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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 22/11/2024, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 224/2019, avverso la sentenza non definitiva n. 20/2018 e la sentenza definitiva n. 24/2019 emesse dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento iscritto al n. 866/2014 R.G.;
Oggetto : nullità di clausole di contratto di c/c bancario e ripetizione di indebito;
domanda riconvenzionale di pagamento
T R A
(p. Iva , con sede in Bojano (CB), in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t., nonché e (in proprio e quali Parte_2 Parte_3
eredi di ), (quale erede di Persona_1 Parte_4 Per_1
), , , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente in virtù di Parte_8 procura in calce alla citazione in appello dagli avv.ti Ilenia D'Alessio e Tiziana Giarrusso - pec: Email_1 Email_2 APPELLANTI
E
(p. Iva n. ), con sede in Milano, in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2
speciale avv. giusta procura speciale a rogito del Notaio di Controparte_2 Persona_2
P.IV Milano rep. n. 19236/racc. n. , rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Marco Pesenti - pec:
Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del
10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite hanno concluso nei sensi di seguito sintetizzati: avv. ti D'Alessio e Giarrusso per gli appellanti
1. riformare parzialmente le sentenze impugnate, con conseguente integrale accoglimento della domanda così come formulata nell'atto di citazione del 28.04.14;
2. dichiarare la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, con conseguente riconoscimento in favore della Società e dei suoi Parte_1
fideiussori della somma illegittimamente percepita a tale titolo;
3. per effetto della domanda riconvenzionale formulata dalla in primo grado, in via CP_3
principale, riconoscere il saldo zero, così come rielaborato dal CT, dr.ssa Persona_3
nella relazione peritale depositata in data 09.03.2023 di cui al presente
[...]
procedimento di appello;
4. riformare il capo della sentenza per cui il Tribunale riteneva di accogliere la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla in riconvenzionale, con conseguente riforma CP_3 di tale capo in cui il Tribunale ha statuito di porre in compensazione l'importo di €
62.911,45, per il debito derivante dal mutuo chirografario;
2
5. in via subordinata, dichiarare la CT di primo grado comunque affetta da nullità e quindi gli importi riconosciuti dal giudice di primo grado del tutto illegittimi, con conseguente riconoscimento in favore degli appellanti della somma richiesta con atto di citazione pari ad
€ 270,425,15, con conseguente rettifica del saldo o comunque in subordine la somma di €
178.874,12, entrambe somme che devono ritenersi già decurtate dei saldi debitori di cui ai
c.c. oggetto di giudizio;
6. riformare il capo della sentenza oggetto di impugnazione relativo alla compensazione delle spese del processo di I° grado e condannare la al pagamento delle spese del CP_3
doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione delle spese in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari avv. Pesenti per l'appellata
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e / o all'art. 348 bis c.p.c.;
- respingere tutte le domande attoree e, per l'effetto, confermare la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Campobasso n.20/2018 e la sentenza definitiva emessa dal
Tribunale di Campobasso n. 4/2019;
- respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate;
- con vittoria di spese, diritti e onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con sentenza non definitiva n. 20 del 10/01/2018 il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, provvedendo sulla domanda di accertamento di nullità parziale del contratto di c/c n. 996938 e di ripetizione di versamenti indebiti proposta dalla correntista con citazione notificata il 29/04/2014 nei confronti della Parte_1
(la quale aveva spiegato domanda riconvenzionale di pagamento del saldo a CP_1
debito della correntista e di restituzione di somme oggetto di mutuo chirografario, estesa ai fideiussori sopra elencati, chiamati in causa):
3 - ha respinto l'eccezione della convenuta di prescrizione del credito oggetto della domanda di ripetizione di indebito avanzata dall'attrice, nonché le eccezioni della banca di irripetibilità di pagamenti ai sensi dell'art. 2034 c.c. e dell'art. 1832 c.c.;
- ha dichiarato la nullità della pratica dell'anatocismo applicata agli interessi passivi per la correntista nel rapporto di c/c n. 1933 (poi n. 996938) fino al 3/10/2005;
- ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per l'acquisizione di una CT integrativa di quella già acquisita al fine della ricostruzione del saldo del c/c sulla scorta degli estratti conti agli atti, applicando gli interessi come da estratti conto ed escludendo la capitalizzazione fino al 3/10/2005, e per il periodo successivo con applicazione al c/c ed al conto anticipi n.
67945 del 4/01/2008 della capitalizzazione periodica paritaria prevista.
All'esito, con sentenza definitiva n. 24 dell'11/01/2019 il tribunale ha escluso l'applicazione della commissione di massimo scoperto ed ha operato la compensazione fra il saldo del c/c ricalcolato a credito della correntista in 123.928,28 euro e gli importi a credito della banca
(saldo del c/anticipi di 60.737,23 euro e importo del mutuo non restituito pari a 62.433,58 euro, previo rigetto della eccezione di nullità del relativo contratto per indeterminabilità dell'oggetto); ha quindi condannato la al pagamento della somma di 757,47 CP_1
euro in favore della dichiarando integralmente compensate fra le parti le Parte_1
spese di giudizio e ponendo le spese di CT a carico di entrambe in quote uguali.
2.-- Le suddette pronunce (contro la prima delle quali avevano proposto tempestiva riserva di appello) sono state impugnate dinanzi a questa Corte dalla e dai Parte_1
fideiussori con citazione notificata il 9/07/2019, per i seguenti motivi:
1) omessa pronuncia sulla eccezione di nullità della commissione di massimo scoperto;
2) erronea mancata applicazione del “saldo zero” iniziale ai fini della ricostruzione del rapporto di c/c;
3) violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. in riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dalla banca, la quale non avrebbe chiesto l'accertamento del saldo a proprio credito e la compensazione, ma avrebbe proposto un'azione di ripetizione di indebito inammissibile, in quanto i rapporti fra le parti erano ancora in essere;
4 4) nullità ed inattendibilità della CT;
5) ingiusta compensazione delle spese di giudizio.
Gli appellanti hanno concluso - come sopra riportato - per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado di condanna della banca al pagamento di 270,425,15 euro o in subordine della somma di 178.874,12 euro oltre interessi legali dalla messa in mora stragiudiziale al saldo, previa rinnovazione della CT per effettuare il calcolo delle somme dovute partendo da un saldo pari a zero, con esclusione della c.m.s. e della capitalizzazione degli interessi, questi ultimi da computare al tasso legale.
La banca appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione in rito e ne ha chiesto il rigetto nel merito.
La Corte -espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio - si è riservata per la decisione con ordinanza dell'11/01/2024, assegnando alle parti costituite i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
3.-- L'impugnazione supera nel complesso il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
-con le eccezioni di cui in seguito circa il primo motivo-, fondandosi su critiche argomentate in termini sufficientemente congrui ed adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali si fonda la richiesta di riforma della sentenza appellata.
Secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass.,
SU n. 36481/2022), è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di censure che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
4.-- Va dato atto della mancata proposizione di appello incidentale da parte dell'appellata avverso il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito della correntista e l'esclusione dal saldo ricalcolato delle c.m.s., nonché dell'acquiescenza prestata dagli appellanti al
5 rigetto delle richieste di accertamento dell'applicazione da parte della banca di tassi usurari e di nullità delle modalità di calcolo di interessi con ammortamento alla francese per il mutuo chirografario.
5.-- Il primo motivo di appello, come rilevato dall'appellata, non tiene alcun conto -pur riportandola in citazione- della motivazione con cui la sentenza definitiva di primo grado ha quantificato il saldo a credito della correntista “senza applicazione della commissione di massimo scoperto (fino al 3/10/2005 non convenuta per iscritto e, per il periodo successivo, calcolata sul picco massimo di scoperto)”.
L'importo corrispondente alle c.m.s. calcolato dal CT , nominato in primo Persona_4
grado, era stato infatti escluso con la prima relazione dalle somme dovute dalla correntista,
(con un saldo a credito per quest'ultima quantificato in 74.174,70 euro), in riscontro al quesito posto dal g.i. secondo cui la c.m.s. andava esclusa dal calcolo delle somme dovute alla banca ove determinata sul picco massimo di scoperto, ovvero non convenuta per iscritto o determinata con rinvio agli usi.
Effettuando il nuovo conteggio in base ai criteri indicati dal tribunale all'esito della sentenza non definitiva, il CT ha nuovamente ricostruito il rapporto con esclusione delle c.m.s., pervenendo al saldo a credito di € 123.928,28 euro, recepito dalla sentenza definitiva (si vedano le pagg. 9 ed 11 della relazione integrativa, con i riscontri alla ctp di cui alle pagg.
13 e 14).
La banca appellata, come già rilevato, non ha impugnato sul punto le decisioni di primo grado.
Va in ogni caso aggiunto che anche all'esito della CT della dr. Persona_3
redatta in sede di appello, le c.m.s. sono state escluse dalle somme dovute dalla correntista, onde il motivo in esame risulta privo di rilevanza ai fini della decisione.
6. -- Con il terzo motivo di appello (da vagliare prioritariamente secondo il criterio logico- giuridico) si afferma la violazione, con la decisione definitiva, del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.: il primo giudice avrebbe effettuato l'accertamento del saldo a credito della banca ed applicato la compensazione fra i
6 reciproci debiti e crediti, a fronte della proposizione da parte dell' di un'azione di CP_1
ripetizione di indebito inammissibile, in quanto i rapporti fra le parti erano ancora in essere.
L'assunto è palesemente infondato.
Costituendosi in primo grado, la banca ha espressamente dedotto e documentato (senza alcuna smentita della parte attrice, né successivamente dei chiamati in causa) di avere comunicato alla correntista ed ai fideiussori, con racc.ta a.r. del 9/12/2013, il recesso dal contratto di c/c e dal c/anticipi e la decadenza dal beneficio del termine in relazione al contratto di mutuo;
la medesima convenuta ha quindi spiegato domanda riconvenzionale di pagamento di 152.652,20 euro quali importi dovutile in forza di tali contratti risolti, pienamente ammissibile in considerazione della estinzione dei conti già in essere fra le parti
(non si tratta dunque, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, di domanda di
“ripetizione di indebito” ex art. 2033 c.c.).
Il primo giudice, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio integrativa espletata, dato atto dei rispettivi crediti e debiti delle parti accertati in riferimento ai rapporti fra le stesse, ha quindi accolto le contrapposte domande per quanto di ragione pervenendo alla pronuncia di condanna della convenuta al pagamento della differenza a credito della correntista, nel rispetto del principio affermato dall'art. 112 c.p.c.
La tesi degli appellanti, oltre che priva di fondamento, si rivelerebbe peraltro in contrasto con i motivi concernenti l'applicabilità del “saldo zero”, di cui si esporrà, il cui presupposto
è la proposizione di contrapposte domande di pagamento del correntista e della banca.
7.-- Con il secondo ed il quarto motivo si censurano le sentenze di primo grado non definitiva e definitiva, nonché le modalità di ricostruzione dei conti adottate dal CT, nelle parti in cui si è ritenuto ricostruibile il saldo del conto corrente principale partendo dalla somma a debito risultante dal primo estratto conto disponibile del gennaio 2000, piuttosto che azzerare il saldo iniziale.
a) Secondo i principi giurisprudenziali invocati dalla banca appellata, “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che
7 contiene siffatte clausole” (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 13/12/2019, n. 33009; Cass. civ. Sez.
I, Ord., 08/07/2021, n. 19566).
Grava sullo stesso correntista/attore l'onere di depositare in giudizio gli estratti conto inerenti al rapporto bancario, dal momento che “la ricostruzione integrale non può che essere ricondotta sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate sul conto corrente” (cfr. Cass. Civ. n. 20688/2013; Cass. Civ. n. 21597/2013; Cass. Civ. n.
20693/2016).
Quanto alla produzione del contratto, è stato precisato (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord.,
09/03/2021, n. 6480) che l'accertamento della nullità della pratica dell'anatocismo antecedente al d.lgs. n. 342/1999, comunque illegittima in quanto basata su mero uso negoziale, non richiede necessariamente la produzione del contratto di c/c, necessaria invece
“con riguardo agli interessi ultralegali e alla commissione di massimo scoperto, giacchè gli uni e gli altri non sono vietati in senso assoluto, potendo essere convenuti contrattualmente, ma devono esserlo per iscritto, a pena di nullità, a mente della L. n. 154 del
1992, artt. 3 e 4, e art. 117 t.u.b., oltre che in base alla disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 3, applicabile agli interessi ultralegali nel periodo anteriore alla vigenza della disciplina introdotta dalle citate norme”.
La stessa decisione ha aggiunto che la soluzione è diversa nel caso in cui il correntista attore sostenga che la conclusione del contratto sia stata verbale o sia avvenuta per fatti concludenti: ove tanto sia pacifico tra le parti ovvero non sia dimostrato il contrario dalla banca, il giudice deve dare atto dell'inesistenza del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali (art. 1284, co. 3, c.c.) e della commissione di massimo scoperto.
b) Nella specie, come già esposto, si è in presenza di domande contrapposte della correntista e della banca, la quale ha proposto domanda riconvenzionale (sia per il saldo dei conti che per l'importo del mutuo non restituito nei termini): secondo i principi affermati dalla S.C., richiamati dagli appellanti, nei rapporti bancari di conto corrente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa.
8 In tali casi, ove si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi: tanto con il risultato che la banca, per quel periodo, non ottiene nulla ed il correntista, per lo stesso periodo, nulla recupera, così da prevenire il rischio inaccettabile dal punto di vista logico, prima che giuridico, di generare, con riferimento al medesimo rapporto, due diversi saldi (l'uno riferito alla domanda della banca e l'altro a quella del correntista) -Cass. 2020/n. 23852; Cass. 2021/n. 25657; Cass.
2024/n. 1763-.
La Cassazione Cass. 2020/n. 23852 cit. ha anche rilevato che non è ipotizzabile che, in presenza di contrapposte domande della banca e del correntista, il giudice possa attribuire al corredo documentale della causa un valore differenziato in funzione degli oneri probatori delle parti: secondo il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa, il giudice è tenuto a utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio (Cass. Sez. U. 23 dicembre 2005, n. 28498).
c) Nel caso in esame, proponendo il giudizio di primo grado la ricorrente non ha prodotto i contratti ed ha allegato estratti conto a partire dal 2000 con primo saldo a debito, deducendo che alle sue richieste di ottenerne copia integrale la banca si era detta disponibile alla consegna dei documenti solo per l'ultimo decennio;
la banca ha a sua volta prodotto i contratti conclusi con l'attrice di apertura di c/c del 3/10/2005 e di c/anticipi del 4/01/2008, nonché atti di finanziamento chirografario del 19/08/2013 e di fideiussione dei garanti, non esprimendosi circa la data iniziale del rapporto di c/c, la forma del contratto originario e le sue clausole, né sull'andamento del conto nel periodo anteriore al 2000 (epoca del primo saldo a debito per la risultante dagli estratti conto agli atti). Parte_1
9 Le parti non hanno dunque prodotto gli estratti conto riguardanti l'intero rapporto, né è stata fornita da alcuna di esse, a sostegno delle rispettive deduzioni e domande, la prova della conclusione in forma scritta del contratto di conto corrente per il periodo anteriore al 2005, il che, tenuto conto del descritto contenuto delle difese in atti, induce a concludere che l'accordo contrattuale sia intervenuto per fatti concludenti: va dunque dato atto -cfr. il precedente punto a), in base a Cass. 2021/n.6480, cit.- dell'inesistenza del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali (art. 1284, co. 3, c.c.) e della commissione di massimo scoperto.
E' stata pertanto disposta in questa sede nuova CT a mezzo della dr. , volta Per_3 all'accertamento dei rapporti di dare/avere fra le parti, partendo dal saldo zero anziché dal saldo negativo di 149.126,26 euro risultante dal primo degli estratti conto in atti;
attesa la risalenza del rapporto ad epoca non meglio accertata, ma comunque anteriore alla delibera
CICR del 2000, come attestato dal primo giudice e non controverso in appello -v. pag. 8 della sentenza non definitiva-, è stato applicato per il calcolo degli interessi, fino alla stipula del contratto del 3/10/2005, il tasso di cui all'art. 117, 7° comma, lettera a) T.U.B., e per il periodo successivo i tassi convenuti con il contratto del 3/10/2005; il tutto con esclusione di qualsiasi capitalizzazione degli interessi debitori per la correntista per il periodo antecedente ai contratti citati, e per quello successivo con la capitalizzazione contrattualmente prevista per gli interessi debitori e creditori;
sono state altresì escluse dal conteggio le commissioni di massimo scoperto per il periodo antecedente ai contratti conclusi per iscritto fra le parti, ed escluse come da CT anche per il periodo successivo (per il quale erano previste come commissioni utilizzi per disponibiltà fido o oltre fido), essendo risultato un saldo a credito per la correntista.
Sulla scorta dei puntuali conteggi effettuati dal tecnico d'ufficio, in ordine ai quali non vi sono state contestazioni delle parti, operata la compensazione tra le rispettive posizioni debitorie e creditorie, tenuto conto anche del mutuo chirografario erogato dalla CP_1
alla società appellante il 19/08/2013, risulta un credito della correntista quanto al c/c n.
996938 al 12/02/2014 di 386.896,25 euro ed un debito per il c/anticipi di 60.871,24 euro, nonché un debito di 62.433,58 euro quale residuo dovuto per il mutuo chirografario.
10 In definitiva, in accoglimento dell'appello, la somma dovuta dalla banca alla società appellante è pari a 263.591,43 euro.
Come da espressa richiesta reiterata in appello, su tale importo sono dovuti dalla CP_1
gli interessi al tasso legale, dalla messa in mora stragiudiziale a mezzo racc.ta del
[...]
6/06/2011 al saldo (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 13/06/2019, n. 15895).
8.-- L'esito complessivo del giudizio, definito con il parziale accoglimento delle domande delle parti, sia pure in maggior misura in favore degli appellanti, e vertente anche su questioni soggette a dibattito giurisprudenziale, giustifica la condanna della banca a rimborsare agli appellanti i due terzi delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 quanto al primo grado ed al D.M. n.
147/2022 per il presente appello in riferimento al valore della controversia, parametri minimi atteso il valore effettivo pressochè pari al limite di partenza dello scaglione di riferimento, per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, con dichiarazione di compensazione fra le parti per la quota residua.
I compensi liquidati ai CT nominati in ciascun grado di giudizio ai fini del conteggio degli importi rispettivamente dovuti vengono invece posti in via definitiva a carico di entrambe le parti in quote uguali ed in via solidale, potendosi in ogni caso ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio, mezzo ufficioso di ausilio alla decisione del giudice, in quote uguali tra la parte soccombente e la parte vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite (Cass. civ. Sez. VI - 2, 07/09/2016, n. 17739
Sez.
1 -n. 11068 del 10/06/2020).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata il 9/07/2019 dalla in persona del l.r.p.t., nonché da e Parte_1 Parte_2 [...]
(in proprio e quali eredi di ), (quale Parte_3 Persona_1 Parte_4
erede di ), , , e Persona_1 Parte_5 Parte_6 Parte_7
nei confronti della , in persona del l.r.p.t., avverso la Parte_8 CP_1
11 sentenza non definitiva n. 20/2018 e la sentenza definitiva n. 24/2019 emesse dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, lette le conclusioni in atti, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in riforma parziale delle decisioni impugnate:
- ridetermina il saldo del c/c n. 996938 in 386.896,25 euro a credito della correntista quello del conto anticipi n. 67945 in 60.871,24 euro a debito della Parte_1
correntista, ed il debito della stessa correntista nei confronti della per il mutuo CP_1
chirografario n. 4357210 in 62.433,58 euro;
- condanna per l'effetto la , operate le compensazioni fra i suddetti debiti CP_1
reciproci, al pagamento in favore della della somma di 263.591,43 euro Parte_1
oltre interessi al tasso legale dal 6/06/2011 al saldo;
b) condanna l'appellata a rimborsare agli appellanti i due terzi delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per tale quota, per il primo grado, in 722,00 euro per esborsi ed in
8.452,00 euro per compenso, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, e per il presente appello in 1.214,00 euro per esborsi ed in euro 6.707,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, da versare agli avv.ti Ilena D'Alessio e Tiziana Giarrusso, antistatari, dichiarando compensate fra le parti le quote residue;
pone in via definitiva in parti uguali ed in via solidale a carico della parte appellante ed appellata i compensi liquidati ai CT in ciascun grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 14/11/2024.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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