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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/06/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 22 maggio 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 34 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura a Parte_1 margine del ricorso d'appello, dall'avv.to Dario Valentino Laurenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Rionero in Vulture, alla via Marconi, n.76;
APPELLANTE E
1 in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per
Notar di Fiumicino del 22.03.2024, dall' Avv.to Vito Dinoia, con il quale Per_1
elettivamente domicilia in Potenza, alla via Pretoria, n.263;
APPELLATO
OGGETTO: Reddito di Cittadinanza - Appello avverso la sentenza n. 20/2024 del 16 gennaio 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente ricorso, annullare il provvedimento di revoca con conseguente ripristino del beneficio del RdC dalla revoca fino alla vigenza della norma, oltre accessori e con vittoria delle spese del giudizio”;
Per l'appellato : "Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, decidere per il CP_1
rigetto dell'avverso atto di appello perché infondato sia in fatto che in diritto e la conferma della sentenza gravata;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 dicembre 2021, premesso di aver presentato in Parte_1
data 14 aprile 2020 domenda per ottenere il reddito di cittadinanza che veniva accolta con iniziale pagamento degli importi dovuti, esponeva che dal settembre 2020 veniva sospesa la corresponsione del detto emolumento e con missiva del novembre 2021 l'istituto richiedeva la restituzione della somma già ricenuta per complessivi euro 2.213,79.
Sul presupposto di essere stata residente in Italia da almeno dieci anni , di cui gli ultimi due in maniera continuativa, chiedeva al giudice adito annullarsi il provvedimento di revoca con conseguente ripristino del beneficio, oltre accessori di legge e con vittoria delle spese dle giudizio.
2 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' eccependo la CP_1
correttezza del proprio operato, per insussistenza del requisito di cui all'art.2, comma 1, della Legge n.26/2019.
All'udienza di discussione del 16 gennaio 2024, il Giudice adito decideva la causa, respingendo il ricorso, disponendo l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Nella stilata motivazione della sentenza il giudice di primo grado osservava come l'istituto avesse correttamente sospeso l'erogazione del reddito di cittadinanza e choesto la restituzione delle somme versate, avendo il Comune di Barile, all'esito degli accertamenti posti in essere dal locale Comando Stazione dei Carabinieri, accertato come la ricorrente non avesse risieduto in maniera continuativa in quel Comune per i due anni precedenti la presentazione della relativa domenda amministrativa.
Avverso la suddetta sentenza con ricorso depositato in cancelleria il 25 Parte_1
marzo 2024, proponeva appello nei confronti dell' , evidenziando la sussistenza del CP_1
requisito della residenza continuativa per almeno due anni precedenti la presentazione della domanda amministrativa, essendo stata in data 6 luglio 2020 escussa, quale parte civile, quale vittima di violenza domestica, costituitasi nel processo penale a carico del coniuge.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto emesso ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il giorno 14 novembre 2024.
Con memoria difensiva depositata telematicamente il 19 ottobre 2024 (per l'udienza di trattazione del 14 novembre 2024) l' si costituiva tempestivamente nel giudizio di CP_1
gravame, , deducendo l'infondatezza dell'appello, del quale chiedeva, quindi, il rigetto,
3 con conferma della sentenza di primo grado e con rivalsa delle spese - ribadendo le argomentazioni esposte in prime cure.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p. c., lette le note autorizzate, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello così come proposto da è infondato e, pertanto, deve essere Parte_1
respinto alla luce delle argomentazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Premessa la sussistenza in capo alla ricorrente dell'onere di provare la residenza in Italia per almeno cinque anni, e non più dieci per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n.31/2025, di cui gli ultimi due continuativi e a ritroso rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa, deve, in primo luogo, evidenziarsi l'assoluta genericità del ricorso di primo grado, non avendo in quella sede la ricorrente fatto alcun riferimento alla titolarità del predetto requisito indispensabile ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto ed inizialmente erogato dall' . CP_1
Infatti, ricevuta la domanda amministrativa del 14 aprile 2020 l' ha provveduto CP_1
all'iniziale erogazione della prestazione e solo, successivamente, all'esito degli accertamenti comunicati dal Comune di Barile, ha avuto modo di verificare l'insussistenza del requisito suddetto.
Solo in questo grado l'appellante àncora la titolarità del suddetto requisito, sotto il profilo della sua permanenza continuativa in Italia nei due anni precedenti la presentazione della domanda amministrativa, esponendo di aver partecipato, quale parte civile, all'udienza del 6 luglio 2020 relativa al processo penale in cui era imputato il coniuge, dovendosi evidenziare l'irrilevanza di detta circostanza successiva temporalmente alla domanda amministrativa richiamata e, in ogni caso, insufficiente a fornire la prova della presenza continuativa nel biennio precedente la domanda amministrativa.
4 Per le considerazioni espresse, l'appello va respinto con integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M.
n.147/2022 , scaglio fino ad euro 5.200,00 – parametro minimo epurato della fase istruttoria.
Manca agli atti la dichiarazione ex art.152 disp. Att. C.p.c., dovendosi, in ogni caso, rilevare come la Corte Costituzionale con la sentenza n.31/2025 abbia precisato che il reddito di cittadinanza non aveva natura puramente assistenziale, come l'assegno sociale, configurandosi come un progetto di inclusione e non come un mero trasferimento monetario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 34 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti dell Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Controparte_1
sentenza n. 20/2024 del 19 aprile 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'istituto appellato, delle spese del presnete grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 962,00, oltre
IVA, CPA e RF come per legge.
Potenza, 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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