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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/05/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 6385/2021 R.G., promossa da
(attrice opponente), con l'avv. Luca Parte_1
Simioni, patrocinante in Cassazione. Dati Avv. Luca Simioni: Studio in 31030
Castello di OD (TV) - Piazza XI Febbraio N. 6, Tel. 0423/760612, Fax
0423/1912026, E-MAIL o Email_1
, P.E.C. Email_2
Codice Fiscale . Email_3 CodiceFiscale_1
Domicilio eletto presso il suo studio in Castello di OD (TV), Piazza XI Febbraio
n.
6. contro
(convenuta opposta), con l'avv. Massimo Bettiol. Controparte_1 [...]
Sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14. Controparte_2
Codice Fiscale . Partita IVA . In persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore (Dott. ). Dati Avv. Massimo Bettiol: Controparte_3
Foro di Treviso, Codice Fiscale P.E.C. CodiceFiscale_2
Fax 0422/412210, Domicilio eletto Email_4
Breve Storico del Processo
Il presente giudizio di opposizione è stato promosso da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1961/2021 del 30/7/2021 emesso
[...] dal Tribunale di Treviso. Con tale decreto, il Tribunale ha ingiunto a il Parte_1 pagamento in favore di della somma capitale di € 95.000,00, Controparte_1 oltre interessi e spese legali.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato a in data 1/9/2021. Parte_1 ha proposto opposizione con atto notificato in data 11/10/2021, Parte_1 eccependo principalmente la inammissibilità e/o illegittimità della domanda per difetto di titolo e l'insussistenza del credito per difetto di certezza e liquidità. In via preliminare, l'opponente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di un giudizio d'appello pendente avverso la sentenza n. 1866/2019 del Tribunale di Treviso, sentenza dalla quale è derivato Contr l'obbligo risarcitorio in solido di e in favore di Parte_1 Controparte_5 si è anche opposta all'eventuale richiesta di concessione della Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. si è opposta all'istanza di sospensione del Controparte_1 procedimento e ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
Il Giudice Istruttore, con ordinanza resa all'udienza del 10/2/2022, ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. e ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente, sono stati concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c.. ha depositato le proprie Controparte_1 memorie. ha depositato note scritte. ha osservato che Parte_1 Controparte_1 non ha depositato la comparsa conclusionale ma solo la comparsa Parte_1 conclusionale di replica. All'esito del deposito delle memorie, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
La causa è passata in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da (di seguito Parte_1
" ) avverso il decreto ingiuntivo n. 1961/2021, emesso da questo Parte_1
Tribunale in data 30.7.2021 su ricorso di (di seguito Controparte_1
" ), con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 95.000,00, CP_1 oltre interessi e spese, deve essere rigettata, siccome infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto.
Il credito azionato in via monitoria scaturisce dall'esercizio, da parte di CP_1 dell'azione di regresso ex artt. 1299 e 2055 c.c., nonché ex art. 1917 c.c., a seguito dell'avvenuto pagamento della somma ingiunta in favore della società CP_5
(di seguito " "). Tale pagamento, come documentalmente provato e
[...] CP_5 non efficacemente contestato, è stato effettuato da quale assicuratrice CP_1 Contr della società (di seguito " ), al fine di adempiere, pro quota, Parte_2 Contr all'obbligazione risarcitoria solidale cui la stessa era stata condannata, unitamente a e ad altri, dalla sentenza n. 1866/2019 di questo Parte_1
2 Tribunale.
È pacifico e risulta dagli atti che detta sentenza, munita di efficacia esecutiva, Contr ha accertato la responsabilità solidale di e per una serie di vizi Parte_1 afferenti ad opere edilizie, condannandole al risarcimento del danno in favore di
. CP_5
È altresì incontestabile che, a fronte di tale condanna e dei solleciti di pagamento ricevuti da abbia mantenuto una condotta di CP_5 Parte_1 prolungata e totale inerzia, omettendo qualsiasi pagamento e, di fatto, Contr costringendo il coobbligato solidale – e, per essa, la sua compagnia assicuratrice – a farsi carico dell'adempimento per evitare le conseguenze CP_1 pregiudizievoli di un'azione esecutiva.
In tale contesto, l'intervento di in adempimento dell'obbligo di CP_1 garanzia ex art. 1917 c.c., appare legittimo e doveroso.
Le censure mosse da appaiono prive di pregio. Parte_1
In primo luogo, l'opposizione si traduce, in larga parte, in un inammissibile tentativo di rimettere in discussione l'accertamento contenuto nella sentenza n.
1866/2019 e le conclusioni della CTU dell'Ing. ivi recepite. Per_1
Come correttamente osservato dal precedente Giudice in fase istruttoria, e come deve ribadirsi in questa sede, il presente giudizio non può configurarsi quale impropria sede di gravame o di revisione di quanto già deciso con sentenza, le cui statuizioni – inclusa la ripartizione delle responsabilità e la quantificazione dei danni ascrivibili in solido – non sono utilmente contestabili in questa causa di opposizione.
Né può assumere rilievo dirimente la circostanza, enfatizzata da parte opponente, che il pagamento sia avvenuto a valle di una "transazione del 12 Contr giugno 2020" intervenuta tra e , cui non ha CP_1 CP_5 Parte_1 partecipato.
Tale accordo, come plausibilmente sostenuto dalla convenuta opposta, ha verosimilmente inciso sul quantum della pretesa, conducendo ad una definizione transattiva che, peraltro, ha comportato un esborso inferiore a quanto potenzialmente dovuto, con un effetto indirettamente benefico anche per la posizione di Parte_1
Ad ogni modo, tale accordo configura, rispetto a res inter alios acta e Parte_1 non elide il fondamento giuridico del regresso, che risiede nella natura solidale dell'obbligazione accertata giudizialmente e nell'avvenuto pagamento liberatorio effettuato da uno dei coobbligati.
La mancata produzione del documento transattivo, sebbene criticata, non
3 inficia la pretesa, essendo il titolo e l'avvenuto pagamento ampiamente dimostrati.
Infine, l'eccezione concernente il mancato scomputo del controcredito di verso è irrilevante. Parte_1 CP_5
A fronte di un debito complessivo di verso , accertato dalla Parte_1 CP_5 medesima sentenza, di entità assai maggiore (€ 440.919,80 per la sola sorte capitale ), la scelta di di rivolgersi al coobbligato solvibile CP_5
(CEV/Generali) per ottenere il pagamento, senza operare una compensazione parziale, rientra nella sua piena facoltà di creditore. Non sussisteva alcun obbligo per di eccepire o far valere in compensazione un credito altrui, CP_1 specialmente a fronte dell'inerzia del titolare dello stesso.
Il credito di è, pertanto, certo, discendendo da una sentenza, e liquido, CP_1 essendo pari all'importo effettivamente versato, somma che, come dimostrato dai calcoli prodotti da (basati sulla CTU e sulla sentenza), risulta peraltro CP_1 inferiore all'intera quota di debito solidale teoricamente ascrivibile a Parte_1
La condotta complessiva di società in liquidazione e di difficile Parte_1 reperibilità, che non ha dato seguito ad alcuna intimazione di pagamento e non ha neppure coltivato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza nel giudizio d'appello, non fa che confermare la natura meramente dilatoria e pretestuosa dell'opposizione.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 1961/2021 confermato, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività1 difensiva svolta e dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. Si deve altresì tenere conto, ai fini della liquidazione, della condotta processuale di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
6385/2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1961/2021 emesso dal Tribunale di
Treviso in data 30.7.2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2. CO , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano in € 8000,00 per compensi professionali, oltre al CP_1 rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4 Treviso, 27/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 6385/2021 R.G., promossa da
(attrice opponente), con l'avv. Luca Parte_1
Simioni, patrocinante in Cassazione. Dati Avv. Luca Simioni: Studio in 31030
Castello di OD (TV) - Piazza XI Febbraio N. 6, Tel. 0423/760612, Fax
0423/1912026, E-MAIL o Email_1
, P.E.C. Email_2
Codice Fiscale . Email_3 CodiceFiscale_1
Domicilio eletto presso il suo studio in Castello di OD (TV), Piazza XI Febbraio
n.
6. contro
(convenuta opposta), con l'avv. Massimo Bettiol. Controparte_1 [...]
Sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14. Controparte_2
Codice Fiscale . Partita IVA . In persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore (Dott. ). Dati Avv. Massimo Bettiol: Controparte_3
Foro di Treviso, Codice Fiscale P.E.C. CodiceFiscale_2
Fax 0422/412210, Domicilio eletto Email_4
Breve Storico del Processo
Il presente giudizio di opposizione è stato promosso da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1961/2021 del 30/7/2021 emesso
[...] dal Tribunale di Treviso. Con tale decreto, il Tribunale ha ingiunto a il Parte_1 pagamento in favore di della somma capitale di € 95.000,00, Controparte_1 oltre interessi e spese legali.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato a in data 1/9/2021. Parte_1 ha proposto opposizione con atto notificato in data 11/10/2021, Parte_1 eccependo principalmente la inammissibilità e/o illegittimità della domanda per difetto di titolo e l'insussistenza del credito per difetto di certezza e liquidità. In via preliminare, l'opponente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di un giudizio d'appello pendente avverso la sentenza n. 1866/2019 del Tribunale di Treviso, sentenza dalla quale è derivato Contr l'obbligo risarcitorio in solido di e in favore di Parte_1 Controparte_5 si è anche opposta all'eventuale richiesta di concessione della Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. si è opposta all'istanza di sospensione del Controparte_1 procedimento e ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
Il Giudice Istruttore, con ordinanza resa all'udienza del 10/2/2022, ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. e ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente, sono stati concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c.. ha depositato le proprie Controparte_1 memorie. ha depositato note scritte. ha osservato che Parte_1 Controparte_1 non ha depositato la comparsa conclusionale ma solo la comparsa Parte_1 conclusionale di replica. All'esito del deposito delle memorie, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
La causa è passata in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da (di seguito Parte_1
" ) avverso il decreto ingiuntivo n. 1961/2021, emesso da questo Parte_1
Tribunale in data 30.7.2021 su ricorso di (di seguito Controparte_1
" ), con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 95.000,00, CP_1 oltre interessi e spese, deve essere rigettata, siccome infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto.
Il credito azionato in via monitoria scaturisce dall'esercizio, da parte di CP_1 dell'azione di regresso ex artt. 1299 e 2055 c.c., nonché ex art. 1917 c.c., a seguito dell'avvenuto pagamento della somma ingiunta in favore della società CP_5
(di seguito " "). Tale pagamento, come documentalmente provato e
[...] CP_5 non efficacemente contestato, è stato effettuato da quale assicuratrice CP_1 Contr della società (di seguito " ), al fine di adempiere, pro quota, Parte_2 Contr all'obbligazione risarcitoria solidale cui la stessa era stata condannata, unitamente a e ad altri, dalla sentenza n. 1866/2019 di questo Parte_1
2 Tribunale.
È pacifico e risulta dagli atti che detta sentenza, munita di efficacia esecutiva, Contr ha accertato la responsabilità solidale di e per una serie di vizi Parte_1 afferenti ad opere edilizie, condannandole al risarcimento del danno in favore di
. CP_5
È altresì incontestabile che, a fronte di tale condanna e dei solleciti di pagamento ricevuti da abbia mantenuto una condotta di CP_5 Parte_1 prolungata e totale inerzia, omettendo qualsiasi pagamento e, di fatto, Contr costringendo il coobbligato solidale – e, per essa, la sua compagnia assicuratrice – a farsi carico dell'adempimento per evitare le conseguenze CP_1 pregiudizievoli di un'azione esecutiva.
In tale contesto, l'intervento di in adempimento dell'obbligo di CP_1 garanzia ex art. 1917 c.c., appare legittimo e doveroso.
Le censure mosse da appaiono prive di pregio. Parte_1
In primo luogo, l'opposizione si traduce, in larga parte, in un inammissibile tentativo di rimettere in discussione l'accertamento contenuto nella sentenza n.
1866/2019 e le conclusioni della CTU dell'Ing. ivi recepite. Per_1
Come correttamente osservato dal precedente Giudice in fase istruttoria, e come deve ribadirsi in questa sede, il presente giudizio non può configurarsi quale impropria sede di gravame o di revisione di quanto già deciso con sentenza, le cui statuizioni – inclusa la ripartizione delle responsabilità e la quantificazione dei danni ascrivibili in solido – non sono utilmente contestabili in questa causa di opposizione.
Né può assumere rilievo dirimente la circostanza, enfatizzata da parte opponente, che il pagamento sia avvenuto a valle di una "transazione del 12 Contr giugno 2020" intervenuta tra e , cui non ha CP_1 CP_5 Parte_1 partecipato.
Tale accordo, come plausibilmente sostenuto dalla convenuta opposta, ha verosimilmente inciso sul quantum della pretesa, conducendo ad una definizione transattiva che, peraltro, ha comportato un esborso inferiore a quanto potenzialmente dovuto, con un effetto indirettamente benefico anche per la posizione di Parte_1
Ad ogni modo, tale accordo configura, rispetto a res inter alios acta e Parte_1 non elide il fondamento giuridico del regresso, che risiede nella natura solidale dell'obbligazione accertata giudizialmente e nell'avvenuto pagamento liberatorio effettuato da uno dei coobbligati.
La mancata produzione del documento transattivo, sebbene criticata, non
3 inficia la pretesa, essendo il titolo e l'avvenuto pagamento ampiamente dimostrati.
Infine, l'eccezione concernente il mancato scomputo del controcredito di verso è irrilevante. Parte_1 CP_5
A fronte di un debito complessivo di verso , accertato dalla Parte_1 CP_5 medesima sentenza, di entità assai maggiore (€ 440.919,80 per la sola sorte capitale ), la scelta di di rivolgersi al coobbligato solvibile CP_5
(CEV/Generali) per ottenere il pagamento, senza operare una compensazione parziale, rientra nella sua piena facoltà di creditore. Non sussisteva alcun obbligo per di eccepire o far valere in compensazione un credito altrui, CP_1 specialmente a fronte dell'inerzia del titolare dello stesso.
Il credito di è, pertanto, certo, discendendo da una sentenza, e liquido, CP_1 essendo pari all'importo effettivamente versato, somma che, come dimostrato dai calcoli prodotti da (basati sulla CTU e sulla sentenza), risulta peraltro CP_1 inferiore all'intera quota di debito solidale teoricamente ascrivibile a Parte_1
La condotta complessiva di società in liquidazione e di difficile Parte_1 reperibilità, che non ha dato seguito ad alcuna intimazione di pagamento e non ha neppure coltivato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza nel giudizio d'appello, non fa che confermare la natura meramente dilatoria e pretestuosa dell'opposizione.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 1961/2021 confermato, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività1 difensiva svolta e dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. Si deve altresì tenere conto, ai fini della liquidazione, della condotta processuale di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
6385/2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1961/2021 emesso dal Tribunale di
Treviso in data 30.7.2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2. CO , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano in € 8000,00 per compensi professionali, oltre al CP_1 rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4 Treviso, 27/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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