Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1313/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice Rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1313/2024, promossa con ricorso depositato il 27.03.2024 dai signori:
1) Parte_1
nata a [...], il [...], residente in [...]
C.F. CodiceFiscale_1
e
2) Parte_2
nato a [...], il [...], residente in [...]
C.F. CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'AVV. MARCO CATTANEO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Luino (VA), in data 9 luglio 2016
(anno 2016 atto n. 19 parte I) separati consensualmente con sentenza n. 174/2024 pubbl. il 04.07.2024, passata in giudicato il
02.11.2024; dalla loro unione, in data 12.10.2020, è nato in [...] il figlio Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 6/06/2024 in relazione alla domanda di separazione e data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473-bis.5, comma 3, c.p.c., con sentenza resa in data 22/06/2024 e pubblicata il 4/07/2024 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 2/11/2024 la sentenza di separazione n. 174/2024 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine, nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto), per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 9/01/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare e hanno chiesto emettersi pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. PRONUNCIARE sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Luino.
2. CONFERMARE l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di AG
AG (VA), Via Dante, n. 22 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, al signor Pt_2
;
[...]
3. CONFERMARE che il figlio resterà AFFIDATO AD ENTRAMBI I GENITORI, I QUALI Per_2
ESERCITERANNO CONGIUNTAMENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. CONFERMARE che il figlio resterà collocato prevalentemente presso la Per_2 Pt_3
e che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
[...]
a. da venerdì pomeriggio, dopo la scuola e sino mercoledì mattina all'entrata a scuola (weekend alternati); nella settimana in cui il fine settimana sarà di spettanza materna, il padre terrà con sé il figlio dal martedì pomeriggio, dopo la scuola, e sino mercoledì mattina all'entrata a scuola;
b. durante le FESTIVITÀ COMANDATE DI NATALE, , E PASQUA, Per_3 Per_4 ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, con la precisazione che, con riferimento alle festività natalizie - nel rispetto delle tradizioni delle rispettive famiglie di origine - il giorno 24 dicembre verrà sempre trascorso con la madre, pernotto compreso, e il giorno
25 dicembre sempre con il padre, pernotto compreso, Capodanno 2025 e Pasqua 2025 verranno trascorsi da con la madre;
mentre Lunedì dell'Angelo 2025 con il padre;
Per_1 c. durante le VACANZE ESTIVE il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di
15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi in base ai turni lavorativi dei genitori;
d. il giorno della FESTA DELLA MAMMA verrà sempre trascorso con la madre;
mentre la FESTA
DEL PAPÀ verrà trascorsa sempre con il padre;
5. CONFERMARE che il signor verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e Pt_2 Pt_1 non oltre il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad €. 250,00 mensili.
L'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6. CONFERMARE che le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, sulla scorta del Protocollo elaborato dal Tribunale di Varese;
7. CONFERMARE che l'assegno unico universale verrà trattenuto, nella misura del 100%, dalla signora Pt_1
8. CONFERMARE che entrambi i coniugi presteranno il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio;
9. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473 bis 4, III comma, c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Luino (VA), in data 9.07.2016, iscritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Luino (VA), (anno 2016, atto n. 19 parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.01.2025. Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.