Articolo 161 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 160Articolo 162
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14 maggio 1978
Art. 161.

Ai sensi dell' articolo 11 della legge 31 marzo 1971, n. 144 , l'assegnazione a favore dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per le spese generali di funzionamento e' stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 12.700.000.000.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978