritti in esito a procedure di evidenza pubblica.
Eccepiva, infine, l'infondatezza dei rilievi di parte appellante in ordine alla prova testimoniale ammessa dal primo Giudice.
Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
2.4. Con ordinanza in data 14/07/2023 la Corte ordinava la rinnovazione della prova per testi come articolata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con escussione dei testi all'udienza del 17/11/2023. Siffatta prova veniva espletata in data 19/4/2024.
7 2.5. All'odierna udienza, sentite le parti, che si sono riportate ai propri atti difensivi, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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3. Motivi della decisione.
L'appello è fondato, e merita, pertanto, accoglimento, con conseguente riforma della impugnata sentenza nei termini di seguito riportati, ritenendo, la Corte, sussistere i presupposti per l'iscrizione della società appellata alla C.I.P.A.G.
Va premesso che il geom. MP VE è iscritto all'albo ed alla relativa Cassa di previdenza, nonché socio della RTA, la quale risulta iscritta nel registro delle imprese – sezione ordinaria- tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura del Molise, con codice di attività 71.12.04 – Attività di cartografia e aerofotogrammetria (v. pag. 1 del ricorso di I grado).
La società svolge attività di aerofotogrammetria, fotogrammetria e cartografia, produzione industriale di cartografia ortoproiettata, analogica, digitale e tematica, aggiornamento e revisione di cartografia esistente, riprese e restituzione di fotogrammetria terrestre, elaborazioni termografiche e di remote/sensing, aerotriangolazione, rilievi topografici speciali (pag. 2 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, pur con la precisazione che “la descritta attività
è prevalentemente svolta nei confronti di pubbliche amministrazioni, in virtù di accordi contrattuali regolanti pubblici appalti”).
È indubbio, quindi, che la RTA sia una società di capitali che svolge attività tecnico – ingegneristica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1.3 del Regolamento sulla contribuzione della
Cassa. Ebbene l'art.
2.3 regolamento cit. prevede che “Le persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, di cui fanno parte i geometri che svolgono attività tecnico-ingegneristiche sono tenute ad applicare la maggiorazione di cui al comma 1 sull'attività professionale svolta e a versare il relativo ammontare alla Cassa”.
Osserva il Collegio che la partecipazione del geom. MP alla RTA, in qualità di socio, possa qualificarsi oggettivamente, in ragione dell'oggetto sociale della ricorrente (v., in particolare, punto 7 della visura CCIAA – cfr. all. n. 6 fascicolo di parte appellante relativo al presente giudizio, con riferimento ai codici Ateco delle attività svolte, che menziona tra gli altri il codice 71.12.4 –
8 “attività di cartografia e aerofotogrammetria”), come tecnico-ingegneristica, così da far sorgere l'obbligo di versamento del contributo integrativo.
In merito alla nozione di “esercizio della professione”, va ricordato che la Suprema Corte, con decisione relativa alla posizione degli ingegneri, (sez. L, sentenza n. 5827 dell'08.03.2013), ma con argomentazioni estensibili anche ai geometri, ha affermato che “il concetto di "esercizio della professione" va interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell'evoluzione subita nel mondo contemporaneo (rispetto agli anni a cui risale la normativa di "sistema" dettata per le varie libere professioni) dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali;
- ciò ha comportato la progressiva estensione dell'ambito proprio dell'attività professionale, con occupazione, da parte delle professioni, di tutta una serie di spazi inesistenti nel quadro tipico iniziale e, specificamente, per la professione di ingegnere, l'assunzione di connotazioni ben più ampie e di applicazioni diversificate rispetto a quelle originariamente previste, cosicché deve ritenervisi ricompreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi), anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione;
- ne discende l'esclusione della sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile una connessione tra l'attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista, in linea con quanto suggerito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 402 del 1991 (resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori), laddove è stato affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato all'esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione, ai contenuti dell'attività propria della libera professione, vale a dire le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune” (in senso conforme, Cass., sez. L, sentenza n. 1347 del
26.01.2016).
9 Nel caso di specie, viene in rilievo una società, la RTA s.r.l., il cui oggetto sociale è costituito, come sopra evidenziato, anche da “Attività di cartografia e aerofotogrammetria” (codice Ateco
71.12.4), ma anche produzione industriale di cartografia ortoproiettata, analogica, digitale e tematica, aggiornamento e revisione cartografica esistente, riprese e restituzione di fotogrammetria terrestre, elaborazioni termografiche e di remote/sensing, aerotrialngolazione, rilievi topografici speciali (cfr. ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – pag. 2), attività tutte involgenti senza alcun dubbio le competenze professionali di geometra che il MP era l'unico a possedere all'interno della compagine societaria e che ha verosimilmente utilizzato, nella sua qualità di socio, nelle scelte adottate nella gestione e pianificazione del lavoro (così, quanto alle procedure di evidenza pubblica, nella individuazione della gara a cui partecipare, nella redazione della migliore offerta, nella programmazione dell'attività e nella esecuzione della stessa in coerenza con gli impegni assunti, anche con le PP.AA., nell'acquisto degli strumenti, in relazione alle attività di aerofotogrammetria, fotogrammetria e cartografia, nella scelta dei collaboratori).
In sostanza, lo svolgimento di un'attività da parte di una società di cui è titolare o socio un iscritto all'albo professionale realizza di per sé (e per l'oggetto della stessa, complessivamente inteso) il presupposto dell'obbligo contributivo, appunto in quanto il geometra vi mette a frutto (anche) la specifica cultura e competenza che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione, senza che sia necessario dimostrare il compimento in concreto di determinati atti.
Alla luce di tali considerazioni, quindi, l'appello va accolto e la sentenza appellata riformata, con conseguente rigetto del ricorso proposto da R.T.A. Group Srl dinanzi al Tribunale di Campobasso.
5. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla va, infine, disposto in ordine alle spese relative al giudizio di primo grado, attesa la mancata costituzione nello stesso dell'odierna appellante.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di
Campobasso in data 14/3/2023 e con ricorso qui depositato il 13/4/2023
10 da CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI., in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di R.T.A. GROUP S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto dalla R.T.A. GROUP S.r.l., in data 29/3/2021 dinanzi al Tribunale di Campobasso;
-condanna R.T.A. GROUP S.r.l. alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €2.000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge.
Nulla per le spese del primo grado.
Campobasso, 21/6/2024
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
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