Sentenza 3 settembre 1999
Massime • 1
Il concetto di indennità cosiddetta "virtuale" di espropriazione, con cui si esprime l'esigenza che la base di calcolo dell'indennità di occupazione di urgenza debba commisurarsi a quella dell'indennità di espropriazione, si deve ritenere applicabile a tutti i casi in cui l'occupazione non sia seguita da formale espropriazione e, quindi, tanto al caso in cui all'occupazione sia conseguita la cosiddetta irreversibile trasformazione del fondo, quanto al caso in cui all'occupazione non sia più seguita in via definitiva la prevista destinazione del bene alla esecuzione dell'opera pubblica, poiché al fine della suddetta commisurazione assume rilievo assorbente il carattere "preliminare" dell'occupazione, mentre resta ininfluente il successivo svolgersi della vicenda ablativa. Tale conclusione è imposta, sia dalla considerazione della modificazione del comma sesto dell'art. 5 - bis della legge n. 359 del 1992, introdotta dall'art. 1 comma sessantacinquesimo della legge n. 549 del 1995, con la sostituzione del riferimento originario all'indennità di espropriazione con il riferimento (concernente l'applicabilità retroattiva dei nuovi criteri) ad ogni "indennizzo" (pur non ancora definitivamente determinato), sia dal rilievo che l'applicazione della cosiddetta indennità "virtuale" nel solo caso di cosiddetta accessione invertita per irreversibile trasformazione del fondo si concreterebbe nell'attribuzione di un trattamento di maggior favore - quello espresso dal risarcimento del danno liquidato secondo i criteri di cui al comma settimo - bis del citato art. 5 - bis - ad un'ipotesi che si presenta meno idonea a comprimere il diritto di proprietà, qual è quella di difetto di utilizzazione del bene, per il fatto che di esso può ottenersi la restituzione. Ferma, dunque, la commisurazione della base di calcolo dell'indennità di occupazione a quella dell'indennità di espropriazione, anche nel caso dell'occupazione definitivamente non seguita dall'utilizzazione del bene, deve, tuttavia, escludersi che in tale caso possa trovare applicazione la riduzione del quaranta per cento, prevista dal primo comma del citato art. 5 - bis ed evitabile solo con la cessione volontaria, di cui al secondo comma della norma, poiché, avendo scelto la pubblica amministrazione di non utilizzare il bene, detta cessione in questo caso è impossibile ed essendolo per la scelta dell'amministrazione, non è ammissibile che la posizione del privato possa negativamente essere incisa da detta scelta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1999, n. 9286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9286 |
| Data del deposito : | 3 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE Presidente
Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere
Dott. Enrico PAPA Cons. relatore
Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere
Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 13335 R.G. 1997, proposto da
COMUNE DI ALPIGNANO, in persona del Sindaco "pro tempore" - autorizzato con delibera di Giunta n. 226 del 30 settembre 1997-, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria 5, presso l'avv. Guido Francesco ROMANELLI, che, con l'avv. Riccardo LUDOGOROFF, anche o disgiuntamente, lo rappresenta e difende, giusta delega dell'8 ottobre 1997, a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RO GI CO, elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. B. Vico 29, presso l'avv. Giovanni C. SCIACCA, che, con l'avv. prof. Marco SINISCALCO, anche disgiuntamente, lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso con ricorso incidentale;
- controricorrente -
e sul ricorso iscritto al n. 15145 R.G. 1997, proposto da
RO GI CO, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato;
- ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI ALPIGNANO, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, giusta procura datata 19 dicembre 1997, a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino del 21 febbraio 1997, depositata col n. 455 il 26 marzo 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 marzo 1999 dal Relatore Cons. Enrico Papa;
Udito l'avv. Guido Francesco Romanelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale;
Udito l'avv. Giovanni C. Sciacca, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del principale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
AN IC RO convenne (con citazione notificata il 19 febbraio 1993) davanti alla Corte di Appello di Torino il Comune di Alpignano, per la determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza di terreni (in catasto al fol. 13, part. 159 e 344, rispettivamente di mq. 8.96 2 e 3. 361) destinati alla realizzazione di interventi d'edilizia convenzionata, ritenendo irrisoria la somma al riguardo fissata in via amministrativa. Sulla resistenza del Comune, che puntualizzò doversi limitare la determinazione, secondo i criteri dell'art.
5-bis della sopravvenuta legge 359/1992, al quinquennio autorizzato, senza rilevanza del periodo successivo, per essere venuta definitivamente meno l'esecuzione dell'opera, al cui riguardo controparte a sua volta oppose la mancata formale retrocessione del bene-, la Corte d'Appello ha pronunziato sentenza in data 21 febbraio 1997, depositata col n. 455 il 26 marzo seguente. Ha determinato l'indennità in 158 milioni di lire, con interessi legali dalla scadenza dell'occupazione, commisurandola al valore venale del bene ed escludendo l'applicabilità dello "ius superveniens" -sulla scorta di Cass. 6223/1996- in quanto il quinquennio da considerare si era concluso il 29 maggio 1987 e l'occupazione era rimasta "vicenda autonoma e svincolata da qualsiasi espropriazione"; ha escluso il maggior danno da svalutazione monetaria, "non avendo parte attrice nulla provato e neppure allegato in ordine alla propria condizione economica (ad es., risparmiatore abituale, piccolo consumatore etc.)"; ha posto le spese processuali a carico del Comune.
Per la cassazione della sentenza ricorre quest'ultimo, con unico mezzo.
Il RO, nel resistere con controricorso, articola impugnazione incidentale, affidata a due mezzi, cui resiste a sua volta con controricorso il Comune.
Le posizioni contrapposte sono illustrate da memorie. Motivi della decisione
Con l'unico mezzo di cassazione, il Comune, denunziando la violazione dell'art.
5-bis della legge 359/1992, sostiene -sulla scorta di Cass. 1014/1995- l'applicabilità dello "ius superveniens" alla materia in esame, onde gli interessi legali, cui è stato rapportato il computo dell'indennità di occupazione, vanno ragguagliati a quella di espropriazione -e non al valore venale dell'area occupata e non più interessata dall'opera pubblica-, richiamando, nella memoria, Cass., Sez.un., 493/1998, la quale ha, successivamente alla proposizione del ricorso, risolto la questione nel senso indicato, definitivamente seguito dalla giurisprudenza. Il RO, resistendo, afferma l'infondatezza del ricorso avversario;
richiama precedenti di legittimità favorevoli alla impostazione del giudice "a quo" circa la controversa base di calcolo dell'indennità, sottolineando la peculiarità del caso concreto, ravvisabile nella definitiva mancata utilizzazione del bene;
il tutto, dopo aver rilevato che, per effetto della espunzione dall'art.
5-bis cit. -in dipendenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 65 legge 549/1995- della ipotesi del risarcimento del danno, unici casi di possibile collegamento fra le due indennità sono rimasti quelli della cessione volontaria e dell'espropriazione.
Propone poi impugnazione incidentale, a sua volta denunziando:
1) violazione dell'art. 1224 comma 2 c.c. e vizio di motivazione, con riguardo alla documentazione, prodotta in corso di causa, circa il normale impiego, da parte sua, del danaro in titoli di debito pubblico ed obbligazioni;
2) violazione dell'art. 91 c.p.c. ed omessa motivazione, riferite alle modalità di liquidazione delle spesè processuali in suo favore.
Il ricorrente principale, a sua volta resistendo, deduce l'inammissibilità del ricorso incidentale: a) perché, essendo stato proposto contro capi autonomi della sentenza, andava notificato entro il termine breve per impugnare;
b) per la mancata prospettazione dei vizi denunziati in modo compiuto e concludente, circa l'esclusione del maggior danno da svalutazione monetaria, poiché, da un lato, la motivazione si rivela corretta, e, dall'altro, la censura adombra in realtà un vizio revocatorio;
e, circa il regime delle spese, per non essere state specificate le singole poste contestate, in relazione alle voci delle tariffa che si assumono inosservate. I ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, vanno previamente riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Quello principale si rivela fondato e va, pertanto, accolto. La giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 493/1998 -cui il collegio intende aderire- risulta consolidata nel senso del computo dell'indennità di occupazione di urgenza in rapporto a quella di espropriazione, a sua volta calcolata (attualmente) secondo i criteri fissati dall'art.
5- bis della legge 359/1992, per evidenti ragioni di armonia del sistema, le quali inducono a riportare tutte le occupazioni preliminari al momento finale della procedura ablatoria e, quindi, il corrispondente ristoro alla "concreta indennità spettante (o che sarebbe spettata) per la preventiva espropriazione del bene occupato". Si è, in tal modo, affermato il concetto di indennità "virtuale" (di espropriazione), con riguardo ai casi di occupazione non seguita da formale espropriazione, onde si tratta di vagliare se ad esso debba farsi ricorso, oltre che nei casi di occupazione seguita da irreversibile trasformazione, in quelli di occupazione non più seguita dalla prevista destinazione del bene alla esecuzione dell'opera pubblica, questione risolta negativamente dalla corte territoriale. Fermo restando che la soluzione condivisa in via di principio dal giudice "a quo" riposa su un indirizzo ormai superato, ritiene il collegio che la risposta al quesito sia necessariamente affermativa.
Deve infatti ribadirsi che, ai fini della individuazione della base di calcolo dell'indennità di occupazione, è necessaria e sufficiente la natura "preliminare" dell'occupazione medesima (art.72 legge 2359/1865), restando estraneo alla qualificazione il successivo svolgersi della vicenda e, quindi, anche la definitiva mancata utilizzazione del bene occupato a fini di pubblico interesse. La conclusione, come si puntualizza in Cass. 4798/1998, è imposta dalla modifica del comma 6 del cit. art.
5-bis, introdotta dall'art.1 comma 65 della legge 549/1995 (non interessato "in parte qua" dalla dichiarazione di illegittimità di Corte Cost. 369/1996), attraverso la sostituzione del riferimento originario all'indennità di espropriazione" con l'affermazione di applicabilità (retroattiva) dei nuovi criteri ad ogni "indennizzo", non ancora definitivamente determinato, e, così, anche all'indennità di occupazione della quale si discute. D'altronde, l'applicabilità del criterio di riferimento al valore indennitario (espropriativo), affermata per i casi di occupazioni seguite da cd. accessione invertita (Cass. 11228/1998), risulta rafforzata dal rilievo che, ove, in ipotesi come quella in esame, si scindesse -"ex post" ed in via di mero fatto- il momento "occupativo" dalla originaria sequenza procedimentale, verrebbe a crearsi un trattamento di favore per situazioni che presentano connotazioni di minore compressione del diritto di proprietà -con la restituzione del bene non più utilizzato, anziché col risarcimento del danno, liquidato tuttavia secondo i criteri legali del comma 7-bis dell'art.
5-bis cit.-. La questione, di indubbio rilievo pratico, che si pone in conseguenza della conclusione formulata, è quella circa l'applicabilità integrale del comma 1 art. cit., vale a dire circa la decurtazione del quaranta per cento della cd. semisomma, prevista come criterio generale, ed evitabile solo con la "cessione volontaria" ipotizzata nel comma 2. Al riguardo, ritiene il collegio - considerando le perplessità riecheggiate dalla dottrina, in ordine alla soluzione restrittiva- che, fermo il criterio della valutazione "ex ante" per individuare (e mantenere) il carattere preparatorio della occupazione, la mancata successiva espropriazione, oggetto di autonoma scelta della amministrazione, non possa incidere negativamente sulla posizione del privato.
L'impossibilità della espropriazione -da valutarsi al momento della liquidazione dell'indennità per l'occupazione che vi era preordinata: per l'esplicito il riferimento al momento della decisione, cfr. Cass. 5537/1998-, non consentendo al privato, già al momento d'entrata in vigore dei nuovi criteri, la cessione volontaria, non potrà ridondare infatti a danno di lui, per le medesime considerazioni poste a fondamento di Corte Cost. 283/1993; e comporterà la determinazione della base di calcolo con esclusione della decurtazione del quaranta per cento, ai sensi del comma 2 art.
5-bis cit.
Il ricorso principale merita quindi, nei termini indicati, accoglimento.
Venendo a quello incidentale, deve in primo luogo superarsi la questione di inammissibilità, formulata dal Comune, in applicazione dell'art. 334 c.p.c.: la disposizione, la quale consente alla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione di esperire a sua volta impugnazione incidentale, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario ovvero della propria acquiescenza, è improntata al principio di rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, anche se autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale (per tutte, v. Cass., Sez. un., 652/1998). Passando, quindi, all'esame del ricorso stesso, rileva il collegio che il primo mezzo è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata, circa l'esclusione del maggior danno da svalutazione monetaria, a suo tempo sollecitato dall'attore, esaurendosi in locuzioni di stile, si rivela infatti sostanzialmente apparente, laddove il vizio di attività emerge dall'omissione di ogni considerazione della documentazione in concreto offerta dal ricorrente incidentale, per provare le normali forme di impiego dei propri risparmi -ed è appena il caso di osservare, con riguardo alla difesa contrapposta, come si sia fuori delle ipotesi di vizio revocatorio, per il carattere decisivo del punto portato all'esame del giudice del merito-. Il mezzo medesimo va pertanto accolto, e quello successivo -circa il regime delle spese processuali- resta assorbito nell'accoglimento delle impugnazioni contrapposte.
Da tutto ciò discende la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino, che, nel procedere al nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato in ordine al ricorso principale, provvederà, all'esito, anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, accoglie quello principale ed il primo motivo dell'incidentale, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 1999