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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/04/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4166/2016 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 in data 01/12/2016 al numero 4166/2016 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 349/2016, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Potenza, Sez. Civ., in data 13/06/2016, pubblicata il 14/06/2016
TRA
(C.F. ,, Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Rita Di
Ciommo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Melfi alla via F.S.
Nitti n. 15;
APPELLANTE
E
, residente in [...]alla c/da Piani di Controparte_1
Zucchero n. 77;
APPELLATO CONTUMACE
NONCHÉ in p.l.r.p.t., avente Controparte_2
sede legale in 37126 Verona alla via Lungadige Cangrande n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mottolese con studio in Noci
(BA) alla I Trav. di via Patrella n. 5 e con questi domiciliata ai sensi di legge in Potenza alla via Nazario Sauro presso la cancelleria del Giudice di
Pace di Potenza sita nel Palazzo di Giustizia di Potenza;
APPELLATO CONTUMACE
1 Proc. n. 4166/2016 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 07/02/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società Parte_1
e al fine di conseguire la Controparte_3 Controparte_1
riforma della sentenza n. 349/2016, non notificata, emessa dal Giudice di
Pace di Potenza, Sez. Civ., in data 13/06/2016, pubblicata il 14/06/2016, con la quale il primo giudice aveva rigettato la domanda da egli proposta, volta a conseguire il risarcimento dei danni patiti in ragione del sinistro occorso l'11/06/2014 in Potenza, nel parcheggio antistante il supermercato sito alla via della Siderurgica, allorquando l'appellante, CP_4
conducente del veicolo Renault CL, targato AW 448 ZK, assicurato per la r.c.a. presso la con polizza n. 00206633422197, riportava Controparte_2
lesioni personali in conseguenza della collisione provocata dal sig.
il quale, alla guida della propria autovettura Fiat DA, Controparte_1
targata BZ 409 PP, nel ripartire da una sosta in manovra di retromarcia, al fine di immettersi nel regolare flusso della circolazione, a causa della disattenzione e/o della velocità elevata e comunque con consona allo stato dei luoghi non si avvedeva del veicolo Renault CL che stava sopraggiungendo e, conseguentemente, lo impattava violentemente nella fiancata laterale sinistra.
1.1. Con il gravame veniva lamentata l'omessa valorizzazione, da parte del primo giudice (al fine di ritenere dimostrata la domanda), delle prove raccolte in giudizio, e in particolare del modulo C.A.I. firmato congiuntamente dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, delle dichiarazioni confessorie rese dal convenuto e delle prove testimoniali raccolte.
2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, gli appellati non si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci, sicché la causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, veniva rimessa in decisione all'udienza
2 Proc. n. 4166/2016 R.G.
del 07/02/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
3. Tanto premesso, si ritiene che l'appello sia fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
4. In effetti, il quadro istruttorio complessivamente considerato (per come acquisito nel corso del giudizio di prime cure) avrebbe dovuto condurre il g.d.p. a ritenere provato l'an debeatur della domanda attorea.
4.1. In primo luogo, quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese nel contesto di un modulo C.A.I. a doppia firma, soccorre il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del D. Lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, salva la necessita che il giudice del merito ne spieghi le ragioni (Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 29146 del 06/12/2017, Rv. 647181 – 01)” [in tali termini
Cass. sentenza n. 2438 del 25 gennaio 2024, in parte motiva].
In sostanza, qualora la parte controinteressata non dimostri una dinamica alternativa del sinistro, incompatibile con le dichiarazioni rese in seno al
CAI, queste ultime, lungi dal costituire una confessione (e dunque prova legale), assurgono al rango di elemento presuntivo oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., e dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(v. Cass. S.U. sentenza 5 maggio 2006, n. 10311; Cass. Sez. 3, sent. n.
15881 del 2013; Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, n.25468).
Ciò posto, nel caso di specie, la compagnia assicurativa (limitandosi a contestare il fatto che, peraltro in orario diverso, l'attore sarebbe stato vittima di un diverso sinistro) non ha offerto elementi radicalmente incompatibili con l'accadimento per come narrato dalla difesa attorea, le cui deduzioni, anzi, hanno trovato ulteriore avallo con le altre prove raccolte.
3 Proc. n. 4166/2016 R.G.
4.2. In particolare, le dichiarazioni rese dal teste , lungi Testimone_1 dall'essere generiche (come pure affermato dal primo giudice) confermano in toto la tesi attorea: egli ha confermato di aver assistito in prima persona al sinistro, e di aver visto che “l'auto CL procedeva nel regolare senso di marcia sulla strada ........ quando la che usciva in retromarcia CP_5
dal parcheggio dinanzi alla la impattava sugli sportelli lato CP_4
guida; relativamente alla circostanza sub 4 posso dire che in mia presenza il conducente della DA affermava di non aver visto la scusandosi Pt_2
con il conducente;
preciso che la CL si trovava sempre all'interno dello stabilimento immesso sulla corsia di uscita dello stesso, la DA CP_4
usciva dal luogo ove era parcheggiata all'interno dell'area privata della
; relativamente ai danni riportati dalla DA gli stessi erano CP_4
localizzati sul paraurti posteriore e lo STOP destro che si presentavano danneggiati;
la DA era di colore verde e la era di colore grigio”. Pt_2
4.3. Le dichiarazioni testimoniali, della cui genuinità non è stata offerta alcuna ragione dubitativa, sono state ulteriormente suffragate da quanto dichiarato dal convenuto in sede di interrogatorio formale, CP_1
durante il quale egli ha ammesso la propria responsabilità, confermato il contenuto del modello CAI e la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore ed, in ultimo, riconosciuto nel sig. , presente Parte_1
in aula, il conducente del veicolo Renault ricordandone addirittura il colore
(grigio).
4.4. A ciò aggiungasi che l'espletata CTU, in seguito all'esame dell'attore e a fronte della documentazione sanitaria in atti, ha riconosciuto la compatibilità eziologica con le lesioni lamentate (e riscontrate) e la dinamica del sinistro come descritta.
4.5. L'analisi complessiva del quadro istruttorio, dunque, avrebbe dovuto indurre il primo giudice a ritenere assolto l'onere probatorio spettante all'attore e, viceversa, indimostrate le deduzioni difensive articolate dalla convenuta compagnia assicurativa.
In conseguenza di tanto, la sentenza impugnata va riformata nel senso che va riconosciuta la spettanza, in favore dell'appellante, del risarcimento del danno per il sinistro di causa.
4 Proc. n. 4166/2016 R.G.
5. Quanto alla quantificazione della spettanza risarcitoria è, in questa sede, condivisibile quanto rilevato dal primo giudice, il quale, nella parte motiva, ha espressamente ritenuto dimostrata la quantificazione del danno conformemente a quanto riconosciuto dal CTU (il quale ha riscontrato un danno biologico permanente dell'1% e un periodo di invalidità temporanea di complessivi 50 giorni, di cui 10 gg. al 75%, 20 gg. al 50% e 20 gg al
25%, riscontrando la congruità delle spese mediche documentate per €
700,00).
5.1. Ciò considerato, vertendo la controversia sul risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità (quantificate nell'1%) derivanti da sinistro conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, in applicazione dell'art. 139 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (che ha abrogato la previgente L. 57/2001), la relativa liquidazione deve operarsi per mezzo della Tabella delle micropermanenti di cui al co. 4 dell'art. 139 cit., per come aggiornata con l'ultimo D.M. 16/07/2024, e ciò in quanto, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (in tal senso Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022).
Ciò posto, nel caso di specie, applicando i parametri tabellari odierni (ossia aggiornati al 2024), considerata l'età dell'attore al momento del sinistro
(anni 19) e i riscontri operati dal CTU (danno biologico del 1% e 50 giorni, di cui 10 gg. al 75%, 20 gg. al 50% e 20 gg al 25%), si giunge alla complessiva somma di € 2.120,57 (comprensiva del danno biologico sia permanente che temporaneo).
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 2.120,57), devalutata alla data del sinistro (11/06/2014)
e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 11/06/2014 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito
5 Proc. n. 4166/2016 R.G.
di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
5.2. Deve, infine, riconoscersi in favore dell'appellante l'ulteriore somma di € 700,00 a titolo di danno patrimoniale da spese mediche, la cui congruità
è stata riconosciuta dal CTU in primo grado;
a tale somma andranno aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
6. In definitiva, in accoglimento dell'appello, va riconosciuta la responsabilità, per il sinistro per cui è causa, in capo all'appellato contumace , e quest'ultimo va condannato, in solido Controparte_1
con la compagnia assicurativa Controparte_2 al pagamento dell'importo di € 2.120,57 a titolo di risarcimento
[...] del danno non patrimoniale e dell'importo di € 700,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come supra precisato.
7. Alla riforma, anche parziale, della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali (Cass. n. 27606/2019) talché le spese del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico degli appellati nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM 55/14 parametrati al decisum
(valore da € 1.101 a € 5.200) escludendo la fase di trattazione/istruttoria per il secondo grado di giudizio, perché non svolta, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, come liquidate dal primo giudice, vanno poste a carico degli appellati, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n.
4166/2016 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'esclusiva responsabilità, per il sinistro per cui è causa, di e condanna quest'ultimo e la società Controparte_1
6 Proc. n. 4166/2016 R.G.
in solido tra loro, al Controparte_2 pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 2.120,57 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e al pagamento della somma di € 700,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come da parte motiva;
2. condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 1.265,00 per onorari ed € 125,00 per spese vive, e per il secondo grado in € € 1.701,00 per onorari ed €
174,00 per spese vive per il grado di appello, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione, per entrambi i gradi di giudizio, al procuratore dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese della consulenza espletata in primo grado, come già liquidate con separato decreto, a definitivo e integrale carico degli appellati, in solido tra loro.
Potenza, lì 23/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
7
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 in data 01/12/2016 al numero 4166/2016 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 349/2016, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Potenza, Sez. Civ., in data 13/06/2016, pubblicata il 14/06/2016
TRA
(C.F. ,, Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Rita Di
Ciommo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Melfi alla via F.S.
Nitti n. 15;
APPELLANTE
E
, residente in [...]alla c/da Piani di Controparte_1
Zucchero n. 77;
APPELLATO CONTUMACE
NONCHÉ in p.l.r.p.t., avente Controparte_2
sede legale in 37126 Verona alla via Lungadige Cangrande n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mottolese con studio in Noci
(BA) alla I Trav. di via Patrella n. 5 e con questi domiciliata ai sensi di legge in Potenza alla via Nazario Sauro presso la cancelleria del Giudice di
Pace di Potenza sita nel Palazzo di Giustizia di Potenza;
APPELLATO CONTUMACE
1 Proc. n. 4166/2016 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 07/02/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società Parte_1
e al fine di conseguire la Controparte_3 Controparte_1
riforma della sentenza n. 349/2016, non notificata, emessa dal Giudice di
Pace di Potenza, Sez. Civ., in data 13/06/2016, pubblicata il 14/06/2016, con la quale il primo giudice aveva rigettato la domanda da egli proposta, volta a conseguire il risarcimento dei danni patiti in ragione del sinistro occorso l'11/06/2014 in Potenza, nel parcheggio antistante il supermercato sito alla via della Siderurgica, allorquando l'appellante, CP_4
conducente del veicolo Renault CL, targato AW 448 ZK, assicurato per la r.c.a. presso la con polizza n. 00206633422197, riportava Controparte_2
lesioni personali in conseguenza della collisione provocata dal sig.
il quale, alla guida della propria autovettura Fiat DA, Controparte_1
targata BZ 409 PP, nel ripartire da una sosta in manovra di retromarcia, al fine di immettersi nel regolare flusso della circolazione, a causa della disattenzione e/o della velocità elevata e comunque con consona allo stato dei luoghi non si avvedeva del veicolo Renault CL che stava sopraggiungendo e, conseguentemente, lo impattava violentemente nella fiancata laterale sinistra.
1.1. Con il gravame veniva lamentata l'omessa valorizzazione, da parte del primo giudice (al fine di ritenere dimostrata la domanda), delle prove raccolte in giudizio, e in particolare del modulo C.A.I. firmato congiuntamente dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, delle dichiarazioni confessorie rese dal convenuto e delle prove testimoniali raccolte.
2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, gli appellati non si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci, sicché la causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, veniva rimessa in decisione all'udienza
2 Proc. n. 4166/2016 R.G.
del 07/02/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
3. Tanto premesso, si ritiene che l'appello sia fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
4. In effetti, il quadro istruttorio complessivamente considerato (per come acquisito nel corso del giudizio di prime cure) avrebbe dovuto condurre il g.d.p. a ritenere provato l'an debeatur della domanda attorea.
4.1. In primo luogo, quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese nel contesto di un modulo C.A.I. a doppia firma, soccorre il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del D. Lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, salva la necessita che il giudice del merito ne spieghi le ragioni (Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 29146 del 06/12/2017, Rv. 647181 – 01)” [in tali termini
Cass. sentenza n. 2438 del 25 gennaio 2024, in parte motiva].
In sostanza, qualora la parte controinteressata non dimostri una dinamica alternativa del sinistro, incompatibile con le dichiarazioni rese in seno al
CAI, queste ultime, lungi dal costituire una confessione (e dunque prova legale), assurgono al rango di elemento presuntivo oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., e dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(v. Cass. S.U. sentenza 5 maggio 2006, n. 10311; Cass. Sez. 3, sent. n.
15881 del 2013; Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, n.25468).
Ciò posto, nel caso di specie, la compagnia assicurativa (limitandosi a contestare il fatto che, peraltro in orario diverso, l'attore sarebbe stato vittima di un diverso sinistro) non ha offerto elementi radicalmente incompatibili con l'accadimento per come narrato dalla difesa attorea, le cui deduzioni, anzi, hanno trovato ulteriore avallo con le altre prove raccolte.
3 Proc. n. 4166/2016 R.G.
4.2. In particolare, le dichiarazioni rese dal teste , lungi Testimone_1 dall'essere generiche (come pure affermato dal primo giudice) confermano in toto la tesi attorea: egli ha confermato di aver assistito in prima persona al sinistro, e di aver visto che “l'auto CL procedeva nel regolare senso di marcia sulla strada ........ quando la che usciva in retromarcia CP_5
dal parcheggio dinanzi alla la impattava sugli sportelli lato CP_4
guida; relativamente alla circostanza sub 4 posso dire che in mia presenza il conducente della DA affermava di non aver visto la scusandosi Pt_2
con il conducente;
preciso che la CL si trovava sempre all'interno dello stabilimento immesso sulla corsia di uscita dello stesso, la DA CP_4
usciva dal luogo ove era parcheggiata all'interno dell'area privata della
; relativamente ai danni riportati dalla DA gli stessi erano CP_4
localizzati sul paraurti posteriore e lo STOP destro che si presentavano danneggiati;
la DA era di colore verde e la era di colore grigio”. Pt_2
4.3. Le dichiarazioni testimoniali, della cui genuinità non è stata offerta alcuna ragione dubitativa, sono state ulteriormente suffragate da quanto dichiarato dal convenuto in sede di interrogatorio formale, CP_1
durante il quale egli ha ammesso la propria responsabilità, confermato il contenuto del modello CAI e la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore ed, in ultimo, riconosciuto nel sig. , presente Parte_1
in aula, il conducente del veicolo Renault ricordandone addirittura il colore
(grigio).
4.4. A ciò aggiungasi che l'espletata CTU, in seguito all'esame dell'attore e a fronte della documentazione sanitaria in atti, ha riconosciuto la compatibilità eziologica con le lesioni lamentate (e riscontrate) e la dinamica del sinistro come descritta.
4.5. L'analisi complessiva del quadro istruttorio, dunque, avrebbe dovuto indurre il primo giudice a ritenere assolto l'onere probatorio spettante all'attore e, viceversa, indimostrate le deduzioni difensive articolate dalla convenuta compagnia assicurativa.
In conseguenza di tanto, la sentenza impugnata va riformata nel senso che va riconosciuta la spettanza, in favore dell'appellante, del risarcimento del danno per il sinistro di causa.
4 Proc. n. 4166/2016 R.G.
5. Quanto alla quantificazione della spettanza risarcitoria è, in questa sede, condivisibile quanto rilevato dal primo giudice, il quale, nella parte motiva, ha espressamente ritenuto dimostrata la quantificazione del danno conformemente a quanto riconosciuto dal CTU (il quale ha riscontrato un danno biologico permanente dell'1% e un periodo di invalidità temporanea di complessivi 50 giorni, di cui 10 gg. al 75%, 20 gg. al 50% e 20 gg al
25%, riscontrando la congruità delle spese mediche documentate per €
700,00).
5.1. Ciò considerato, vertendo la controversia sul risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità (quantificate nell'1%) derivanti da sinistro conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, in applicazione dell'art. 139 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (che ha abrogato la previgente L. 57/2001), la relativa liquidazione deve operarsi per mezzo della Tabella delle micropermanenti di cui al co. 4 dell'art. 139 cit., per come aggiornata con l'ultimo D.M. 16/07/2024, e ciò in quanto, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (in tal senso Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022).
Ciò posto, nel caso di specie, applicando i parametri tabellari odierni (ossia aggiornati al 2024), considerata l'età dell'attore al momento del sinistro
(anni 19) e i riscontri operati dal CTU (danno biologico del 1% e 50 giorni, di cui 10 gg. al 75%, 20 gg. al 50% e 20 gg al 25%), si giunge alla complessiva somma di € 2.120,57 (comprensiva del danno biologico sia permanente che temporaneo).
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 2.120,57), devalutata alla data del sinistro (11/06/2014)
e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 11/06/2014 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito
5 Proc. n. 4166/2016 R.G.
di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
5.2. Deve, infine, riconoscersi in favore dell'appellante l'ulteriore somma di € 700,00 a titolo di danno patrimoniale da spese mediche, la cui congruità
è stata riconosciuta dal CTU in primo grado;
a tale somma andranno aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
6. In definitiva, in accoglimento dell'appello, va riconosciuta la responsabilità, per il sinistro per cui è causa, in capo all'appellato contumace , e quest'ultimo va condannato, in solido Controparte_1
con la compagnia assicurativa Controparte_2 al pagamento dell'importo di € 2.120,57 a titolo di risarcimento
[...] del danno non patrimoniale e dell'importo di € 700,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come supra precisato.
7. Alla riforma, anche parziale, della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali (Cass. n. 27606/2019) talché le spese del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico degli appellati nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM 55/14 parametrati al decisum
(valore da € 1.101 a € 5.200) escludendo la fase di trattazione/istruttoria per il secondo grado di giudizio, perché non svolta, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, come liquidate dal primo giudice, vanno poste a carico degli appellati, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n.
4166/2016 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'esclusiva responsabilità, per il sinistro per cui è causa, di e condanna quest'ultimo e la società Controparte_1
6 Proc. n. 4166/2016 R.G.
in solido tra loro, al Controparte_2 pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 2.120,57 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e al pagamento della somma di € 700,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come da parte motiva;
2. condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 1.265,00 per onorari ed € 125,00 per spese vive, e per il secondo grado in € € 1.701,00 per onorari ed €
174,00 per spese vive per il grado di appello, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione, per entrambi i gradi di giudizio, al procuratore dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese della consulenza espletata in primo grado, come già liquidate con separato decreto, a definitivo e integrale carico degli appellati, in solido tra loro.
Potenza, lì 23/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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