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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/09/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al RG. n. 3558/2024 tra le parti:
APPELLANTE: Parte_1
(cf. C.F._1
con l'avv. MARCO VOCATURO
APPELLATO: Controparte_1
(già Controparte_2
(cf. ) P.IVA_1
con l'avv. PAOLA ZAPPA
OGGETTO: solo danni a cose
Decisa a Treviso, il 15 settembre 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
SAPORITO: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, riformando totalmente l'impugnata sentenza
1. Accertare la sussistenza dei danni in premesse indicati patiti dal ricorrente, accertare che gli stessi risultano riconducibili all'operato dalla società convenuta, di conseguenza condannare quest'ultima all'integrale risarcimento degli stessi – nella misura di € 6.000.= o nella maggiore o minor somma che risulti di legge nei limiti della competenza per valore del Giudice adito – a favore del ricorrente.
2. Rifusione delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio”.
: “Voglia l'Il.mo Tribunale adito, previo ogni accertamento Controparte_1 del caso ed ogni avversa eccezione e deduzione disattesa:
•In via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per essere lo stesso palesemente infondato in fatto e in diritto.
•Nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto Parte_1 infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 199/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Treviso, nella persona del Giudice, Dott. Rizzo Luigi, e pubblicata in data 14.02.2024. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
d199/2024 del Giudice di Pace di Treviso (pubblicata il 14.02.2024), che ha rigettato la domanda dal medesimo formulata nei confronti di
[...]
per il risarcimento dei danni subiti a varie apparecchiature CP_3 (motore cancelli carrai, motore basculante garage, motore climatizzatore, macchina da caffè, alimentatore antenna tv, centralina del caminetto) a causa di un sovraccarico di tensione a seguito di intervento, il 18.08.2022, per pretesi per € 6.000,00.
Ha proposto appello – interamente devolutivo – per i seguenti motivi:
- errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure ove – a pag. 2 della sentenza – si afferma “che non possa parlarsi nel caso in esame di responsabilità contrattuale con in quanto Controparte_1 il contratto di somministrazione viene stipulato dal cliente con la società di vendita e non quella di distribuzione”;
- errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure ove – a pag. 2 della sentenza -s i afferma “l'attore non ha dato prova di tutti gli elementi richiesti per la sua sussistenza, ma in particolare per quanto riguarda il nesso causale tra ripristino della corrente ed i danni subiti e l'elemento soggettivo;
in ogni caso si osserva che l'attore nemmeno ha provato di avere installato in casa misura di protezione del proprio impianto elettrico sufficienti ad evitare i danni da eventuali o prevedibili disturbi nell'erogazione dell'energia”, così contestando:
[...
- sia la ritenuta natura extracontrattuale del rapporto in essere con
– stipulando per mandato del cliente finale, un'intesa CP_3 CP_2 con il distributore in forza della quale quest'ultimo ha Controparte_1 l'obbligo di intervenire in caso di problemi tecnici alle reti di cui è proprietario;
- il diverso onere della prova ritenuto a carico dell'attore, secondo la regola di giudizio di cui all'art. 2043 cc. in luogo di quella (più favorevole) prevista dall'art. 1218 e ss. cc.;
- inoltre, la valutazione delle risultanze della prova orale acquisita: avendo il teste (dipendente ) confermato l'intervento Tes_1 Controparte_1 eseguito nei pressi dell'abitazione del a seguito della caduta di una Pt_1 pianta su un cavo aereo di alimentazione, con affievolimento delle tensioni;
avendo il teste (elettricista) dichiarato che la causa del Tes_2 malfunzionamento delle diverse apparecchiature elettroniche a corredo dell'appartamento del era da ravvisare in problemi riconducibili alla Pt_1
3 sovratensione;
avendo lo stesso riferito, come il teste Tes_2 Testimone_3
(figlio dell'attore), della presenza, nell'appartamento, del salvavita.
Per tutti questi motivi, in riforma della gravata sentenza, ha concluso come sopra trascritto.
2. Si è costituita in giudizio che ha contrastato Controparte_1
l'iniziativa avversaria, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'appello inammissibile ex art. 348bis cpc., ed in ogni caso, nel merito, la conferma della sentenza impugnata.
Ha ribadito la totale mancanza di prova dell'avvenuto sovraccarico di tensione, meramente allegato e non dimostrato (e dimostrabile) mediante la testimonianza dell'elettricista perché valutativa nella parte in cui ha Tes_2 ipotizzato la causa del malfunzionamento delle apparecchiature che il pretende danneggiate. Pt_1
3. La causa – documentale – passa ora in decisione a seguito di discussione orale.
*** *** ***
4. L'appello non è fondato per le ragioni che seguono.
5. Ritiene infatti questo giudice dirimente osservare che, a prescindere dalla qualificazione del rapporto giuridico intercorso tra il ed Pt_1 [...]
, spetti in ogni caso all'attore dare prova del danno subito e del CP_3 nesso di derivazione causale dello stesso dal dedotto illecito avversario.
6. Tuttavia, nel caso di specie – estraneo alla giurisdizione cd. equitativa ex art. 113/2 cpc. – l'attore:
- non solo ha genericamente allegato la rottura di alcune apparecchiature elettriche, senza circostanziare il tipo di malfunzionamento (precludendo ogni eventuale accertamento di tipo tecnico sulle cause, non superabile attraverso le risultanze della prova orale);
- non ha fornito elementi descrittivi dai quali dedurre il verificarsi di una sovraccarico di tensione (che avrebbe verosimilmente interessato anche altre utenze);
- ha prodotto solamente dei preventivi di spesa (alcuni predisposti a distanza di alcuni mesi dal preteso evento), senza documentare di avere effettivamente sostenuto esborsi per le riparazioni/sostituzioni, necessari ai fini della configurazione di un danno di tipo patrimoniale.
7. Integrata la prima decisione con le esposte ragioni – che assorbono ogni ulteriore e diversa questione di merito dedotta – la domanda risarcitoria risulta infondata, e quindi da rigettare.
4 8. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri minimi previsti nello scaglione di valore di riferimento;
nulla per la fase istruttoria, non celebrata.
9. Visto l'integrale rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13/1quater DPR 115/2002, l'appellante è tenuto a versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato già versato per la stessa impugnazione.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica e in grado di appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. RIGETTA l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. CONDANNA a pagare, in favore di Parte_1 [...]
, le spese di lite che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre CP_3 accessori di legge;
3. DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 13/1quater DPR 115/2002, l'appellante è tenuto a versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato già versato per la stessa impugnazione. Treviso, 15 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
5
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al RG. n. 3558/2024 tra le parti:
APPELLANTE: Parte_1
(cf. C.F._1
con l'avv. MARCO VOCATURO
APPELLATO: Controparte_1
(già Controparte_2
(cf. ) P.IVA_1
con l'avv. PAOLA ZAPPA
OGGETTO: solo danni a cose
Decisa a Treviso, il 15 settembre 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
SAPORITO: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, riformando totalmente l'impugnata sentenza
1. Accertare la sussistenza dei danni in premesse indicati patiti dal ricorrente, accertare che gli stessi risultano riconducibili all'operato dalla società convenuta, di conseguenza condannare quest'ultima all'integrale risarcimento degli stessi – nella misura di € 6.000.= o nella maggiore o minor somma che risulti di legge nei limiti della competenza per valore del Giudice adito – a favore del ricorrente.
2. Rifusione delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio”.
: “Voglia l'Il.mo Tribunale adito, previo ogni accertamento Controparte_1 del caso ed ogni avversa eccezione e deduzione disattesa:
•In via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per essere lo stesso palesemente infondato in fatto e in diritto.
•Nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto Parte_1 infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 199/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Treviso, nella persona del Giudice, Dott. Rizzo Luigi, e pubblicata in data 14.02.2024. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
d199/2024 del Giudice di Pace di Treviso (pubblicata il 14.02.2024), che ha rigettato la domanda dal medesimo formulata nei confronti di
[...]
per il risarcimento dei danni subiti a varie apparecchiature CP_3 (motore cancelli carrai, motore basculante garage, motore climatizzatore, macchina da caffè, alimentatore antenna tv, centralina del caminetto) a causa di un sovraccarico di tensione a seguito di intervento, il 18.08.2022, per pretesi per € 6.000,00.
Ha proposto appello – interamente devolutivo – per i seguenti motivi:
- errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure ove – a pag. 2 della sentenza – si afferma “che non possa parlarsi nel caso in esame di responsabilità contrattuale con in quanto Controparte_1 il contratto di somministrazione viene stipulato dal cliente con la società di vendita e non quella di distribuzione”;
- errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure ove – a pag. 2 della sentenza -s i afferma “l'attore non ha dato prova di tutti gli elementi richiesti per la sua sussistenza, ma in particolare per quanto riguarda il nesso causale tra ripristino della corrente ed i danni subiti e l'elemento soggettivo;
in ogni caso si osserva che l'attore nemmeno ha provato di avere installato in casa misura di protezione del proprio impianto elettrico sufficienti ad evitare i danni da eventuali o prevedibili disturbi nell'erogazione dell'energia”, così contestando:
[...
- sia la ritenuta natura extracontrattuale del rapporto in essere con
– stipulando per mandato del cliente finale, un'intesa CP_3 CP_2 con il distributore in forza della quale quest'ultimo ha Controparte_1 l'obbligo di intervenire in caso di problemi tecnici alle reti di cui è proprietario;
- il diverso onere della prova ritenuto a carico dell'attore, secondo la regola di giudizio di cui all'art. 2043 cc. in luogo di quella (più favorevole) prevista dall'art. 1218 e ss. cc.;
- inoltre, la valutazione delle risultanze della prova orale acquisita: avendo il teste (dipendente ) confermato l'intervento Tes_1 Controparte_1 eseguito nei pressi dell'abitazione del a seguito della caduta di una Pt_1 pianta su un cavo aereo di alimentazione, con affievolimento delle tensioni;
avendo il teste (elettricista) dichiarato che la causa del Tes_2 malfunzionamento delle diverse apparecchiature elettroniche a corredo dell'appartamento del era da ravvisare in problemi riconducibili alla Pt_1
3 sovratensione;
avendo lo stesso riferito, come il teste Tes_2 Testimone_3
(figlio dell'attore), della presenza, nell'appartamento, del salvavita.
Per tutti questi motivi, in riforma della gravata sentenza, ha concluso come sopra trascritto.
2. Si è costituita in giudizio che ha contrastato Controparte_1
l'iniziativa avversaria, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'appello inammissibile ex art. 348bis cpc., ed in ogni caso, nel merito, la conferma della sentenza impugnata.
Ha ribadito la totale mancanza di prova dell'avvenuto sovraccarico di tensione, meramente allegato e non dimostrato (e dimostrabile) mediante la testimonianza dell'elettricista perché valutativa nella parte in cui ha Tes_2 ipotizzato la causa del malfunzionamento delle apparecchiature che il pretende danneggiate. Pt_1
3. La causa – documentale – passa ora in decisione a seguito di discussione orale.
*** *** ***
4. L'appello non è fondato per le ragioni che seguono.
5. Ritiene infatti questo giudice dirimente osservare che, a prescindere dalla qualificazione del rapporto giuridico intercorso tra il ed Pt_1 [...]
, spetti in ogni caso all'attore dare prova del danno subito e del CP_3 nesso di derivazione causale dello stesso dal dedotto illecito avversario.
6. Tuttavia, nel caso di specie – estraneo alla giurisdizione cd. equitativa ex art. 113/2 cpc. – l'attore:
- non solo ha genericamente allegato la rottura di alcune apparecchiature elettriche, senza circostanziare il tipo di malfunzionamento (precludendo ogni eventuale accertamento di tipo tecnico sulle cause, non superabile attraverso le risultanze della prova orale);
- non ha fornito elementi descrittivi dai quali dedurre il verificarsi di una sovraccarico di tensione (che avrebbe verosimilmente interessato anche altre utenze);
- ha prodotto solamente dei preventivi di spesa (alcuni predisposti a distanza di alcuni mesi dal preteso evento), senza documentare di avere effettivamente sostenuto esborsi per le riparazioni/sostituzioni, necessari ai fini della configurazione di un danno di tipo patrimoniale.
7. Integrata la prima decisione con le esposte ragioni – che assorbono ogni ulteriore e diversa questione di merito dedotta – la domanda risarcitoria risulta infondata, e quindi da rigettare.
4 8. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri minimi previsti nello scaglione di valore di riferimento;
nulla per la fase istruttoria, non celebrata.
9. Visto l'integrale rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13/1quater DPR 115/2002, l'appellante è tenuto a versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato già versato per la stessa impugnazione.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica e in grado di appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. RIGETTA l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. CONDANNA a pagare, in favore di Parte_1 [...]
, le spese di lite che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre CP_3 accessori di legge;
3. DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 13/1quater DPR 115/2002, l'appellante è tenuto a versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato già versato per la stessa impugnazione. Treviso, 15 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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