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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/07/2025, n. 3561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3561 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
n. 13414/2023 R.G. n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13414 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_2
[...] CP_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
[...] 4 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 25.09.2023
1. nata a [...]è/SP Controparte_6 (Brasile) in data 04.03.1995, cittadina brasiliana, residente in [...]157, Baruri/SP (Brasile);
Dott. Giovanni Calasso 1
2. , nato a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_2 30.10.1972, cittadino brasiliano, in nome proprio ed insieme alla sig.ra
[...]
nata a [...]/SP (Brasile) il 22.02.1986, cittadina brasiliana – Controparte_7 in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del figlio minore 3. , nato a [...]/SP (Brasile) Controparte_3 il 23.04.2020, residenti in rua Junquia 384 Cabreira/SP (Brasile)
4. nato a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_4
05.01.1984, cittadino brasiliano, residente in [...]de Bueno Vidigal 137, Osasco/SP (Brasile);
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di Controparte_6 [...]
nata a [...]è/SP (Brasile) in data 04.03.1995; Controparte_6 [...]
, nato a [...]/SP (Brasile) in data 30.10.1972, e del Controparte_2 figlio minore , nato a [...]/SP Controparte_3
(Brasile) il 23.04.2020; nato a [...]/SP Controparte_4
(Brasile) in data 05.01.1984; stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al in Controparte_5 Controparte_8 persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , figlio di e di Persona_1 Persona_2
, nato in data [...], nel Comune di Oppeana (Verona), il quale non Persona_3 aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana. In data 25 agosto 1907 a San Paolo/SP (Brasile) il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro Persona_1 Persona_4 unione naturale poi divenuta coniugale nasceva:
• a São Manoel/SP (Brasile) il giorno 14 aprile 1915 la sig.ra , che, in Parte_3 data 31 marzo 1934 a San Paolo/SP (Brasile) contraeva matrimonio con il sig.
. Dalla loro unione coniugale nascevano due figlie: Persona_5
✓ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 22 novembre 1946 la sig.ra
[...]
che, in data 29 luglio 1967 a Osasco/SP (Brasile) Parte_4 contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro Controparte_4 unione coniugale nasceva:
✓ a Osasco/SP (Brasile) il giorno 5 gennaio 1984 il sig.
[...]
il quale, il quale, in data 23 Controparte_4 ottobre 2021 a Osasco/SP (Brasile) contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_6
Dott. Giovanni Calasso 2
✓ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 8 novembre 1953 la sig.ra
[...]
che, in data 1 settembre 1973 a Barueri/SP (Brasile) Parte_5 contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro Persona_7 unione naturale poi divenuta coniugale nasceva:
✓ a Barueri/SP (Brasile) il giorno 30 ottobre 1972 il sig.
[...]
il quale, in data 2 aprile 1994 a Controparte_2 Osasco/SP (Brasile) contraeva matrimonio con la sig.ra
[...] e dalla loro unione coniugale nasceva: Parte_6
❖ a Santo Andrè/SP (Brasile) il giorno 4 marzo 1995 la sig.ra che in Controparte_6 data 30 novembre 2021 a Barueri/SP (Brasile) contraeva matrimonio con il sig. Persona_8
In data 3 ottobre 2015 a Cabreuva/SP (Brasile) il sig.
[...]
contraeva nuovo matrimonio con la sig.ra Controparte_2
e dalla loro unione coniugale Parte_7 nasceva:
❖ a San Paolo/SP (Brasile) il giorno 23 aprile 2020
[...]
Parte_8
[...]
[.
. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_5 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti -.per quanto concerne il ramo di sono Parte_5 discendenti diretti del cittadino italiano , figlio di e di Persona_1 Persona_2 [...]
, nato in data [...], nel Comune di Oppeana (Verona) Per_3
Dott. Giovanni Calasso 3
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
-Con riferimento al ramo di nata a [...]/SP (Brasile), il Parte_4 giorno 22 novembre 1946, che sposandosi in data 29 luglio 1967 a Osasco/SP (Brasile) con il sig. cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non Controparte_4 ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna
Dott. Giovanni Calasso 4
italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
Dott. Giovanni Calasso 5
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 03.07.2025
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13414 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_2
[...] CP_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
[...] 4 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 25.09.2023
1. nata a [...]è/SP Controparte_6 (Brasile) in data 04.03.1995, cittadina brasiliana, residente in [...]157, Baruri/SP (Brasile);
Dott. Giovanni Calasso 1
2. , nato a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_2 30.10.1972, cittadino brasiliano, in nome proprio ed insieme alla sig.ra
[...]
nata a [...]/SP (Brasile) il 22.02.1986, cittadina brasiliana – Controparte_7 in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del figlio minore 3. , nato a [...]/SP (Brasile) Controparte_3 il 23.04.2020, residenti in rua Junquia 384 Cabreira/SP (Brasile)
4. nato a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_4
05.01.1984, cittadino brasiliano, residente in [...]de Bueno Vidigal 137, Osasco/SP (Brasile);
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di Controparte_6 [...]
nata a [...]è/SP (Brasile) in data 04.03.1995; Controparte_6 [...]
, nato a [...]/SP (Brasile) in data 30.10.1972, e del Controparte_2 figlio minore , nato a [...]/SP Controparte_3
(Brasile) il 23.04.2020; nato a [...]/SP Controparte_4
(Brasile) in data 05.01.1984; stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al in Controparte_5 Controparte_8 persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , figlio di e di Persona_1 Persona_2
, nato in data [...], nel Comune di Oppeana (Verona), il quale non Persona_3 aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana. In data 25 agosto 1907 a San Paolo/SP (Brasile) il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro Persona_1 Persona_4 unione naturale poi divenuta coniugale nasceva:
• a São Manoel/SP (Brasile) il giorno 14 aprile 1915 la sig.ra , che, in Parte_3 data 31 marzo 1934 a San Paolo/SP (Brasile) contraeva matrimonio con il sig.
. Dalla loro unione coniugale nascevano due figlie: Persona_5
✓ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 22 novembre 1946 la sig.ra
[...]
che, in data 29 luglio 1967 a Osasco/SP (Brasile) Parte_4 contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro Controparte_4 unione coniugale nasceva:
✓ a Osasco/SP (Brasile) il giorno 5 gennaio 1984 il sig.
[...]
il quale, il quale, in data 23 Controparte_4 ottobre 2021 a Osasco/SP (Brasile) contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_6
Dott. Giovanni Calasso 2
✓ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 8 novembre 1953 la sig.ra
[...]
che, in data 1 settembre 1973 a Barueri/SP (Brasile) Parte_5 contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro Persona_7 unione naturale poi divenuta coniugale nasceva:
✓ a Barueri/SP (Brasile) il giorno 30 ottobre 1972 il sig.
[...]
il quale, in data 2 aprile 1994 a Controparte_2 Osasco/SP (Brasile) contraeva matrimonio con la sig.ra
[...] e dalla loro unione coniugale nasceva: Parte_6
❖ a Santo Andrè/SP (Brasile) il giorno 4 marzo 1995 la sig.ra che in Controparte_6 data 30 novembre 2021 a Barueri/SP (Brasile) contraeva matrimonio con il sig. Persona_8
In data 3 ottobre 2015 a Cabreuva/SP (Brasile) il sig.
[...]
contraeva nuovo matrimonio con la sig.ra Controparte_2
e dalla loro unione coniugale Parte_7 nasceva:
❖ a San Paolo/SP (Brasile) il giorno 23 aprile 2020
[...]
Parte_8
[...]
[.
. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_5 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti -.per quanto concerne il ramo di sono Parte_5 discendenti diretti del cittadino italiano , figlio di e di Persona_1 Persona_2 [...]
, nato in data [...], nel Comune di Oppeana (Verona) Per_3
Dott. Giovanni Calasso 3
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
-Con riferimento al ramo di nata a [...]/SP (Brasile), il Parte_4 giorno 22 novembre 1946, che sposandosi in data 29 luglio 1967 a Osasco/SP (Brasile) con il sig. cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non Controparte_4 ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna
Dott. Giovanni Calasso 4
italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
Dott. Giovanni Calasso 5
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 03.07.2025
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