Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5823 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
SEZIONE5823/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA Oggettc neslow-scilite einh Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18877/98 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI 19503/98 Dott. Paolo Consigliere VITTORIA Cron. 12480 Dott. Antonio LIMONGELLI Rep. 2097 Rel. Consigliere - Ud. 19/12/00 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 34,MONSERRATO presso lo studio dell'avvocato GUELI GIUSEPPE, che lo difende, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO CC PIE
- ricorrente -
Flichiesta copi studio dal Sig L SOLE 24 ORE contro 300057 pergir 19 APR. 200T REGIONE LIGURIA;
IL CANCELLIERE intimato e sul 2° ricorso n° 19503/98 proposto da: REGIONE LIGURIA, elettivamente domiciliato in ROMA ANCELLERIA 2000 PIAZZA DELLA LIBERTA'13 presso lo studio dell'Avvocato 2102 ORLANDO SIVIERI, difeso dall'Avvocato COCCHI LUIGI, CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE giusta delega in atti;
Richiesta copia studio SIV ERI controricorrente e ricorrente incidentale- dal Sig. - per diritti L. 20072 contro ||27 GI0.2001... IL CANCELLIERE AR BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIRE 1500 MONSERRATO 34, difeso dall'avvocato GUELI GIUSEPPE, CANCELLERIA giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale 0195568 avverso la sentenza n. 627/97 della Corte d'Appello di GENOVA Sez. I Civile, emessa il 10/7/1997, depositata 0195573 il 09/09/97; RG.1050/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere Dott. Antonioudienza del 19/12/00 dal Rilasciata copia legale Sivili al Sig. LIMONGELLI;
per diritt! 2000 + 3 udito 1'Avvocato FEDERICO SBRANA;
(per delega Avv. 11 2-LU 2001. IL CANCELLIERE G. Gueli ), udito l'Avvocato ORLANDO SIVIERI;
(per delega Avv. L.Cocchi), udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino ER RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 17.12.1985 la Regione Liguria, in persona del suo presidente "pro tempore", premesso che TE ER, già assessore regionale e 2 successivamente presidente della Regione, era stato condannato con sentenza trascorsa in giudicato per i reati di interesse privato in atti d'ufficio, peculato e corruzione, convenne dinanzi al Tribunale di Genova il TE per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Regione in conseguenza di detti illeciti. Il convenuto contestò il fondamento della domanda. In corso di causa Giorgio Malco, procuratore decedette l'avvocato nominato dal convenuto unitamente al difensore avv. Silvio Romanelli. Non fu dichiarata la interruzione del processo e con sentenza del 29.6.1994 il Tribunale condannò il TE, in favore della Regione Liguria, al pagamento della somma di L. 145.000.000 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e della somma di L. 1.250.000.000 а titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, con rivalutazione monetaria ed interessi legali su entrambi gli importi a decorrere dall'anno 1975. Il TE ha proposto appello, deducendo: 1) la estinzione del giudizio di primo grado in quanto non riassunto tempestivamente dopo la sua automatica interruzione per la morte del procuratore avv. Malco;
2) la insussistenza del danno patrimoniale;
31 la ultrapetizione in cui il Tribunale sarebbe procuratore avv. Malco;
2) la insussistenza danno patrimoniale;
3 3) la ultrapetizione in cui il Tribunale sarebbe incorso per aver attribuito la rivalutazione del danno non patrimoniale, non richiesta dalla Regione istante. Con sentenza del 9.9.1997 la Corte di Genova, in riforma della sentenza del tribunale, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata, osservando: che la mancata riassunzione del processo e la nullità della sentenza resadegli atti compiuti e successivamente alla automatica interruzione, conseguita alla morte del procuratore del convenuto, non potevano comportare né la dichiarazione di estinzione del processo, né la rimessione della causa al primo giudice, dovendo comunque farsi luogo ala decisione del merito della controversia nel giudizio di appello;
2) che il danno non patrimoniale, in quanto produttivo di un debito di valore, era stato correttamente rivalutato di ufficio, anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte interessata. Ricorre il TE con quattro motivi. La Regione Liguria resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. Entrambe le parti hanno prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va previamente disposta la riunione dei ricorsi. 4 Col primo motivo il ricorrente principale denunzia violazione degli artt. 298, 301, 304 e 342 c.p.c., contraddittorietà e insufficienza di nonché motivazione. Sostiene che dopo la automatica interruzione del procedimento di prima istanza in seguito alla morte del procuratore del convenuto tutti gli atti processuali successivamente compiuti e la no sentenza definitiva del grado avrebbe dovuto ritenersi nulli e lamenta che la Corte di merito, pur avendo rilevato le nullità, non abbia rimesso le parti dinanzi al primo giudice. La doglianza non ha fondamento. Quantunque tutti gli atti (e la sentenza) posti in essere dopo la interruzione di diritto (non dichiarata) del procedimento di primo grado siano affetti da nullità, questa, ove -come nella specie- sia stata denunziata al giudice di appello, non comporta la regressione del processo al precedente grado di giudizio, perché il giudice di appello, non rientrando le nullità in argomento fra quelle di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., deve limitarsi a dichiarare la nullità degli atti e della sentenza di primo grado e non può esimersi dal pronunciare sul merito della controversia (Cass. 21.5.1999, n. 4947). Argomenti in contrario non possono desumersi dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 25.5.1991 n. 5923) invocata dal 5 ricorrente, giacchè essa riguarda la nullità di atti processuali compiuti nel giudizio di appello (nonostante la interruzione conseguita alla morte del procuratore) e tale nullità comporta necessariamente la rimessione delle parti dinanzi al giudice del gravame di merito, giacchè le norme di cui agli artt. 353 e 354 cit. riguardano esclusivamente il giudizio di appello e non quello di cassazione, il che è perfettamente coerente con l'ordinamento processuale, atteso che la Corte di Cassazione, in quanto investita di funzioni di pura legittimità, non può evidentemente giudicare nel merito. Corretta, dunque, si palesa la decisione della Corte di appello sul punto. La reiezione del motivo testè esaminato preclude l'esame del ricorso incidentale (espressamente condizionato all'accoglimento di detto motivo), che appare assorbito. Col secondo motivo il ricorrente principale denunzia violazione degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.c., nonché insufficienza contraddittorietà di motivazione. Lamenta che la Corte di merito abbia confermato la statuizione con cui il Tribunale aveva attribuito alla Regione la rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno morale, 6 quantunque ciò non fosse stato richiesto dall'ente, che, essendosi limitato a chiedere la rivalutazione del solo importo corrispondente al danno patrimoniale, avrebbe -ad avviso del ricorrente- implicitamente rinunziato alla rivalutazione dell'importo corrispondente al danno morale. La doglianza è priva di fondamento. La natura di debito di valore della obbligazione risarcitoria comporta che il giudice possa rilevare di ufficio (e, quindi, anche senza una esplicita richiesta della parte) il danno inerente alla sopravvenuta svalutazione monetaria, a meno che non vi sia stata univoca rinunzia dell'interessato a farla valere (Cass. 12.9.1978 n. 4123; Cass. 12.7.1980 n. 4475). Nella specie il giudice del gravame di merito ha confermato la criticata pronunzia del Tribunale sul logico e condivisibile rilievo che dal puro e semplice raffronto tra le richieste formulate dalla Regione per i due distinti titoli di danno non era dato desumere una inequivoca rinunzia dell'ente alla rivalutazione della somma spettantegli a titolo di danno morale. Col terzo motivo il ricorrente principale denunzia violazione degli artt. 2059 C.C. e 185 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello abbia confermato la statuizione con cui il giudice di primo grado aveva monetaria e gli fatto decorrere la rivalutazione 7 interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno morale dall'anno 1975, quantunque soltanto uno degli illeciti attribuiti al TE risalisse a quell'anno, mentre tutti gli altri erano stati commessi in epoche successive. La Regione resistente eccepisce la inammissibilità di questa censura, che sostiene prospettata per la prima volta nel giudizio di legittimità. L'eccezione è infondata, giacchè la censura è stata dedotta dal TE, negli stessi termini, nel giudizio di appello. La censura è, quindi, ammissibile ed è, inoltre, fondata. I giudici del merito hanno Osservato che l'attività criminosa svolta dal TE nel periodo di tempo compreso tra il 1975 ed il 1982 aveva provocato un gravissimo discredito dell istituzione regionale e, valutando complessivamente tutti i reati commessi nel detto periodo dall'odierno ricorrente, hanno liquidato in un importo unico il risarcimento dovuto per il corrispondente danno morale. La Corte territoriale ha, tuttavia, illogicamente consentito col tribunale nel ritenere che gli interessi e la rivalutazione monetaria su detto importo dovessero farsi decorrere dall'anno 1975 e cioè dall'anno in cui era stato commesSO soltanto il primo di tutta la serie di reati posti in essere dal TE in progressione cronologica. Entrambi 8 i giudici del merito hanno, infatti, erroneamente individuato il "dies a quo" nel momento in cui la entità della lesione dell'interesse morale dell'ente regionale e la misura del suo equivalente pecuniario non avevano ancora raggiunto il livello, di gran lunga maggiore, poi segnato dal successivo svolgersi dell'iter criminoso realizzato dal TE. Gli interessi e la rivalutazione avrebbero, invece, dovuto farsi ragionevolmente decorrere dal momento in cui l'attività criminosa del TE aveva spiegato la massima incidenza negativa sul prestigio della istituzione regionale, ossia dal momento in cui il danno morale subito dall'ente era giunto al suo culmine, giacchè proprio in relazione al danno morale unitariamente considerato l'importo del risarcimento è stato unitariamente determinato. Tale accertamento va rimesso al giudice di rinvio. Col quarto motivo il ricorrente principale denunzia violazione degli artt. 1223, 2043, 2055 C.C. e 185 c.p., nonché vizi di motivazione, lamentando che la Corte territoriale abbia confermato la statuizione del Tribunale, con cui gli interessi legali erano stati fatti decorrere sull'importo del risarcimento definitivamente rivalutato, anziché sugli adeguamenti di detto importo alla Svalutazione monetaria 9 progressivamente verificatasi. La doglianza inammissibile perché è stata prospettata per la prima volta nella presente sede e comporta indagini di fatto precluse al giudice di legittimità. La impugnata sentenza va, dunque, cassata, limitatamente alla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova, che terrà conto dei rilievi innanzi svolti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. 60000 3/2000
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi. Accoglie K il terzo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri. Dichiara assorbito il ricorso incidentale Cassa la sentenza impugnata in relazione condizionato. . r D al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione ( delle spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. Roma, 10.1.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vellinch eines CANCELLIERE C1 Giovanni MB Depositata in Cancelleria Oggi, lì 19 APR. 2001 V IL CANCELLIERE a n Giovanni MB s 10 S Z O A N I E T R O C